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Massimario, art. 113 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. Unite Civili,
29 aprile 2009, n. 9941 – Pres. Carbone – Rel.
Curcuruto.
Cassazione
civile – Motivi del ricorso – Violazione di norme di diritto – D.M. – Natura
di atto amministrativo – Conseguenze – Principio "iura novit curia" –
Inapplicabilità – Mancata acquisizione del decreto in corso di giudizio di
merito – Produzione nel giudizio di legittimità ex art. 372 cod. proc. civ. –
Inammissibilità – Produzione nel corso del giudizio di merito – Indicazione
generica nella narrativa del ricorso – Sufficienza – Esclusione – Fondamento -
Art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. – Indicazione della fase in cui
il documento è stato prodotto – Necessità.
La natura
di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali (nella specie, il
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004,
attuativo del divieto di procedere all'aggiornamento dell'indennità di
confine) rende ad essi inapplicabile il principio "iura novit curia" di cui
all'art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il
disposto dell'art. 1 delle preleggi (che non comprende, appunto, i detti
decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in assenza di
qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve
ritenersene inammissibile l'esibizione, ex art. 372 cod. proc. civ., in sede
di legittimità, dovendosi comunque escludere, ove invece gli atti e i
documenti siano stati prodotti nel corso del giudizio di merito, la
sufficienza della loro generica indicazione nella narrativa che precede la
formulazione dei motivi, attesa la necessità della "specifica" indicazione
della documentazione posta a fondamento del ricorso, ai sensi dell'art. 366,
primo comma, n. 6, cod. proc. civ., che richiede la precisa individuazione
della fase di merito in cui la stessa sia stata prodotta. (fonte CED – Corte
di Cassazione)
omissis
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
La Corte d'Appello di
Milano, riformando in parte la sentenza di primo grado, ha accolto,
limitatamente ai crediti sorti dopo il 30 giugno 1998, la domanda di A. A. e
di altri consorti, dipendenti dell'Agenzia delle Dogane, residenti
permanentemente per ragioni di servizio in territorio elvetico, volta ad
accertare il loro diritto alla corresponsione fin dal 1993 della rivalutazione
monetaria dell'assegno di confine previsto dalla L. 28 dicembre 1989, n. 425,
sulla base degli incrementi del costo della vita in Svizzera. La Corte
territoriale ha invece declinato la propria giurisdizione per il periodo
anteriore applicando il principio secondo cui nel caso di pretese retributive
del dipendente di una pubblica amministrazione riferite ad un periodo in parte
anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998 la giurisdizione va
ripartita fra il giudice amministrativo in sede esclusiva ed il giudice
ordinario, in relazione alle due fasi temporali.
In proposito il
giudice di merito ha messo in rilievo che il fatto costitutivo del diritto
azionato era l'esborso di somme per lo svolgimento della prestazione
lavorativa; che tale diritto sorgeva periodicamente con riferimento all'unità
di tempo assunta a base di detta periodicità; che, pertanto, ogni questione
sull'entità dell'assegno doveva essere riferita alla fase del rapporto di
lavoro in cui si collocava l'unità temporale considerata. La lesione del
diritto azionato risaliva al 1993, data dalla quale avrebbero dovuto essere
corrisposti gli emolumenti controversi, tanto che alcuni dipendenti avevano,
senza successo, presentato istanze per la corresponsione dell'adeguamento ed
avevano agito in giudizio dinanzi al giudice amministrativo. Nè, per radicare
la giurisdizione presso il giudice ordinario, aveva rilievo il provvedimento
ministeriale del 23 gennaio 2004, emesso in esecuzione della sentenza del Tar
Lombardia, con riferimento ai soli dipendenti ivi risultati vittoriosi.
Quanto al merito, la
Corte territoriale ha osservato che l'assegno di confine, previsto dalla L. n.
425 del 1989, aveva natura non retributiva e presentava quindi differenze
rilevanti rispetto alle indennità ed agli emolumenti, comunque rivalutabili in
relazione al costo della vita, cui si era riferito il D.L. n. 384 del 1992,
art. 7, comma 5, convertito con la L. n. 438 del 1992, nell'introdurre il
divieto di aggiornarli.
