IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 2354/2010

 

 

data pubblicazione 07/09/2010

 

 

Massimario, art. 161 l. fall.

Massimario, art. 162 l. fall.

Massimario, art. 163 l. fall.

 

Corte d’Appello di Torino, 14 luglio 2010 – Pres. Griffey – Est. Stalla.

Segnalazione del Prof. Avv. Danilo Galletti

Concordato preventivo – Presentazione di nuova ed autonoma proposta – Rinuncia alla proposta già pendente – Nuova audizione dell'imprenditore – Esclusione – Unicità della procedura e della valutazione dello stato di insolvenza – Sussistenza.

 

Concordato preventivo – Procedimento – Inammissibilità della proposta – Dichiarazione di fallimento – Diritto alla difesa del debitore – Nuova convocazione – Esclusione.

 

Concordato preventivo – Contenuto della relazione del professionista – Fattibilità del piano – Ambito ed estensione del giudizio del tribunale.

 

Allorché sia già pendente una procedura di concordato non è configurabile un'autonoma domanda successiva che dia luogo ad una nuova e separata procedura che riprenda dal suo inizio con l'audizione del debitore. Con riguardo al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza il concordato non può, infatti, che essere unico e unica, dunque, la relativa procedura e il suo esito. Deve pertanto escludersi che ove il debitore ammesso al concordato preventivo presenti eventuali proposte di concordato modificative di quella originaria, il tribunale sia tenuto a disporre una nuova audizione dell'imprenditore medesimo. (Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha ritenuto che il tribunale non fosse tenuto a convocare nuovamente il debitore che aveva presentato una nuova domanda di concordato preventivo rinunciando espressamente alla domanda precedentemente proposta ed ancora pendente). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) (riproduzione riservata)

 

Qualora il tribunale intenda dichiarare il fallimento ai sensi del secondo comma dell'articolo 162, legge fallimentare, non è tenuto, al fine di assicurare il diritto alla difesa, a convocare nuovamente il debitore, in quanto il diritto alla difesa di quest'ultimo ha già avuto modo di esplicarsi nell'ambito del procedimento di concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Nell'ambito del procedimento di concordato preventivo, il giudizio del tribunale deve mirare ad un temperamento di opposte esigenze in quanto inteso, da un lato, a non frustrare l’esplicarsi di una libera dinamica economica attraverso la soluzione giudizialmente concordata del dissesto e, dall'altro lato, ad impedire, sulla base di un'attestazione seria ed affidabile che la legge espressamente prescrive, il passaggio alla fase della votazione e della formazione del consenso di proposte prive di quei requisiti di serietà e di fattibilità. In quest'ottica, assume rilievo determinante la relazione del professionista di cui all'articolo 161, comma 3, legge fallimentare, dovendo detta attestazione contenere un vaglio tale da poter essere successivamente verificato e da poter giustificare un'eventuale giudizio di responsabilità nei confronti del professionista. L'analisi del professionista deve, infatti, presentare quale requisito minimo oggetto del giudizio di ammissibilità la analitica esplicitazione dei controlli contabili effettuati, dei criteri utilizzati, delle ragioni per cui, al motivato vaglio tecnico proprio della scienza aziendale di cui l'esperto e istituzionale conoscitore, i dati possono essere ritenuti ragionevolmente verificati. In ordine al requisito di fattibilità, la circostanza che il giudizio su di esso abbia indefettibilmente natura prognostica non esclude che l'analisi del professionista debba essere ancorata all'esposizione di una serie di elementi di fatto, di natura contabile, economica e finanziaria, idonei a fondare un giudizio, se non di sicura, almeno di probabile realizzabilità del piano e dei suoi risultati in termini di soddisfacimento dei creditori. La valutazione giudiziale di ammissibilità del concordato non deve quindi estendersi ad una approfondita disamina della fondatezza delle valutazioni espresse dall'esperto, ma può e deve consistere in una sorta di giudizio sul giudizio, che tende non già a ripercorrere criticamente gli stessi accertamenti e valutazioni ma a verificare se il percorso critico valutativo sia stato effettuato e congruamente motivato, in modo da consentire l'assunzione di responsabilità di cui si è detto. (Nel caso di specie, il Tribunale prima e la Corte di Appello poi hanno ritenuto che la proposta di concordato non fosse ammissibile in quanto mancava nella relazione del professionista una vera e propria attestazione di veridicità dei dati aziendali - intesa quale attestazione di effettiva e verificata corrispondenza tra di elementi contabili esposti dalla società debitrice della proposta e la realtà attuale – ed anche perchè la relazione in questione conteneva riserve tali da mettere in dubbio la realizzabilità del piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

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