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Massimario, art. 119 l. fall.
Corte d’Appello di Reggio
Calabria, 14 maggio 2010 – Pres. Gambadoro – Rel. Lombardo.
Segnalazione del Prof.
Massimo Fabiani
Fallimento – Chiusura del
fallimento – Reclamo avverso il decreto di chiusura – Cognizione del giudice
in sede di reclamo.
Fallimento – Chiusura del
fallimento – Reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento –
Inammissibilità.
La cognizione rimessa al
giudice in sede di reclamo ai sensi dell‘art. 119, 2° comma della legge
fallimentare avverso il decreto di chiusura del fallimento è limitata alla
verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura di cui ai numeri da 1)
a 4) dell'art. 118 della stessa legge, in quanto tale rimedio è predisposto
per porre in discussione la configurabilità, in concreto, dello specifico
caso. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
E’ inammissibile il
reclamo proposto avverso il decreto ex art. 119, legge fallimentare qualora il
ricorrente non abbia dedotto l'insussistenza di una delle ipotesi di chiusura
del fallimento, limitandosi, ad esempio, a censurare tale decreto perché
illegittimo e causa di grave pregiudizio agli interessi della reclamante
creditrice di elevati importi. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Il testo integrale |