Per la natura non
retributiva dell'assegno deponevano, secondo la Corte, oltre l'esplicita
indicazione della cit. L. n. 425 del 1989, art. 2, il fatto che esso fosse
destinato a sopperire alle spese incontrate dai dipendenti abitando per motivi
di servizio nello Stato estero confinante; che fosse escluso dal computo della
base pensionistica; che fosse aggiornato non automaticamente per legge ma con
decreto ministeriale ed in relazione a variazioni del costo della vita
rilevate nello Stato estero, e quindi del tutto indipendenti da quelle
verificatesi in Italia.
Sulla base di queste
premesse il giudice del merito ha argomentato che la L. n. 350 del 2003, art.
3, comma 73, (legge finanziaria 2004) nel disporre che il divieto di
aggiornamento stabilito fin dal citato D.L. n. 384 del 1992, e poi
costantemente prorogato si applica anche alle misure dell'assegno di confine,
deve considerarsi norma innovativa, come tale applicabile solo alle
fattispecie verificatesi dopo l'entrata in vigore della legge, non essendo
sufficiente la sola autoqualificazione della norma come di interpretazione
autentica. L'Agenzia delle Dogane chiede la cassazione di questa sentenza con
ricorso per due motivi.
Le parti intimate
hanno proposto controricorso, contenente ricorso incidentale anch'esso
articolato su due motivi.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Preliminarmente
occorre riunire i ricorsi, proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
Con il primo motivo
del ricorso principale è denunziata violazione e falsa applicazione della L.
n. 425 del 1989, artt. 1 e 2, della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 73,
della L. n. 289 del 2002, art. 36, del D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5,
dell'art. 12 preleggi. Si addebita alla sentenza impugnata di non aver
considerato che l'amplissima formulazione della norma di riferimento rendeva
evidente l'intenzione del legislatore di non escludere dal divieto di
aggiornamento alcuno dei proventi collegati al rapporto di lavoro con la
pubblica amministrazione, e di non aver tenuto conto, quindi, che l'aver
ricompreso in tale divieto, con la norma interpretativa, anche l'assegno di
confine, costituente pur sempre reddito o emolumento, al di la dallo scopo
assistenziale o indennitario per cui era attribuito, rappresentava una scelta
contenuta nell'ambito delle possibili varianti di senso della norma
interpretata. Il motivo si conclude con un quesito nel quale si chiede alla
Corte di dire: "se la L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 73, abbia effettiva
natura interpretativa con conseguente efficacia retroattiva e quindi - fatti
salvi giudicati formatisi - se le norme direttamente ed indirettamente
considerate dall'anzidetta disposizione debbano ritenersi applicabili sin
dalla loro emanazione anche all'assegno di confine".
Con il secondo motivo
di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione della L. n. 350 del
2003, art. 3, comma 73, della L. n. 289 del 2002, art. 36, del D.L. n. 384 del
1992, art. 7, comma 5, della L. n. 425 del 1989, artt. 1 e 2, degli artt. 11 e
12 preleggi, e della L. n. 87 del 1953, art. 23.
Si addebita alla
sentenza impugnata di non aver considerato che, con il dichiarare
esplicitamente la propria finalità interpretativa, il legislatore aveva
manifestato la chiara volontà di conferire alla disposizione in esame effetto
retroattivo, in una materia dove la retroattività non incontrava ostacoli di
natura costituzionale, e che l'eventuale presenza di tali ostacoli avrebbe
semmai imposto al giudice di merito di sollevare l'incidente di
costituzionalità anziché decidere, come aveva fatto, senza tener conto del
senso palesemente manifestato dalle parole della legge, secondo la loro
connessione.
