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Doveri informativi dell’intermediario, natura e
contenuto
Doveri informativi dell’intermediario,adeguatezza dell’operazione
Doveri informativi dell’intermediario, violazione,
rimedi, nullità
Doveri
informativi dell’intermediario, rimedi, onere della prova e nesso di
causalità
Tribunale
di Trani 30 maggio 2006, n. 637 - Pres. V. Savino, Rel. Antonio Lovecchio.
Segnalazione degli avv.ti Giuseppe Romano e
Michele Coratella
Intermediazione
finanziaria – Specifica diligenza dell’intermediario – Domanda di nullità del
contratto
– Onere della prova – Distribuzione tra creditore e debitore –
Dimostrazione di circostanze negative.
Intermediazione
finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Profilo di rischio – Informazioni
raccolte in epoca precedente – Valenza per tutte le successive operazioni –
Esclusione.
Intermediazione
finanziarie – Norme che regolano i rapporti tra intermediario e investitore –
Violazione – Nullità – Sussistenza.
La
regola contenuta nell’art. 23, VI° comma del TUF, secondo la quale grava sull’intermediario
l’onere di provare di aver prestato la specifica diligenza richiesta nella
prestazione dei servizi di investimento non opera esclusivamente nei giudizi
di risarcimento del danno, ma anche in quelli diretti a far dichiarare la
nullità del contratto e ciò in virtù del principio per il quale il creditore
che agisca in giudizio per far valere l’inesatto adempimento del debitore
deve limitarsi a fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto e
rappresentare la violazione dell’obbligo di diligenza, incombendo sul
debitore l’onere di provare l’avvenuto esatto adempimento dell’obbligazione.
Tale principio non soffre limitazioni applicative in dipendenza della natura
“di mezzo” dell’obbligazione dell’intermediario, vuoi perché attiene ad obblighi
informativi prodromici alla nascita dell’obbligazione ed al conferimento
dello specifico incarico, vuoi e vieppiù perché l’onere della prova della
“mancanza di specifiche informazioni” richiederebbe l’impossibile
dimostrazione di condizioni negative.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Le
informazioni necessarie alla individuazione del profilo di rischio del
cliente che siano state acquisite in epoca precedente non possono dispiegare
i loro effetti su tutte le operazioni successive, ove appena si consideri che
la propensione al rischio soggiace a mutevoli scelte individuali dipendenti
dalle disponibilità finanziarie, dal loro modo di acquisto, dalla natura del
prodotto, dalle prospettive di investimento, dall’opportunità di impiego del
denaro a breve, medio o lungo termine in funzione di necessità contingenti o
differibili nel tempo.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La
violazione dello schema normativo che disciplina la fase delle trattative e
della conclusione del contratto delineato dal legislatore con norme pubbliche
inderogabili, quali quelle che regolano i doveri di informazione
dell’intermediario finanziario, produce la nullità del contratto.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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