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Sezione I - Giurisprudenza

documento 3499

 

 

data pubblicazione 01/08/2010

 

 

 

Cassazione Sez. Un. Civili , 05 aprile 2007, n. 8520 - Pres. Corona - Est. Finocchiaro.

 

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - In genere - Danno da fatto illecito extracontrattuale - Debito di valore - Conseguenze - Interessi per il ritardato pagamento - Funzione compensativa - Computo - Modalità della liquidazione del debito complessivo - Giudice dell'impugnazione o del rinvio - Facoltà di provvedere alla riliquidazione del debito complessivo.

 

Il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual'era all'epoca del prodursi del danno, e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria. Ne consegue che, impugnato il capo della sentenza contenente la liquidazione del danno, non può invocarsi il giudicato in ordine alla misura legale degli interessi precedentemente attribuiti e il giudice dell'impugnazione (o del rinvio), anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessi prescelta dal giudice precedente, può procedere alla riliquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore (riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato), restando irrilevante che vi sia stata impugnazione o meno in relazione agli interessi già conseguiti e alla misura degli stessi. (massima ufficiale)

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RICCI PIETRO per RICCI GIOVANNI, MEZZAPESA ELISA per SCHIAVONE ENRICHETTA e ANTONIO, MARRA RAFFAELE, CARRIERI GAETANO, PALMISANO GIUSEPPE per MANTINI ELENA e PALMISANO ANTONIA, FAVALE PASQUALE, MASELLA VERA ETRUSCA, D'ORLANDO ONOFRIO, ROSALIA GENTILE per PAVONE GENNARO, LADIANA VINCENZO, MAGAZZINO ANGELO, SCALERA ROCCO per SCALERA GIACOMINA e GIUSEPPE, LEOGRANDE VINCENZO, FAVALE COSIMO, MONACO VINCENZO, DELL'ORCO ANGIOLINO, CAPUTO ALESSANDRO, NICOLINI GIUSEPPE, MASTRANGELO ANGELO, SCIALPI GIOVANNI, MONACO SALVATORE per MONACO PALMA, CALVELLO BENITO, CAFUOTI NUNZIO, FAVALE ANTONIO per FAVALE ROCCO, tutti domiciliati in ROMA, VIA TITO LABIENO 70, presso lo studio dell'avvocato NARDELLI GIUSEPPE, rappresentati e difesi dagli avvocati CIPRIANI FRANCO, MASTRANGELO PIETRO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA;
- intimato -
e sul 2 ricorso n. 23065/04 proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO BASSI 3, presso lo studio dell'avvocato MAZZOCCO ENNIO, rappresentato e difeso dall'avvocato PANCALLO ANTONIO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RICCI PIETRO per RICCI GIOVANNI, MEZZAPESA ELISA per SCHIAVONE ENRICHETTA e ANTONIO, MARRA RAFFAELE, CARRIERI GAETANO, PALMISANO GIUSEPPE per MANTINI ELENA e PALMISANO ANTONIA, FAVALE PASQUALE, MASELLA VERA ETRUSCA, D'ORLANDO ONOFRIO, ROSALIA GENTILE per PAVONE GENNARO, LADIANA VINCENZO, MAGAZZINO ANGELO, SCALERA ROCCO per SCALERA GIACOMINA e GIUSEPPE, LEOGRANDE VINCENZO, FAVALE COSIMO, MONACO VINCENZO, DELL'ORCO ANGIOLINO, CAPUTO ALESSANDRO, NICOLINI GIUSEPPE, MASTRANGELO ANGELO, SCIALPI GIOVANNI, MONACO SALVATORE per MONACO PALMA, CALVELLO BENITO, CAFUOTI NUNZIO, FAVALE ANTONIO per FAVALE ROCCO;
- intimati -
e sul 3 ricorso n. 21126/04 proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO BASSI 3, presso lo studio dell'avvocato MAZZOCCO ENNIO, rappresentato e difeso dall'avvocato PANCALLO ANTONIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SCIALPI GIOVANNI, RICCI PIETRO per RICCI GIOVANNI, LEOGRANDE VINCENZO, D'ORLANDO ONOFRIO, MARRA RAFFAELE, CARRIERI GAETANO, MAGAZZINO ANGELO, CALVELLO BENITO, LADIANA VINCENZO, CAFUOTI NUNZIO, MASELLA VERA ETRUSCA, CAPUTO ALESSANDRO, FAVALE PASQUALE, FAVALE, COSIMO, MONACO VINCENZO, GENTILE ROSALIA, NICOLINI GIUSEPPE ANTONIO, MEZZAPESA ELISA per SCHIAVONE ENRICHETTA e ANTONIO, DELL'ORCO ANGIOLINO, MASTRANGELO ANGELO, PALMISANO GIUSEPPE per PALMISANO CARMINE, ROCCO SCALERA per SCALERA GIUSEPPE, MONACO SALVATORE per MONACO FRANCESCO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE TITO LABIENO 70, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NARDELLI, rappresentati e difesi dagli avvocati CIPRIANI FRANCO, MASTRANGELO PIETRO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
e contro
MANTINI ELENA, SCALERA GIACOMINA, FAVALE FILOMENA, FAVALE ANTONIO, MONACO PALMA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 63/01, non definitiva, depositata il 31/05/01 per quanto riguarda il ricorso r.g. n. 21126/04 e la n. 4/04, definitiva, depositata il 08/01/04 per quanto riguarda tutti e tre i ricorsi entrambe del Tribunale Superiore delle acque pubbliche;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/07 dal Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO;
uditi gli avvocati Franco CIPRIANI, Pietro MASTRANGELO, Alessandro PERROTTA per delega dell'avvocato Antonio Pancallo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele, che ha concluso, previa riunione ex art. 335 c.p.c. del ricorso 18171/04 al ricorso 21126/04, per il rigetto del ricorso incidentale del Consorzio e del ricorso principale Ricci ed altri, inammissibile il secondo ricorso incidentale del Consorzio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 2 marzo 1979 giuseppe scialpi, Giovanni RICCI, Giovanni LEOGRANDE, Orlando D'ONOFRIO, Raffaele MARRA, Gaetano CARRIERI, Carmine PALMISANO, Cosimo MAPPA, Angelo MAGAZZINO, Benito CALVELLO, Carmine DETTOLI, Giuseppe SCALERA, Vincenzo LADIANA, Rocco SCALERA, Giuseppe INFANTE, Rocco GALATONE, Luigi CAFUOTI, Nunzio CAFUOTI, Vera MASELLA, Alessandro CAFUOTI, Pasquale FAVALE, Cosima FAVALE, Rocco CAPUTO, Antonio MAGGI, Rocco FAVALE, Francesco MONACO, Vincenzo MONACO, Carmine ACQUARO, Gennaro PAVONE, Giuseppe Antonio NICOLINI, Antonio SCHIAVONE, Giuseppe DELL'ORCO e Annunziata SCIALPI, nonché Carmine TANCORRA, Angelo GOFFREDO e Rocco GRANATA hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale regionale delle acque pubbliche presso la corte di appello di Napoli il Consorzio di Bonifica di Stornata e Tara.
Hanno esposto gli attori di essere proprietari o assegnatari di fondi siti in una vasta zona a confine tra i comuni di Palagiano e Palagianello e che tali fondi erano rimasti danneggiati, con la perdita pressoché totale delle colture in atto e delle attrezzature agricole, a causa del persistente ristagno di acqua e ridotti a terreni paludosi.