Il motivo si conclude
con un quesito nel quale si chiede alla Corte di dire di "se la L. n. 350 del
2003, art. 3, comma 73, debba interpretarsi nel senso di attribuire comunque
ad esso efficacia retroattiva e quindi - fatti salvi giudicati formatisi - se
le norme direttamente ed indirettamente considerate dall'anzidetta
disposizione debbano ritenersi applicabili sin dalla loro emanazione anche
all'assegno di confine" e "se, inoltre, in caso di risposta positiva al
precedente quesito, ove si dubiti della legittimità costituzionale di tale
efficacia retroattiva non sia possibile escluderla in sede applicativa ma
debba sollevarsi questione di legittimità costituzionale ai sensi della L. n.
87 del 1953, art. 23".
Con il ricorso
incidentale è denunziata in via principale violazione e falsa applicazione del
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, e dell'art. 112 c.p.c.; omessa
motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia.
Si addebita alla
sentenza impugnata di aver negato la giurisdizione del giudice ordinario per
il periodo anteriore al 30 giugno 1998, sul rilievo che il diritto azionato
sarebbe sorto periodicamente con riferimento all'unità di tempo assunta a base
della periodicità della prestazione, così trascurando che, essendo oggetto
della domanda non l'assegno di confine ma il suo incremento, la lesione del
diritto rilevante ai fini della giurisdizione si era prodotta per effetto del
decreto ministeriale previsto dalla L. n. 425 del 1989, art. 2,
illegittimamente emanato, nel 2004, a beneficio dei soli lavoratori che
avevano ottenuto la sentenza del Tar Lombardia, e del quale, perciò, era stata
chiesta espressamente la parziale disapplicazione, senza peraltro ottenere
alcuna risposta dalla sentenza.
Il motivo si conclude
con quesito nel quale si chiede alla Corte di dire: "se alla luce del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, art. 69, l'AGO abbia piena giurisdizione sulla
cognizione in via incidentale della legittimità del D.M. 23 gennaio 2004,
secondo l'art. 5, della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, in
relazione alla domanda svolta dai lavoratori ricorrenti e, in caso affermativo
se sia stato violato il disposto di cui all'art. 112 c.p.c., in relazione alla
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato".
Con il ricorso
incidentale è poi denunziata, in subordine, violazione e falsa applicazione
degli artt. 37 e 50 c.p.c., e del principio della translatio judicii.
Si addebita alla
Corte d'appello di non avere rimesso le parti dinanzi al giudice
amministrativo, una volta ritenuto il proprio difetto di giurisdizione per le
domande relative al periodo anteriore al 1 luglio 1998, e di aver così violato
le norme richiamate in epigrafe, nella lettura datane dalla sentenza 4109/77
di queste Sezioni Unite, e la pronuncia di illegittimità costituzionale 77/07.
Il motivo si conclude con un quesito nel quale si chiede alla Corte di dire se
"alla luce della riconosciuta introduzione nel nostro ordinamento processuale
del principio della translatio judicii le parti avrebbero dovuto essere
rimesse davanti al giudice ritenuto competente".
Il ricorso
incidentale deve essere esaminato con priorità, data la natura della questione
ivi proposta.
Il primo motivo del
ricorso va rigettato.
La natura di atti
meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende loro inapplicabile il
principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul
piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 preleggi, (che non comprende,
appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in
assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve
ritenersene inammissibile l'esibizione, ex art. 372 c.p.c., in sede di
giudizio di legittimità, ed altresì inammissibile il ricorso per cassazione
fondato, in punto di diritto, sulla loro pretesa applicazione (Cass.
12476/2002; analogamente, Cass. 8742/2001).
D'altra parte, in
base al nuovo testo dell'art. 366 c.p.c., è richiesta la "specifica"
indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, al fine di
realizzare l'assoluta precisa delimitazione del "thema decidendum", attraverso
la preclusione per il giudice di legittimità di esorbitare dall'ambito dei
quesiti che gli vengono sottoposti e di porre a fondamento della sua decisione
risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti
specificamente indicati dal ricorrente, e non può ritenersi sufficiente la
generica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso
nella narrativa che precede la formulazione dei motivi.
(Cass. Sez. Un. 23019/20075).
