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Massimario, art. 64 l. fall.
Corte di Cassazione
Sez. Unite Civili, 18 marzo 2010, n. 6538 – Pres. Carbone – Rel. Salvago.
Segnalazione dell’Avv.
Stefania Piacentini – Clifford Change
Revocatoria fallimentare – Atti a titolo
gratuito – Valutazione della gratuità – Funzione tipica ed astratta del
singolo negozio – Esclusione – Interesse sotteso all’intera operazione –
Elementi di valutazione – Vantaggio del terzo come parametro della gratuità.
In tema di
revocatoria fallimentare di atti a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 64,
legge fallimentare, la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va
compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dallo scopo
pratico del negozio, e cioè dalla sintesi degli interessi che lo stesso è
concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e
specifica negoziazione, al di la del modello astratto utilizzato; per cui la
relativa classificazione non può più fondarsi sulla esistenza o meno di un
rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed
astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso
all'intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall'entità
dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e
soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento collegato o non
collegato ad un sia pur indiretto guadagno o ad un risparmio di spesa.
Pertanto, nell'ipotesi di estinzione da parte del terzo, poi fallito, di
un'obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l'atto solutorio può dirsi
gratuito, agli effetti dell’art. 64, legge fallimentare, solo quando
dall'operazione che esso conclude - sia essa a struttura semplice perchè
esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di
un collegamento di atti e di negozi - il terzo non ne trae nessun concreto
vantaggio patrimoniale ed egli abbia inteso così recare un vantaggio al
debitore; mentre la ragione deve considerarsi onerosa tutte le volte che il
terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal
creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la
prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l'ordinamento pone
rimedio con l'inefficacia ex lege.
omissis
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
1. Il Tribunale di
Lamezia Terme con sentenza dell'8 febbraio 2002,in accoglimento della
richiesta del Fallimento della s.r.l. Statti, dichiarava inefficace il
pagamento della somma di L. 2 miliardi, -ricevuta a titolo di mutuo dalla
Isveimer - mediante 7 assegni bancari emessi dal legale rappresentante di
detta società su di un conto corrente presso la Banca popolare di Nicastro
(poi incorporata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena) al fine di estinguere
i debiti dei soci della SATTI nei confronti di detto istituto di credito.
Condannava l'Istituto di credito alla restituzione della somma di L.
2.136.000.000, oltre agli interessi legali.
L'impugnazione di
quest'ultima Banca è stata accolta in parte dalla Corte di appello di
Catanzaro che, con sentenza dell'8 novembre 2006 ha dichiarato inammissibile
la domanda della Curatela rivolta al pagamento degli interessi legali perchè
tardivamente formulata nella comparsa conclusionale; ha confermato nel resto
la decisione di primo grado osservando (per quanto qui interessa): a) che la
domanda della Curatela, costituita parte civile nel procedimento penale
instaurato per bancarotta fraudolenta nei confronti di S.R., P.L. e V.C.S.,
era procedibile per essere diversi i presupposti dell'azione revocatoria
rispetto alla richiesta risarcitoria avanzata nel giudizio penale; b)che
l'azione intrapresa dal Fallimento andava ricondotta nell'ambito di
applicazione della L. Fall., art. 64, in quanto gli assegni erano stati emessi
dall'amministratore unico della società poi fallita, S.R. e da questi fatti
transitare su altro conto corrente afferente al c.d. Gruppo Statti al fine di
estinguere i debiti di costoro, perciò da considerarsi terzi, nei confronti
della Banca popolare; ed era fondata anche ove gli assegni fossero stati
emessi in favore di S.R. in proprio e da questi utilizzati per ripianare la
propria posizione debitoria.
Per la cassazione
della sentenza la s.p.a. Banca Monte Paschi ha proposto ricorso per 3 motivi;
cui resiste la Curatela del Fallimento con controricorso recante ricorso
incidentale per due motivi.
Questa Corte, con
ordinanza 21 maggio 2009 n. 11822, ha rilevato la sussistenza di un contrasto
sulla qualificazione quale atto a titolo gratuito ovvero oneroso del pagamento
eseguito dal terzo ai sensi dell'art. 1180 c.c., per cui la controversia è
stata rimessa alle Sezioni Unite per la sua composizione. Le parti hanno
depositato memoria.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
2. I ricorsi
vanno,anzitutto riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., perchè proposti contro
la medesima sentenza.
Con il primo motivo
di quello principale, la Monte Paschi, deducendo violazione dell'art. 75
c.p.p., e art. 295 c.p.c., nonchè difetto di motivazione censura la sentenza
impugnata: a) per non avere dichiarato estinta per rinuncia l'azione civile
malgrado in data (*) il Fallimento avesse esteso la propria costituzione
civile nel procedimento penale contro la Statti anche nei confronti della
Banca popolare; b) per non avere sospeso il giudizio in attesa della
definizione di quello penale in quanto entrambi vertenti sullo stesso fatto
illecito costituito dalla condotta distruttiva della somma di L. 2 miliardi.
Il motivo è
infondato.
