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Tribunale
di Biella ord. 15 gennaio 2005 – G. Des. Dr.ssa Eleonora Reggiani.
Società a responsabilità limitata –
Arbitrato – Materie compromettibili – Annullamento di delibera di aumento del
compenso agli amministratori – Esclusione.
La
domanda di annullamento della delibera assembleare, con la quale i soci di
maggioranza hanno disposto un aumento dei compensi degli amministratori non
giustificato e non coerente con la situazione economica della società e con
la finalità indiretta di ridurre gli utili sociali dei soci di minoranza,
deve ritenersi sottratta alla devoluzione arbitrale, in quanto coinvolgente
interessi superindividuali della società (contenimento delle spese) e della
generalità dei soci (distribuzione degli utili).
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
R.G. 2686/2004
omissis
… ricorso ex art. ex artt. 2378 comma
3, 2479 ter c.c. e 24 d.lvo 5/03;
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letto il ricorso ex artt. 2378 comma
3, 2479 ter c.c. e 24 d.lvo 5/03 con il quale parte attrice ricorrente ha
chiesto in corso di causa la sospensione dell’esecuzione della deliberazione
assembleare ordinaria della N.F. s.r.l. datata 27.09.04, limitatamente alla
parte in cui si è approvato l’aumento del compenso all’organo amministrativo
sino ad euro 105.000,00;
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letto il
provvedimento presidenziale di designazione di questo giudice per la
trattazione del procedimento in data 26.11.04;
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letta la memoria di costituzione
della N.F. s.r.l. datata 16.12.04;
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letta la memoria di replica di parte
attrice, depositata in data 20.12.04;
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sentita la parte ricorrente e i
difensori comparsi all’udienza ex art. 669 sexies c.p.c. del 23.12.04;
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letti gli atti e i documenti di
causa,
a scioglimento della riserva che precede,
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
in ordine alle eccezioni di
nullità dell’atto di citazione e del ricorso cautelare per difetto di valida
procura al difensore
L’eccezione, sollevata nella
comparsa di costituzione, si fonda sulla rilevata anteriorità delle procure
alle liti, apposte in calce all’atto di citazione e al ricorso cautelare,
rispetto agli atti cui accedono, circostanza ritenuta causa di nullità per
assoluta incertezza in ordine alla riferibilità delle procure alla presente
vertenza (di merito e cautelare).
All’udienza del 23.12.04,
parte resistente ha aggiunto che, dovendo ritenersi le procure separate e
autonome rispetto agli atti cui accedono, esse avrebbero dovuto avere il
requisito di forma richiesto dall’art. 83 comma 2 c.p.c.
Le eccezioni sono infondate.
Con riguardo all’ultimo dei
rilievi appena prospettati, effettivamente le procure alle liti - autenticate
dal difensore e apposte su foglio a parte, spillato all’atto di citazione e
al ricorso cautelare - risultano datate 11.11.04, mentre l’atto di citazione
e il ricorso cautelare risultano datati 14.11.04.
Com’è noto tuttavia, l’art.
83 comma 3 ultima parte c.p.c. (periodo aggiunto dall’art. 1 l. 27.05.97 n.
141) statuisce che “La procura si
considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia
però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce”.
Pertanto nella specie le
procure devono ritenersi apposte in calce agli atti cui accedono, con la
conseguenza che non è richiesta l’autentica ex art. 83 comma 2 c.p.c., essendo sufficiente la
certificazione del difensore ex art. 83 comma 3 c.p.c., che in effetti
risulta essere apposta.
Neppure può ritenersi che le
procure abbiano un oggetto indeterminato, considerato che ex lege esse sono equiparate a
quelle apposte in calce all’atto cui accedono e che il richiamo al relativo
procedimento è nella specie espresso e chiaro.
Nessun rilevo assume la
circostanza che la data delle procure appaia di pochi giorni anteriore alla
data dell’atto di citazione e del ricorso, non richiedendo la legge che la
procura debba essere necessariamente contestuale (o successiva) all’atto cui
si riferisce, essendo per giurisprudenza invece necessario e sufficiente che
essa sia anteriore alla costituzione
della parte (nella specie quindi anteriore alla notificazione degli
atti) (tra le tante, Cass. 15.02.00 n. 1705), circostanza senza dubbio nella
specie verificata.
In ordine
all’eccezione relativa all’esistenza della clausola compromissoria
Parte resistente ha inoltre
eccepito che la presente vertenza sia sottratta alla cognizione del giudice,
per essere riconducibile alle controversie che nel nuovo statuto sono
devolute ad arbitri rituali.
L’art. 16 del nuovo statuto,
approvato in data 27.09.04 (doc. 1 fasc. conv.), prevede quanto segue: “qualsiasi controversia dovesse insorgere
tra i soci e/o i loro aventi causa, o tra i soci e/o i loro aventi causa, o
tra i soci e/o i loro aventi causa e la società, in ordine ai diritti disponibili relativi al rapporto sociale
sarà rimessa ad un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio,
industria, Artigianato e Agricoltura del luogo in cui avrà sede la società ad
istanza della parte più diligente. La sede dell’arbitrato sarà presso la sede
legale della società. L’arbitro deciderà entro centoventi giorni
dall’accettazione della nomina in via rituale secondo diritto senza
l’osservanza di forme non imposte dalla legge. …omissis…”.