Nel caso di specie il
D.M. 23 gennaio 2004, viene più volte evocato nel testo del ricorso ma non ne
viene mai riprodotto lo specifico contenuto, rinviandosi in proposito (p. 5
del controricorso) al fascicolo di primo grado. Nè tale lacuna può dirsi
colmata in sede di produzione documentale a norma dell'art. 369 c.p.c.,
giacché a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il
novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la "specifica"
indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che
sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in
ricorso, risulti prodotto, e tale specifica indicazione, quando riguardi un
documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato
prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n.
4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass. Sez. un.
28547/2008).
Il motivo in esame va
quindi rigettato per l'inammissibilità della censura che esso propone.
Il secondo motivo è
fondato.
Con la sentenza
4109/2007, in esso richiamata, queste Sezioni Unite, dopo aver affermato che
tanto nel caso di ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), quanto
nel regolamento preventivo di giurisdizione opera la "translatio iudicii",
così consentendosi al processo, iniziato erroneamente davanti ad un giudice
che non ha la giurisdizione indicata, di poter continuare davanti al giudice
effettivamente dotato di giurisdizione, hanno chiarito che tale principio è
estensibile alle pronunce declinatori della giurisdizione emesse dai giudici
di merito. La rimessione dinanzi al giudice amministrativo, con gli effetti
della "translatio iudicii" predicati dalla cit. sentenza di queste Sezioni
Unite e da Corte Cost. n. 77 del 2007, avrebbe dovuto esser disposta dalla
Corte d'appello, e va ora disposta in questa sede. Può quindi essere esaminato
il ricorso principale.
La Corte ne giudica
fondato il secondo motivo, nei termini che seguono.
L'assegno oggetto
della controversia venne previsto originariamente dalla L. 20 dicembre 1977,
n. 966, art. 1. Nuove competenze al personale delle amministrazioni dello
Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia,
Svizzera ed Austria) nonché presso le rappresentanze commerciali delle
ferrovie dello Stato all'estero il quale dal 1 gennaio 1977 attribuì al
personale delle amministrazioni dello Stato permanentemente residente per
ragioni di servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia,
Svizzera e Austria), oltre allo stipendio e agli assegni o indennità di
carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, in sostituzione del
beneficio della conversione in valuta locale del 50 per cento dell'ammontare
mensile netto dello stipendio (o paga) e delle quote di aggiunta di famiglia,
accordato dalla precedente L. 28 luglio 1961, n. 722, un assegno base di
confine, maggiorato del 100%, secondo le misure mensili in valuta estera
locale indicate, per ciascuno dei Paesi interessati e per gruppi di parametri,
nelle tabelle allegate alla stessa legge.
Nell'art. 2, della
legge in esame venne statuito che l'assegno di confine non aveva natura
retributiva "essendo destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio
all'estero" e che esso poteva esser "maggiorato o ridotto, all'inizio di
ciascun anno, con decreto del Ministro per il tesoro in relazione alle
variazioni del costo della vita del Paese sede di servizio che abbiano
determinato uno scarto non inferiore al 10 per cento".
La L. 28 dicembre
1989, n. 425, nell'intento di adeguare tale assegno alle nuove norme sullo
stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale, ne'
confermò, con l'art. 1, l'erogazione dal 1 gennaio 1989 secondo le misure
mensili in valuta estera locale, da maggiorare del 100 per cento, per fasce di
livelli o categorie e per carriera dirigenziale, nonché per anzianità in detti
livelli, o categorie o carriera dirigenziale, secondo tabelle allegate alla
legge. La stessa legge confermò inoltre, con l'art. 2, la natura non
retributiva dell'assegno e il sistema di variazione biennale con decreto del
Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita della
località di confine dello Stato estero sede di servizio.
Dopo qualche anno
dalla sua entrata in vigore, nell'ambito di un ampio intervento diretto a
contenere la spesa pubblica, venne emanato il D.L. 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438, il cui art.
7, comma 5, stabiliva testualmente che "Tutte le indennità, compensi,
gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di
legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione
contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla L. 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di
contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutagli
in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno
1993 nella stessa misura dell'anno 1992".
