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Corte di
Cassazione Sez. Lavoro, 9 dicembre 2009, n. 25763 – Pres. Roselli – Rel.
Nobile.
Segnalazione del Dott.
Casimiro A. Nigro
Società – Gruppo –
Nozione – Collegamento funzionale tra le società – Irrilevanza – Requisiti.
Il
collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo
gruppo non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi
inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un
lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che
non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di
imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi
sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento
di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale
e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di
ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare
l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e
produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del
gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e
amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che
faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo
comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte
delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa
sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari
imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e
sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione" (v. fra le
altre Cass. 15-5-2006 n. 11107, Cass. 7-9-2007 n. 18843, Cass. 14-11-2005 n.
22927, Cass. 10-4- 2009 n. 8809, vedi anche Cass. 5/9/2006 n. 19036, che ha
altresì precisato che "l'art. 2094 cod. civ., nel prevedere il rapporto di
lavoro subordinato, non definisce altresì l'impresa quale datrice di lavoro ma
ne presuppone la nozione, caratterizzata dalla soggettività giuridica, con la
conseguenza che, salve le ipotesi simulatorie, ad una pluralità di soggetti
societari esercitanti i poteri del datore corrisponde una pluralità di
rapporti").
omissis
Fatto
Con
ricorso al Tribunale di Ancona del 12/4/2001 S. S. assumeva:
che,
definita con i sig.ri Sa. e I. (vice presidente esecutivo e presidente della
M. s.r.l.) la propria assunzione come direttore generale della filiale (***),
in data (***) aveva siglato un contratto di "consulenza commerciale", al quale
era tuttavia sotteso l'effettivo contratto di lavoro quale dirigente della
filiale di (***);
che in
(***) aveva quindi stipulato un contratto di lavoro subordinato come
dirigente, assumendo in effetti veste e funzioni di direttore generale della
M. (***), società interamente posseduta e controllata dalla M. di (***);
che tale
contratto "(***)" non aveva mai ricevuto concreta attuazione nella sua parte
economica, mentre i rapporti economici tra le parti erano stati regolati dal
contratto "(***)", con versamento dello stipendio con bonifico della M. di
(***) sul suo conto corrente in (***);
che il
contratto di natura autonoma era del tutto privo di qualsiasi descrizione
delle mansioni, al contrario di quello subordinato stipulato in (***), in cui
erano dettagliatamente descritti l'oggetto del rapporto e i suoi compiti;
che aveva
avuto alle proprie dipendenze i cinque addetti alla filiale (***), rispondendo
e prendendo ordini dai vertici della M., mentre nei rapporti con i terzi, ivi
comprese le autorità (***), figurava quale "general manager" e "managing
director" della M. (***);
che il
contratto "(***)" di durata semestrale, era stato rinnovato due volte e, nel
(***), gli era stata promessa una ulteriore proroga, con aumento del compenso;
che egli
aveva accettato tale proposta, nel mentre i vertici della M. avevano negato le
voci che si erano diffuse circa la possibile cessione della filiale (***);
che agli
inizi del (***) il Sa., giunto a (***), gli aveva invece comunicato l'avvenuta
cessione della filiale (***) e lo aveva avvertito senza alcun preavviso della
risoluzione del rapporto;
che
nell'occasione esso ricorrente aveva firmato una rinuncia ad agire verso la
società (***) a fronte della corresponsione di 1.000 US e successivamente,
aveva impugnato tale risoluzione sia verso la M. (***) che verso la sede
(***).
Tutto ciò
premesso, e deducendo la natura subordinata del rapporto, la inefficacia del
licenziamento e la persistenza del rapporto stesso, il S. conveniva in
giudizio la M. s.r.l.
chiedendo
che, previa declaratoria della natura subordinata del rapporto di lavoro quale
dirigente, della inefficacia del recesso e della persistenza del rapporto
stesso, la convenuta fosse condannata alla regolarizzazione contributiva, alla
corresponsione dei ratei di 13^ e 14^ mensilità maturati e al pagamento delle
retribuzioni spettanti dal licenziamento al momento della sentenza; in
subordine, che fosse condannata al pagamento del preavviso nella misura di sei
mensilità globali di fatto e delle penali previste dal ccnl dirigenti
spedizioni, nella misura di 12 mensilità "o nella diversa meglio vista",
nonchè del TFR maturato alla data del licenziamento.