Hanno riferito, ancora, gli attori che tale evento era da ascrivere a colpa del Consorzio convenuto, preposto alla bonifica idraulica del comprensorio, che aveva realizzato un impianto irriguo, denominato San Giuliano in Sinistra Bradano, adducendo in una zona già ricca di acque ulteriori risorse idriche provenienti dalla Lucania e aveva costruito due strade, denominate Calzo e Canocchiella. Tali iniziative, hanno fatto presente gli attori, avevano determinato l'innalzamento della falda freatica e avevano trasformato due vecchi fratturi in terra battuta in rilevati stradali che, interrompendo il deflusso delle acque provenienti da monte, le avevano fatte stagnare a ridotto di esse.
Tutto ciò premesso gli attori hanno chiesto la condanna del Consorzio convenuto al risarcimento dei danni tutti subiti. Costituitosi in giudizio il convenuto ha eccepito la incompetenza funzionale del giudice adito e negato la fondatezza delle domande, atteso che la causa dei danni era da individuarsi nelle eccezionali precipitazioni atmosferiche cadute nella zona nella stagione invernale 1976-77, sicché la falda freatica, già alta per l'omesso emungimento da parte dei ricorrenti che avevano chiesto singole derivazioni per il più agevole prelievo dell'acqua, aveva impedito l'assorbimento delle acque meteoriche.
Svoltasi una prima fase istruttoria l'adito tribunale con sentenza 21 marzo - 6 giugno 1988 ha rigettato l'eccezione di incompetenza e dichiarato improcedibile, per difetto di procura, la domanda proposta da TANCORRA Carmine, GOFFREDO Angelo e GRANATA Rocco. Successivamente, con sentenza definitiva 10 - 23 luglio 1996 il tribunale ha dichiarato il Consorzio convenuto responsabile per un terzo dei danni lamentati dagli attori e lo ha condannato al risarcimento dei danni da ciascuno di essi subiti con gli interessi legali dall'aprile 1977 sugli importi rispettivamente riconosciuti dalla scadenza di ogni anno sull'importo medio annuo della rivalutazione monetaria.
Gravata tale pronunzia in via principale dal Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara e in via incidentale da Giovanni RICCI, Enrichetta SCHIAVONE, coerede di SCHIAVONE Antonio, Raffaele MARRA, Gaetano Carrieri, Elena Mantini, coerede di Carmine PALMISANO, Pasquale FAVALE, Vera MASELLA, Onofrio D'ORLANDO, Rosalia GENTILE, coerede di Gennaro PAVONE, Vincenzo LADIANA, Angelo MAGAZZINO, Giacomina SCALERA, coerede di Giuseppe SCALERA, Filomena FAVALE e Antonio FAVALE coeredi di Rocco FAVALE, Vincenzo LEOGRANDE, coerede di Giovanni LEOGRANDE, Cosimo FAVALE, Vincenzo MONACO, Angiolino DELL'ORCO, coerede di Giuseppe DELL'ORCO, Alessandro CAPUTO, Giuseppe NICOLINI, Angelo MASTRANGELO, coerede di Annunziata SCIALPI, Giovanni SCIALPI, coerede di Giuseppe SCIALPI, Palma MONACO, coerede di Francesco MONACO, Benito CALVELLO e Nunzio CAFUOTI, con l'intervento in causa di Domenico, Giuseppe, Michele, Antonio, Salvatore, Isabella e Carmela PALMISANO, tutti coeredi di Antonio PALMISANO e di Elena MARTINO, di Rocco e Antonio SCALERA, coeredi di Giuseppe SCALERA, Germano SCALERA coerede di Giacomina SCALERA, di Domenico, Vito Paolo, Carmine, Francesco, Nicoletta e Eleonora FAVALE, coeredi di Rocco Filomena e Antonia FAVALE, di Grazia DE MAIO, erede di Giovanni LEOGRANDE e madre di Vincenzo LEOGRANDE, di Michele, Cosimo, Atonia, Concetta e Pasqualina DELL'ORCO, coeredi di Giuseppe e di Pasqualina DELL'ORCO, di Nunzio, Giuseppe, Vincenzo, Giovanni, Rocco e Paolina MASTRANGELO, coeredi di Annunziata SCIALPI e di Angelo MASTRANGELO, di Vito e Cosimo SCIALPI, coeredi di Giuseppe e Giovanni SCIALPI, di Adriana, Atonia, Cosimo, Laura, Salvatore e Vincenzo MONACO, coeredi di Francesco e Palma MONACO, di Rosa, Fedele e Mario SCIALPI e la chiamata in causa di Maria MASTRANGELO, coerede di Annunziata SCIALPI e di Rocca SCIALPI, coerede di Giuseppe SCIALPI, rimasti contumaci, il tribunale superiore della acque pubbliche con sentenza non definitiva 9-31 maggio 2001, in accoglimento dell'appello incidentale ha dichiarato la esclusiva responsabilità del Consorzio di Bonifica con condanna al risarcimento dell'intero danno patito dagli attori e, successivamente, con sentenza 10 dicembre 2003 - 8 gennaio 2004, in parziale riforma della pronunzia impugnata ha condannato il Consorzio di Bonifica di Stornata e Tara al pagamento della somma complessiva di Euro 1.132.905,90 con gli interessi legali dalla sentenza al saldo ripartiti tra gli appellanti incidentali come da dispositivo. Per la cassazione di tali pronunzie sono stati proposti tre distinti ricorsi, innanzi queste sezioni unite.
In particolare:
- con atto notificato il 27 luglio 2004 (ricorso 18171/04 R.G.), Pietro RICCI per Giovanni RICCI, Elisa MEZZAPESA per Enrichetta e Antonio SCHIAVONE, Raffaele MARRA, Gaetano CARRIERI, Giuseppe PALMISANO per Elena MANTINI e Antonia PALMISANO, Pasquale FAVALE, Vera Etrusca MASELLA, Onofrio D'ORLANDO, Rosalia GENTILE per Gennaro PAVONE, Vincenzo LADIANA, Angelo MAGAZZINO, Rocco SCALERA per Giacomina e Giuseppe SCALERA, Vincenzo LEOGRANDE, Cosimo FAVALE, Vincenzo MONACO, Angiolino DELL'ORCO, Alessandro CAPUTO, Giuseppe NICOLINI, Angelo MASTRANGELO, Giovanni SCIALPI, Salvatore MONACO per Palma MONACO, Benito CALVELLO, Nunzio CAFUOTI e Antonio FAVALE per Rocco FAVALE, hanno proposto ricorso, nei confronti del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, avverso la sola sentenza definitiva 8 gennaio 2004, n. 4, affidato a tre motivi;
- con atto notificato il 27 settembre 2004 (ricorso 21126/04 R.G.) il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, ha proposto ricorso, affidato a sei motivi nei confronti di Giovanni SCIALPI coerede di Giuseppe SCIALPI, Giovanni RICCI, Vincenzo LEOGRANDE coerede di Giovanni LEOGRANDE, Onofrio D'ORLANDO, Raffaele MARRA, Gaetano CARRIER, Elena MANTINI coerede di Carmine PALMI SANO, Angelo MAGAZZINO, Benito CALVELLO, Giacomina SCALERA coerede di Giuseppe SCALERA, Vincenzo LADIANA, Nunzio CAFUOTI, Vera MASELLA, Alessandro CAPUTO, Pasquale FAVALE, Cosimo FAVALE, Filomena e Antonio FAVALE coeredi di Rocco FAVALE, Palma MONACO coerede di Francesco MONACO, Vincenzo MONACO, Rosalia GENTILE coerede di Gennaro PAVONE, Giuseppe Antonio NICOLINI, Enrichetta SCHIAVONE coerede di Giuseppe DELL'ORCO, Angiolino DELL'ORCO coerede di Giuseppe DELL'ORCO, Angelo MASTRANGELO coerede di Annunziata SCIALPI, sia avverso la sentenza non definitiva 31 maggio 2001 n. 63, sia avverso quella definitiva 8 gennaio 2004, n. 4;
