IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 3428

 

 

data pubblicazione 01/08/2010

 

 

 

Cassazione Sez. Un. Civili , 24 luglio 2007, n. 16296 - Pres. Carbone - Est. Trifone.

 

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - Rilasciato all'estero - Atto pubblico o scrittura privata - "Lex loci" - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di invalidità della procura alle liti rilasciata all'estero.

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere - Contratto di somministrazione stipulato da operatore economico italiano con imprenditore straniero - Controversia per l'accertamento negativo di un patto di esclusiva in favore di quest'ultimo - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Esclusione.

Somministrazione (contratto di) - Clausola di esclusiva - In genere - Contratto di somministrazione stipulato da operatore economico italiano con imprenditore straniero - Controversia per l'accertamento negativo di un patto di esclusiva in favore di quest'ultimo - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Esclusione.

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere - Riparto della giurisdizione tra giudice italiano e straniero - Criterio del "petitum" sostanziale - Applicazione - Esame delle risultanze istruttorie - Necessità - Fattispecie.

 

Per il disposto dell'art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla streguta della "lex loci", occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore. (Nella specie, le S.U., sulla scorta dell'enunciato principio, hanno accolto l'eccezione di inammissibilità del controricorso per nullità della procura speciale rilasciata in Belgio che conteneva soltanto la "certification de(s) la segnature(s) apposée par Monsier Eugène Deckers, administrateur de la S.S. Ecodec", la quale consiste in una certificazione diversa, per natura ed efficacia, dalla vera e propria autenticazione richiesta dall'ordinamento italiano, concretando essa la cosiddetta autentica minore alla quale in Italia si nega validità agli effetti dell'art. 83 cod. proc. civ.). (massima ufficiale)

La controversia insorta con riguardo a contratto di somministrazione stipulato da operatore economico italiano con imprenditore straniero ed intesa all'accertamento negativo di un patto di esclusiva in favore di quest'ultimo, che abbia qualità di somministrato, avendo ad oggetto un'obbligazione di non fare da eseguirsi nel territorio straniero in cui svolge la propria attività il detto imprenditore, si sottrae alla giurisdizione italiana, non sussistendo rispetto a questa nè il criterio di collegamento del foro generale del convenuto, nè quello del luogo dell'adempimento di cui all'art. 5, n. 1 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804. (massima ufficiale)

Ai fini del riparto della giurisdizione tra il giudice italiano ed il giudice straniero, in applicazione del criterio del "petitum" sostanziale, pur dovendosi prescindere dalle difese del convenuto che sono invece rilevanti per la decisione di merito, occorre tenere conto non solo delle allegazioni di fatto dell'attore ma anche delle risultanze istruttorie legittimamente acquisite agli atti di causa, senza possibilità di procedere all'ammissione di prove costituende. (Nella fattispecie, la Suprema Corte, esaminando la documentazione prodotta, ha escluso il perfezionamento del contratto di compravendita tra una società italiana ed una straniera e, di conseguenza, l'operatività dei criteri alternativi del "forum contractus" e del "forum solutionis" stabiliti dall'art. 5.1 della Convenzione di Bruxelles del 1968 ed invocati dalla società italiana ai fini del radicamento della giurisdizione del giudice italiano). (massima ufficiale)