Si
costituiva in giudizio la Log Service International s.r.l. (già M. s.r.l. e
poi M. Spedizioni Internazionali s.r.l.) eccependo il proprio difetto di
legittimazione passiva e, in subordine, il difetto di giurisdizione
dell'Autorità giudiziaria italiana; nel merito chiedeva il rigetto della
domanda attorea.
Il Giudice
adito, con sentenza n. 945/2002 rigettava il ricorso e condannava il
ricorrente al pagamento delle spese.
Avverso la
detta sentenza il S. proponeva appello, deducendo che erroneamente il primo
giudice, anche in violazione dell'art. 1417 c.c., non aveva ammesso le prove
dirette a dimostrare la simulazione (relativa) del contratto di "consulenza"
con la M. (***) e al contempo di quello di assunzione quale dirigente con la
M. (***), atteso che, nella prospettazione attorea, il contratto (***) - e
cioè "la prestazione come dirigente in distacco e nell'interesse della casa
madre (***) presso la controllata (***)" - costituiva in realtà l'oggetto di
quanto in termini assolutamente generici pattuito con il contratto (***); nel
merito - e previo riconoscimento della sussistenza di una prestazione
dirigenziale subordinata - rilevava che vi era stata violazione della L. n.
230 del 1962, relativa ai contratti a termine, mancando i requisiti per la
validità di tale tipo di contratto, e, comunque, che il rapporto doveva
ritenersi a tempo indeterminato per effetto dei due rinnovi intervenuti; come
ulteriore conseguenza, atteso che il recesso non era stato manifestato per
iscritto, doveva ritenersi la persistenza in vita del rapporto, con ogni
conseguenza economica e contributiva; in alternativa, ove fosse stata ritenuta
la legittimità del recesso, ne sarebbero comunque discesi i diritti al TFR, al
preavviso e alle penali previste dal ccnl di settore.
La
appellata Log Service International s.r.l. si costituiva in giudizio eccependo
la inesistenza o nullità insanabile della notifica del ricorso di appello e,
nel merito, resistendo al gravame, chiedendone il rigetto; in via subordinata
spiegava appello incidentale condizionato, eccependo il proprio difetto di
legittimazione passiva e il difetto di giurisdizione della autorità
giudiziaria italiana.
La Corte
di Appello di Ancona, con sentenza depositata il 13/4/2005, respingeva
l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese in favore della
appellata.
In sintesi
la Corte territoriale, considerato che non vi era incompatibilità alcuna tra
la conclusione del contratto di "consulenza commerciale" concluso con la M.
s.r.l. e il contratto di lavoro subordinato concluso successivamente con la M.
(***), rilevava che la dedotta "preordinazione" del primo contratto rispetto
al secondo, non ne dimostrava di per sè la simulazione relativa nel senso
prospettato dal S., simulazione che del resto neppure poteva essere dimostrata
in base alle prove offerte dall'appellante, essendo peraltro comunque
necessaria la dimostrazione di un rapporto di lavoro subordinato con la M. di
(***), presupposto a sua volta necessario anche per un "distacco" presso la M.
(***).
Per la
cassazione di tale sentenza il S. ha proposto ricorso con due motivi.
La Log
Service s.r.l. ha resistito con controricorso.
Il S. ha
depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
Con il
primo motivo, denunciando violazione degli artt. 2082, 2086 e 2094 c.c., in
relazione agli artt. 1414 e 1417 c.c., nonchè vizio di motivazione, il
ricorrente, in sintesi, lamenta che "hanno errato i giudici del merito
allorchè si sono arrestati davanti all'ostacolo costituito dalla duplicità di
personalità giuridica delle contraenti e dalla formale duplicità di contratti,
laddove era evidente l'unicità dell'impresa e l'unicità del rapporto".
