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Cassazione Sez. Un. Civili , 20 giugno 2007, n. 14288 - Pres. Prestipino - Est. Picone.
Impugnazioni civili - Appello - In genere - Atto di appello contenente la prospettazione, in modo generico, di una questione di giurisdizione - Rilevanza del requisito di necessaria specificità del motivo di appello - Esclusione - Fondamento - Rilevabilità d'ufficio della relativa questione.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Costituzione delle parti e loro difesa - Convenuto - Memoria difensiva - Tempestività del suo deposito - Individuazione con riferimento alla "udienza di discussione" fissata dal giudice - Rinvio d'ufficio di detta udienza - Conseguenza - Modifica del precedente provvedimento di fissazione - Effetto - Spostamento del termine di costituzione del convenuto con riguardo alla nuova data dell'udienza di discussione differita - Sussistenza.
Il potere di rilievo d'ufficio impone al giudice dell'appello (come di qualsiasi altra impugnazione) il controllo dell'esistenza del potere giurisdizionale indipendentemente dalle prospettazioni della parte avente interesse, siccome la risoluzione delle questioni di giurisdizione dipende soltanto dall'applicazione di norme di diritto ai fatti introdotti nella causa; ne consegue che risulta sufficiente che si investa il giudice dell'impugnazione della questione di giurisdizione per impedire il formarsi del giudicato interno, senza che si possa discutere sul grado di specificità delle censure mosse alla decisione impugnata. (massima ufficiale)
Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 cod. proc. civ.) con riferimento alla "udienza di discussione", non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PRESTIPINO Giovanni - Primo Presidente f.f. - Dott. PREDEN Roberto - Presidente di Sezione - Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere - Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere - Dott. CICALA Mario - Consigliere - Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere - Dott. BONOMO Massimo - Consigliere - Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere - Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NATOLI Giuseppe Rivas, domiciliato per legge presso la cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dagli avv. MONDIN Claudio e Aldo Campesan con procura speciale apposta a margine del ricorso; - ricorrente - contro COMUNE DI ISOLA VICENTINA, in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Viminale, n. 43, presso l'avv. LORENZONI Fabio, che, unitamente all'avv. Alberto Borella, lo difende con procura speciale apposta a margine del controricorso; - resistente - e contro AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALE E PROVINCIALI, in persona del legale rappresentante, legalmente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la difende; - costituita ai fini della partecipazione alla discussione - e contro BALDINAZZO Giuseppe; - intimato - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Venezia n. 174 in data 10 aprile 2004 (R.g. n. 730/2002); sentiti, nella pubblica udienza del 22.5.2007: il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa; l'avv. Cacciavillani per delega dell'avv. Mondin; l'avv. Parenti per delega dell'avv. Borella; l'avvocato dello Stato Sabelli; il Pubblico Ministero nella persona dell'Avvocato generale PALMIERI Raffaele, che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi del ricorso e la conferma della giurisdizione del giudice amministrativo, con rimessione degli atti alla Sezione lavoro per l'esame degli altri motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza di cui si domanda la cassazione, giudica infondata l'impugnazione (principale) di Giuseppe Rivas Natoli contro la decisione del Tribunale di Vicenza in data 28.6.2002, di rigetto della domanda, proposta nei confronti del Comune di Isola Vicentina, dell'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e di Baldinazzo Giuseppe, diretta ad ottenere la reintegrazione del posto di lavoro come segretario generale del Comune di Isola Vicentina e il risarcimento del danno; accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia, dichiarando il difetto di giurisdizione ordinaria sulla pretesa all'accertamento dell'illegittimità del collocamento in disponibilità del Natoli. 