La sentenza impugnata
ha accertato, e le parti confermato che la Curatela del fallimento: a) in data
19 novembre 1986 si è costituita parte civile nel procedimento penale a carico
di S.R., allora amministratore della società, nonchè di P.L. e V.C.S.,
rispettivamente direttore e presidente della Banca popolare di Nicastro, ora
incorporata nella Banca ricorrente; b) con citazione del 28 luglio 1987 ha
iniziato il presente giudizio nei confronti della sola Banca, da entrambi i
giudici di merito qualificato "azione revocatoria L. Fall., ex art. 64"; c)
ottenuta l'autorizzazione dal giudice penale ha esteso la costituzione di
parte civile anche nei confronti della Banca popolare con atto del 23 ottobre
1987.
Ora, dalla disciplina
del codice di procedura penale si ricava che il nostro ordinamento non è più
ispirato al principio dell'unità della giurisdizione, ma a quello
dell'autonomia di ciascun processo e della piena cognizione da parte di
ciascun giudice, dell'uno e dell'altro ramo, delle questioni giuridiche o di
accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione;e quindi alla
regola della completa autonomia e separazione del giudizio civile anche da
quello penale pregiudiziale, non offrendo l'ordinamento altro mezzo preventivo
di coordinamento dei due giudizi all'infuori di quello previsto dall'art. 75
c.p.p., relativamente ai giudizi risarcitori e restitutori; con il duplice
corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e del giudizio
penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e
dell'obbligo del giudice civile di accertare in modo autonomo i fatti e la
responsabilità (cfr. Cass. 14.3.2002, n. 3753).
Questa disposizione
disciplina nel comma 1, che riproduce sostanzialmente l'art. 24 del codice
previgente, l'ipotesi in cui l'azione civile è proposta prima della
costituzione di parte civile e, nel comma 3, quella in cui è proposta dopo:
nella prima ipotesi prevede la facoltà di trasferire l'azione civile in sede
penale con il corollario che l'esercizio della facoltà comporta, in deroga al
principio regolatore della litispendenza - cioè quello della prevenzione -
rinuncia "ex lege" agli atti del giudizio civile a preservazione dell'esigenza
che non restino pendenti due giudizi identici; sicchè il giudice civile deve
anche d'ufficio dichiarare l'estinzione del processo, senza che sia necessaria
l'accettazione della parte (Cass. 317/2009). Mentre alla seconda ipotesi,
ravvisata come eccezione in casi particolari,collega la sospensione necessaria
del giudizio civile, considerando quindi quale regola generale non più la
sospensione suddetta per la pendenza di quello penale, bensì la separazione
dei due giudizi e l'autonoma prosecuzione di essi (Cass. 6185/2009;
13544/2006; 3753/2002). Per l'applicazione dell'una o dell'altra
disposizione,è tuttavia necessario che tra le due azioni vi sia identità di
oggetto (eadem res) oltre che di soggetti; che l'identità suddetta venga
accertata non in base alla loro funzione ultima,ovvero al risultato concreto
che l'attore intendeva trarre,bensì esclusivamente alla stregua dei comuni
canoni di identificazione delle azioni: persone, petitum, causa petendi.
Nel caso in esame,
invece il giudice di merito ha accertato che le due azioni si fondano su
presupposti diversi e perseguono finalità egualmente differenti. E le Sezioni
Unite devono aggiungere che la loro causa petendi è addirittura opposta in
quanto quella dell'azione risarcitoria è necessariamente fondata su di un
fatto illecito - reato, nel caso ravvisato nella bancarotta fraudolenta di cui
si è detto; mentre in tutte le ipotesi contemplate dalla L. Fall., artt. 64 e
67, l'atto contro cui l'azione è indirizzata è lecito, valido ed efficace, e
perde effetto - anche se al disponente ed al beneficiario non si possa
rimproverare alcunchè - solo a seguito della pronuncia di revoca. Egualmente
diverso è il petitura delle due azioni, che in quella risarcitoria è rivolto a
conseguire la reintegrazione del patrimonio del soggetto depauperato
dall'illecito mediante la corresponsione dell'equivalente pecuniario o
tantundem del pregiudizio subito; mentre nella fattispecie di cui alla L. Fall.,
art. 64, ha per oggetto la sanzione di inefficacia del pagamento eseguito dal
solvens (Cass. 1831/2001; 6929/1983; 3854/1980) e la restituzione della somma
pagata assume carattere strumentale al fine della ricostituzione della massa
fallimentare nella consistenza originaria.
A maggior ragione non
è poi censurabile la sentenza impugnata per aver escluso la sospensione del
presente giudizio ex art. 75 c.p.c., comma 3, in quanto proposto dopo che la
stessa Curatela si era costituita parte civile nei confronti dello S. e dei
coimputati (19 novembre 1986): difettandone anche il presupposto
logico-giuridico dell'identità soggettiva tra i due procedimenti dato che
quello in esame è rivolto esclusivamente nei confronti della Banca.
3. Con il secondo
motivo, l'Istituto di credito, deducendo violazione della L. Fall., art. 64,
anche in relazione all'art. 112 c.p.c., nonchè carenza e contraddittorietà di
motivazione su di un punto decisivo della controversia,censura la sentenza
impugnata per non essersi avveduta che la Curatela aveva prospettato in primo
grado un'azione di impugnativa di negozi per frode ai creditori con richiesta
di annullamento di vari negozi; che esso ente con l'atto di impugnazione aveva
rilevato l'erronea qualificazione dell'azione da parte del Tribunale; e che la
Corte di appello si era limitata ad esporre una motivazione per relationem
alla sentenza di primo grado ed a giudicare erroneamente corretta la
qualificazione della domanda come azione L. Fall., ex art. 64.