Secondo il
ricorrente, infatti, "in primo luogo, le due società costituiscono un gruppo e
il loro collegamento è tale che il direttore generale della società-figlia
viene designato dalla società madre, che altresì gli fissa le mansioni, gli
corrisponde la retribuzione ed, infine, lo licenzia; il che impone di ritenere
esistente quel legame che fa delle due società un'unica impresa ed un unico
centro di imputazione del rapporto oggetto della presente causa; con la
conseguenza che l'unico imprenditore è chi gestisce la società madre" e "in
secondo luogo, l'unico rapporto realmente vertito fra le parti è quello che ha
avuto ad oggetto le mansioni di direttore generale della società figlia,
chiaramente rapporto di lavoro subordinato".
Il motivo
non può essere accolto.
Come
questa Corte ha più volte affermato, "il collegamento economico-funzionale tra
imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sè solo
sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro
subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si
debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che
consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una
preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra
i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in
modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese
gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei
seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b)
integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il
correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e
amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che
faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo
comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte
delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa
sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari
imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e
sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione" (v. fra le
altre Cass. 15-5-2006 n. 11107, Cass. 7-9-2007 n. 18843, Cass. 14-11-2005 n.
22927, Cass. 10-4- 2009 n. 8809, vedi anche Cass. 5/9/2006 n. 19036, che ha
altresì precisato che "l'art. 2094 cod. civ., nel prevedere il rapporto di
lavoro subordinato, non definisce altresì l'impresa quale datrice di lavoro ma
ne presuppone la nozione, caratterizzata dalla soggettività giuridica, con la
conseguenza che, salve le ipotesi simulatorie, ad una pluralità di soggetti
societari esercitanti i poteri del datore corrisponde una pluralità di
rapporti").
Nella
fattispecie la Corte di Appello di Ancona, pur riconoscendo la esistenza di un
collegamento fra le due distinte società (tra l'altro essendo indicata in rete
la M. (***) Inc. fra le "sedi periferiche estere" della M. s.r.l.), ha
ritenuto che l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la società
(***) - "che non può essere qualificata come mera filiale" della società (***)
- e il S. "non può di per sè condurre a ritenere che analogo rapporto fosse
intercorso con la M. s.r.l.".
Al
riguardo la Corte territoriale, premesso che dalla individuazione del S. -
quale dirigente della società (***) - da parte della società capogruppo non
può "trarsi la conseguenza, contraria alle risultanze documentali, che fosse
stato concluso un contratto di lavoro subordinato direttamente con la M. s.r.l."
e considerato, altresì, che "non vi è incompatibilità alcuna" tra la
conclusione del contratto di "consulenza commerciale" concluso con la
capogruppo e il contratto di lavoro subordinato concluso con la società (***),
ha osservato che la "dedotta "preordinazione" del primo contratto rispetto al
secondo non ne dimostra di per sè la simulazione relativa nel senso
prospettato, ossia che in realtà, e a dispetto della veste formale dei
contratti intervenuti, le parti avrebbero voluto che venisse ad instaurarsi un
rapporto di lavoro subordinato direttamente tra la M. s.r.l. e il S.".
Del pari
la Corte di merito ha, poi, rilevato che neppure "dimostrerebbe la natura
simulata dei due contratti la dedotta circostanza secondo la quale "il
contratto (***)" non avrebbe mai ricevuto concreta attuazione nella sua parte
economica, nel mentre il contratto di "collaborazione commerciale" non
prevedeva la descrizione delle mansioni del collaboratore", trattandosi,
infatti, di "elementi cui può essere riconosciuta soltanto una valenza
meramente indiziaria, ma che sono privi di univoco significato della
sussistenza di una simulazione relativa" nel senso prospettato dal S., "vale a
dire che le parti avessero voluto che si instaurasse un rapporto di lavoro
subordinato direttamente con la M. s.r.l.".