È incontestato che la
clausola sia efficace e approvata senza il dissenso dell’attore (v. verb. ud.
23.12.04).
Occorre pertanto verificare
se l’oggetto della presente vertenza rientri o meno nella nozione di diritto disponibile relativo al rapporto
sociale.
Si tratta dell’azione di annullamento di una delibera
assembleare ordinaria, con la quale i soci della N.F. s.r.l. hanno deliberato
un aumento dei compensi agli amministratori.
A sostegno dell’impugnazione parte attrice ha allegato
trattarsi di un aumento spropositato, ingiustificato e non coerente con la
situazione economica della società, deliberato con la finalità indiretta di
ridurre gli utili sociali da dividere con l’attore (socio di minoranza), pur
garantendo entrate ai soci di maggioranza (componenti del consiglio di
amministrazione insieme a Cappa Verzone Tarcisio) mediante la corresponsione
di detti compensi.
Detti motivi sono per giurisprudenza costante
riconducibili alla figura dell’eccesso
di potere.
Come già rilevato da attenta giurisprudenza infatti,
anche se non vi è la prova dell’adozione della deliberazione impugnata per
provocare la lesione dei diritti patrimoniali del socio di minoranza, ipotesi
tipica di sviamento di potere (così Trib. Milano 12.09.95), tuttavia la prova
dell’ingiustificata eccessiva entità del compenso deliberato a favore degli
amministratori costituisce di per sé un’ipotesi cd. sintomatica dell’eccesso
di potere, dovendosi considerare presunto lo sviamento della discrezionalità
dei soci quando una deliberazione onerosa è assunta in mancanza di
giustificazione (così Trib. Milano 20.11.95).
Com’è noto la
compromettibilità di questioni societarie, ed in particolare di quelle che
riguardano la materia delle assemblee e della approvazione dei bilanci, viene
risolta da una dottrina e una giurisprudenza oramai consolidate non già in
base ad una considerazione di principio, con riferimento allo strumento
formale di attuazione della volontà sociale, bensì volta per volta, con
riguardo all'interesse dedotto in giudizio.
Gli interpreti hanno ritenuto
non compromettibili le controversie aventi ad oggetto interessi superindividuali, riconducibili a quelli dei
creditori, della collettività dei soci in quanto tale e a quelli della
società stessa (Cass. 23.01.04 n. 1148; 21.12.00 n. 16056; 19.09.00 n. 12412).
Ovviamente
nell’individuazione dell’interesse dedotto si deve guardare alla
prospettazione ed in particolare alla causa
petendi azionata e al petitum, indipendentemente dai profili
di fondatezza o di infondatezza che la stessa prospettazione può far
emergere.
Tale orientamento non è
destinato a mutare in seguito all’entrata in vigore degli artt. 34 e ss.
d.l.vo 5/03.
L’art. 12 comma 3 l. 366/01
(cd. legge delega) ha infatti autorizzato il governo a prevedere clausole
compromissorie anche in deroga agli att. 806 e 808 c.p.c., ma il legislatore
delegato ha colto solo in minima parte l’occasione offerta dalla l. cit. ed
ha previsto la compatibilità tra misure cautelari e arbitrato irrituale, ha
introdotto l’arbitrato cosiddetto economico e ha derogato all’art. 819 comma
1 c.p.c. per gli accertamenti incidentali, ma non ha espressamente indicato
le materie compromettibili.
In altre parole il
legislatore delegato non ha apportato alcun contributo innovativo al problema
dei limiti oggettivi della clausola compromissoria in materia societaria, con
la conseguenza che devono ritenersi ancora operativi i criteri interpretativi
fin’ora adottati.
Passando al caso di specie, deve pertanto rilevarsi che,
al di là dell'interesse individuale (agli utili) del socio, che lo abilita
alla domanda di giustizia, viene individuato da parte dell’attore un vizio
della deliberazione che attribuisce compensi spropositati, ingiustificati e
non coerenti con la situazione economica della società, con la finalità
indiretta di ridurre gli utili sociali da dividere con la minoranza.
Viene pertanto prospettata l’adozione di una
deliberazione assembleare con finalità oggettive in conflitto con gli
interessi della società al contenimento dei compensi e con quello collettivo
dei soci alla distribuzione degli utili, materie che trascendono l’interesse
individuale del socio e coinvolge la vita della stessa società (così Cass.
30.03.98 n. 3322, proprio con riguardo all’impugnazione di delibera con la
quale ai soci di maggioranza, aventi la veste anche di amministratori,
venivano attribuiti compensi sproporzionati e non coerenti con la situazione
economica della società).