Questo motivo è in
parte inammissibile ed in parte infondato.
Costituiscono
principi del tutto pacifici nella giurisprudenza di legittimità: a) che il
vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, sussiste allorchè essa
sia priva dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la
decisione; b) che la motivazione della sentenza di appello "per relationem"
alla sentenza pronunciata in primo grado è legittima purchè il giudice
d'appello,facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia
pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione
ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo
desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e
corretto. Nel caso, la sentenza impugnata ha anzitutto esposto
dettagliatamente i fatti di causa,evidenziando in particolare il mutuo
contratto dalla soc. F.lli Statti con l'ISVEIMER, e la successiva apertura di
uno speciale conto corrente presso la Banca popolare per il deposito della
relativa somma (e solo di essa); i 7 assegni per un totale di L. 2 miliardi
tratti nello stesso giorno dell'accreditamento sul conto suddetto ed
asseritamente emessi a favore di S.R. in proprio e portati a scomputo dei
debiti dei fratelli Statti nei confronti della stessa Banca; ed infine la
chiusura immediatamente successiva del suddetto conto corrente senza che sullo
stesso venissero effettuate ulteriori operazioni.
Ne ha tratto il
convincimento che l'intero rapporto e le operazioni che aveva comportato
rientrano nell'ambito di applicazione della fattispecie di cui alla L. Fall.,
art. 64; e tale particolare disamina sia del provvedimento appellato,che delle
censure proposte contro di esso,peraltro condotta avvertendo che la
qualificazione dell'azione da parte di entrambi i giudici di merito doveva
necessariamente adeguarsi al principio espresso dall'art. 112 c.p.c., della
corrispondenza della pronuncia alla richiesta del Fallimento, è già
sufficiente ad esaurire l'obbligo di motivazione gravante sulla sentenza
impugnata,nonchè ad escludere il vizio di mera acritica adesione alla
decisione di primo grado prospettato dalla Banca ricorrente.
4. Con il terzo
motivo la Banca, deducendo violazione della L. Fall., art. 64, anche in
relazione all'art. 1180 c.c., nonchè carenza e contraddittorietà di
motivazione,censura la sentenza impugnata: a) per non aver considerato che nel
caso si era in presenza di un adempimento del debito del Gruppo fratelli
Statti da parte del terzo (la società poi fallita) ex art. 1180 c.c.: perciò
da qualificare secondo la prevalente giurisprudenza a titolo oneroso con
riguardo all'accipiens, come dimostravano le clausole onerose apposte
dall'ISVEIMER nel contratto di finanziamento,e non connotato da animo
liberale, neppure prospettato dalla Curatela; b) che occorreva perciò valutare
anche i rapporti intercorsi da S.R. con il gruppo familiare Statti ed esso
Istituto di credito, prendendo atto che gli assegni erano pervenuti alla Banca
tramite il prenditore S.R. e non direttamente dalla società fallita, la quale
aveva invece emesso i titoli a favore del primo (un assegno di L. 68 milioni
era stato emesso a favore di un terzo del tutto estraneo al giudizio); e)per
avere dapprima ritenuto che l'elemento psicologico resta irrilevante nella
fattispecie della L. Fall., art. 64, e poi concluso che doveva ritenersi
provata la conoscenza in capo alla banca dei rapporti interni al gruppo, in
assenza di qualsiasi prova al riguardo; e senza indicare in alcun modo le
ragioni di un tal convincimento. Viene in tal modo posta all'esame delle
Sezioni Unite la questione concernente la natura - onerosa o gratuita -
dell'atto con cui un soggetto adempie il debito altrui,con particolare
riguardo al pagamento ad opera della società,del debito del proprio socio:
questione dalla quale dipende l'applicabilità della L. Fall., art. 64, in
ipotesi di fallimento del solvens e che ha indotto la prima Sezione della
Corte con la ricordata ordinanza di rimessione a segnalare la sussistenza e la
persistenza di un contrasto di giurisprudenza nell'ambito della Corte. Ciò in
quanto,un primo orientamento,radicato nel tempo ha sostenuto che il pagamento
del debito altrui costituisce per chi paga un atto a titolo gratuito perchè il
beneficio è destinato all'originario debitore rimasto estraneo all'atto, con
la conseguenza che tale liberalità, in caso di fallimento del "solvens" è da
considerarsi inefficace ai sensi della L. Fall., art. 64 (Cass. 6918/2005;
11093/2004; 5264/1998; 6909/1997; 5616/1992; 6929/1983). Laddove altro
indirizzo ha seguito il principio opposto che in tema di pagamento compiuto
dal fallito per estinguere il debito di un terzo, la gratuità dell'atto ai
fini della revoca L. Fall., ex art. 64, può essere affermata unicamente in
relazione al debitore in quanto l'adempimento ex art. 1180 c.c., da parte del
soggetto poi sottoposto a procedura fallimentare configura un atto a titolo
gratuito solo nei rapporti fra questi ed il debitore ove manchi una causa
onerosa che ne giustifichi la liberazione, mentre nei rapporti fra il fallito
ed il creditore che ha ricevuto il pagamento ha carattere indubbiamente
oneroso (Cass. 889/2006; 15515/2001; 9560/1991; 3265/1989; 5548/1983).
