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Corte d’Appello Brescia, Sez. II civ. – Pres.
G. Cusimano, Rel. G. Rago – 7 dicembre 2005.
Revocatoria
fallimentare – Conoscenza dello stato di insolvenza – Iscrizioni ipotecarie –
Notizie stampa – Sussistenza.
Azione
revocatoria fallimentare – Domanda riconvenzione – Improponibilità –
Sussistenza.
Deve
ritenersi sussistente la conoscenza dello stato di insolvenza nel terzo i cui
crediti nei confronti del debitori rimangano in buona parte insoddisfatti e
che, inoltre, accetti in restituzione un determinato quantitativo di merce al
fine di ridurre il debito.
Concorrono
a rafforzare tale conoscenza circostanze quali l’esistenza di iscrizioni
ipotecarie per importi abnormi e la diffusione di allarmanti notizie stampa
sullo stato di salute del debitore, notizie che il terzo non poteva ignorare,
trattandosi di gruppo industriale di rilevanti dimensioni.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La domanda riconvenzionale volta al riconoscimento di un credito
nei confronti del fallito proposta nell'ambito di un giudizio promosso dal
fallimento per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare è
improponibile attesa l'esclusività del rito previsto per l'accertamento del
passivo.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
RITENUTO
IN FATTO
Che, nel maggio del 1995, la Belleli s.p.a. eseguiva, a favore della
Ilva Distribuzione Italia s.r.l. (poi incorporata nella Ilva s.p.a.) tre
bonifici bancari per la complessiva somma di £. 523.217.255 per il pagamento
di fatture risalenti al 1994;
- che,
il 16/11/1995 la Belleli s.p.a. veniva ammessa all'amministrazione
controllata ma, in data 19/11/1998, a seguito della risoluzione del concordato
preventivo al quale era stata successivamente ammessa), ne veniva dichiarato
il fallimento;
- che,
con atto di citazione notificato il 14/6/2001, la curatela conveniva in
giudizio, avanti il Tribunale di Mantova, la Ilva spa per sentir revocare il pagamento
predetto;
- che,
all'esito del giudizio, l'adito Tribunale, con sentenza n° 834/2003, accoglieva
la domanda condannando la convenuta a restituire alla curatela la complessiva
somma di €.270.219.16 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese
processuali;
- che,
il primo giudice perveniva alla suddetta conclusione rilevando: dovevano
ritenersi infondate le eccezioni di incostituzionalità, sollevate dalla
convenuta, dell'art. 67/2 legge fall. per violazione degli artt. 3-24-41
Cost. e ciò perché «i medesimi profili di incostituzionalità prospettati
da parte convenuta sono già stati esaminati dalla Corte Costituzionale nella
sentenza n° 110/1995 e nelle ordinanze n° 224/1995 e 12/1997 che hanno
dichiarato infondata la questione e le cui motivazioni si ritengono
condivisibili»;
- doveva
ritenersi accertato, sulla base della documentazione in atti, che la
convenuta fosse a conoscenza dello stato d'insolvenza in cui versava la
Belleli spa;
- doveva
respingersi l'eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta in ordine
ad un suo preteso credito perché «affinché i crediti sorti nella pendenza
della procedura siano opponibili ai
creditori concorsuali in quanto debiti della
massa ex art. 111 n° 1 legge fall., in assenza di
autorizzazione scritta del giudice delegato ex art.