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Pres. di sezione -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FORMECO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI 35, presso lo studio dell'avvocato BIAGETTI VITTORIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENEDETTO COSTANTINO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
S.A. ECO-DEC N.V., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 72, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO DEL BIANCO, rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANI BIAGIO MARIO, FRASCA FRANCESCO, giusta procura speciale del notaio Dott. Jean-Marie Boveroux di Roclenge-sur-Geer del 09/06/05, in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 248/05 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 08/02/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/07 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Vittorio BIAGETTI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, l'inammissibilità del controricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione innanzi al tribunale di Padova del 14 luglio 1999 la società Formeco srl conveniva in giudizio la società belga S.A. Ecodec n.v. per ottenerne, previo pagamento del prezzo, la condanna al ritiro delle merci, che dalla convenuta le erano state ordinate con richiesta inoltrata in data 27 novembre 1998.
Assumeva che in precedenza con la società convenuta aveva stipulato altri contratti di fornitura, tutti eseguiti mediante la messa a disposizione delle merci da parte della istante società fornitrice ed il conseguente ritiro ad opera del vettore della società acquirente, mentre per l'ultima ordinazione, inoltratale per telefono, la società belga non aveva soddisfatto le obbligazioni assunte.
Chiedeva, altresì, che il tribunale accertasse che il rapporto intercorso non costituiva un contratto di distribuzione, ma soltanto una serie di distinti contratti di fornitura e che nulla era da essa dovuto alla società convenuta in dipendenza dei pregressi negozi di fornitura, tutti puntualmente adempiuti.
Negava, pertanto, espressamente che fossero dovute le somme di danaro reclamate dalla società belga in relazione a determinati quattro affari nonché per spese di pubblicità, di stoccaggio, di personale e per danni.
In ipotesi di riconoscimento della sussistenza di un contratto di distribuzione, la società istante chiedeva, in via subordinata, che il tribunale accertasse l'inadempimento della società convenuta relativamente all'ordine inoltrato il 27 novembre 1998 e dichiarasse sciolto il contratto per fatto grave del distributore. In via ulteriormente gradata, sempre nell'ipotesi di ritenuta sussistenza di un contratto di distribuzione, chiedeva che si accertasse che detto contratto non prevedeva alcuna esclusiva per il territorio del Benelux e per quello francese e che esso fosse dichiarato risolto per fatto grave del distributore, che con il suo comportamento avrebbe fatto venir meno l'essenziale elemento fiduciario. La società S.A. Ecodec n.v. si costituiva ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, contestando che con la società italiana fosse stato concluso un contratto di acquisto di merci. Il tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Riteneva, quanto alla prima domanda di condanna della società belga al pagamento del prezzo, che, non essendo stata fornita la prova dell'avvenuta accetta-zione dell'ordine di acquisto di merci, non si trattava di una obbligatorie ex contractu.
Rilevava, in ordine alle altre domande, che la controversia non riguardava nessuno dei casi di deroga alla regola generale del foro del convenuto previsti dall'art. 6 della Convenzione di Bruxelles. Sull'impugnazione della società soccombente Formeco srl provvedeva la Corte d'appello di Venezia con la sentenza pubblicata il giorno 8 febbraio 2005, la quale rigettava l'appello, confermando così la pronuncia di difetto della giurisdizione del giudice italiano, e condannava la società appellante alle spese del grado. I giudici dell'appello, ai fini che ancora interessano, consideravano, quanto alla pretesa ordinazione di merci con richiesta in data 27 novembre 1998, che la domanda - relativa all'accertamento dell'inadempimento dell'appellata società belga S.A. Ecodec n.v. ed al conseguente obbligo di pagamento del prezzo di L. 25.000.000 - non poteva essere qualificata, per quel che emergeva dalla prodotta documentazione, come riferibile a negozio di vendita o di fornitura, per cui, esclusa l'applicabilità della disciplina della responsabilità per inadempimento del dedotto contratto, la conclusione non poteva essere che quella di negare l'operatività della previsione di cui all'art. 5, n. 1 della Convenzione di Bruxelles (secondo cui il convenuto domiciliato in uno Stato contraente può essere citato in altro Stato innanzi al luogo ove l'obbligazione dedotta è stata o deve essere eseguita) per il fatto che l'obbligazione di corrispondere il prezzo nel luogo della consegna presupponeva l'adempimento di tale ultimo obbligo, neppure preannunciato dal venditore.