Infine, Cass.
6739/2008, muovendo dal rilievo che l'adempimento in senso tecnico è solo il
comportamento di chi sia obbligato alla prestazione, ha affermato che il
pagamento del terzo non costituisce "mera esecuzione dell'obbligazione
preesistente ma ha una sua causa autonoma che può risultare onerosa o gratuita
a seconda che l'atto estintivo del debito dipenda o meno dalla
controprestazione di uno dei due soggetti dell'obbligazione estinta" e che di
conseguenza, agli effetti della L. Fall., art. 64, il pagamento del debito
altrui effettuato da soggetto poi fallito è atto gratuito qualora si tratti di
atto di disposizione del suo patrimonio senza contropartita anche in un altro
rapporto nel cui ambito l'atto risulti preordinato al soddisfacimento di un
ben preciso interesse economico, sia pure mediato e indiretto.
Nessuna indicazione a
favore dell'una o dell'altra tesi è fornita dalle recenti riforme (L. n. 80
del 2005, e D.Lgs. n. 5 del 2006, nonchè 169 del 2007), in seguito alle quali
la disposizione dell'art.64 è rimasta invariata rispetto alla formulazione
originaria.
5. Le Sezioni Unite
ritengono che le due contrapposte tesi, così in dottrina come in
giurisprudenza,limitando entrambe l'esame nella ricerca della prestazione e/o
della controprestazione al rapporto bilaterale terzo - creditore (la prima),
ovvero debitore - creditore (la seconda), peraltro nella sua connotazione
astratta,finiscono per risultare egualmente apodittiche e prive di
collegamento con il complessivo regolamento contrattuale predisposto dalle
parti ed ancor più con l'effettivo rapporto economico da esse inteso
perseguire. Al riguardo non può disconoscersi che la L. Fall., art. 64,
disponendo l'inefficacia verso i creditori degli atti a titolo gratuito
compiuti dal fallito nei due anni anteriori al fallimento si rivolge,come
indica inequivocabilmente il suo stesso tenore letterale non già ad atti
riguardati in funzione della posizione del creditore,per il fatto che costui
ne subisce comunque l'inefficacia, bensì "agli atti a titolo gratuito"
provenienti dal soggetto che disponga del proprio patrimonio e successivamente
venga dichiarato fallito: tali qualificandoli in virtù della natura obbiettiva
dell'atto, rapportato unicamente ad un elemento oggettivo temporale anteriore
alla dichiarazione di fallimento; e con le sole eccezioni previste nella
seconda parte della norma (regali di uso ed atti compiuti in adempimento di un
dovere morale o a scopo di pubblica utilità),la cui previsione non avrebbe
senso se la gratuità dell'atto fosse stata considerata soltanto (o anche)
nella prospettiva del creditore.
Il che corrisponde
del resto alla finalità della norma,di cui più volte questa Corte ha
sottolineato il particolare rigore - equiparabile soltanto a quello del
precedente art. 44 - di non consentire il relativo pregiudizio alla
disponibilità patrimoniale del disponente, che si traduce, in fase
fallimentare, nella menomazione delle possibilità satisfattive della massa dei
creditori concorrenti; sicchè è proprio il pregiudizio provocato dall'atto di
disposizione del proprio patrimonio a divenire elemento essenziale per
giustificare la sanzione dell'inefficacia delle disposizioni, proprio in
funzione della tutela di interessi i cui titolari sono chiaramente individuati
subito nella parte iniziale dell'art. 64, con riferimento al destinatario del
beneficio dell'inefficacia relativa (i creditori del disponente).
D'altra parte la
norma suddetta fa parte integrante del sistema revocatorio compreso nella 3^
sezione della legge fallimentare in cui tutte le disposizioni sono ispirate
dalla tutela della medesima ratio del ceto creditorio o di alcuni particolari
creditori ed in cui la nozione di atto a titolo gratuito è utilizzata proprio
con riferimento alla situazione patrimoniale del soggetto poi fallito: come
dimostrano, l'art. 69 che dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, art. 54, stabilisce che gli atti a titolo gratuito compiuti tra
coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo
in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale, sono revocati se il
coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito;
nonchè l'art. 123, il quale dispone che, in caso di riapertura del fallimento,
sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito,
posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento,compiuti
dal fallito (Negli stessi termini gli artt. 192 - 194 c.p.). Per cui soltanto
con un'inammissibile salto logico è possibile trarre da questa normativa il
risultato che per l'art. 64 rilevano,contrariamente al suo apparente
contenuto, il punto di vista dell'accipiens e della natura gratuita ovvero
onerosa del suo acquisto,da individuare esclusivamente con riferimento al
negozio giuridico intercorso con il suo debitore di cui l'adempimento del
terzo costituisce attuazione,neanche menzionato pur indirettamente dalla
norma; e che per converso non possa venire in rilievo ed essere considerata,
perchè estranea alla pattuizione tra creditore e debitore, la causa dell'atto
di disposizione del proprio patrimonio posto in essere dal fallito cui invece
la disposizione legislativa fa espresso riferimento.
