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Sezione I - Giurisprudenza

documento 2065/2010

 

 

data pubblicazione 11/03/2010

 

 

 

Corte di Cassazione Sez. Unite Civili, 31 luglio 2006, n. 17287 – Pres. Carbone – Rel. Merone.

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Società – Società di diritto privato con partecipazione pubblica – Assenza di poteri autoritativi o discrezionali dell’ente pubblico sulla società – Natura pubblica della società – Esclusione.

 

Giurisdizione ordinaria e amministrativa – In genere – Società mista con partecipazione di un Comune – Aumento di capitale – Accollo da parte di un socio privato dell'obbligo di versare i tre decimi dovuti dal Comune, in attesa di un finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti – Impugnazione da parte degli altri soci privati – Giurisdizione ordinaria – Sussistenza – Fondamento.

 

La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato per il solo fatto che l’ente pubblico ne possegga in tutto o in parte le quote di partecipazione: il rapporto tra società ed ente è di assoluta autonomia ove al secondo non sia consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di sua nomina. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta da alcuni dei soci privati di una società mista costituita con la partecipazione di un Comune per ottenere la dichiarazione d'illegittimità dell'accordo intervenuto tra l'ente pubblico ed un altro socio privato, con cui quest'ultimo si sia accollato l'obbligo del primo di versare i tre decimi di un aumento di capitale da esso sottoscritto, nelle more dell'ottenimento da parte del Comune di un finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta infatti di una normale controversia di tipo civile-societario, che non attiene all'esercizio di un pubblico potere, non essendo consentito all'Amministrazione comunale d'incidere unilateralmente sullo svolgimento dei rapporti sociali e sull'attività della società mediante i propri poteri autoritativi e discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario. (fonte CED – Corte di Cassazione)

 

 

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