IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 2210/2010

 

 

data pubblicazione 31/05/2010

 

 

 

Trieste, 17 luglio 2009.

Segnalazione dell’Avv. Annapaola Tonelli

Realizzazione di opera pubblica – Costituzione di trust – Compimento – Avanzo di cassa. (1)

 

 

1. Atto istitutivo di trust

2. Decreto di intavolazione di trust interno

3. Atto di cessazione del trust

4. Domanda di intavolazione

5. Decreto tavolare di accoglimento

6. Rendiconto finale del trust

 

 

(1) Trattasi del primo trust in Italia istituito da un ente pubblico; la vicenda è piuttosto nota.

Nel 2005 il Comune di Duino Aurisina e la Fondazione Bancaria Cassa di Risparmio di Trieste istituirono il Trust Nuvole Bianche. Scopo del trust era costruire un asilo nido, su terreno già di proprietà del Comune con danari messi a disposizione dalla Fondazione che, per legge, è obbligata (come ogni altra fondazione bancaria) a impiegare parte dei suoi utili per progetti di pubblica utilità. In particolare la Fondazione CRT, stanca di pagare a piè di lista per progetti pubblici che  di fatto si completano sempre oltre il tempo previsto, e con un consuntivo spesso triplicato rispetto al preventivo, cercava uno strumento nuovo che:

a)     evitasse la dispersione delle risorse nelle casse del comune dove di norma si confondono con gli altri fondi dell’Ente

b)     consentisse di monitorare effettivamente lo stato di avanzamento dell’opera e i suoi costi

Dal canto suo, il Comune, nulla opponeva alla richiesta della Fondazione, anzi si dichiarava contento di ricevere un prodotto finito senza dover impiegare sue  risorse, purché l’asilo venisse edificato nel rispetto dell’evidenza pubblica.

Lo strumento nuovo venne individuato nel trust del quale fu nominato trustee il Segretario della Fondazione a titolo personale.

Nell’atto istitutivo di trust vennero trasferiti in proprietà al trustee del trust:

a)     da parte della Fondazione, la somma di danaro preventivata per costruire l’asilo

b)     da parte del Comune il terreno sul quale costruire l’asilo (da notare che su questo terreno già esisteva una scuola materna sicchè si trattava in sostanza di costruire la nuova ala. Per inciso, il trasferimento del bene immobile al trustee, con la scuola già operativa, non costituì un problema in quanto l’atto istitutivo opportunamente specificava che il servizio pubblico sarebbe stato portato avanti nel rispetto delle leggi amministrative vigenti).

Poiché Trieste è soggetta al regime tavolare della pubblicità nei PPRRII, ai sensi del quale la proprietà passa per effetto del decreto tavolare (efficacia costitutiva del decreto tavolare) a firma dell’autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione, l’atto istitutivo venne presentato al Giudice Tavolare che accolse la domanda con il decreto del Giudice Tavolare di Trieste del 23 settembre 2005.

Trattasi di un decreto importanza fondamentale per i trust interni; leading case in materia di principi generali dell’istituto.

Interessante è vedere cosa è accaduto dopo.

Il trustee comincia la sua opera, stipula i contratto d’appalto, costruisce l’asilo e l’opera viene collaudata. Si giunge quindi al termine del trust in quanto lo scopo è stato perseguito.

Viene pertanto redatto l’atto di dichiarazione dei cessazione del Trust Nuvole Bianche e si procede nuovamente alla domanda tavolare per ottenere il decreto che consenta il ri-trasferimento del bene (questa volta completato con l’ala asilo nido) al Comune. Il giudice tavolare, questa volta con un decreto di prassi e quindi estremamente stringato, parimenti accoglie la domanda.

Significativo è prendere atto, leggendo l’atto di cessazione del  Trust Nuvole Bianche che non solo viene trasferito l’immobile al Comune ma anche un avanzo di cassa alla Fondazione.

In altri termini è residuata rispetto alla somma inizialmente preventivata, e messa a diposizione dalla Fondazione, un avanzo di cassa.

Forse per la prima volta in Italia un’opera pubblica è stata portata a compimento nei tempi previsti e sono avanzati dei soldi. (Annapaola Tonelli)













 

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