Nè vale evocare a
sostegno di questa interpretazione la L. Fall., art. 67, comma 2, che pone fra
gli atti onerosi quelli costitutivi di un diritto di prelazione per
debiti,anche di terzi,contestualmente anche creati; nonchè l'art. 2901 c.c.,
comma 2, secondo cui le garanzie contestuali per debito altrui sono
considerate a titolo oneroso,perciò privando di rilievo le ragioni per le
quali il garante vincola il proprio patrimonio a garanzia delle altrui
obbligazioni e spostando l'attenzione sulla posizione del garantito: in quanto
entrambe le disposizioni dimostrano soltanto che il legislatore ha ritenuto di
dettare un criterio specifico per individuare la natura onerosa (o meno) di
una prestazione di garanzia ricollegandola alla contestualità del credito
garantito. E che in virtù della scelta legislativa per queste situazioni
soggettive resta inapplicabile la regola dell'art. 64, proprio per la mancanza
del presupposto della gratuità dell'atto di disposizione del fallito: al cui
schema di riferimento nessun accenno sia pure indiretto è contenuto in alcuna
delle due norme, che semmai confermano piuttosto che smentire
l'interpretazione della norma revocatoria appena recepita (Cfr. Cass. 5
dicembre 1992, n. 12948).
6. Se tuttavia deve
ritenersi che agli effetti della L. Fall., art. 64, l'individuazione dell'atto
gratuito vada compiuta privilegiando la prospettiva del solvens, non per
questo la relativa nozione e la distinzione con la categoria degli atti a
titolo oneroso, deve continuare ad essere riferita alla causa del negozio
quale tradizionalmente individuata in base alla nota definizione della
Relazione al Codice civile - "la funzione economico-sociale che il diritto
riconosce ai suoi fini e che solo giustifica la tutela dell'autonomia privata
-; ed applicata negli anni immediatamente successivi dalla giurisprudenza
secondo una concezione unificante le varie tipologie,necessariamente collegata
al "tipo" individuato dal legislatore (c.d. causa tipica) e perciò fondata
sull'astrattezza di tale requisito. Alla quale costantemente si è riferito il
primo orientamento riconducendo la natura onerosa o gratuita dell'atto sempre
e soltanto nell'ottica del rapporto bilaterale tra chi attua l'attribuzione ed
il creditore che la riceve: perciò richiedendo per accedere alla prima opzione
che le prestazioni siano legate sul piano giuridico - formale da un nesso
sinallagmatico e corrispettivo; e concludendo sistematicamente per la gratuità
dell'atto di disposizione tutte le volte che non sia stato costituito alcun
corrispettivo con l'accipiens, o che comunque non risulti un rapporto causale
che la giustifichi secondo il modello tipico.
Siffatta
ricostruzione non tiene conto, anzitutto dell'evoluzione che ha interessato la
nozione di "causa del negozio" in questi ultimi decenni,nè dei risultati al
riguardo raggiunti dalla più qualificata dottrina e dalla giurisprudenza di
legittimità. Le quali, muovendo dalla categoria delle c.d. "prestazioni
isolate" (artt. 627, 651 e 1197 c.c., art. 1706 c.c., comma 2, artt. 2034 e
2058 c.c., ecc.), mancanti di una loro funzione aggettiva astrattamente
predeterminata,hanno preso in considerazione particolari categorie di
negozi,quali la prestazione di garanzia (reale o personale) per un debito
altrui, la modificazione del lato passivo del rapporto obbligatorio
(delegazione, espromissione, accollo, art. 1268 c.c. e ss.), l'adempimento del
terzo (art. 1180 c.c.), la cessione del credito (art. 1260 c.c.), la rinuncia
a un diritto, fra cui la remissione di debito e, secondo alcuni, la cessione
del contratto: osservando che per essi è difficile individuare una causa
oggettiva nel senso tradizionale, dato che non c'è una coincidenza fra la
funzione pratica del contratto e la causa economico-giuridica tradizionale; e
che tuttavia anche per questi negozi,classificati "astratti" o a causa
astratta o generica", è egualmente indispensabile individuare la causa sia
pure in base ad una impostazione differente non soggetta all'obbligo
predeterminato di modelli astratti,ma attenta strettamente al negozio posto in
essere dai contraenti, nonchè all'affare nel suo complesso: quanto meno onde
valutare la meritevolezza dell'operazione alla stregua di quanto dispone
l'art. 1322 c.c., comma 2, e pervenire ad una giustificazione causale anche
nei contratti più complessi,nei fenomeni dei collegamenti negoziali e più in
generale nei negozi da sempre qualificati "astratti". Per cui Cass. 10490/2006
ha definito "causa del contratto", qualificandola "concreta" in
contrapposizione alla nozione tradizionale, lo scopo pratico del negozio, la
sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a
realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e
specifica negoziazione, al di la del modello astratto utilizzato. E le
successive decisioni di questa Corte, rese anche a sezioni unite (sent. 26972
- 26975/2008), hanno ripetutamente condiviso e ribadito la nozione di "causa
concreta", rendendo superflua la nozione di negozio astratto,pur esso inserito
in un più vasto regolamento di interessi; e compiendo la verifica della
giustificazione causale nell'ambito dell'intera operazione economica compiuta
dalle parti.
