IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 1837/2009

 

 

data pubblicazione 02/10/2009

 

 

 

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili 19 maggio 2009, n. 11535 – Pres. Vittoria – Rel. Macioce.

 

Straniero – Permesso di soggiorno per motivi umanitari – Diniego del Questore – Giurisdizione del Giudice ordinario.

 

Le S.U. hanno, per la prima volta affermato la giurisdizione del giudice ordinario su un provvedimento del Questore di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto ai sensi dell’art. 5, sesto comma del d.lgs n. 286 del 1998. La Corte, per affermare questo nuovo orientamento, ha valorizzato il mutato quadro normativo del regime giuridico del permesso per ragioni umanitarie, emergente dall’inserimento dell’art. 1 quater (ex art. 32 L. n. 189 del 2002) del d.l. n. 416 del 1989, convertito nella l. n. 39 del 1990, ai sensi del quale le Commissioni territoriali competenti a decidere delle domande di asilo devono, nei casi in cui non accolgano la domanda di protezione umanitaria, trasmettere gli atti al Questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno, quando ricorrano gravi motivi di carattere umanitario. Questa rilevante innovazione, entrata in vigore il 20 aprile 2005 e puntualmente confermata nella successiva normazione di derivazione comunitaria sulla protezione internazionale (art. 32 del d.lgs n. 25 del 2008 non derogato dal d.lgs n. 159 del 2008), ha radicalmente modificato, secondo l’interpretazione delle S.U., il rapporto tra attribuzioni della Commissione territoriale e poteri del Questore in quanto le Commissioni sono dotate di tutte le competenze valutative, di natura esclusivamente tecnica e non politico discrezionale in ordine alla pluralità di misure di protezione umanitaria previste dall’ordinamento (status di rifugiato, protezione sussidiaria e misure residuali e temporanee desumibili dall’art. 5, sesto comma del d.lgs n. 286 del 1998) mentre al Questore residua il compito di dare attuazione a tali deliberazioni senza alcun margine di autonoma valutazione sulla condizione “umanitaria” dello straniero. (fonte CED – Corte di Cassazione)

 

 

Il testo integrale













 

Nuova pagina 1
   Tutto  IL CASO.it

 

 

 

 

 

Massimari e codici

Codice civile

Legge fallimentare

Codice di proc. civile

Contr. e mercati finanz.

Processo societario

Fallimentare

Novità

Archivi

Leasing e Fallimento

Dottrina

Trust e crisi impresa

Prassi

Legge fallimentare

Processo civile

Novità

Cass. S.U. 19246/2010

Archivi

Dottrina

Processo societario

Codice di proc. civile

Convegni

Prossimi convegni

 

Diritto societario

Novità

Archivi

Dottrina

Registro Imprese

Codice civile

Processo societario

Finanziario e bancario

Novità

Arch. finanzario

Arch. bancario

Dottrina

Contr. e mercati finanz.

Normativa comunitaria

Diritto civile

Persone e famiglia

Diritto civile

Archivi

Lavoro

Sez. Un. Civ. C. Cassaz.

Archivi

Vendite competitive

Prossime vendite

Giurisprudenza ABF

Novità

Ricerca documenti

Ricerca

Tutti gli archivi

Diritto Fallimentare

Diritto Finanziario

Diritto Bancario

Procedura Civile

Diritto Societario

Registro Imprese

Diritto Civile

Persone e Famiglia

Sez. Un. Civ. Corte di
  Cassazione

Mantova

Milano

Roma

Napoli

Brescia

Piacenza

Torino

Varese

In libreria

In libreria

Giurisprudenza:   Mantova   ● Milano  Roma
Napoli  ● Brescia  ● Piacenza  Torino  Varese


 

IL CASO.it

Foglio di giurisprudenza

Direttore responsabile: Dott. Paola Castagnoli

Editore: Centro Studi Giuridici

Sede: Luzzara (RE), Via Grandi n. 5. Associazione di promozione sociale, senza fini di lucro costituita con atto n. 4066 di Rep. Notaio Mazzetti in Reggio Emilia in data 06/11/1995,registrato presso l'Ufficio del Registro di Guastalla al n. 740, serie 2, in data 14/11/1995. Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia  al n. 53298/31 a far tempo dal 02/11/11.

P.Iva: 02216450201

e-mail: assistenza@ilcaso.it