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Massimario, art. 366 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. Unite Civili, 25 marzo
2010, n. 7161 – Pres. Carbone – Rel. Segreto.
Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione – Art 366, primo comma, n. 6,
cod. proc. civ. – Requisiti – Specifica indicazione dei documenti posti a
fondamento del ricorso e della sede processuale in cui risultano prodotti –
Modalità – Conseguenze.
In tema di
ricorso per cassazione, l'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.,
novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l' indicazione degli
atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento
del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento
risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di
procedibilità di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per
cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia
stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel
fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si
specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è
rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito,
dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel
fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si
rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369, comma 2,
n. 4, cod. proc. civ., per il caso in cui la controparte non si costituisca in
sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca
senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di
merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso
(art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e
formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità
di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e
indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso. (fonte CED –
Corte di Cassazione)
omissis
PREMESSO IN FATTO
1. S. M. ha impugnato
davanti al TAR Puglia il provvedimento, emanato dal Collegio dei Probi Viri
presso la presidenza nazionale della Lega navale e disposto con determina n.
146 del 12.6.2008 del Presidente Nazionale della Lega, con il quale era stata
stabilita la radiazione del medesimo, con conseguente diffida a rimuovere
l’imbarcazione dalle strutture della Sezione. Il Tar in via cautelare
sospendeva il provvedimento impugnato e rinviava al giudizio di merito la
decisione sull’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla Lega
Navale Italiana. Questa ha proposto a queste S.U. ricorso per regolamento
preventivo di giurisdizione, ritenendo che, avendo l’associazione finalita’ di
pubblico interesse, e’ assimilabile alle associazioni non riconosciute, con
conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Resiste con controricorso S.
M..
Il Delegato regionale
per la Puglia della Lega navale Italiana con controricorso chiede
l’accoglimento del ricorso. I controricorrenti hanno presentato memorie. Tutte
le parti hanno presentato memorie.
CONSIDERATO IN
DIRITTO
2. In accoglimento
delle conclusioni scritte del P.G., ritengono queste Sezioni Unite che vada
dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso per la mancata specifica indicazione
e successivo deposito del provvedimento di impugnato di radiazione nonche’ del
"Regolamento allo Statuto".
Va, anzitutto,
premesso che l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, a norma
dell’art. 41 c.p.c., "si propone con ricorso a norma dell’art. 364 c.p.c. e
segg.".
Cio’ comporta che a
norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 il ricorso deve contenere a pena di
inammissibilita’ "la specifica indicazione degli atti processuali, dei
documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda".
Inoltre, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, "Insieme con il ricorso
debbono essere depositati sempre a pena di improcedibilita’...4) gli atti
processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi su cui il ricorso
si fonda".
3. Osserva in
proposito il Collegio, che il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6, per essere
assolto, postula che sia specificato in quale sede processuale il documento,
pur indicato nel ricorso, risulta prodotto, poiche’ indicare un documento
significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad
individuarlo, dire dove nel processo e’ rintracciabile. La causa di
inammissibilita’ prevista dal nuovo art. 366 c.p.c., n. 6, e’ direttamente
ricollegata al contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in
una indicazione contenutistica dello stesso (si veda, in termini, Cass. sez.
un. n. 28547/2008).
Tale specifica
indicazione, quando riguardi un documento, in quanto quest’ultimo sia un atto
prodotto in giudizio, postula che si individui dove e’ stato prodotto nelle
fasi di merito e, quindi, anche in funzione di quanto dispone l’art. 369
c.p.c., comma 2, n. 4, prevedente un ulteriore requisito di procedibilita’ del
ricorso, che esso sia prodotto in sede di legittimita’. In proposito sono da
fare i seguenti distinguo:
a) qualora il
documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si
trovi nel fascicolo di quelle fasi, la produzione puo’ avvenire per il tramite
della produzione di tale fascicolo, ferma restando la necessita’ di indicare
nel ricorso la sede in cui esso ivi e’ rinvenibile e di indicare che il
fascicolo e’ prodotto, occorrendo tali indicazioni perche’ il requisito della
indicazione specifica sia assolto;
b) se il documento
risulti prodotto nelle fasi di merito dalla controparte, e’ necessario che il
ricorrente indichi che il documento e’ prodotto nel fascicolo del giudizio di
merito della controparte e che - cautelativamente e comunque stante l’autonoma
previsione dell’art. 369 c.p.c., n. 4 citato, che riferisce l’onere di
produzione direttamente al ricorrente, per il caso che quella controparte
possa non costituirsi in sede di legittimita’ o possa costituirsi senza
produrre il fascicolo o possa produrlo senza il documento - produca in copia
il documento stesso (appunto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ed
indichi tale modalita’ di produzione nel ricorso), cosa che e’ agevolmente
possibile se la copia sia stata a suo tempo estratta nelle fasi di merito (o
puo’ esserlo fintanto che il fascicolo avversario non sia stato ritirato
dinanzi al giudice di merito: non e’ qui il caso di affrontare il problema nel
caso in cui sia avvenuto tale ritiro);
c) se si tratti di
documento non prodotto nelle fasi di merito, ipotesi che stante il tenore
dell’art. 372 c.p.c., comma 1, continua a riguardare il caso dei documenti
relativi alla nullita’ della sentenza impugnata o all’ammissibilita’ del
ricorso, e’ necessario che il ricorrente indichi nel ricorso la produzione,
individuando il documento e, quindi, lo produca unitamente a questo;
d) se si tratti
documenti attinenti alla fondatezza del ricorso che si sono formati dopo le
fasi di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilita’ di produrli in
esse (ipotesi che parrebbe sfuggire al divieto di cui al primo comma dell’art.
