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Massimario, art. 161 l. fall.
Massimario, art. 162 l. fall.
Massimario, art. 163 l. fall.
Corte d’Appello di
Torino, 14 luglio 2010 – Pres. Griffey – Est. Stalla.
Segnalazione del Prof. Avv.
Danilo Galletti
Concordato preventivo – Presentazione di
nuova ed autonoma proposta – Rinuncia alla proposta già pendente – Nuova
audizione dell'imprenditore – Esclusione – Unicità della procedura e della
valutazione dello stato di insolvenza – Sussistenza.
Concordato preventivo –
Procedimento – Inammissibilità della proposta – Dichiarazione di fallimento –
Diritto alla difesa del debitore – Nuova convocazione – Esclusione.
Concordato preventivo –
Contenuto della relazione del professionista – Fattibilità del piano – Ambito
ed estensione del giudizio del tribunale.
Allorché sia già pendente una procedura di concordato non è configurabile
un'autonoma domanda successiva che dia luogo ad una nuova e separata procedura
che riprenda dal suo inizio con l'audizione del debitore. Con riguardo al
medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza il concordato non può,
infatti, che essere unico e unica, dunque, la relativa procedura e il suo
esito. Deve pertanto escludersi che ove il debitore ammesso al concordato
preventivo presenti eventuali proposte di concordato modificative di quella
originaria, il tribunale sia tenuto a disporre una nuova audizione
dell'imprenditore medesimo. (Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha
ritenuto che il tribunale non fosse tenuto a convocare nuovamente il debitore
che aveva presentato una nuova domanda di concordato preventivo rinunciando
espressamente alla domanda precedentemente proposta ed ancora pendente). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(riproduzione riservata)
Qualora il tribunale intenda dichiarare il fallimento ai sensi del secondo
comma dell'articolo 162, legge fallimentare, non è tenuto, al fine di
assicurare il diritto alla difesa, a convocare nuovamente il debitore, in
quanto il diritto alla difesa di quest'ultimo ha già avuto modo di esplicarsi
nell'ambito del procedimento di concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nell'ambito del procedimento di concordato preventivo, il giudizio del
tribunale deve mirare ad un temperamento di opposte esigenze in quanto inteso,
da un lato, a non frustrare l’esplicarsi di una libera dinamica economica
attraverso la soluzione giudizialmente concordata del dissesto e, dall'altro
lato, ad impedire, sulla base di un'attestazione seria ed affidabile che la
legge espressamente prescrive, il passaggio alla fase della votazione e della formazione
del consenso di proposte prive di quei requisiti di serietà e di fattibilità. In quest'ottica, assume rilievo determinante la relazione del
professionista di cui all'articolo 161, comma 3, legge fallimentare, dovendo
detta attestazione contenere un vaglio tale da poter essere successivamente
verificato e da poter giustificare un'eventuale giudizio di responsabilità nei
confronti del professionista. L'analisi del professionista deve, infatti,
presentare quale requisito minimo oggetto del giudizio di ammissibilità la
analitica esplicitazione dei controlli contabili effettuati, dei criteri
utilizzati, delle ragioni per cui, al motivato vaglio tecnico proprio della
scienza aziendale di cui l'esperto e istituzionale conoscitore, i dati possono essere ritenuti ragionevolmente verificati. In ordine al requisito di
fattibilità, la circostanza che il giudizio su di esso abbia indefettibilmente
natura prognostica non esclude che l'analisi del professionista debba essere
ancorata all'esposizione di una serie di elementi di fatto, di natura
contabile, economica e finanziaria, idonei a fondare un giudizio, se non di
sicura, almeno di probabile realizzabilità del piano e dei suoi risultati in
termini di soddisfacimento dei creditori. La valutazione giudiziale di
ammissibilità del concordato non deve quindi estendersi ad una approfondita
disamina della fondatezza delle valutazioni espresse dall'esperto, ma può e
deve consistere in una sorta di giudizio sul giudizio, che tende non già a
ripercorrere criticamente gli stessi accertamenti e valutazioni ma a
verificare se il percorso critico valutativo sia stato effettuato e
congruamente motivato, in modo da consentire l'assunzione di responsabilità di
cui si è detto. (Nel caso di specie, il Tribunale prima e la Corte di Appello
poi hanno ritenuto che la proposta di concordato non fosse ammissibile in
quanto mancava nella relazione del professionista una vera e propria
attestazione di veridicità dei dati aziendali - intesa quale attestazione di
effettiva e verificata corrispondenza tra di elementi contabili esposti dalla
società debitrice della proposta e la realtà attuale – ed anche perchè la
relazione in questione conteneva riserve tali da mettere in dubbio la
realizzabilità del piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il testo integrale |
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