7. Proprio per la
particolare fattispecie dell'adempimento del terzo, neanch'essa presa in
considerazione dal primo indirizzo,e che pur rientra tra i negozi in passato
qualificati a causa astratta o generica, la recente concezione della causa
come funzione concreta del contratto ben si presta ad interpretare il
regolamento voluto dalle parti in modo più aderente alla realtà.
Come rilevato,
infatti, da questa Corte, detto istituto presuppone che il terzo estraneo ad
un rapporto obbligatorio intercorrente tra altre parti,e dunque non obbligato
in proprio ad estinguerlo (come nel caso del fideiussore o di altro garante),
paghi spontaneamente al creditore dell'obbligazione in questione perciò
rivestendo la natura di figura composita, da un lato negoziale e dall'altro
esecutiva nel momento in cui, attuando un precedente rapporto, si perfeziona
con la diretta esecuzione della prestazione in favore del
creditore,estinguendone la pretesa in forza della specifica disposizione
dell'art. 1180 c.c., (perciò discostandosi dall'adempimento in senso proprio
previsto dall'art. 1218 c.c.): senza la quale l'adempimento del terzo
costituirebbe soltanto una invasione dell'altrui sfera giuridica (Cass.
889/2006).
Trattandosi allora di
un vero e proprio negozio giuridico avente l'effetto di soddisfare, in modo
diverso dallo schema predisposto dall'art. 1218 c.c., l'interesse del
creditore,anche l'adempimento del terzo resta soggetto alla regola per cui il
carattere oneroso o gratuito dell'attribuzione patrimoniale che esso comporta
non può sfuggire alla regola che deve essere stabilito in riferimento alla sua
causa concreta. La quale rende palese l'irrilevanza dell'indagine prospettata
dal secondo indirizzo giurisprudenziale, qui non accolto, con riguardo
esclusivamente al rapporto bilaterale debitore-creditore,senza percepire
l'interferenza o l'affacciarsi del terzo nel suddetto rapporto,che diviene
necessariamente trilaterale e comporta comunque la sovrapposizione di un nuovo
più complesso rapporto a quello originario; nè che solo per effetto di essa e
del conseguente coinvolgimento della sfera giuridica del terzo è apprestato lo
strumento di soddisfacimento del creditore, che diviene oggetto della speciale
disposizione della L. Fall., art. 64, ove non disveli, a livello causale,alcun
vantaggio patrimoniale o comunque una qualche utilità economico-giuridica per
il solvens.
Ma la qualificazione
dell'adempimento del terzo, in sede di azioni revocatorie, non può limitarsi
nemmeno ad una visuale incentrata sul solo rapporto bilaterale terzo -
creditore, e dunque sull'atto o negozio in sè, nella sua connotazione causale
astratta quale funzione economico-sociale nella ricerca di un nesso diretto
fra le due eventuali controprestazioni di detti soggetti,come preteso
dall'orientamento opposto, sotto tale profilo pur esso inadeguato: in quanto
attraverso lo schema-base individuato dal legislatore nell'art. 1180 c.c., le
parti possono perseguire variegati interessi meritevoli di tutela, ricorrendo
anche ad un collegamento di atti o negozi diversi, pure non coevi,ma
susseguitisi nel tempo; il quale permette, grazie a semplici connessioni
economiche, di realizzare uno scopo, a seconda dei casi, oneroso o gratuito,
mediante l'utilizzo di atti astrattamente a causa neutra, oppure onerosa o
anche gratuita,ma tutti egualmente strumentali e necessari alla realizzazione
del risultato antitetico. Ed al quale, dunque, deve guardarsi per valutare se
l'atto sia stato compiuto o meno, a titolo gratuito. Consegue: 1) che variando
la causa concreta che ha indotto il terzo ad adempiere in luogo del debitore,
dall'una o dall'altra ragione discendono effetti o rimedi giuridici diversi, o
diversi rapporti giuridici susseguenti tra il terzo e il debitore; e deve
concludersi che nell'adempimento del terzo sono egualmente configurabili
gratuità o,per converso, onerosità; 2) che seppure la tipizzazione legislativa
dell'istituto avviene con riguardo all'effetto del negozio (l'estinzione
dell'obbligazione), la ragione concreta, per la quale il terzo interviene nel
rapporto creditore-debitore, deve quindi essere necessariamente verificata
caso per caso dal giudice di merito; 3) che l'atto deve qualificarsi a titolo
gratuito,quando dall'operazione che esso conclude - sia essa a struttura
semplice perchè esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in
quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi - il terzo non ne
trae nessun concreto vantaggio patrimoniale ed egli abbia inteso così recare
un vantaggio al debitore; mentre la ragione deve considerarsi onerosa tutte le
volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal
debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche
indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui
l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege come esemplificativamente
avviene nell'ipotesi già esaminata da Cass. 5616/1992, -in cui si possa
allegare e provare l'esistenza di fatti idonei a individuare un qualche
vantaggio, sia pure mediato e indiretto (nel caso individuato nella cessione
di credito), della società poi fallita con riguardo all'esecuzione della
prestazione; nella surrogazione nel diritto del creditore verso il suo
debitore; nella conclusione di un contratto a favore di terzo, in tale
posizione dovendo porsi il disponente; nell'esistenza di una delegazione di
pagamento da parte del debitore e così via.
