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Tribunale di Mantova 6 aprile 2006 - G.U. Dr.
Laura De Simone.
Responsabilità della
banca - Fideiussione - Escussione del garante - Diligenza, correttezza e buona
fede - Violazione - Sussistenza.
Responsabilità della
banca - Adempimento delle obbligazioni - Diligenza dell'operatore qualificato
- Necessità.
E' contrario ai principi di diligenza,
correttezza e buona fede il comportamento della banca che avendo concordato
con due società cui aveva revocato gli affidamenti un graduale rientro delle
esposizioni, dopo aver constatato il mancato rispetto del piano ed invitato i
debitori principali ed i garanti all'immediato versamento del dovuto, ha
proceduto, prima ancora di verificare l'avvenuta ricezione dell'invito al
rientro da parte del garante e di notificare allo stesso l'ingiunzione di
pagamento, ad iscrivere ipoteca legale sui beni del medesimo ed inviato alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia la relativa segnalazione.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il dovere di diligenza nell'adempimento delle
obbligazioni imposto dall'art. 1176 cod. civ. deve essere letto con
particolare rigore laddove una parte contrattuale sia un Istituto di Credito
e ciò in considerazione della professionalità che è legittimo pretendere da
coloro che gestiscono la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
r.g. n.
645/2003
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data
6.2.2003 Z. M., in proprio e in qualità di legale rappresentante delle
società I. B. S.r.l., O. S. S.p.A., P. S.p.A., conveniva in giudizio la Banca
di ** chiedendo che fosse accertata la responsabilità dell'Istituto di
credito per iscrizione di formalità pregiudizievoli a carico di Z. M., in
qualità di fideiussore delle società A. G. S.r.l. e P. C. S.r.l., senza la
dovuta diligenza e prudenza e comunque in violazione dei principi di
correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ed in violazione delle
norme bancarie uniformi, e conseguentemente chiedendo la condanna di parte
convenuta al risarcimento dei danni patiti, da quantificarsi in via
equitativa in misura non inferiore a €150.000,00.
Esponeva, in particolare, parte attrice:
- di essere imprenditore
qualificato nel settore I. e legale rappresentante di varie società
commerciali e di operare quotidianamente con una pluralità di istituti
bancari,
-
di essersi costituito
fideiussore in data 9.11.2001 e 12.11.2001 delle società P. C. S.r.l. e A. G.
S.r.l. per l'adempimento delle obbligazioni assunte da queste nei confronti
della Banca di ** sino alla concorrenza, rispettivamente, di €250.000,00 e di
€400.000,00;
-
che con racc. a.r. del
9.7.2002 e del 15.7.2002 la Banca aveva revocato, con effetto immediato,
senza fornire giustificazioni, gli affidamenti alle società indicate;
-
che in data 15.7.2002
e 19.7.2002 le società garantite avevano formulato, concordando l'operazione
con la Banca, una proposta di rientro graduale dall'esposizione in 10 mesi,
ed avevano di questo inviato comunicazione al Z.;
- che detta disponibilità era confermata
anche con comunicazioni del 22.7.2002 e del 29.7.2002;
-
che Z. si era recato
in ferie in Sardegna dal 5 agosto al 2 settembre;
-
che in data 3.9.2002,
al rientro dalle ferie, Z. era informato da un funzionario della Banca
Carige, agenzia di Brescia, dell'esistenza di formalità pregiudizievoli
trascritte a suo carico a seguito di decreto ingiuntivo;
-
che sempre il 3.9.2002
Z. aveva ritirato la racc. a.r. 19.8.2002 della Banca ** con cui era
richiesto al garante l'immediato rientro nell'esposizione delle società
garantite per mancato rispetto del piano di rateizzazione concordato;
-
che, eseguite le
necessarie verifiche, Z. aveva riscontrato l'iscrizione di ipoteca giudiziale
sui propri beni in forza di decreto ingiuntivo;
- che l'attore aveva quindi interpellato i
funzionari della Banca, venendo conoscenza dell'attivazione della procedura
di recupero coattivo del credito derivante dall'esposizione e dalla revoca
degli affidamenti alle società A. G. e P.;
- che il 6.9.2002 egli aveva prontamente
provveduto a versare all'Istituto l'importo complessivo di € 282.282,21, somma
indicata verbalmente dai funzionari come corrispondente all'esposizione
maturata, senza ancora aver potuto prendere visione dei provvedimenti in
forza dei quali era stata iscritta ipoteca;
- che la Banca, a quel punto, aveva rilasciato la
documentazione richiesta e assentito alla cancellazione dell'ipoteca;
- che solo in data 15.9.2002 erano stati
notificati a Z. i decreti ingiuntivi e solo il 3.10.2002 l'ipoteca era
cancellata,
-
che la capacità patrimoniale
delle società garantite e quella dei fideiussori erano facilmente
riscontrabili, ma nessuna indagine era stata compiuta dalla Banca prima di
procedere all'iscrizione ipotecaria e alla segnalazione alla centrale Rischi.