Successivi interventi
legislativi hanno reso applicabili tali disposizioni in modo ininterrotto sino
al triennio 2003 - 2005 ed anche successivamente (vedi, per il triennio 1994 -
1996 la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 36; per il triennio 1997 -
1999 la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 66 e 67; per il triennio
2000 - 2002 la L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 22, comma 1).
Per il triennio 2003
- 2005, in particolare, la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, ha
statuito, per quanto rileva, che "Le disposizioni del D.L. 19 settembre 1992,
n. 384, art. 7, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre
1992, n. 438, come confermate e modificate dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662,
art. 1, commi 66 e 67, e da ultimo dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 22,
per le amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma
2, e art. 70, comma 4, e successive modificazioni, contenenti il divieto di
procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche,
degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla
variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio
2003 - 2005". Sulla disposizione cit. è poi intervenuto la L. 24 dicembre
2003, n. 350, art. 3, comma 73, stabilendo che: "La L. 27 dicembre 2002, n.
289, art. 36, nonché le norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il
divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle
gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure
dell'assegno di confine di cui alla L. 28 dicembre 1989, n. 425, e successive
modificazioni".
Va, infine ricordato,
per completezza, che in base, alla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma
212 "La L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, così come interpretato, dalla L.
24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 73, continua ad applicarsi anche nel
triennio 2006 - 2008".
Benché il carattere
effettivamente interpretativo di una disposizione di legge che,
autoqualificandosi come norma di interpretazione autentica, imponga di
attribuire un determinato significato a precedenti disposizioni introdotte da
fonti di pari grado, fornisca spesso materia di dubbi, non può dubitarsi
invece che il ricorso ad una norma interpretativa esprima la volontà del
legislatore di far regolare da essa fattispecie formatesi precedentemente alla
sua entrata in vigore. In altri termini, qualificando una disposizione di
legge come norma di interpretazione autentica il legislatore intende
chiaramente attribuirle effetti retroattivi, poiché per imporre solo per il
futuro una determinata disciplina il ricorso a tale qualificazione sarebbe
evidentemente superfluo (v. art. 11 disp. gen.). Quindi, come esattamente
osservato nel ricorso, negare effetti retroattivi ad una norma di legge che
intende stabilire come debba interpretarsi una legge precedente, significa
violare il precetto che impone all'interprete di attribuire senso a tutti gli
enunciati del discorso legislativo, senza relegarne alcuno nella zona della
irrilevanza giuridica. Ciò premesso, va osservato che, a parte l'esplicita
autoqualificazione in senso interpretativo, la L. 24 dicembre 2003, n. 350,
cit. art. 3, comma 73, mediante il riferimento oltreché alla L. 27 dicembre
2002, n. 289, art. 36 "alle norme ivi richiamate", ossia alle norme che, senza
soluzione di continuità, avevano disposto dal settembre 1992 "il divieto di
procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche,
degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla
variazione del costo della vita" rende inequivoco il carattere retroattivo
della norma. Il discorso deve allora spostarsi, come più volte osservato nella
giurisprudenza costituzionale (v. fra le molte, C. Cost. 234/2007) sui limiti
che il legislatore incontra nel dettare, eventualmente tramite norme di
interpretazione autentica, disposizioni ad effetto retroattivo. Va quindi
ricordato che, come più volte sottolineato dal giudice delle leggi, il
principio di irretroattività della legge - pur riconosciuto come principio
generale dall'art. 11 disp. gen., comma 1, delle disposizioni preliminari del
codice civile - non ha ottenuto in sede costituzionale (salvo quanto espresso
nell'art. 25 Cost. con riferimento alla materia penale) una garanzia
specifica: di talché la possibilità di adottare norme dotate di efficacia
retroattiva (anche indipendentemente dal loro eventuale carattere
interpretativo) non può essere esclusa, ove le norme stesse vengano a trovare
un'adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in
contrasto con altri principi o valori costituzionali specificamente protetti
(C. Cost. 6/1994) sì da incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali
poste in essere da leggi precedenti (C.Cost. 419/ 2000). In particolare, poi,
dalla disciplina costituzionale in vigore non è dato desumere, per i diritti
di natura economica, una particolare protezione contro l'eventualità di norme
retroattive, salvo soltanto il limite, già richiamato, del principio di
ragionevolezza (C.Cost. 421/1995) onde, nel rispetto di tale limiti,
legittimamente può esser data ad una norma efficacia retroattiva,
qualificandola, appropriatamente o no, "interpretativa" (C. Cost. 153/1994,
con specifico riferimento a diritti di natura economica connessi al rapporto
di pubblico impiego).
