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Massimario, art. 1660 c.c.
Massimario, art. 1667 c.c.
Tribunale di Piacenza, 23 febbraio 2010 – Est.
Morlini.
Segnalazione del Dott. Paolo
Giovanni Demarchi
Appalto – Errori di progettazione –
Responsabilità dell’appaltatore e del progettista – Obbligo di esecuzione a
regola d’arte – Ordinaria diligenza – Esenzione di responsabilità –
Condizioni.
Nel caso di vizi dell’opera derivanti da una
carente progettazione, l’appaltatore risponde, in solido col progettista, sia
nel caso in cui si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente
denunciati al committente; sia nel caso in cui, pur non essendosi accorto
degli errori, lo avrebbe potuto fare con l’uso della normale diligenza e delle
normali cognizioni tecniche. Infatti, anche in presenza di un progetto,
residua pur sempre un margine di autonomia per l’appaltatore che gli impone di
attenersi alle regole dell’arte e di assicurare alla controparte un risultato
tecnico conforme alle esigenze, eliminando le cause oggettivamente
suscettibili di inficiare la riuscita della realizzazione dell’opera. Rientra
pertanto tra gli obblighi di diligenza dell’appaltatore, senza necessità di
una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del
progetto fornito dal committente, posto che dalla corretta progettazione,
oltre che dall’esecuzione dell’opera, dipende il risultato promesso; e che
l’obbligazione dell’appaltatore è di risultato. Conseguentemente,
l’appaltatore è esentato da responsabilità solo ove dimostri che gli errori
non potevano essere riconosciuti con l’ordinaria diligenza richiesta
all’appaltatore stesso; ovvero nel caso in cui, pur essendo gli errori stati
prospettati e denunciati al committente, questi ha però imposto, direttamente
o tramite il direttore dei lavori, l’esecuzione del progetto ribadendo le
istruzioni, posto che in tale eccezionale caso l’appaltatore ha agito come
nudus minister, a rischio del committente e con degradazione del rapporto di
appalto a mero lavoro subordinato. (gm) (riproduzione riservata)
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