In particolare, la Corte territoriale evidenziava che, avuto riguardo all'opposizione spiegata dalla società italiana, all'espletamento delle prove ed alla documentazione prodotta in causa, la tesi della società Formeco srl non trovava conferma, dato che all'inoltro dell'ordine erano seguiti numerosi solleciti della società estera, cui si era contrapposta solo la comunicazione (definita in sentenza "neutra" in funzione della prova sulla conclusione degli accordi) circa l'indisponibilità delle merci ordinate, senza altre specificazioni o riserve, che avessero potuto fare ritenere, da parte della società italiana, una sua accettazione, anche implicita, della proposta contrattuale proveniente dalla società belga. Quanto alle altre domande concorrenti, aventi ad oggetto l'accertamento della configurabilità di pregressi singoli rapporti di fornitura e l'insussistenza, per tali titoli, di posizioni debitorie della società Formeco srl e di crediti residui della società belga per gli specifici affari indicati in citazione, l'impugnata sentenza, premesso che per esse era da escludere la ipotesi della connessione con l'altra domanda per il fatto che non si trattava di domande riconvenzionali, riteneva che ugualmente doveva essere esclusa la giurisdizione del giudice italiano, per le seguenti ragioni:
l'art. 5, n. 1 della Convenzione di Bruxelles non era applicabile dal momento che con la domanda di accertamento negativo dell'esistenza del contratto non era stato dedotto l'inadempimento di alcuna specifica ob-bligazione e dato il carattere eccezionale del criterio di competenza contenuto nella norma, volto ad individuare un foro diverso da quello generale del domicilio del convenuto;
sussistevano seri dubbi circa la configurabilità di un nesso tra le controversia ed il luogo di esecuzione del contratto quando si fosse considerato che la società belga lamentava la violazione da parte della società italiana dell'esclusiva che le era stata accordata per i territori della Francia e del Benelux;
non veniva in rilievo, perciò, alcuna contestazione circa il mancato pagamento di forniture da parte della società belga, per cui, al fine di qualificare il rapporto di cui si chiedeva l'accertamento negativo, doveva attribuirsi valenza sostanzialmente esclusiva alle rivendicazioni della società belga quanto al pregiudizio risentito per la violazione del patto di esclusiva, del quale la società italiana sollecitava il preliminare accertamento negativo nei termini indicati.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società Formeco srl, la quale ha affidato l'accoglimento dell'impugnazione ad unico motivo articolato in distinti profili.
Ha resistito con controricorso la società S.A. Ecodec n.v.. La società ricorrente ha presentato memoria, con la quale ha eccepito l'inammissibilità del controricorso per difetto della procura speciale, ai sensi dell'art. 385 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del controricorso, che la società ricorrente ha proposto nella considerazione che sarebbe nulla la procura speciale rilasciata da Eugene Deckers, legale rappresentante della società Ecodec n.v., agli Avvocati Biagio Gaetani e Francesco Frasca non essendo stato l'atto sottoscritto da difensori muniti di procura speciale secondo la disciplina prevista dagli art. 365 e 370 c.p.c..
Assume la ricorrente che la procura alle liti, quale atto che conferisce la rappresentanza tecnica in giudizio, è disciplinata dalla lex fori (L. n. 218 del 1995, art. 12), per cui essa è valida solo se conferita in una delle due forme (l'atto pubblico e la scrittura privata autenticata) previste dall'art. 83 c.p.c.. Sostiene che nel caso di specie la procura rilasciata dal rappresentante della società ai difensori non sarebbe conforme alle forme previste dall'art. 2703 c.c. per la scrittura privata autenticata, giacché il notaio non aveva attestato che la sottoscrizione del legale rappresentante era avvenuta in sua presenza, ne' aveva accertato l'identità di colui che figurava averla sottoscritta.
L'eccezione è fondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., S. U., n. 264/96;
Cass., n. 12821/2004) per il disposto della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 12, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci.
Occorre, però, che il diritto straniero quanto meno conosca i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che li caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza.
Nella specie, per il controricorso per cassazione in questione la procura speciale rilasciata in Belgio contiene soltanto la "certification de(s) la segnature (s) apposeè par Monsier Deckers Eugene, administrateur de la S.S. Ecodec" in data 9 giugno 2005, la quale consiste in una certificazione diversa, per natura ed efficacia, dalla vera e propria autenticazione che richiede l'ordinamento italiano, concretando essa la cd. autentica minore, alla quale anche la dottrina prevalente, condividendo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato, nega validità in Italia agli effetti di cui all'art. 83 c.p.c..
Il controricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile. Con il primo motivo del ricorso - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 5 c.p.c., L. n. 218 del 1995, art. 3, art. 5, n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 1968 (concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), artt. 31, 57 e 60 della Convenzione di Vienna del 1980 (sulla vendita internazionale di beni mobili), artt. 20 e 184 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 1, 3 e 5 - la ricorrente società Formeco srl critica l'impugnata sentenza e ne denuncia l'erroneità per avere essa negato la giurisdizione del giudice italiano con riferimento sia alla prima sua domanda (diretta ad accertare l'inadempimento a specifico contratto di compravendita) che alle altre due domande (dirette ad accertare l'inesistenza di un contratto di distribuzione e degli obblighi di pagamento in relazione a pretese della società belga derivanti da detto contratto).