Si costituiva tempestivamente in giudizio
l'Istituto di Credito convenuto contestando la fondatezza delle tesi
avversarie, eccependo che l'attore era a conoscenza della situazione
debitoria delle società sin dal 17.7.2002, e contestando la sussistenza di
una prova adeguata in ordine alle capacità economiche dell'attore, peraltro
smentite da ipoteche giudiziali iscritte contro il medesimo nella primavera
del 2003. Quanto alla segnalazione a sofferenza del credito vantato nei
confronti delle debitrici, la Banca aveva correttamente operato nel rispetto
della normativa di riferimento.
Il giudizio era istruito documentalmente
e mediante l'introduzione di parte delle prove orali richieste.
Le conclusioni come sopra riportate
venivano precisate all'udienza del 18.10.2005, ove erano concessi alle parti
i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
previsti dall'art.190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' regola basilare dell'ordinamento
civilistico che i contratti devono essere eseguiti secondo buona fede.
L'attore afferma il mancato rispetto di tale
obbligo giuridico da parte della Banca di ** nel rapporto intercorso con Z.
M., fideiussore di due società affidate dall'Istituto di Credito convenuto.
L'istruzione probatoria svolta ha consentito di
accertare la fondatezza delle doglianze attoree. La Banca convenuta, dopo
aver concordato con due società a cui aveva revocato gli affidamenti un
rientro graduale dalle esposizioni, riscontrando il mancato rispetto del
piano, ha invitato debitori principali e garanti all'immediato versamento del
dovuto, ma prima ancora di verificare l'avvenuta ricezione di tale invito da
parte del garante Z. M., e prima ancora di notificare a questo il decreto
ingiuntivo medio tempore ottenuto anche nei confronti dello stesso, nel mese
di agosto, ha iscritto ipoteca legale sui suoi beni e inviato segnalazione in
Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Si noti che è unicamente con le comunicazioni del
19.8.2003 che la Banca di Caste! Goffredo informa il fideiussore Z. del
mancato rispetto del piano di rientro da parte delle società garantite, ma
dette scritture vengono ricevute dall'attore solo il 30.8.2003, quando già il
28.8.2003 la Banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo e il giorno successivo (29.8.2003) iscritto ipoteca contro il
fideiussore.
Non vi è peraltro ragione per ritenere che lo Z.
avesse appreso aliunde dell'invito
perentorio dell'Istituto di Credito al ripianamento dei debiti, sia perché
era il mese di agosto, per cui è ragionevole ritenere che l'attore fosse in
ferie (come doveva far presumere alla Banca la circostanza della mancata
ricezione delle comunicazioni inviate), sia perché lo Z. non è né socio, né
amministratore delle società garantite, per cui non può affermarsi che in
altra veste abbia conosciuto di questa attività della Banca prodromica ad una
riscossione coattiva dei propri crediti.
