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Cassazione Sez. Un. Civili , 28 febbraio 2007, n. 4633 - Pres. Carbone - Est. Malpica.
Procedimenti cautelari - Azioni di nunciazione - In genere - Azioni nunciatorie nei confronti della P. A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Presupposto - Tutela di una posizione di diritto soggettivo - Contenuto concreto del provvedimento richiesto - Irrilevanza - Limiti.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere - Azioni nunciatorie nei confronti della P. A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Presupposto - Tutela di una posizione di diritto soggettivo - Contenuto concreto del provvedimento richiesto - Irrilevanza - Limiti.
In tema di azioni nunciatorie nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogni qual volta si denuncino mere attività materiali della p.a., che possano recare pregiudizio a beni di cui il privato assume essere proprietario o possessore, e, in relazione al "petitum" sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo, senza che assuma rilievo in contrario il contenuto concreto del provvedimento richiesto per rimuovere lo stato di pericolo denunciato, il quale può implicare soltanto un limite interno alle attribuzioni di quel giudice, giustificato dal divieto di annullamento, revoca o modifica dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E.. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto - Dott. CORONA Rafaele - Presidente di sezione - Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione - Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere - Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere - Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere - Dott. VITRONE Ugo - Consigliere - Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere - Dott. MALPICA Emilio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CAPISTRELLO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIER FOSCARI 40, presso lo studio dell'avvocato COLAIACOVO VINCENZO, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro DI CINTIO FERNANDO; - intimato - per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2228/04 del Tribunale di AVEZZANO; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 11/01/07 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA il quale, visto l'art. 375 c.p.c., chieda che le Sezioni unite della Corte, in Camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, con le statuizioni di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Fernando Di Cintio, con ricorso del 14 novembre 2004, adiva i Tribunale di Avezzano, chiedendo l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni, necessari ed idonei allo scopo di ovviare il pericolo, imminente per l'approssimarsi della stagione invernale, connesso ai possibile crollo dei muri di sostegno situati a monte e a lato di un edificio di sua proprietà sito in Comune di Capistrello, a causa di lavori realizzati dalla locale amministrazione comunale, per i quali la medesima era stata già condannata al risarcimento dei danni prodottisi a seguito di infiltrazioni d'acqua nella proprietà del ricorrente. Nel giudizio si costituiva il comune convenuto eccependo i difetto di giurisdizione del G.O., obiettando che il ricorrente non aveva neppure indicato il contenuto dei provvedimenti di cui chiedeva l'emanazione. Il Tribunale di Avezzano, con ordinanza del 22 dicembre 2004, disponeva l'ammissione di c.t.u. al fine di accertare l'esistenza della situazione di pericolo denunciata. Il Comune di Capistrello ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione con ricorso notificato l'8 gennaio 2005; non ha svolto attività difensiva l'intimato. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo ricorrere la giurisdizione del giudice ordinario. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente, premesso che nell'azione nunciatoria il Di Cintio ha formulato istanze estremamente generiche, assume che nel giudizio in esame, anche a ritenere che non venga in questione il potere della P.A. di regolamentazione dell'attività edilizia ed urbanistica e di trasformazione del territorio, ha comunque rilievo la circostanza che l'attore non ha chiesto una mera demolizione ed il ripristino della situazione preesistente, bensì la ricostruzione dei manufatti e la realizzazione di opere in grado di eliminare le infiltrazioni; in tal modo il Di Cintio, a dire del ricorrente, pretenderebbe incidere sulla discrezionalità amministrativa, rientrando in questo ambito la determinazione delle opere da eseguire e dei rimedi idonei ad impedire le lamentate infiltrazioni; il predetto, quindi, secondo il Comune, ha formulato una richiesta che "si risolve in una chiara esorbitanza dal limite delle richieste che possono essere proposte al giudice ordinario", sicché, "è già di per sè questo il carattere della domanda che esclude che ad occuparsene possa essere il giudice ordinario". Il ricorso è destituito di fondamento. In linea generale valgono per i procedimenti nunciatori gli stessi principi affermati da queste sezioni unite in tema di azioni a tutela del possesso, la cui piena ammissibilità nei confronti della pubblica amministrazione è pacifica tutte le volte in cui l'attività della p.a. denunciata non si ricolleghi ad atti o provvedimenti amministrativi, emessi nell'ambito e nell'esercizio di poteri discrezionali ad essa spettanti, di contenuto ablativo (sia pure in senso lato), idonei ad incidere nella sfera giuridica del privato, ma si concreti in una mera attività materiale che invada la sfera giuridica e patrimoniale del privato, ledendo beni di cui questi assuma di essere proprietario o possessore, (cfr., Cass. s.u. 27.10.1995, n. 1170). Nel caso di specie il comune di Capistrello, per negare la giurisdizione del giudice ordinario, non adduce che ricorra una ipotesi di attività autoritativa della p.a., ma invoca il limite che in sede attuativa incontrerebbe nei confronti della p.a. un eventuale provvedimento del giudice che accogliesse le misure sollecitate dall'attore al fine di rimuovere lo stato di pericolo denunciato (demolizione e ricostruzione di fabbricato comunale). Tale assunto è infondato, perché, come già affermato da queste sezioni unite, la sussistenza della giurisdizione in tema di azioni possessori nei confronti della pubblica amministrazione va esaminata in relazione al "petitum" sostanziale della sottostante pretesa di merito, nel senso che la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo, "senza che possa rilevare in contrario il contenuto concreto del provvedimento dalla parte richiesto a difesa del possesso, il quale può implicare soltanto un limite interno alle attribuzioni di quel giudice, giustificato dal divieto di annullamento, revoca o modifica dell'atto amministrativo ai sensi della L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E., art. 4" (Cass. s.u. 26.8.1993, n. 9005). Nella specie il denunciarne si è limitato a invocare la rimozione del pericolo al bene di sua proprietà derivante da un immobile della p.a., sicché spetta certamente a giudice ordinario valutare se sussista detto pericolo e sia riconducibile al modo di essere dell'immobile suddetto, e, quindi, individuare i rimedi possibili per rimuoverlo. Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Nulla per le spese, non avendo svolto difese la parte intimata. P.Q.M. La Corte a sezioni unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2007
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