Quanto alla negata giurisdizione del giudice italiano sulla prima sua domanda, la società ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto fondare la sua decisione semplicemente sulla prospettazione di essa società istante in giudizio senza tener conto del contenuto dei documenti prodotti e di quanto dedotto dalla convenuta società belga.
Precisa che l'accertamento compiuto nell'impugnata sentenza - secondo cui i riscontri documentali non davano ragione alla sostenuta sua tesi della sussistenza di un contratto di vendita di beni mobili, alla cui esecuzione l'alienante avrebbe dovuto dare corso in Italia con l'affidamento della merce al vettore perché ne effettuasse l'inoltro e la successiva consegna presso la sede della società belga - costituirebbe valutazione attinente al merito della controversia, laddove la definizione preliminare sulla giurisdizione sarebbe dovuta derivare da un esame limitato al solo petitum sostanziale, questo inteso esclusivamente come la prospettazione che dalla ricorrente era stata data di domanda basata su contratto di compravendita, salvo poi a verificare, nel corso successivo del giudizio per la definizione del merito, se detto contratto fosse stato o meno stipulato.
Rilevano queste Sezioni Unite che la censura non può essere accolta. Anche se deve essere ribadito - secondo un principio ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte in tema e di questioni di giurisdizione che di competenza ex multis: Cass., sez. un., n. 1470/94; Cass., sez. un., n. 10966/2003;Cass., n. 10226/2001) - che l'applicazione del principio del cd. petitum sostanziale non comporta che la giurisdizione possa essere determinata secundum eventus litis, ma impone che essa sia stabilita con riguardo ai fatti allegati dall'attore, irrilevanti essendo in contrario le difese del convenuto, delle quali dovrà tenersi conto nel momento logicamente successivo della valutazione delle risultanze istruttorie per la decisione del merito della controversia, deve, tuttavia, osservarsi che l'indagine sul punto va condotta sui fatti e sugli atti ritualmente allegati e introdotti nel processo, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa assistito da garanzia costituzionale (art. 24, Cost., comma 2).
In ordine alle questioni di giurisdizione, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono anche giudice del "fatto" e pertanto possono (e devono) procedere direttamente alla valutazione dei fatti, allegati dalle parti ed emergenti dalle risultanze istruttorie, traendone conseguenze in piena autonomia ed indipendenza sia dalle deduzioni delle parti, che dall'apprezzamento del giudice a quo. Di conseguenza, anche la giurisdizione del giudice italiano e quella del giudice straniero vanno determinate non già in base al criterio della cosiddetta prospettazione della domanda (ossia in base alla qualificazione giuridica soggettiva che l'istante da all'interesse di cui domanda la tutela), ma in base al diverso criterio secondo cui, ai fini del relativo riparto, non è sufficiente e decisivo avere riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate dalle parti, ma occorre tener conto della vera natura della controversia, da stabilire con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia, il tutto nell'esame delle prove costituite già acquisite agli atti di causa. È, invero, regola generale del processo, - del tutto scontata in tema di competenza (Cass., n. 16842/2002) e predicabile anche in tema di giurisdizione - che la questione di cui all'art. 37 c.p.c. va decisa sulla base delle prove costituite già acquisite agli atti ed entrate nel processo, senza che a tal fine possa procedersi all'ammissione di prove costituende.
Nel caso in esame - come risulta dagli atti (di cui questa corte può prendere diretta cognizione essendo dedotto un presunto error in procedendo) e dalla sentenza impugnata - in ordine alla domanda principale il giudice del merito ha considerato che,avuto riguardo all'opposizione spiegata dalla società italiana ed alla documentazione prodotta in causa, la tesi della società Formeco srl non aveva trovato conferma, all'uopo specificando che, dopo che l'ordinativo era stato inoltrato e dopo i numerosi solleciti della società estera, vi era stata da parte della società italiana la comunicazione di indisponibilità delle merci ordinate, senza altre specificazioni o riserve, che avessero potuto fare ritenere una accettazione, anche implicita, della proposta contrattuale proveniente dalla società belga.
In tale situazione, correttamente la Corte territoriale ha, perciò, negato l'avvenuto perfezionamento del contratto contenente l'obbligazione della società italiana di dare ad esso esecuzione con la consegna delle merci al vettore nel luogo ove essa ha la sede, sicché, escluso che si versi, nella specie, in materia contrattuale, non è fondata la doglianza della società ricorrente circa il mancato riconoscimento della competenza giurisdizionale del giudice italiano (ai sensi della norma di cui all'art. 5, n. 1 della Convenzione di Bruxelles con riferimento ai criteri alternativi del forum contractus e del forum solutionis) e resta confermata la dichiarazione di giurisdizione del giudice belga in relazione al foro della società convenuta in giudizio.