In tal modo i
concetti di "gratuità ed "economicità" vengono assunti nel loro significato
economico proprio, con spostamento della loro qualificazione dal negozio
all'attribuzione patrimoniale: per la quale deve tenersi conto dell'interesse
economico che si intende realizzare,anche in via mediata,attraverso la
complessa operazione economica, da parte di chi apparentemente paga il debito
altrui senza corrispettivo: nell'ambito, quindi, del regolamento globale degli
interessi non limitato al singolo "atto di disposizione" da lui compiuto.
Questi risultati
trovano naturale applicazione proprio in relazione all'individuazione del
vantaggio per il terzo nell'ambito del gruppo societario cui è stato
riconosciuto in quest'ultimo decennio gradualmente rilievo giuridico, e si
saldano perfettamente con la più recente giurisprudenza di questa Corte; la
quale ha in particolare riconosciuto la rilevanza, per la singola società del
gruppo, del soddisfacimento di un ben preciso interesse economico, sia pure in
ragione di un rapporto diverso, quale contropartita del depauperamento diretto
derivato alla società da un'operazione: per tale ragione non considerata
liberale. Ed ha statuito in termini generali che al fine di verificare se
un'operazione abbia comportato o meno per la società che l'ha posta in essere
un ingiustificato depauperamento occorre tener conto della complessiva
situazione che, nell'ambito del gruppo, a quella società fa capo, potendo
l'eventuale pregiudizio economico che da essa sia direttamente derivato aver
trovato la sua contropartita in un altro rapporto e l'atto presentarsi come
preordinato al soddisfacimento di un ben preciso interesse economico, sia pure
mediato e indiretto (Cass. 673 9/2008; 12325/1998; 2001/1996).
Per cui le Sezioni
Unite devono concludere che pur in presenza del pagamento del debito di
società collegate (ovvero del pagamento del debito del socio da parte della
società partecipata, come nella fattispecie, viceversa) può essere esclusa la
gratuità del negozio, quando la società disponente abbia comunque realizzato
un suo vantaggio economico: in quanto, ancorchè manchi il corrispettivo
immediato in termini di diretta sinallagmaticità, tuttavia può verificarsi, da
parte dell'impresa che svolga la sua attività economica a monte, o a valle, di
quella del disponente, l'acquisizione di un'utilità economica in rapporto di
causalità mediata e indiretta con la prestazione eseguita; che tuttavia si
traduca in un vantaggio patrimoniale concreto. Altrimenti il terzo, adempiendo
ad un debito non proprio,si procura comunque una diminuzione patrimoniale,
costituente un nocumento, che restando perciò stesso estraneo all'esercizio
dell'impresa,diviene come tale, immeritevole di tutela nell'ambito della
disciplina dello statuto di questa;ed a maggior ragione al lume della
disposizione revocatoria della L. Fall., art. 64.
8. Resta da esaminare
come si ripartisca l'onere della prova nel relativo giudizio:ricordando a tal
fine, che secondo i principi generali, di cui all'art. 2697 c.c., il curatore
che agisce deve provare l'integrazione della fattispecie della norma
invocata,e dunque, che l'atto - di cui vuole si dichiari l'inefficacia - sia a
titolo gratuito; ma che detta prova può essere offerta anche tramite
presunzioni.
Ed in relazione
all'adempimento del terzo,tanto la dottrina,quanto la giurisprudenza di merito
hanno correttamente ritenuto che, mancando nello schema causale tipico la
controprestazione in favore del disponente, si presume che l'atto sia stato
compiuto gratuitamente:pagando il terzo per definizione un debito non proprio
e non prevedendo la struttura del negozio alcuna attribuzione patrimoniale a
suo favore ; sicchè diviene onere del creditore beneficiario provare con ogni
mezzo che pure il disponente ha ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che
ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse
economicamente apprezzabile (Cfr. Cass. 4770/2007 in relazione alla
concessione della garanzia da parte del fideiussore; nonchè Cass. 26325/2006
in tema di atto compiuto nell'interesse del gruppo sociale; Cass. 1831/2001 in
tema di concessione di ipoteca a garanzia di debito altrui).
Nel caso,invece,pur
essendo pacifico che la soc. Statti, poi fallita ricevuto il mutuo per cui è
causa dall'ISVEIMER, attraverso le operazioni bancarie avanti menzionate, ha
attribuito la relativa somma alla Banca popolare di Nicastro, creditrice dei
propri soci per estinguerne i debiti verso l'istituto di credito, dalla
sentenza impugnata non risulta che quest'ultimo abbia dimostrato o quanto meno
allegato la sussistenza di un interesse apprezzabile di detta società in
ordine all'atto dispositivo dalla stessa compiuto. Ed anzi la Corte
territoriale ha accertato senza specifiche e motivate contestazioni al
riguardo della banca creditrice, che la prova documentale acquisita (sentenze
penali, perizie, relazioni della curatela in sede penale, ecc.) dimostrava che
si era trattato di una vera e propria distrazione dei fondi societari (di cui
peraltro erano a conoscenza la Banca ed i suoi funzionari) senza corrispettivo
e con pregiudizio del patrimonio immobiliare sociale, al solo fine di
ripianare i rapporti personali dei soci Statti.