- a tale ricorso (21126/04 R.G.), hanno resistito, con controricorso, Angiolino DELL'ORCO, Angelo MASTRANGELO, Giovanni SCIALPI, Giuseppe Antonio NICOLINI, Vincenzo LEOGRANDE, Pietro RICCI per Giovanni RICCI, Onofrio D'ORLANDO, Raffaele MARRA, Gaetano CARRIERI, Giuseppe PALMISANO per Carmine PALMISANO, Angelo MAGAZZINO, Benito CALVELLO, Rocco SCALERA per Giuseppe SCALERA, Vincenzo LADIANA, Nunzio CAFUOTI, Vera Etrusca MASELLA, Cosimo FAVALE, Pasquale FAVALE, Salvatore MONACO per Francesco MONACO, Elisa MEZZAPESA per Errichetta e Antonio SCHIAVONE, Vincenzo MONACO; Alessandro CAPUTO e Rosalia GENTILE;
- con atto notificato il 20 ottobre 2004 (ricorso 23065/04 R.G.) il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara ha proposto ricorso incidentale avverso la sola sentenza definitiva 8 gennaio 2004 n. 4, affidato a un motivo, nei confronti dei ricorrenti nel ricorso 18171/04. Tutte le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi (18171/04 R.G.; 21126/04 R.G. e 23065/04 R.G.), siccome avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
2. Sempre in limine osserva la Corte che giusta la testuale previsione di cui all'art. 89 c.p.c. "negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive" (comma 1) e che "il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive" (comma 2, prima parte).
In conformità a costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, si osserva, al riguardo, ancora, che la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi può essere disposta, ex art. 89 c.p.c., anche nel giudizio di legittimità, con riferimento alle frasi contenute negli scritti depositati davanti alla Corte di Cassazione, rientrando essa nei poteri officiosi del giudice (Cass. 16 marzo 2005 n. 5677; Cass. 20 gennaio 2004, n. 805; Cass. 27 febbraio 2003, n. 2954), e nessun rilievo ostativo può acquistare il profilo che la richiesta relativa risulti formulata solo in sede di memorie ex art. 378 c.p.c., o, come nella specie, in occasione della discussione orale, posto che in tal caso essa finisce con il valere comunque quale sollecitazione all'esercizio dei poteri d'ufficio (cfr. Cass. 21 luglio 2001 n. 9946).
Pacifico quanto precede non può dubitarsi che alla pagina 4 del ricorso (n. 21126/04 R.G.) proposto dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara siano contenute espressioni non solo "sconvenienti", in quanto in contrasto con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva nel cui ambito essere vengono formulate (cfr. Cass. 18 novembre 2000, n. 14942), ma anche offensive, per essere lesive del valore e dei meriti dell'organo giurisdizionale che ha reso la pronunzia impugnata (Cass. 18 giugno 2003, n. 9707). Si afferma infatti, nel ricorso "le speciose argomentazioni che sorreggono la decisione assunta dal Tribunale superiore con la sentenza non definitiva rivelano, ancora una volta, il generale e prevenuto disfavore con cui tale Organo di giustizia continua a guardare ai fatti del Consorzio".
"Ancora una volta il Tribunale superiore - prosegue il ricorrente - ha ritenuto di dover riformare una sentenza del Tribunale regionale .. in termini ancor più penalizzanti per la posizione del Consorzio sulla base di un iter argomentativo talmente lacunoso da giustificare (soprattutto ove posto in relazione al numero dei precedenti) almeno il sospetto che esso, ormai, eserciti il proprio sindacato sui fatti che interessano il Consorzio in una posizione che è ben lungi dall'essere obiettiva e super partes".
Come sopra anticipato, a giudizio di questo Collegio le espressioni sopra riportate hanno carattere obiettivamente ingiurioso. Con le stesse - infatti - si pone in dubbio che la autorità che ha reso la pronunzia impugnata sia "imparziale" rispetto alla controversia al suo esame (posto che si adombra che la stessa eserciti la sua funzione "sui fatti che interessano il Consorzio in una posizione che è ben lungi dall'essere obiettiva e super partes").
Deve, per l'effetto, in conclusione sul punto, disporsi la cancellazione dalla pagina 4 del ricorso 21126/04 del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, a firma dell'avv. Antonio Pancallo, delle parole esistenti tra l'inizio del rigo 17 ("le speciose argomentazioni") sino alla fine del rigo 27 compreso ("è ben lungi dell'essere obiettiva e super partes").
3. Come evidenziato in parte espositiva, il ricorso n. 21126/04 R.G. è stato proposto, dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara (cfr. intestazione del ricorso stesso) "per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 4/2004 dell'8 gennaio 2004 del Tribunale superiore delle acque pubbliche", "nonché della sentenza non definitiva n. 63 del 31 maggio 2001" dello stesso Tribunale.
Il ricorso incidentale n. 23065/04 R.G., ancora, dello stesso Consorzio, è diretto all'"annullamento e/o la riforma della sentenza n. 4/2004 dell'8 gennaio 2004 del Tribunale superiore delle acque pubbliche".
Certo quanto precede, è evidente, ancora in via pregiudiziale, che il ricorso incidentale iscritto al n. 23065/04 R.G. (di parte Consorzio di Bonifica Stornara e Tara) deve essere dichiarato inammissibile.
Deve ribadirsi, al riguardo, infatti, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice che la parte che abbia già proposto ricorso per cassazione (sia esso principale o incidentale) contro alcune delle statuizioni della sentenza impugnata, nel rapporto con un determinato avversario, non può successivamente presentare un nuovo ricorso con riguardo ad altre pronunce sul medesimo rapporto ovvero fondato su nuovi motivi, non presenti nel primo, atteso che l'ordinamento non consente la reiterazione od il frazionamento dell'iniziativa impugnatoria in atti separati, alla stregua del principio generale della cosiddetta consumazione dell'impugnazione, senza che il relativo divieto trovi deroga nelle disposizioni di cui all'art. 334 c.p.c., le quali operano soltanto in favore della parte che, prima dell'esercizio del potere impugnatorio dell'altro contendente, abbia fatto una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata (in termini, recentemente, Cass. 14 novembre 2006, n. 24219. Sempre nel senso che il ricorso per cassazione deve essere proposto a pena di inammissibilità con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dall'art. 366 c.p.c.. Ne consegue che in virtù del principio della consumazione del diritto d'impugnazione, la parte che, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione nei suoi confronti abbia a sua volta proposto autonomo ricorso per cassazione, da ritenersi convertito in ricorso incidentale, non può con il controricorso avverso il ricorso notificatole proporre nuova impugnazione incidentale, ancorché intenda indicare nuovi motivi o colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti per la valida impugnazione, Cass. 29 settembre 2005, n. 19150, nonché Cass. 28 luglio 2005, n. 15813, tra le tantissime).