167 u.c. legge fall., è necessario che trovino la loro fonte in atti
di comune gestione dell'azienda compiuti nello svolgimento di
attività strettamente aderenti alle finalità dell'impresa
ed alle dimensioni del suo patrimonio che siano finalizzati
al risanamento dell'impresa. Ma nel caso di specie nulla sul punto ha
dedotto e tanto meno
provato l’opponente sul quale necessariamente ricadeva
l'onere della prova»;
- che,
avverso la suddetta sentenza, ha interposto tempestavo e rituale gravame
la soccombente cui si é opposto l'appellato chiedendone il rigetto;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che, con un PRIMO MOTIVO, l'appellante censura
l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondate le questioni di
costituzionalità sollevate;
che, tale primo motivo va disatteso in quanto l'ampia ed articolata
decisione del primo giudice (pag. 5/7), qui richiamata e condivisa, è in
linea con la giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che della stessa
Corte Costituzionale, sicché, non avendo l'appellante addotto argomenti
particolarmente nuovi, rispetto a quelli già affrontati e decisi dalla Corte
Costituzionale, non si ritiene di sollevare la questione di costituzionalità
stante la manifesta infondatezza;
che, con un SECONDO MOTIVO, l'appellante censura l'impugnata
sentenza nella parte in cui ha ritenuto che fosse a conoscenza dello stato
d'insolvenza e ciò perché la decisione sarebbe fondata su affermazioni «eccessivamente
apodittiche, anzi, non corrispondenti in alcun modo alle risultanze
di causa»;
che, anche tale doglianza è manifestamente infondata solo ove si
prendano in esame gli elementi evidenziati dalla curatela a pag. 9/14 della
comparsa di costituzione in questo grado e, puntualmente, documentati:
che, infatti, sul punto, è sufficiente, ma solo a titolo
esemplificativo, indicare i seguenti elementi;
- la
somma per cui é causa fu pagata a seguito di un decreto ingiuntivo richiesto
ed ottenuto dall'appellante in data 27/4/1995, in cui
era scritto, fra l'altro, che, a fronte di un originario credito di £.895.363.645, la Belleli spa, aveva
restituito merce per £. 77.148.890 per ridurre l'importo, ma che il
medesimo, pur essendo stato rateizzato, non
era stato pagato malgrado numerosi solleciti:
è questa la prova più evidente della conoscenza dello stato
d'insolvenza, dato che non è normale che un debitore, per ridurre
la propria esposizione debitoria, restituisca la merce acquistata,
rateizzi il dovuto e non lo paghi malgrado
numerosi solleciti ( doc. 14);
- l'appellante
non era creditrice solo dell'ingente somma richiesta nel
decreto ingiuntivo, ma anche della somma di £.3.931.006.234 (per
forniture effettuate negli armi 1993/1994) come risulta dalla domanda di
ammissione al passivo (doc. 21): si trattava, quindi, non di una impotenza
finanziaria temporanea, come sostiene l'appellante, ma di una incapacità ad
adempire le proprie obbligazioni risalente nel tempo;
- gli
immobili della Belleli risultavano ipotecati per oltre 200 miliardi il che costituiva
un indice di un abnorme indebitamento: era notorio (cfr istanze di
fallimento sub doc. 33 ss) che la Belleli si dibatteva in difficoltà
finanziarie, tant'è che, trattandosi di un grande gruppo industriale, se ne
interessò anche la stampa, oltre che a livello locale (cfr doc. sub 38 ss
dove si riportano notizie di blocchi stradali degli operai senza stipendi)
anche a livello nazionale (cfr doc. 15 e 16);
- va,
infine, rilevato che l'appellante non è una piccola società non in grado di
seguire le notizie ed informarsi suoi propri debitori, ma si tratta di un
grandissimo gruppo industriale che, proprio per la sua struttura, non è
minimamente pensabile che non fosse a conoscenza dello stato di decozione in
cui si dibatteva un suo abituale cliente delle dimensioni della Belleli spa;
- che,
infine, con UN
TERZO MOTIVO, l'appellante censura la decisione del primo giudice in ordine
alla reiezione della compensazione;
- che,
sul punto, al di là del merito della vicenda, stante il fatto che la curatela
ha contestato l'eccezione, la medesima non poteva essere presa in considerazione
dal giudice della cognizione, dovendo essere proposta avanti il giudice
delegato: SSUU 23077/2004 e
21499/2004; la relativa domanda va, quindi. dichiarata improcedibile
d'ufficio;
- che,
le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte d'appello di Brescia seconda sezione civile ogni contraria
istanza disattesa
DICHIARA
Improcedibile l'eccezione di compensazione proposta dalla Ilva
s.p.a. in persona del suo legale rappresentante
RESPINGE
Per il resto, l'appello proposto dalla Ilva s.p.a., in persona del
suo legale rappresentante, contro la sentenza n° 834 pronunciata dal
Tribunale di Mantova in data 2/7 - 7/8/2003
CONDANNA
Ilva s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, al pagamento
delle spese processuali di questo grado di giudizio a favore del Fallimento
Belleli s.p.a., in persona del curatore, che liquida in complessivi €
15.207,88 oltre iva e cpa come da allegata nota spese
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