Tanto
premesso e rilevato altresì che anche un eventuale "distacco proprio"
presupporrebbe comunque l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato tra il S. e la società distaccante, la Corte territoriale ha
osservato che al riguardo le prove offerte dall'appellante "non potrebbero
comunque fornire la dimostrazione di tale vincolo" del lavoro subordinato, non
essendo all'uopo sufficienti le circostanze di fatto allegate.
In
particolare, al riguardo, la Corte di merito ha rilevato che il dedotto
rapporto di collegamento societario, implicante necessariamente anche che il
S., "quale direttore generale della controllata, dovesse dare esecuzioni alle
disposizioni impartite dalla controllante", "non dimostra che il potere
gerarchico e disciplinare nei suoi confronti appartenesse e fosse esercitato
dagli organi direttivi della controllante" e non invece dagli organi direttivi
della controllata, mentre "il fatto che il S., nei rapporti con i terzi,
risultasse quale "general manager" e "managing director" della M. (***) Inc.
dimostra soltanto il suo inserimento nell'organizzazione aziendale di quest'ultima
e non certo in quella della M. s.r.l.".
Tali
essendo le circostanze di fatto dedotte, la Corte, in mancanza di altre
allegazioni rilevanti e considerato che il collegamento fra le due società non
comporta di per sè l'insorgere di un unico centro di imputazione di rapporti,
ha ritenuto quindi superflua la prova offerta dal S..
Trattasi,
in conclusione, di valutazione di fatto, in ordine alla rilevanza della prova,
congruamente motivata e rispettosa del principio di diritto sopra richiamato,
la quale resiste alle censure del ricorrente.
Con il
secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 244 e 421 c.p.c. e artt.
1414; 1417, 2094, 2095 e 2099 c.c., il ricorrente, in sostanza, ribadisce la
tesi della rilevanza delle circostanze di fatto dedotte e deduce la erroneità
della valutazione operata dalla Corte di merito in relazione alla irrilevanza
della prova offerta, lamentando, oltre alla mancata ammissione della stessa,
in particolare anche il mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio.
In specie
il ricorrente deduce che la Corte d'Appello "non ha correttamente valutato il
fatto dedotto e non si è posta neppure il problema di chiedere chiarimenti
ovvero di procedere d'ufficio ad emendare la deduzione di quanto fosse
ritenuto (inutilmente) valutativo in presenza di elementi di fatto inequivoci
e - al limite - di una "pista probatoria" di evidente linearità".
Il primo
profilo non può essere accolto per i motivi già esposti in relazione al primo
motivo.
Per il
resto la censura risulta inammissibile innanzitutto perchè priva di
autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato se e quali specifiche
richieste abbia avanzato al riguardo dinanzi ai giudici di merito.
Come
questa Corte ha più volte affermato, infatti, "nel rito di lavoro, ai sensi di
quanto disposto dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., l'uso dei poteri
istruttori da parte del giudice non ha carattere discrezionale, ma costituisce
un potere dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a
dar conto;
tuttavia,
per idoneamente censurare in sede di ricorso per cassazione l'inesistenza o la
lacunosità della motivazione sul punto della mancata attivazione di tali
poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l'esercizio, in quanto
diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un
tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle
precedenti fasi di merito" (v. Cass. 26-6-2006 n. 14731, Cass. 3-5-2007 n.
10182, Cass. 17-3-2008 n. 7153, Cass. 27-1-2009 n. 1894).
Peraltro è
stato anche precisato che "nel rito di lavoro, i poteri istruttori officiosi
di cui all'art. 421 cod. proc. civ., non possono sopperire alle carenze
probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli
oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in
poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento
penale" (v. Cass. 21-5-2009 n. 11847, Cass. 8-8-2002 n. 12002).
Il ricorso
va pertanto respinto e il ricorrente va condannato, in ragione della
soccombenza, al pagamento delle spese in favore della società controricorrente.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della
controricorrente, delle spese liquidate in Euro 22,00 oltre Euro 2.000,00 per
onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così
deciso in Roma, il 5 novembre 2009.
Depositato
in Cancelleria il 9 dicembre 2009 |