4. Motivi di ordine logico impongono di esaminare, a questo punto dell'esposizione, con precedenza, rispetto agli altri motivi dei vari ricorsi quelli svolti dal Consorzio di Bonifica Stornara e Stara con il ricorso 21126/04 R.G..
Con il primo motivo, il ricorrente denunzia "violazione di legge:
R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 138. Nullità della sentenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche".
Evidenza, parte ricorrente, in particolare, che con sentenza n. 353 del 17 luglio 2002 (intervenuta nel corso del giudizio di appello) la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del R.D. n. 1775 del 1933, art. 138, nella parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante.
La perdita di efficacia della norma de qua dal giorno successiva a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della predetta sentenza, si assume, comporta la nullità della sentenza pronunciata da un organo la cui composizione è diversa da quella legale, per vizio di costituzione del giudice.
5. Il motivo, manifestamente infondato, deve rigettarsi. In conformità, infatti, a quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza pressoché consolidata di questa Corte regolatrice, deve ribadirsi, ulteriormente, che la nullità derivante da vizio di costituzione del Tribunale regionale delle acque pubbliche - conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale (con la sentenza n. 353 del 2002) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 138 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici) nella parte in cui prevedeva l'aggregazione al detto Tribunale di tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali interveniente nel collegio giudicante -, ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae, ai sensi dell'art. 158 c.p.c. (che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio di conversione delle cause di nullità in motivi d'impugnazione.
Deriva da quanto precede, pertanto, che, rispetto a sentenza appellabile, il vizio stesso non può essere dedotto o rilevato quando non sia stato fatto valere con l'atto di gravame (Cass., sez. un., 24 ottobre 2005, n. 20472. Sempre nello stesso senso, altresì, Cass., sez. un., 3 marzo 2003, n. 3074; Cass., sez. un., 6 febbraio 2003, n. 1733).
Non è influente il sopraggiungere di quella declaratoria in pendenza del giudizio d'appello, tenendosi conto che l'immediata operatività delle sentenze della Corte costituzionale nei procedimenti in corso postula che sia inclusa nel dibattito la questione cui si riferisce la norma dichiarata incostituzionale (cfr., Cass., sez. un., 24 ottobre 2005, n. 20472, cit., specie in motivazione). 6. Con il secondo motivo il Consorzio ricorrente lamenta, ancora, altra "violazione di legge: R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 139 e 143. Nullità della sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche".
Si precisa, al riguardo, che con sentenza 3 luglio 2002 n. 305 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto del R.D. 11 dicembre 1993, n. 1775, art. 139 e art. 143, comma 3, nella parte in cui non era previsto alcun meccanismo di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del tribunale superiore, con conseguente nullità della sentenza impugnata.
7. Anche tale motivo è manifestamente infondato.
È sufficiente, al riguardo, considerare che nella specie il Tribunale superiore ha reso sia la sentenza non definitiva che quella definitiva, quale giudice di appello di tutte le cause decise in primo grado dal tribunale delle acque pubbliche, a norma del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 142, sì - pertanto - che malamente è invocata la sentenza della Corte costituzionale 3 luglio 2002, n. 305, pronunciata con riguardo alla eventualità il Tribunale superiore pronunzi in primo e unico grado, a norma del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143.
8. Con i restanti motivi il Consorzio ricorrente, censura la sentenza non definitiva lamentando, nell'ordine:
- "violazione e falsa applicazione dell'art. 2056 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3" terzo motivo;
- "violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 c.p.c., n. 4), dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 40 e 41 c.p." quarto motivo;
- "violazione del combinato disposto del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 81 e dell'art. 2043 c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 c.p.c., n. 4), dell'art. 118 disp. att. c.p.c." quinto motivo;
- "violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 c.p.c., n. 4), dell'art. 118 disp. att. c.p.c." sesto motivo. 9. Oppone controparte che i riferiti motivi sono inammissibili, dovendo la ricordata pronunzia non definitiva essere immediatamente fatto oggetto di ricorso per cassazione, in mancanza di una espressa riserva di ricorso.
10. La invocata inammissibilità, sotto il profilo in questione, non sussiste.
Deve ribadirsi, infatti, in conformità a quanto assolutamente pacifico presso una più che consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, che in armonia con la natura recettizia dei rinvii al codice di procedura civile contenuti nel R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 200, 201 e 202 (t.u. delle leggi sulle acque e gli impianti elettrici), e la conseguente applicabilità delle richiamate disposizioni del codice di rito del 1865, la previsione dell'art. 202, comma 2, di tale testo unico sulla impugnabilità solo con la sentenza definitiva delle decisioni interlocutorie - corrispondenti alle attuali sentenze non definitive - e di quelle su questioni pregiudiziali del tribunale superiore delle acque comporta la non immediata impugnabilità di una sentenza di detto tribunale, qualificata come non definitiva, di condanna al risarcimento del danno nella misura da determinarsi nel prosieguo del giudizio (Cass., sez. un., 26 agosto 1997, n. 8055. Sempre nello stesso senso, tra le tantissime, Cass. 23 dicembre 2004, n. 23838).