Non sposta i termini della vicenda la circostanza
che nel mese di luglio l'Istituto di Credito avesse notiziato anche il
fideiussore della revoca degli affidamenti, atteso che è pacifico che
successivamente era intervenuto un accordo tra le società debitrici e la
Banca per una rateizzazione del rientro, accordo di cui il fideiussore era a
conoscenza. Era quindi legittimo che lo Z., sino alla comunicazione della Banca
circa il mancato rispetto degli accordi da parte dei debitori principali
(spedita il 21.8.2003 ma ricevuta il 30.8.2003), fosse ignaro del mancato
pagamento.
Il comportamento tenuto dalla Banca non
può certamente dirsi conforme a diligenza, prudenza, correttezza e buona
fede.
Non
solo l'Istituto convenuto non ha atteso a formulare richiesta di decreto
ingiuntivo che il garante avesse ricevuto l'intimazione di pagamento, ma ha
richiesto la provvisoria esecuzione del decreto assumendo l'incapacità del
garante - neppure notiziato - di far fronte all'obbligazione garantita. E
sempre prima di conoscere l'avvenuta ricezione dell'unica intimazione inviata
il 19.8.2003, e di notificare il decreto ingiuntivo, la Banca ha addirittura
iscritto ipoteca giudiziale sui beni di Z..
Si consideri poi che alla Banca ** era
senz'altro noto che Io Z. era imprenditore e amministratore di molte società,
e che la scelta di adottare provvedimenti tanto visibili nei confronti dello
stesso si sarebbe riverberata nei rapporti commerciali e soprattutto bancari
in essere.
Osserva la giurisprudenza che la buona fede
nell'esecuzione del contratto si sostanzia, tra l'altro, in un generale
obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da
preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi
contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del "neminem
laedere", trovando tale impegno
solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del
soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o
materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della
controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile
sacrificio a suo carico (Cass. 4 marzo 2003 n. 3185).
Il dovere imposto dall'art. 1176 c.c.
deve essere letto con particolare rigore laddove una parte contrattuale sia
un Istituto di Credito, e questo per la professionalità che è legittimo
pretendere da coloro che gestiscono la raccolta del risparmio e l'esercizio
del credito.
La violazione delle regole comportamentali sopra
individuate legittima senz'altro la domanda di risarcimento danni proposta
sia dallo Z. personalmente, sia da alcune delle società dallo stesso
rappresentate per le quali l'operato della Banca è stato fonte di danni.
E' stato provato che gli Istituti di Credito con
cui Io Z. operava, personalmente e per mezzo di società, si sono allarmati
per la vicenda dell'iscrizione ipotecaria a carico dell'attore e addirittura,
nell'imminenza, hanno rallentato o reso più problematica l'erogazione dei
finanziamenti concordati. Non è possibile tuttavia in questa sede, in assenza
di adeguati riscontri, ritenere che il comportamento della Banca convenuta
sia stata l'unica causa della mancata conclusione di determinati affari, e
non semplicemente una concausa di questi eventi. Si ritiene, pertanto, equo
quantificare il danno in via equitativa, in moneta attuale, in € 40.000,00
per lo Z. personalmente e in €20.000,00 per ciascuna delle altre società
attrici.
Le spese seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott. Laura
De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa, così giudica:
condanna la Banca di ** a pagare a Z. M., per le
causali di cui in motivazione, l'importo di € 40.000,00, a l'I. B. S.r.l.
l'importo di € 20.000,00, a O. S. S.p.A. l'importo di € 20.000,00, a P.
S.p.A. l'importo di € 20.000,00;
condanna
parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenuta da parte attrice
e liquidate in €12.367,71 di cui €450,58 per spese, € 2.463,00 per diritti, €
8.130,00 per onorari,
€ 1.324,13 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
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