Anche la censura relativa alla negata giurisdizione del giudice italiano in ordine alla seconda ed alla terza domanda della società ricorrente (quelle, cioè, aventi ad oggetto, rispettivamente l'inesistenza di un contratto di distribuzione e l'accertamento dell'inesistenza di residue pretese della società belga in relazione a taluni altri determinati affari) non può essere accolta. Assume la ricorrente che la norma di cui all'art. 5, n. 1 della Convenzione di Bruxelles sarebbe applicabile anche alla domanda di accertamento negativo dell'esistenza tra le parti del contratto di distribuzione dal momento che anche l'azione di accertamento negativo dell'esistenza di un contratto rientra nella materia contrattuale, pure se con essa non venga dedotto l'inadempimento da parte del convenuto di un obbligo contrattuale specifico.
Al riguardo la ricorrente rifiuta la soluzione del problema data dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza De Bloos in causa n. 14/76 (secondo cui l'obbligazione il cui locus solutionis viene posto a fondamento della competenza giurisdizionale non è una qualsiasi delle obbligazioni scaturenti dal contratto, ma solo quella che serve di base all'azione giudiziaria ovvero quella corrispondente al diritto su cui si impernia l'azione dell'attore) ed argomenta che la dottrina avrebbe sottolineato gli inconvenienti a cui porta l'applicazione della regola stabilita nella predetta sentenza.
A sostegno della tesi esposta la ricorrente richiama, poi, il principio enunciato da queste Sezioni Unite nell'ordinanza n. 5108 del 2003, a mente del quale la norma di cui all'art. 5, n. 1 della Convenzione di Bruxelles è applicabile non solo alle azioni volte alla realizzazione del vincolo contrattuale, ma anche a quelle di nullità o di annullabilità del negozio o di accertamento negativo dell'esistenza dello stesso, posto che anche dette azioni deducono, pur se al fine di contestarne la validità o l'esistenza, la volontaria assunzione di un vincolo obbligatorio, in funzione di contrasto con la pretesa che controparte deriva dal ridetto vincolo, ed attengono quindi alla materia contrattuale.
Nessuno dei due argomenti esposti è idoneo a sorreggere la censura della società ricorrente.
L'azione di accertamento negativo - siccome ha chiarito anche la suddetta ordinanza di queste Sezioni Unite sostanzialmente ribadendo quanto già era stato affermato da questo giudice di legittimità (Cass., S. U., n. 12263/93) - non può prescindere dal collegamento ad una precisa e concreta pretesa della controparte basata sulla violazione di specifica obbligazione contrattuale, sicché è a tale obbligazione che bisogna riferirsi per stabilire il luogo in cui essa deve essere eseguita e determinare, di conseguenza, se debba farsi ricorso al criterio di cui all'art. 5, n. 1 della Convenzione di Bruxelles.
È evidente, infatti, che, al fine di cui innanzi, non possono soccorrere come momenti di collegamento dell'azione di accertamento negativo quelle obbligazioni che la parte indica quali derivanti dal contratto ed in ordine alle quali nessuna contestazione provenga dalla controparte, giacché altrimenti sarebbe ben serio il rischio di comportamenti abusivi dell'attore, il quale, nei contratti sinallagmatici (secondo quello che pure è stato precisato da queste Sezioni Unite sempre con l'ordinanza n. 5108 del 2003) potrebbe configurare la domanda in modo tale da radicare la competenza in riferimento a quella tra le obbligazioni nascenti dal negozio il cui luogo di esecuzione coincida con il suo domicilio.
Orbene, nella fattispecie all'esame la pretesa concreta della società controparte, che l'accertamento negativo tendeva a neutralizzare, era quella con la quale la società S.A. Ecodec n.v, nella lettera in data 10 giugno 1999, lamentava da parte della società Formeco s.r.l. la violazione della esclusiva che le sarebbe stata concessa per il Benelux e per la Francia, violazione che l'avrebbe legittimata a considerare risolto il contratto per fatto e colpa della stessa società Formeco srl.
In relazione alla suddetta clausola di esclusiva ed alla corrispondente obbligazione, pertanto, soccorre ancora la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U., n. 12263/1993), secondo cui la controversia insorta con riguardo a contratto di somministrazione stipulato da operatore economico italiano con imprenditore straniero ed intesa all'accertamento negativo di un patto di esclusiva in favore di quest'ultimo, che abbia qualità di somministrato, avendo ad oggetto un'obbligazione di non fare da eseguirsi nel territorio straniero in cui svolge la propria attività il detto imprenditore, si sottrae alla giurisdizione italiana, non sussistendo rispetto a questa ne' il criterio di collegamento del foro generale del convenuto, ne' quello del luogo dell'adempimento di cui all'art. 5, n. 1 della Convenzione di Bruxelles.
Il giudice del merito si è conformato esattamente al suddetto principio di diritto, per cui anche in ordine alla domanda di accertamento negativo andava negata la giurisdizione del giudice italiano a favore di quella del giudice belga, in applicazione della regola del foro del convenuto.
Il ricorso, quindi, è rigettato, dichiarandosi la giurisdizione del giudice belga.
Non deve essere emessa alcuna pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, essendo stato dichiarato inammissibile il controricorso.
P.Q.M.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite dichiara la giurisdizione del giudice belga e rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2007














 

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