In altri termini, a norma del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 202, comma 2, "le decisioni interlocutorie del Tribunale superiore e quelle che pronunziano su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva".
È noto che il sistema processuale relativo alle controversie in materia di acque pubbliche, anche dopo l'entrata in vigore del codice di procedura civile del 1942, rimane collegato, nella sua interezza, attraverso i riferimenti contenuti nel R.D. n. 1775 del 1933, alle norme del codice di rito del 1865.
Tali norme debbono, pertanto, ritenersi recepite dal suddetto testo unico, rimanendo estranee alla materia le modificazioni della procedura ordinaria apportate dal nuovo codice (tra le tantissime, cfr. Cass. 26 aprile 1969, n. 1350; Cass., sez. un., 29 aprile 1964, n. 1040; Cass., sez. un., 17 aprile 1963, n. 950).
I riferimenti al codice di procedura civile contenuti negli artt. 200, 201 e 202 del testo unico hanno carattere di rinvio recettizio, ragion per cui nella materia indicata da queste disposizioni continua ad applicarsi il codice di procedura civile del 1865: salvo le modificazioni determinate dall'entrata in vigore della Costituzione (Cass., sez. un., 16 gennaio 1987, n. 301; Cass., sez. un., 21 febbraio 1976, n. 576; Cass., sez. un., 2 febbraio 1973, n. 311). Deriva, da quanto precede, pertanto, avuto riguardo al disposto dell'art. 202, comma 2, del testo unico citato, la inammissibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che abbia deciso su questioni pregiudiziali (Cass., sez. un., 2 agosto 1994, n. 7192; Cass., sez. un., 13 gennaio 1993, n. 364).
La stessa disciplina vale per le sentenze non definitive che, nel codice di procedura civile vigente, hanno sostituito le sentenze interlocutorie contemplate dal codice di rito del 1865. Per la verità, l'art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4 vigente, nel determinare le materie nelle quali possono pronunziarsi le sentenze non definitive - vale a dire, la decisione di: 1) questioni di giurisdizione e di competenza; 2) questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito; 3) questioni di merito - tiene conto della copiosa elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria che, sotto il codice di rito del 1865, nell'amplissima nozione delle sentenze interlocutorie ricomprendeva tutte le sentenze, le quali non chiudevano il processo, ma che decidevano una questione nel corso del processo: vale a dire, le sentenze che pronunziavano su un singolo rapporto di diritto processuale (incidentali o preparatorie) e le sentenze che pronunziavano su un singolo rapporto di diritto materiale (interlocutorie sul merito). Stabilito che la categoria delle sentenze interlocutorie, prevista dal codice di rito del 1865, corrisponde pienamente a quella delle sentenze non definitive, contemplata dal testo vigente, a norma del R.D. n. 1175 del 1933 cit., art. 202, comma 2, le attuali sentenze non definitive devono ritenersi impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva (Così in termini, Cass., sez. un., 26 agosto 1997, n. 8055, cit., in motivazione. Non diversamente, Cass., sez. un., 16 ottobre 1999, n. 738).
In conclusione sul punto, essendo la sentenza non definitiva, sull'an, pronunziata dal Tribunale superiore delle acque impugnabile esclusivamente unitamente a quella sul quantum è evidente che nella specie il Consorzio, soccombente rispetto alla sentenza non definitiva, non era tenuto a formulare, alcuna riserva di ricorso per cassazione, avverso tale pronunzia.
11. Ancorché ammissibile sotto il riferito profilo, peraltro, gli ultimi quattro motivi del ricorso 21126/04 devono essere dichiarati inammissibili sotto altro profilo.
Trovando applicazione la norma sopravvenuta di cui al nuovo art. 360 c.p.c., u.c., come sostituito con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 46, art. 2, unicamente con riguardo ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, deve ribadirsi - ulteriormente - in conformità a una giurisprudenza più che consolidata, che le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, emesse in unico grado od in grado d'appello, sono impugnabili con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 200 e 201, solo per violazione di legge, sostanziale o processuale, e, dunque, con riguardo alla motivazione, non per denunciare vizi riconducibili nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, ma esclusivamente per far valere la nullità derivante da radicale assenza o da mera apparenza della motivazione medesima per difetto di un iter argomentativo atto a palesare le ragioni della decisione (v., ex pluribus, Cass., sez. un., 24 ottobre 2005, n. 20472; Cass. sez. un., 23 gennaio 2004, n. 1242; Cass. sez. un., 19 dicembre 2003, n. 19551; Cass. sez. un., 26 luglio 2002, n. 1101; Cass. sez. un., 10 aprile 2002, n. 5120; Cass. sez. un., 19 novembre 2001 n. 14541;
Cass. sez. un., 7 agosto 2001 n. 10892; Cass. sez. un., 9 luglio 2001 n. 9321; Cass. sez. un., 15 luglio 1999 n. 401).
Pacifico quanto sopra si osserva che con i motivi in questione il Consorzio ricorrente, pur denunciando violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative (sotto il profilo della violazione degli articoli 2043 e 2056 c.c., art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 40 e 41 c.p.; R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 91) si astiene, totalmente, dall'indicare quali siano le affermazioni, in diritto, contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina sì che i motivi stessi sono - sotto tale profilo - inammissibili, poiché non consentono alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005, n. 26048; Cass. 8 novembre 2005, n. 21659; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145; Cass. 2 agosto 2005, n. 16132).
Parte ricorrente, in realtà, lungi dal sottoporre a critica la interpretazione data dal giudice a quo delle molteplici disposizioni di legge indicate nei vari motivi, contesta le affermazioni della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza ed all'entità del danno, alla sua derivazione causale da comportamenti del Consorzio, anziché da vicende meteorologiche eccezionali, ed inoltre denuncia il mancato esame ed accoglimento della richieste di approfondimenti delle indagini già espletate dal consulente tecnico d' ufficio. Atteso che le riportate censure investono questioni di merito, sulle quali il Tribunale superiore non ha mancato di esporre, sia pure succintamente, le fonti e le ragioni del proprio convincimento, le stesse esulano dalla violazione di legge, come sopra delineata, e restano sul piano della sollecitazione di un controllo sull'adeguatezza e congruenza della motivazione ed è, palese - come anticipato - quindi, anche sotto tale, ulteriore, profilo la inammissibilità dei motivi in questione che, per l'effetto, deve rigettarsi, per manifesta infondatezza.