Per cui il Collegio
deve confermare il carattere gratuito nel caso concreto dell'atto di
disposizione e la sua assoggettabilità all'inefficacia di cui alla norma
menzionata; ed enunciare,infine, il seguente principio di diritto: "In tema di
revocatoria fallimentare di atti a titolo gratuito, ai sensi della L. Fall.,
art. 64, la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con
esclusivo riguardo alla causa concreta,costituita dallo scopo pratico del
negozio, e cioè dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente
diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica
negoziazione, al di la del modello astratto utilizzato; per cui la relativa
classificazione non può più fondarsi sulla esistenza o meno di un rapporto
sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed
astratto,ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso
all'intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall'entità
dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e
soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento collegato o non
collegato ad un sia pur indiretto guadagno o ad un risparmio di spesa.
Pertanto, nell'ipotesi di estinzione da parte del terzo, poi fallito, di
un'obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l'atto solutorio può dirsi
gratuito, agli effetti della L. Fall., art. 64, solo quando dall'operazione
che esso conclude - sia essa a struttura semplice perchè esaurita in un unico
atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di
atti e di negozi- il terzo non ne trae nessun concreto vantaggio patrimoniale
ed egli abbia inteso così recare un vantaggio al debitore; mentre la ragione
deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per
questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da
recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel
pregiudizio, cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege".
9. Deve, infine,
respingersi anche il ricorso incidentale del Fallimento,che si articola in due
motivi,con i quali la Curatela, deducendo violazione degli artt. 820, 1224 e
1282 c.c., nonchè art. 112 c.p.c., censura la decisione di appello: a) per
avere considerato nuova la richiesta di attribuzione degli interessi
legali,malgrado la stessa fosse compresa in quella di restituzione di tutte le
maggiori somme dovute per interessi corrisposti per i depositi attivi;e
comunque formulata nella memoria conclusionale depositata in primo grado; b)
per avere dichiarato di valuta il proprio credito senza considerare la natura
illecita dell'atto revocato che doveva indurre la Corte ad attribuire e
calcolare di ufficio sia gli interessi legali,che la svalutazione monetaria.
Quanto a quest'ultimo profilo,infatti,la ricorrente pur menzionandolo, non ha
tenuto in alcun conto il principio più volte enunciato da questa Corte, che in
ipotesi di vittorioso esperimento della revocatoria fallimentare relativa ad
un pagamento eseguito dal fallito nel "periodo sospetto", l'obbligazione
restitutoria dell'"accipiens" soccombente in revocatoria ha natura di debito
di valuta e non di valore: atteso che l'atto posto in essere dal fallito (che
va tenuto distinto dalle pregresse vicende dalle quali è derivato) è
originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla
sentenza di accoglimento della revocatoria. Mentre in ordine al primo è
sufficiente ricordare la distinzione tra l'ipotesi in cui il giudice di merito
incorra nell'omesso esame di una domanda e quella in cui si censuri
l'interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi, o
esclusi, alcuni aspetti della controversia, base ad una considerazione non
condivisa dalla parte: poichè soltanto nel primo caso si verte propriamente in
tema di violazione dell'art. 112 c.p.c., denunciata dal Fallimento. La quale
non ricorre nel caso concreto, avendo la Corte di appello preso specificamente
in esame la sua richiesta di interessi legali sulle somme che la controparte è
stata condannata a restituire:ritenendola tuttavia infondata e specificandone
dettagliatamente le ragioni.
Pertanto le Sezioni
Unite, devono ribadire: a) che gli interessi sulla somma da restituirsi da
parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il
risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata
restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria spetta solo ove
l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito (Cass.
14896/2009; 6991/2007; 887/2006; nonchè sez. un. 437/2000); b) che fuori
dell'ipotesi di interessi su una somma dovuta a titolo di risarcimento del
danno, i quali ne integrano una componente nascente dal medesimo fatto
generatore, gli interessi stessi, siano moratori, corrispettivi o
compensativi, hanno un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione
pecuniaria cui accedono; e, pertanto, possono essere attribuiti solo su
espressa domanda della parte, che ne indichi la fonte e la misura, in
applicazione dei principi previsti negli artt. 99 e 112 c.p.c., (Cass.
4423/2004); c) che la relativa domanda non può essere avanzata per la prima
volta nella comparsa conclusionale; e che non può neppure ipotizzarsi
un'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, consentito
soltanto fino al momento della rimessione della causa al collegio per la
discussione.
Le spese del giudizio
vanno gravate sulla Banca M.P.S. rimasta soccombente e si liquidano in favore
della Curatela come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni
unite riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali che liquida in favore della Curatela in complessivi
Euro 12.200,00 di cui Euro 12.000 per onorario di difesa,oltre spese generali
ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma,
il 2 febbraio 2009.
Depositato
in Cancelleria il 18 marzo 2010 |
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