Nel caso di specie
oggetto della disciplina di blocco, istituita originariamente dal più volte
cit. D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertite, con modificazioni, nella L.
14 novembre 1992, n. 438, era, in definitiva, ogni provento correlato al
rapporto di lavoro pubblico, comunque indicizzato, con il trasparente
obiettivo di contenimento della spesa pubblica e di governo dei processi
inflattivi.
Ai fini del decidere
è dunque sufficiente osservare che l'assegno di confine, oggetto della
controversia, al di la della natura "non retributiva" fissata dalla legge (ed
a prescindere quindi dallo specifico dibattito giurisprudenziale sul suo
trattamento fiscale, trattamento determinato peraltro in forza non di tale
natura ma di una positiva esclusione dell'assegno dalla base imponibile ai
fini dell'IRPEF: v. Cass. 13053/2004) rientra pur sempre nell'ambito delle
somme e dei valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro con la
pubblica amministrazione, e perciò incidenti sulla spesa pubblica e bisognosi
di una regolazione limitativa delle conseguenze inflattive, il che permette di
escludere con certezza connotati di arbitrio nella retroattività
dell'intervento legislativo. D'altra parte, la sola presenza di un giudicato
amministrativo favorevole ad un gruppo di dipendenti non è idonea a generare
un affidamento sul significato della norma controversa, ove si consideri il
costante diniego dell'amministrazione di aggiornare l'assegno, una volta
entrato in vigore il D.L. del 1992. Quindi non si può affermare che
l'intervento legislativo del 2003 abbia sconvolto un pacifico quadro
applicativo, modificando arbitrariamente per il passato una disciplina ben
consolidata, e determinando, così, dubbi di legittimità costituzionale sotto
il profilo della ragionevolezza. Infine, poiché la L. 24 dicembre 2003, n. 350
è entrata in vigore prima della instaurazione della causa, restano privi di
rilievo e non richiedono quindi alcuna specifica indagine, eventuali dubbi di
costituzionalità della norma, in quanto mirante a provocare una determinata
soluzione della controversia, per contrasto con i principi di cui all'art. 117
Cost., comma 1, alla luce delle indicazioni delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007. In conclusione, deve
affermarsi che "La L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 73, nello
stabilire che la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, nonché le norme ivi
richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere
all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli
emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell'assegno di
confine di cui alla L. 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni, a
prescindere dalla sua natura effettivamente interpretativa, introduce comunque
una disposizione di carattere retroattivo, senza perciò determinare dubbi di
legittimità costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza". In base a
tale principio va accolto il secondo motivo del ricorso principale, mentre il
primo resta assorbito. Poiché non vi è necessità di ulteriori accertamenti di
fatto, la domanda concernente il periodo per il quale vi è giurisdizione del
giudice ordinario può esser decisa nel merito e rigettata. Per il periodo
precedente le parti, come detto, vanno rimesse al TAR competente. I
controricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso
principale e, decidendo, nel merito rigetta la domanda concernente il periodo
del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998;
rigetta il primo
motivo del ricorso incidentale, accoglie il secondo, dichiara la giurisdizione
del giudice amministrativo per la domanda concernente il periodo del rapporto
di lavoro sino al 30 giugno 1998 e rimette le parti dinanzi al TAR competente;
condanna i controricorrenti alle spese di giudizio in Euro 200,00, oltre ad
Euro 5000,00 per onorari.
Così deciso in Roma,
il 17 febbraio 2009.
Depositato
in Cancelleria il 29 aprile 2009 |
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