12. Passando all'esame del ricorso 18171/04 R.G. si osserva che con il primo motivo i ricorrenti denunziano "violazione di legge e nullità della sentenza e del procedimento per violazione del giudicato (art. 2909 c.c. e art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), atteso che il primo giudice aveva condannato il Consorzio a pagare gli interessi dall'aprile 1977 e ancorché tale statuizione non fosse stata censurata da alcuno dei contendenti il tribunale Superiore non poteva d'ufficio disporre che gli interessi erano dovuti dalla sentenza al saldo.
13. Il motivo non può trovare accoglimento.
Si premette che sulla questione specifica non esister nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, un indirizzo costante.
13.1. In particolare in molteplici occasioni si è affermato:
- la statuizione del giudice di primo grado in ordine agli interessi ed alla loro decorrenza costituisce un capo autonomo della sentenza, indipendente rispetto a quello relativo all'ammontare del credito, sicché l'impugnazione di quest'ultimo non impedisce il passaggio in giudicato della decisione relativa agli interessi che non sia impugnata nei normali termini (Cass., 8 marzo 1999, n. 1950);
- la statuizione del giudice, positiva o negativa sul cumulo tra interessi e rivalutazione, rappresenta un capo di sentenza capace di autonomo passaggio in giudicato e, pertanto come vi è l'onere di appellare specificamente, in via principale o incidentale, tale capo sfavorevole, ed in mancanza di gravame sul punto viene a formarsi il giudicato interno tra le parti (Così, in particolare, Cass. 1 luglio 1998, n. 6420);
- in tema di crediti di lavoro, la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla decorrenza del risarcimento del danno causato dalla svalutazione monetaria del credito e dei relativi interessi costituisce un capo della sentenza indipendente ed autonomo rispetto a quello relativo all'ammontare del credito di lavoro, con la conseguenza che l'impugnazione di quest'ultimo non impedisce il passaggio in giudicato del primo che non sia impugnato nei normali termini (essendone esclusa la impugnabilità con gravame incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c.), sicché il giudice di appello, ove riduca l'ammontare del credito, deve attenersi, per quanto concerne la decorrenza della rivalutazione, al criterio enunciato dal primo giudice con statuizione coperta da giudicato interno (Cass. 2 marzo 1984, n. 1474);
- in tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, quando la sentenza che, accogliendo la corrispondente domanda del creditore, abbia condannato il debitore di una somma di danaro al risarcimento del "maggior danno" (art. 1224 c.c., comma 2) per la svalutazione monetaria maturata e maturanda durante la mora debendi, determinandone la misura in via autonoma rispetto all'obbligo - parimenti affermato nella stessa sentenza - di corrispondere sulla sorte gli interessi al tasso legale, sia stata dal debitore impugnata unicamente sotto il profilo dell'insussistenza dei presupposti di fatto e giuridici per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione (ad es., per difetto di prova del "maggior danno"), viola il principio tantum devolutum quantum appellatimi il giudice d'appello che, respinta l'impugnazione su tale specifico punto, proceda poi ad una modifica del tasso della svalutazione monetaria stabilito dal primo giudice e o ad una diversa determinazione, rispetto alla sentenza impugnata, del rapporto tra detto tasso e quello degli interessi legali (Cass. 19 aprile 1993, n. 4588). 13.2. Facendo riferimento ai predenti giurisprudenziali testè richiamati parte della giurisprudenza ha ripetutamente affermato che in tema di liquidazione del fatto illecito (contrattuale o extracontrattuale) effettuata per equivalente, con riferimento, cioè al valore del bene perduta dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, poi espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, la statuizione del giudice di primo grado in ordine agli interessi, alla loro decorrenza ed alle modalità del calcolo (nel rapporto dei medesimi con la rivalutazione) costituisce un capo autonomo della sentenza, indipendente rispetto a quello relativo all'ammontare del credito ed alla sua rivalutazione, sicché l'impugnazione di quest'ultimo non impedisce il passaggio in giudicato della decisione relativa agli interessi, che non sia stata impugnata specificatamente nei termini ordinari (in questo senso, ad esempio, Cass. 12 settembre 2005, n. 18093; Cass. 26 giugno 2004, n. 11928; Cass. 26 febbraio 2004, n. 3865; Cass. 22 ottobre 2002, n. 14908; Cass. 9 aprile 2001, n. 5256; Cass. 19 aprile 1993, n. 4588).
13.3. Sempre nella stessa ottica delle pronunzie ora richiamate ma in termini parzialmente diversi rispetto a queste, in qualche altra occasione, si è affermato, che se è proposta impugnazione avverso l'entità del danno aquiliano liquidato dal giudice di primo grado, il giudice d'appello non può procedere d'ufficio a riliquidare anche il danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria, ma a questo principio il giudice d'appello può tuttavia derogare in due casi:
a) quando rigetti l'impugnazione, ma per effetto di un mutamento delle condizioni di redditività del denaro è opportuno liquidare il danno da ritardato pagamento, maturato dopo la sentenza di primo grado, con criteri diversi rispetto a quelli adottati dal primo giudice;
b) quando accolga l'impugnazione riducendo il quantum debeatur, allorché la variazione dell'importo dovuto renda presumibile una variazione delle condizioni di redditività del denaro, anche per il periodo passato (in questo senso, Cass. 4 aprile 2001, n. 4991). 13.4. Ancora diversamente, secondo altro indirizzo, gli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno (contrattuale o extracontrattuale) costituiscono una componente del danno stesso che nasce dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria (a differenza degli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. e degli interessi moratori ex art. 1224 c.c.), e sono, quindi, da intendere ricompresi nella domanda di risarcimento del danno (Cass. 18 febbraio 2000, n. 1814) e, possono, quindi, essere liquidati d'ufficio (Cass. 30 agosto 2004, n. 17369; Cass. 17 settembre 2003, n. 13666; Cass. 8 11 2002, n. 15713; Cass. 18 gennaio 1999, n. 113; Cass. 6 novembre 1998, n. 11190).