2. La motivazione della sentenza si articola nelle seguenti proposizioni: a) in data 4 agosto 1999, il neoeletto sindaco del Comune di Isola Vicentina aveva avviato il procedimento di sostituzione del segretario in carica e, quindi, conferito l'incarico a Giuseppe Baldinazzo, subentrato al Natoli dall'1.10.99, nel rispetto della procedura e dei termini previsti dalla normativa di settore; b) sulla legittimità della mancata conferma del Natoli nell'incarico non incideva la questione relativa alla denunciata mancanza del titolo professionale necessario per investire della carica il Baldinazzo, al cui accertamento, pertanto, il Natoli non aveva interesse; c) esulava dall'ambito della giurisdizione del giudice ordinario la pretesa rivolta nei confronti dell'Agenzia in relazione all'illegittimità degli atti relativi alla nomina a segretario del Comune di Giuseppe Baldinazzo, al conseguente collocamento in disponibilità del Natoli ed al risarcimento dei danni subiti, in quanto estranea al rapporto con il Comune e inerente (latamente) al rapporto con l'Agenzia; d) non sussistevano sospetti di illegittimità costituzionale delle disposizioni che conferiscono al sindaco neoeletto il potere di non confermare il segretario comunale in carica, al fine di garantire la permanenza del rapporto fiduciario con l'organo politico. 3. Il ricorso di Giuseppe Rivas Natoli domanda la cassazione della sentenza per motivi recanti la numerazione da 1 a 31; resiste con controricorso il Comune di Isola Vicentina. Il ricorso è stato assegnato alla Sezioni unite della Corte per essere attinenti alla giurisdizione alcuni dei motivi di ricorso. Hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., il ricorrente e il Comune, mentre, per l'Agenzia, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato richiesta di essere informata della data dell'udienza di discussione; non ha svolto attività di resistenza Baldinazzo Giuseppe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso, è denunciata violazione dell'art. 436 c.p.c., perché il giudice di primo grado aveva esplicitamente statuito sulla giurisdizione e soltanto l'Agenzia aveva proposto la questione in appello, ma con memoria depositata in data 23.10.2003, in ritardo rispetto all'udienza di discussione del 24.10.2003, e con formulazione generica. 1.1. Il motivo è infondato in entrambi i profili di censura. Quanto alla tardività della memoria di costituzione in appello, si osserva che, come riferisce lo stesso ricorrente, l'udienza fissata per il giorno 24.10.2003 era stata rinviata d'ufficio al 16.12.2003 a causa dell'astensione proclamata dagli avvocati. È giurisprudenza consolidata che, nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati con riferimento alla "udienza di discussione", non si deve aver riguardo a quella originariamente fissata dal provvedimento del Giudice, ma a quella fissata a seguito di rinvio d'ufficio, che concreta modifica del precedente provvedimento di fissazione, ed effettivamente tenuta al posto della prima (vedi Cass. 6 novembre 1999, n. 12388; 27 maggio 2000, n. 7013; 3 marzo 2003, n. 3126). 1.2. La denuncia di genericità dell'appello in tema di giurisdizione va confutata sulla base dell'assorbente principio secondo cui il potere di rilievo d'ufficio impone al giudice dell'impugnazione il controllo dell'esistenza del potere giurisdizionale indipendentemente dalle prospettazioni della parte, siccome la risoluzione delle questioni di giurisdizione dipende soltanto dall'applicazione di norme di diritto ai fatti introdotti nella causa (cfr. Cass. S.U. 261/2003, 14275/2002). Di conseguenza, è sufficiente che si investa il Giudice dell'impugnazione della questione di giurisdizione per impedire il formarsi del giudicato interno, senza che si possa discutere sul grado di specificità delle censure mosse alla decisione impugnata. 2. Attengono direttamente alla statuizione declinatoria della giurisdizione, contenuta nella sentenza della Corte di Venezia, il secondo, il terzo e il sesto motivo di ricorso, ancorché il tema della giurisdizione risulti richiamato anche in argomentazioni contenute in altri motivi. Si sostiene l'erroneità della declinatoria di difetto di giurisdizione ordinaria, atteso che le pretese azionate erano tutte attinenti a rapporto di lavoro di natura contrattuale. 