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Massimario, art. 95 l. fall.
Massimario, art. 98 l. fall.
Tribunale di Udine, 21 maggio 2010 – Pres. Rel.
Pellizzoni – Peressini Bruno srl in liquidazione, opposta – Coface Compagnia
di Assicurazioni e Riassicurazioni spa, opponente.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
Fallimento – Ammissione allo stato passivo –
Opposizione – Mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato
passivo – Acquiescenza – Esclusione.
Fallimento – Ammissione allo stato passivo –
Opposizione – Conformità alla domanda originaria – Non contestazione –
Esclusione.
Fallimento – Ammissione allo stato passivo –
Vincoli per il giudice delegato – Fatti non contestati – Inesistenza.
La mancata presentazione di osservazioni al
progetto di stato passivo, depositato dal curatore, non costituisce ostacolo
preclusivo alla presentazione del ricorso in opposizione, in quanto la legge
non attribuisce alcun significato di acquiescenza al mancato esercizio di tale
facoltà. (Giovanni
Carmellino) (riproduzione riservata)
Il silenzio del creditore, che mantiene ferma
la sua domanda originaria, senza replicare alle conclusioni del curatore, non
può essere considerato una mancata contestazione delle eccezioni e conclusioni
dello stesso, posto che si potrebbe parlare di acquiescenza solo ove il
creditore aderisse alle conclusioni del curatore. (Giovanni
Carmellino) (riproduzione
riservata)
Il giudice delegato, nella verificazione dei
crediti, non è vincolato a ritenere esistenti i fatti non contestati, ove
l’inesistenza degli stessi emerga da prove legittimamente acquisite al
processo. (Giovanni
Carmellino) (riproduzione riservata)
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