Deriva da quanto sopra, pertanto, che la impugnazione (della decisione di primo grado) diretta ad una diversa determinazione della riparazione del patito pregiudizio, rimettendo in discussione la complessiva e unitaria liquidazione al riguardo, necessariamente si estende anche al computo degli interessi pur se non sia stato specificamente criticato il criterio adottato sul punto nella decisione impugnata (Cass. 20 febbraio 2003, n. 2580, che evidenzia come il giudice di appello, dovendo procedere alla rideterminazione del risarcimento del danno in accoglimento del gravame di una delle parti, sostituisce integralmente la propria decisione sul punto a quella del primo giudice pure con riguardo alla pronuncia - accessoria e dipendente - in ordine agli interessi (di natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata), non potendo dirsi che si sia formato il giudicato sull'astratto criterio di calcolo degli interessi applicato dalla sentenza del giudice di primo grado).
Il risarcimento del danno da fatto illecito, si afferma, costituisce debito di valore ed in caso di ritardato pagamento di esso gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore (come nelle obbligazioni pecuniarie), ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato qual'era all'epoca del prodursi del danno e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria.
Deriva da quanto precede che il giudice dell'impugnazione (o del rinvio), anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessi prescelta dal giudice precedente, può procedere alla riliquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore (riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto e potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato), restando irrilevante che vi sia stata impugnazione o meno in relazione agli interessi già conseguiti e/o alla misura degli stessi (Cass. 21 giugno 2004, n. 11489). 13.5. Ritiene questo Collegio che solo questo ultimo indirizzo meriti consenso.
Alla luce delle considerazioni che seguono. Giusta quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la formazione della cosa giudicata, per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall'impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame (In questo senso, ad esempio, Cass. 29 aprile 2006, n. 10043; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20143).
Deriva da quanto precede, come noto, che poiché per capo autonomo della sentenza suscettibile di formare oggetto di giudicato interno deve intendersi solo quello che risolve una questione dotata di una propria individualità ed autonomia, che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello, che, investito - in tema di risarcimento del danno - del riesame della liquidazione del complessivo contenuto del danno, determini la decorrenza del danno biologico permanente, pur in assenza di specifica impugnazione sul punto (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3806).
Sotto questo profilo non può condividersi l'assunto fatto proprio da parte della dottrina allorché, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale sopra ricordato per primo, afferma che quando è pronunciata condanna al risarcimento del danno, l'impugnazione proposta dal soccombente a riguardo della determinazione dell'entità del danno, non attribuisce al giudice d'appello il potere di esaminare la diversa questione riguardante la liquidazione della componente del danno, che è provocata dal ritardo con cui la parte che vi ha diritto percepisce il risarcimento.
Se, infatti, come ammette la stessa dottrina sopra richiamata, il risarcimento per il mancato guadagno, derivato al creditore per il ritardo con cui gli è stato corrisposto l'equivalente del valore perduto, costituisce una "componente" del danno, patito dal creditore stesso, a causa dell'originario fatto illecito, deve escludersi che costituisca "capo autonomo" il "danno ulteriore" derivato al creditore a causa del ritardo con cui è stato risarcito il "danno" che definiremmo "principale".
Non solo, infatti, può verificarsi - in concreto - che il giudice di appello neghi in radice la esistenza di un danno risarcibile, con la conseguenza, pertanto, in una tale eventualità, che nulla competa al presunto creditore a causa del non esistente ritardo con cui gli è stato risarcito il danno "principale", ma è noto che il danno in questione è strettamente collegato, quanto alla misura, al "criterio" seguito dal giudice nella liquidazione del primitivo (o principale) danno.
Se, pertanto, a seguito della impugnazione sulla "misura" di tale voce di danno, il giudice di appello è libero di seguire, nella sua liquidazione, un criterio diverso, quanto alla sua determinazione, rispetto a quello fatto proprio dal giudice di primo grado, è evidente che ciò non può non implicare che detto giudice possa "modificare" la "misura" di tale ulteriore "componente" dell'unico danno reclamato dall'attore, per adeguarla ai nuovi criteri adottati nella sentenza di appello.
Del resto, come già affermato in altra occasione da questa Corte (Cass. 21 giugno 2004, n. 11489, cit., specie in motivazione) deve aversi per acquisito che il riconoscimento di interessi costituisce, in caso di liquidazione del danno effettuata per equivalente, con riferimento, cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illeciti, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta sino alla data della decisione definitiva, una mera modalità liquidatoria, cui è consentito al giudice di far ricorso, col solo limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito (Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712 e pacifica giurisprudenza successiva). In particolare è pacifico che non è proibito al detto giudice di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate, ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia, ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale, ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato (Cass. 5 agosto 2002, n. 11712).