372 c.p.c.) sono necessari adempimenti simili a quelli di cui alla lettera
precedente. 4. Ora, nella specie, il ricorso si limita a fare riferimento ad
un provvedimento di radiazione, impugnato davanti al TAR, nonche’ al
"Regolamento allo Statuto", senza indicare in alcun modo dove e quando
sarebbero stati prodotti i relativi documenti e nemmeno enuncia che in questa
sede di legittimita’ questi siano stati prodotti nuovamente e come. L’esame
del provvedimento impugnato era necessario per individuare se la radiazione
avesse riguardato la partecipazione del socio alla sola sezione o anche alla
Lega nazionale) mentre l’esame del Regolamento era necessario per verificare
entro quali limiti fosse operato il riferimento all’art. 36 c.c. e piu’ in
generale, per individuare i rapporti, quanto ai soci, tra la Lega nazionale e
le singole articolazioni territoriali, nonche’ la competenza del Presidente
nazionale in materia disciplinare.
Come correttamente
rileva il P.G. non e’ a tal fine sufficiente l’esame dello Statuto, (anche a
ritenere che tale documento potesse essere acquisito d’ufficio, in quanto
allegato al decreto interministeriale di approvazione del 20.3.2003), perche’
gli artt. 6, 7 ed 8 dedicati ai soci, rinviano a detto Regolamento, per quanto
riguarda, la disciplina applicabile all’ammissione ed in tema di competenza,
procedure ed effetti dell’azione disciplinare. Ne risulta palesemente violato
anzitutto l’art. 366 c.p.c., n. 6.(prima ancora dell’art. 369 c.p.c., comma 2,
n. 4), con conseguente inammissibilita’ del ricorso.
5.1. Non puo’,
invece, accogliersi la tesi della ricorrente e del controricorrente, delegato
regionale della lega navale, i quali, avendo depositato solo con la memoria ex
art. 378 c.p.c. anche copia del suddetto regolamento, ritengono che sia stato
soddisfatto il requisito di ammissibilita’ del ricorso, sulla base della
giurisprudenza che ritiene che i documenti attinenti all’ammissibilita’ del
ricorso per regolamento di giurisdizione possano essere prodotti a norma
dell’art. 372 c.p.c. anche successivamente al deposito del ricorso, fino al
momento dell’adunanza camerale (Cass. S.U. n. 2921/1988).
La documentazione cui
fa riferimento detta giurisprudenza (ai fini della legittimita’ e
tempestivita’ della produzione) e’, tuttavia, solo quella relativa all’ammissibilita’
del ricorso o del controricorso, cui espressamente si riferisce l’art. 372
c.p.c., comma 2 e non la documentazione prodotta a sostegno delle censure e
tesi prospettate nel ricorso, (Cass. 27.7.1999, n. 8122), e quindi quella su
cui il ricorso si fonda, quale e’ nella specie il regolamento depositato con
la memoria del controricorrente delegato della Lega Navale.
5.2. E’ vero che il
disposto dell’art. 372 c.p.c., comma 1, che pone il divieto, fatte salve le
eccezioni dallo stesso previste, di produrre nel giudizio di cassazione atti e
documenti che non siano gia’ stati acquisiti nei precedenti gradi del
processo, non e’ applicabile al regolamento preventivo di giurisdizione, che
non costituisce mezzo di impugnazione, e nel quale, pertanto, e’ consentito
alle parti di fornire le prove documentali che esse avrebbero potuto dedurre
in sede di merito, se non si fossero avvalse del regolamento (Cass. Sez.
Unite, 19/05/2004, n. 9532). Tuttavia questi documenti, di cui e’ ammissibile
il deposito anche in sede di cassazione nel caso di regolamento preventivo di
giurisdizione, costituendo "documenti su cui si fonda il ricorso", devono
essere a pena di inammissibilita’, specificamente indicati nel ricorso stesso
a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Tale specifica (con i
requisiti suddetti) indicazione nel ricorso dei documenti, costituiti dal
"regolamento" nonche’ dal provvedimento di radiazione, non e’ avvenuta nella
fattispecie, per cui e’ irrilevante l’assunto del controricorrente secondo cui
il "regolamento" si sarebbe trovato nel fascicolo dell’Avvocatura dello Stato
davanti al Tar, ritualmente trasmesso a questa Corte.
5.3. Oltre al
suddetto assorbente profilo di inammissibilita’,va peraltro osservato che
queste S.U. hanno statuito con recente sentenza (14.10.2009, n. 21747) che in
sede di regolamento preventivo di giurisdizione, si applica la disposizione di
cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a tenore della quale il ricorrente e’
tenuto, a pena d’improcedibilita’, a depositare insieme al ricorso "gli atti
processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il
ricorso si fonda" non potendosi considerare sufficiente, a tale scopo, la mera
allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito.
6.1. Il ricorso va,
quindi, dichiarato inammissibile. Esistono giusti motivi per compensare le
spese di questo regolamento tra la ricorrente ed il controricorrente Delegato
regionale per la Puglia della Lega navale, tenuto conto che questi ha chiesto
l’accoglimento del ricorso, mentre la ricorrente va condannata al pagamento
delle spese di questo regolamento sostenute dal S. M..
P.Q.M.
Dichiara
inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
regolamento sostenute dal S. M., liquidate in Euro 1500,00, di cui Euro 200,00
per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, e compensa quelle tra
le altre parti.
Cosi’ deciso in Roma,
il 16 febbraio 2010.
Depositato
in Cancelleria il 25 marzo 2010 |
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