Sulla base della
prospettazione attorea, la domanda proposta deve pertanto ritenersi sottratta
alla devoluzione arbitrale, in quanto coinvolgente interessi superindividuali
della società (contenimento delle spese) e della generalità dei soci
(distribuzione degli utili).
In
ordine alla eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza della causa petendi
Anche questa eccezione è infondata,
essendo chiara la manifestazione dei motivi posti a fondamento
dell’impugnazione.
Come già evidenziato, la delibera è stata infatti
impugnata per ragioni riconducibili a vizi di eccesso di potere (v. supra).
In ordine al fumus boni iuris della richiesta cautelare
Non sussiste allo stato prova idonea del fumus boni iuris della pretesa
avanzata.
È incontestato che il
ricorrente, già amministratore unico della società, percepisse un compenso
annuo di euro 37.800,00.
La deliberazione impugnata ha
deciso (con il voto contrario dell’attore e il voto favorevole di C.B. L. e
C.B.A.) di assegnare al consiglio di amministrazione (composto dai soci C. B.
L. e C. B. A. oltre che dall’ex dipendente C. V. T.) l’emolumento annuo di
euro 135.000,00 per l’anno 2005 e di euro 67.500,00 per l’anno 2004 (metà del
compenso annuale, essendo il consiglio stato nominato a metà dell’anno 2004)
(v. doc. 8 fasc. ric.).
Nel verbale di assemblea si
legge a fondamento di tale deliberazione la seguente osservazione: “il Presidente fa presente che tutti i
membri del Consiglio lavorano fattivamente ed esclusivamente per la società
sia sotto il profilo amministrativo, che tecnico, intervenendo anche con
prestazioni lavorative presso i clienti. D’altro canto continua il
Presidente, non sarebbe possibile continuare proficuamente nell’attività con
la forza lavoro attualmente in carico e rappresentata da un solo operaio”.
Si dà pertanto atto di un
impiego a tutto campo degli amministratori, determinata dalla riduzione della
forza lavoro, e ciò a giustificazione dell’aumento del loro compenso.
Come già evidenziato, parte attrice ha allegato che si
tratta di un aumento spropositato, ingiustificato e non coerente con la
situazione economica della società, deliberato con la finalità indiretta di
ridurre gli utili sociali da dividere con l’attore (socio di minoranza).
In particolare parte attrice
ha dedotto che in ragione dell’età avanzata di due componenti del consiglio
di amministrazione e della giovane età dell’altro componente i nuovi
amministratori non sarebbero stati in grado di arrecare alcun apporto fattivo
alla gestione sociale e che comunque non avrebbero potuto garantire il
mantenimento della gestione ai livelli ottenuti dall’attore. Ha inoltre aggiunto
che l’aumento dei compensi era spropositata rispetto alle capacità
patrimoniali della società.
Si deve tuttavia rilevare che
l’età degli amministratori non è in sé significativa, non essendo né troppo
avanzata quella degli amministratori più anziani (* di anni 59 e * di anni
65), né troppo giovane quella dell’amministratore meno anziano (* di anni
27).
Né parte attrice ha fornito
specifici elementi che dimostrino la dedotta generica incapacità.
E la medesima non ha neppure
concretamente provato la specifica inadeguatezza gestionale dei nuovi
amministratori (risultano prodotte solo contestazioni provenienti tuttavia
dal ricorrente: v. doc. 5 e 6 fasc. ric.).
Né risulta una attribuzione
agli amministratori spropositata rispetto alla capacità patrimoniale della
società.
Non vi è alcun elemento di
prova in ordine ad un attuale peggioramento dell’andamento gestionale
sociale.
L’unico bilancio prodotto è
quello relativo al 2003, dal quale risulta un utile di euro 26.400,00, quando
veniva corrisposto un compenso di euro 37.800 all’amministratore unico e vi
erano dipendenti che comportavano alla società costi (per stipendi,
contributi inps, indennità anzianità, assicurazione inail) di circa euro
230.000,00 (doc. 11 fasc. ric.).
Non è contestato che ora vi
sia un solo dipendente e che ben quattro dipendenti abbiano dato le
dimissioni per essere assunti da un’altra società di cui l’attore è direttore
commerciale (doc. 9 fasc. resist., proveniente da parte ricorrente,
soprattutto a p. 18).
La dimissione di questi quattro
dipendenti comporta un diminuzione dei relativi costi, con la conseguenza che
ragionevolmente la società può impiegare detto denaro per compensare gli
amministratori, investiti a tutto campo dell’attività sociale, proprio come
dichiarato nel verbale dell’assemblea impugnata.
In conclusione, manca allo
stato la prova del dedotto eccesso di potere ed anche degli elementi
sintomatici di tale vizio.
Al contrario la deliberazione
impugnata allo stato appare giustificata dalla riduzione del personale dipendente
e dall’impiego degli amministratori anche per attività a quest’ultimo in
precedenza affidate.
Le spese
Trattandosi di domanda
cautelare proposta in corso di causa, ogni statuizione sulle spese è compiuta
unitamente al merito.
P.T.M.
rigetta il ricorso.
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