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Massimario, art. 1 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. Unite Civili, 30 marzo
2010, n. 7612 – Pres. Carbone – Rel. D’Alessandro.
Giurisdizione civile – Giurisdizione ordinaria e amministrativa –
Giurisdizione in materia tributaria – Debito tributario – Istanza di
rateizzazione – Rigetto da parte dell'Agenzia delle Entrate – Ricorso –
Giurisdizione del giudice tributario – Sussistenza – Fondamento.
La
controversia avente ad oggetto il provvedimento di rigetto dell'istanza di
rateizzazione di un debito di natura tributaria appartiene alla giurisdizione
del giudice tributario, a nulla rilevando che la decisione su tale istanza,
spettante all'Agenzia delle Entrate, debba essere assunta in base a
considerazioni estranee alla materia tributaria, atteso che la giurisdizione,
ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 deve essere attribuita in
ragione esclusiva dell'oggetto della controversia. (fonte CED – Corte di
Cassazione)
omissis
RITENUTO IN FATTO
che la D. s.r.l, ha
proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano
avverso il rigetto, da parte di Equitalia Esatri S.p.A., di un'istanza di
rateazione del debito tributario;
che Equitalia Esatri
S.p.A. propone due identici ricorsi per regolamento preventivo di
giurisdizione, invocando la giurisdizione del giudice amministrativo; che la
società contribuente non si è costituita.
CONSIDERATO IN
DIRITTO
che i due ricorsi
identici vanno riuniti; ere il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2,
attribuisce alla giurisdizione tributaria "tutte le controversie aventi ad
oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati";
che, pertanto, la
controversia attinente alla rateizzazione del debito tributario spetta a detta
giurisdizione, avendo ad oggetto per l'appunto un debito tributario, a nulla
rilevando che la decisione spettante all'Agenzia delle Entrate debba essere
assunta in base a considerazioni estranee alla materia tributaria, essendo la
giurisdizione attribuita in ragione esclusiva dell'oggetto della controversia;
che, del pari, è
priva di rilievo la circostanza - pure valorizzata dalla ricorrente - che,
potendo la rateizzazione riguardare debiti di diversa natura, il debitore
debba adire giudice diversi in relazione alla diversa natura dei debiti
stessi, essendo, questo, un inconveniente di fatto comune all'intera materia
della riscossione mediante ruoli;
che, conclusivamente,
va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario;
che non vi è luogo a
provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte della
società resistente.
P.Q.M.
la Corte, a Sezioni
Unite, riunisce i ricorsi e dichiara la giurisdizione del giudice tributario.
Così deciso in Roma,
nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 16 marzo 2010.
Depositato
in Cancelleria il 30 marzo 2010 |