IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 3439

 

 

data pubblicazione 21/03/2011

 

 

 

Tribunale Udine, 24 febbraio 2011 - Pres. Venier - Est. M. Antonietta Chiriacò.

 

Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Distinzione tra conto passivo e conto scoperto - Irrilevanza.

Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Durevolezza della riduzione dell'esposizione - Elementi di valutazione - Azzeramento finale della posizione debitoria - Rilevanza.

Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Valutazione della massima esposizione al momento della rimessa revocabile con riferimento a tutte le linee di credito accordate - Ammissibilità.

Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Onere della banca di provare la carenza dei presupposti di cui all'art. 70 l.f. - Sussistenza.

 

Nella nuova azione revocatoria regolata dagli art. 67 e 70 L.fall. così come modificati dal D.L. n. 35/2005, poi convertito in legge dalla L. 80/2005, risulta del tutto superata e priva di rilievo la distinzione tra conto passivo e conto scoperto utilizzata ante riforma dalla giurisprudenza per individuare le rimesse aventi natura solutoria e quindi revocabili; pertanto l'unico dato che assume rilievo per definire la natura solutoria ai fini della revocatoria è costituito dalla riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria del cliente verso la banca, a prescindere dalla circostanza che la rimessa operi nell'ambito del fido o piuttosto extra fido. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)

Nell'ipotesi in cui sul conto corrente confluisca una rimessa che riduce o estingue l'esposizione formatasi per effetto di utilizzi dell'apertura di credito, ma successivamente il saldo debitore ritorni nella sua consistenza originaria per effetto dell'addebito sul conto di rimborsi in favore della banca di finanziamenti import-export, deve comunque ritenersi che la rimessa abbia ridotto in maniera durevole l'esposizione debitoria complessiva nei limiti in cui, prima della chiusura del conto, abbia azzerato definitivamente in favore della banca il saldo creditore. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)

L'art. 70 della L. fall., che individua l'importo massimo revocabile nella differenza tra la massima esposizione debitoria raggiunta dal fallito nel periodo sospetto e l'ammontare residuo riscontrato al momento dell'apertura del concorso, integra una condizione impeditiva che va eccepita tempestivamente, ritualmente e compiutamente dalla parte interessata (la banca convenuta) la quale ha l'onere di allegare quale fosse l'esatto ammontare di tale differenza precisando dunque quale fosse la massima esposizione al momento della rimessa (tenendo conto di tutte le linee di credito accordate al cliente a prescindere dal fatto che al momento della rimessa fossero state già formalmente contabilizzate sul conto) e quella finale. La parte interessata ha altresì l'onere di provare, producendo idonea documentazione, le proprie allegazioni, e ciò sia in base al generale principio secondo cui l'onere di provare circostanze impeditive è a carico della parte che solleva la relativa eccezione (art. 2697 c.c.) sia in base ai principi sulla vicinanza della prova, essendo indiscutibile che, rispetto al fallimento, la banca si trova sicuramente in posizione avvantaggiata, potendo disporre di tutta la documentazione bancaria idonea a ricostruire i rapporti avuti con il fallito. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)

 

In collaborazione con www.unijuris.it


Massimario, art. 67 l. fall.


Il testo integrale

 

 














 

Nuova pagina 1
   Tutto  IL CASO.it

CODICE DELLA MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO

 

 

 

 

 

Massimari e codici

Codice civile

Legge fallimentare

Codice di proc. civile

Contr. e mercati finanz.

Processo societario

Fallimentare

Novità

Archivi

Leasing e Fallimento

Dottrina

Trust e crisi impresa

Legge fallimentare

Processo civile

Novità

Cass. S.U. 19246/2010

Archivi

Dottrina

Processo societario

Codice di proc. civile

Diritto societario

Novità

Archivi

Dottrina

Registro Imprese

Codice civile

Processo societario

Finanziario e bancario

Novità

Arch. finanzario

Arch. bancario

Dottrina

Contr. e mercati finanz.

Normativa comunitaria

Diritto civile

Persone e famiglia

Diritto civile

Archivi

Lavoro

Sez. Un. Civ. C. Cassaz.

Archivi

 

Giurisprudenza ABF

Novità

Ricerca documenti

Ricerca

Tutti gli archivi

Diritto Fallimentare

Diritto Finanziario

Diritto Bancario

Procedura Civile

Diritto Societario

Registro Imprese

Diritto Civile

Persone e Famiglia

Sez. Un. Civ. Corte di
  Cassazione

In libreria

In libreria

Vendite competitive

Prossime vendite

Convegni

Prossimi convegni


 

IL CASO.it

Foglio di giurisprudenza

Direttore responsabile: Dott. Paola Castagnoli

Editore: Centro Studi Giuridici

Sede: Luzzara (RE), Via Grandi n. 5. Associazione di promozione sociale, senza fini di lucro costituita con atto n. 4066 di Rep. Notaio Mazzetti in Reggio Emilia in data 06/11/1995,registrato presso l'Ufficio del Registro di Guastalla al n. 740, serie 2, in data 14/11/1995. Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia  al n. 53298/31 a far tempo dal 02/11/11.

P.Iva: 02216450201

e-mail: assistenza@ilcaso.it