2.1. I motivi indicati sono fondati, dovendosi dichiarare la giurisdizione ordinaria anche sulle domande proposte nei confronti dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali. 2.2. Il personale con qualifica di segretario comunale o provinciale, pur appartenendo al genus dell'impiego statale, ne costituiva una species, regolamentata da un ordinamento particolare (recato dalla L. n. 604 del 1962, e non dal D.P.R. n. 3 del 1957), in correlazione con la peculiare caratteristica della non coincidenza dell'amministrazione datrice di lavoro con quella che ne utilizzava le prestazioni instaurando il relativo rapporto organico. Il descritto ordinamento è stato sostituito con quello di cui alla L. n. 127 del 1997, e D.P.R. n. 465 del 1997, (le norme relative al regime definitivo sono state poi trasfuse nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Nel nuovo ordinamento, amministrazione datrice di lavoro dei segretari è diventata l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 102). È rimasta confermata la peculiarità della non coincidenza dell'amministrazione datrice di lavoro con quella che ne utilizza le prestazioni, ma, nel nuovo regime, è conferito all'ente locale il potere di nomina e di revoca del segretario, scegliendolo tra gli iscritti all'albo (D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 99 e 100). Ai fini della giurisdizione va altresì menzionata l'esplicita previsione legislativa secondo cui il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 97, comma 6). 2.3. Il dato normativo, quindi, non consente di dubitare che il personale in questione presta la sua opera sulla base di contratto e le controversie sul rapporto di lavoro sono conosciute dal giudice ordinario ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63. Ed infatti le Sezioni unite della Corte hanno già deciso che, attesa l'ampia portata della normativa che, salvo tassative eccezioni, attribuisce ai giudici ordinari la cognizione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sussiste la giurisdizione ordinaria sulle controversie relative sia al rapporto di impiego intercorrente tra il segretario comunale e l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, sia al rapporto organico, intercorrente tra il segretario e l'ente locale, e quindi anche per le controversie aventi ad oggetto l'anticipata collocazione del segretario in posizione di disponibilità, ai sensi del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 19, comma 1, presso l'Agenzia per la gestione dell'albo (Cass. S.U. 16876/2005; in senso conforme: 12223/2006). Del resto, se qualche dubbio poteva sorgere, investiva proprio il rapporto organico con l'ente locale e i poteri degli organi di governo (di natura politica), non certo il rapporto d'impiego con l'Agenzia, che lo organizza e gestisce con la capacità e i poteri propri del datore di lavoro (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2). 3. In conclusione, erroneamente la sentenza impugnata ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulle domande rivolte nei confronti dell'Agenzia, siccome tutte concernenti il rapporto di lavoro in corso e fatti successivi al 30 giugno 1998 (ai sensi del D.Lgs. 165 del 2001, art. 69, comma 7), imputando il Natoli all'amministrazione di avergli arrecato pregiudizio ritenendo idoneo all'incarico un soggetto non qualificato e così determinando il suo collocamento in disponibilità. 3.1. La statuizione declinatoria della giurisdizione va, quindi, cassata con rinvio della causa alla stessa Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, per l'esame delle domande proposte dal Natoli contro l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo, statuendo anche sulle spese del giudizio di cassazione per questa parte. Per l'esame degli altri motivi di ricorso concernenti la controversia con il Comune di Isola Vicentina la causa va rimessa alla Sezione lavoro della Corte, che adotterà anche le statuizioni consequenziali. P.Q.M. La Corte, a Sezioni unite, rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo, terzo e sesto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e dichiara la giurisdizione ordinaria sulle domande proposte da Giuseppe Rivas Natoli contro l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali; rinvia per questa parte la causa alla Corte di appello di Venezia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di Cassazione. Rimette alla Sezione lavoro l'esame degli altri motivi di ricorso concernenti la controversia con il Comune di Isola Vicentina, anche per l'adozione delle statuizioni consequenziali. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 22 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2007
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