Concessa, dunque, questa vasta gamma di possibilità al giudice che si trovi a liquidare il danno da ritardato pagamento del debito di valore, quel che è certo è che in siffatta ipotesi gli interessi non costituiscono (come nelle obbligazioni pecuniarie) un autonomo diritto del creditore, bensì che essi svolgono una funzione compensativa (cfr. l'art. 1499 c.c. come espressione di un principio generale d'equità: Cass. 6 febbraio 1998, n. 1287), tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato qual'era all'epoca del prodursi del danno.
In quest'ordine di idee, l'attribuzione degli interessi costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria tendente, appunto, al fine reintegratorio.
Tant'è, come s'è visto, che il giudice può attribuirli in diverse misure o non attribuirli affatto, nel caso in cui intenda servirsi di altre tecniche.
È evidente, pertanto, che non può invocarsi il giudicato in ordine alla misura legale degli interessi precedentemente attribuiti. Non è concepibile, infatti, che passi in cosa giudicata una mera modalità liquidatoria, dovendo, invece, ritenersi che il giudice della impugnazione(o quello del rinvio), nel momento in cui procede alla riliquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento di siffatto debito, sia libero di utilizzare la tecnica che più ritiene utile al fine di reintegrare il patrimonio del creditore, restando irrilevante che vi sia stata o meno impugnazione in relazione agli interessi già conseguiti e/o alla misura degli stessi. Ossia (lo si ripete), quel giudice può riconoscere gli interessi nella misura legale o in quella inferiore, oppure non riconoscerli affatto e rivolgersi a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività inedia del denaro nel periodo considerato (in termini, Cass. 21 giugno 2004, n. 11489, in motivazione).
Essendosi i giudici del Tribunale superiore delle acque, nella specie, attenuti - pur se implicitamente - al ricordato criterio, il primo motivo del ricorso sub 18171/04 R.G. deve essere rigettato. 14. Con il secondo motivo i ricorrenti principali, denunziano, ancora la sentenza impugnata lamentando "nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell'art. 111 Cost., commi 1 e 6, il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4".
Si osserva, infatti, che la sentenza impugnata ha omesso di indicare le ragioni alla luce delle quali, ex officio, ha riformato la pronunzia di primo grado nella parte in cui questa aveva fatto decorrere gli interessi spettanti ad essi ricorrenti sulle somme loro spettanti a titolo di risarcimento del danno, dall'aprile 1977 al soddisfo, affermando che i detti interessi decorrono "dalla sentenza al saldo".
Con il terzo motivo intimamente connesso al precedente e da esaminarsi congiuntamente a questo i ricorrenti principali lamentano, infine, "violazione e falsa applicazione dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 1, artt. 1224 e 1282 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa motivazione su un punto decisivo in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5".
Si osserva, infatti, che in caso di fatto illecito il danneggiato ha diritto agli interessi legali a decorrere dal fatto illecito, sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o nell'importo totalmente rivalutato o, negli importi annualmente rivalutati secondo indici medi di rivalutazione.
15. Entrambi i motivi sono manifestamente fondati.
Pacifico, infatti, che il primo giudice aveva liquidato in favore di ogni danneggiato, oltre il risarcimento del danno, nei valori attuali, anche gli interessi legali dall'epoca del fatto (aprile 1977) sulla somma non rivalutata oltre agli interessi legali sull'importo medio annuo della rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun anno di maturazione di ogni singolo aumento a decorrere dall'aprile 1978 al soddisfo, è palesemente priva di qualsiasi motivazione, nonché in contrasto con le disposizioni di legge denunziate nel terzo motivo, la sentenza impugnata che ex officio, ha liquidato gli interessi esclusivamente con decorrenza dalla sentenza. Non solo, infatti, l'apodittica espressione "essendo la somma già rivalutata all'attualità" non integra adeguata motivazione della riforma, sul punto, della sentenza impugnata, ma la statuizione si pone, senza alcuna motivazione in contrasto con il diritto vivente che nella specie deve, ulteriormente, ribadirsi, alla luce del quale qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (Casa., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass. 16 ottobre 2005, n. 19510; Cass. 17 settembre 2005, n. 18445; Cass. 1 luglio 2002 n. 9517; Cass. 27 luglio 2001, n. 10291;
Cass. 7 giugno 2001, n. 7692; Cass. 10 marzo 2000, n. 2796; Cass. 3 dicembre 1999, n. 13463).
16. In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso 23065/04, deve essere rigettato il ricorso 21126/04 nonché il primo motivo del ricorso 18171/04, con accoglimento del secondo e del terzo motivo di quest'ultimo ricorso, cassazione, in relazione ai motivi accolti, della sentenza del tribunale Superiore delle acque pubbliche 8 gennaio 2004, n. 4 e rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio al Tribunale superiore delle acque pubbliche. P.Q.M.
La Corte, riunisce al ricorso 18171/04 R.G. il ricorso 23065/04 R.G. nonché il ricorso 21126/04 R.G.;
ordina la cancellazione, dalla pagina n. 4 del ricorso 21126/04 R.G. delle parole indicate in motivazione;
accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso 18171/04 R.G.;
rigetta il primo motivo dello stesso ricorso 18171/04 R.G., nonché il ricorso 21126/04 R.G.;
dichiara inammissibile il ricorso 23065/04 R.G.;
cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza 4/2004 del Tribunale superiore delle acque pubbliche;
rinvia la causa, per nuovo esame, al Tribunale superiore delle acque pubbliche anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 20 febbraio 2007. Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2007














 

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Editore: Centro Studi Giuridici

Sede: Luzzara (RE), Via Grandi n. 5. Associazione di promozione sociale, senza fini di lucro costituita con atto n. 4066 di Rep. Notaio Mazzetti in Reggio Emilia in data 06/11/1995,registrato presso l'Ufficio del Registro di Guastalla al n. 740, serie 2, in data 14/11/1995. Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia  al n. 53298/31 a far tempo dal 02/11/11.

P.Iva: 02216450201

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