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Massimario, art. 2752 c.c. privilegi l. fall.
Corte di Cassazione Sez.
Unite Civili, 17 maggio 2010, n. 11930 – Pres. Carbone – Rel. Salvago.
Privilegi – ICI, Imposta
comunale sugli immobili – Privilegio ex art. 2752 cod. civ. – Sussistenza –
Richiamo alle “leggi sulla finanza locale” – Interpretazione – Riferimento
all’atto generato dell’imposizione – Aggregazione successiva di norme
ulteriori ratione materiae – Finalità.
Privilegi – Crediti
tributari in generale – Necessità di norma espressa attributiva del privilegio
– Esclusione.
Interpretazione della
legge – Norme del Codice Civile – Preminenza nel sistema delle fonti rispetto
a norme specifiche – Sussistenza.
Interpretazione della
legge – Cause di prelazione – Interpretazione analogica – Configurazione di
autonomo modulo normativo – Esclusione – Espansione del privilegio sino alla
massima portata semantica della norma – Ammissibilità – Criterio di
meritevolezza fondato sulla ratio legis – Confine tra le fattispecie – Causa
del credito.
Interpretazione della
legge – Cause di prelazione – Norme istitutive di singoli privilegi – Criterio
di equità – Par condicio creditorum – Parità sostanziale di trattamento.
Il credito dei comuni
per l’ICI – Imposta comunale sugli immobili è assistito da privilegio generale
sui beni mobili del debitore ai sensi dell’art. 2752, codice civile.
Nonostante, infatti, il T.U. sulla finanza locale (R.D. 1175/1931), cui con
tutta probabilità il legislatore del 1942 ha inteso riferirsi, non preveda
l’imposta in questione (introdotta con d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), si
deve ritenere che il richiamo alla “legge per la finanza locale” contenuto nel
terzo comma dell’art. 2752 non si rivolga ad una legge specifica istitutiva
della singola imposta, bensì all’atto astrattamente generatore
dell’imposizione nella sua lata accezione, così da consentire l’aggregazione
successiva di norme ulteriori in ragione della materia considerata e da
ricomprendere nell’ambito di operatività del privilegio tutte le modifiche che
le disposizioni sulla finanza locale sono destinate a subire nel corso del
tempo al fine di riconoscere il privilegio ai crediti che assicurano agli enti
locali la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro
compiti istituzionali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In tema di
riconoscimento della prelazione ai crediti tributari, non può essere
riconosciuto alcun fondamento giuridico all’assunto per cui il riconoscimento
della prelazione resta subordinato alla possibilità di individuare nella legge
istitutiva del tributo una norma espressa che attribuisca al relativo credito
(anche indirettamente mediante rinvio) natura privilegiata. Nessuna norma,
infatti, impone la necessità di un richiamo di tal genere nelle varie
disposizioni finanziarie, né riserva maggiore se non esclusiva efficacia a
queste rispetto alle norme del codice civile che, come l’art. 2752, contengono
in sé tutti gli elementi indispensabili per la loro applicazione a categorie
di rapporti giuridici astrattamente definiti e considerati come meritevoli di
tutela giuridica. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Alle norme del codice
civile deve riconoscersi una posizione di preminenza nel sistema delle fonti
del diritto, ovvero, indipendentemente dall’efficacia formale della fonte da
cui promanano, un’autorevolezza ed una dignità diverse rispetto a norme
contenute in testi specifici destinati a regolare singole materie e ciò anche
in considerazione della loro funzione di precetti aventi portata generale,
volti ad adeguarsi alle diverse situazioni storico-giuridiche con le quali un
corpus normativo organico e creato per durare nel tempo è per sua natura
destinato a confrontarsi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In tema di ammissibilità
della applicazione analogica delle norme che prevedono cause di prelazione,
occorre ricordare che i) a fronte di una norma attributiva di un privilegio
non è consentito utilizzare lo strumento ermeneutico per introdurre, sia pur
in considerazione del rilievo costituzionale di un determinato credito, una
causa di prelazione ulteriore, che implicherebbe la configurazione di un
autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio ed
il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti: si tratta di una scelta
economico-politica riservata al legislatore; ii) per converso, è ammissibile
l’utilizzabilità di detto strumento non solo nei limiti consentiti dalla
massima espansione della portata semantica dell’espressione legislativa, ma
anche quando l’estensione della norma a un caso non compreso nella lettera
legislativa sia giustificata da un giudizio di meritevolezza del medesimo
trattamento, fondato sulla ratio legis indipendentemente dalla somiglianza al
caso previsto; iii) il confine tra le due fattispecie è costituito dalla
“causa” del credito che, ai sensi dell’art. 2745 codice civile, rappresenta la
ragione giustificatrice della creazione di qualsiasi privilegio, perciò
valendo a determinare l’ambito oggettivo e soggettivo e che viene così ad
assumere l’ulteriore ruolo di limite alla portata espansiva delle relative
disposizioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Costituiscono
sicuramente ius singulare le norme settoriali istitutive dei singoli
privilegi, con tutte le conseguenze interpretative connesse; laddove le cause
di prelazione previste dal codice civile – ed ancor prima da quello del 1865 –
come ben evidenzia l’art. 2741, nel definirle “legittime” rispondono ad un
criterio di equità discendente dallo stesso art. 3 Cost., il quale esclude che
costituiscano un’eccezione sfavorevolmente restrittiva rispetto al principio
generale della par condicio creditorum, essendo voluto dal legislatore quale
rimedio di giustizia alternativa, distributiva e commutativa, per esigenze di
parità sostanziale (e non solo formale dei cittadini) dinanzi alla legge
nonché per svolgere una funzione riequilibratrice a tutela di interessi
costituzionalmente rilevanti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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