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Cassazione Sez. Un. Civili , 07 febbraio 2007, n. 2692 - Pres. Carbone - Est. Rordorf.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere - Fallimento dichiarato in Italia - Azione revocatoria fallimentare nei confronti di soggetto residente (o avente sede) in un paese extracomunitario - Legge applicabile - Individuazione - Ragioni e fondamento.
Fonti del diritto - Efficacia e limiti della legge nello spazio (diritto internazionale privato) - Legge regolatrice - In genere - Fallimento dichiarato in Italia - Azione revocatoria fallimentare nei confronti di soggetto residente (o avente sede) in un paese extracomunitario - Legge applicabile - Individuazione - Ragioni e fondamento.
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - Obbligazioni sorte o da eseguirsi in Italia - Dichiarazione di fallimento - Effetti - Costituzione di garanzia in favore di banca straniera - Azione revocatoria fallimentare - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere - Dichiarazione di fallimento - Effetti - Costituzione di garanzia in favore di banca straniera - Azione revocatoria fallimentare - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza.
È applicabile la legge italiana con riferimento all'azione revocatoria promossa dalla curatela di un fallimento, dichiarato in Italia, nei confronti di un soggetto residente (o avente sede) in un paese extracomunitario (nella specie, la Repubblica di San Marino), giacché il rapporto inscindibile di questo tipo di azione, quantunque disciplinata anche da norme di diritto sostanziale, con la procedura fallimentare - rapporto che si manifesta sia nella genesi stessa di tale azione, sia nella funzione che essa è chiamata ad assolvere - comporta che la legge da cui è retta quella procedura debba essere la stessa da applicare all'azione che da essa promana ("lex fori concursus"), altrimenti rischiandosi di determinare disparità di trattamento tra creditori diversi e, pertanto, di compromettere una delle finalità salienti del procedimento esecutivo concorsuale. (massima ufficiale)
Con riferimento ad un'azione revocatoria fallimentare, promossa dal curatore di un fallimento aperto in Italia nei confronti di una banca straniera (nella specie, avente sede nella Repubblica di San Marino) in relazione alla avvenuta costituzione di garanzia in favore di quest'ultima, sussiste la giurisdizione del giudice italiano; infatti, a norma dell'art. 3, secondo comma, ultima parte, della legge 31 maggio 1995, n. 218, nelle materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni, tra le quali ricade la materia fallimentare, la giurisdizione del giudice italiano sussiste in base ai criteri di collegamento stabiliti per la competenza per territorio, e con specifico riferimento all'azione revocatoria fallimentare si determina in relazione al luogo di apertura del fallimento. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto - Dott. CORONA Rafaele - Presidente di sezione - Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione - Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere - Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere - Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere - Dott. VITRONE Ugo - Consigliere - Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere - Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCA AGRICOLA COMMERCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell'avvocato VASI GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANDRO TURINI, giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro FALLIMENTO DI MIRONE GUIDO, in persona del Curatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APULIA 9, presso lo studio dell'avvocato DARIO CINCOTTI, rappresentato e difeso dall'avvocato CIANCIO MARIO, giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3254/03 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 18/11/03; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/01/07 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF; uditi gli avvocati Giorgio VASI, Mario CIANCIO; udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del primo motivo, giurisdizione del giudice italiano, rinvio per il resto ad una sezione semplice. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il curatore del fallimento del sig. Mirone Guido, dichiarato con sentenza del Tribunale di Napoli del 29 settembre 1994, il 10 luglio 1998 notificò alla Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino un atto di citazione in giudizio dinnanzi al suindicato tribunale. L'attore chiese che, ai sensi dell'art. 67 L. Fall., comma 1, n. 3, fosse revocata la costituzione in pegno di un certificato di deposito di L. 100.000.000, effettuata dal sig. Mirone il 21 giugno 1993 a garanzia di un debito di conto corrente per maggiore importo che egli aveva verso l'anzidetta banca. Chiese altresì, anche ai sensi del secondo comma del citato art. 67, la revoca della rimessa di L. 115.265.650 effettuata sul medesimo conto corrente il 2 marzo 1994. La banca convenuta resistette eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Si difese comunque anche nel merito e sostenne che, nella specie, avrebbe dovuto trovare applicazione il diritto della Repubblica di San Marino, alla stregua del quale le domande proposte dalla curatela apparivano infondate. Affermò poi che, peraltro, quelle medesime domande non erano accoglibili neppure alla luce del diritto italiano, facendo difetto il requisito soggettivo della scientia decoctionis prevista dal citato art. 67 della legge fallimentare. Il tribunale, con sentenza del 6 novembre 2001, accolse le domande della curatela e dichiarò inefficaci, nei confronti del fallimento attore, sia la costituzione del pegno sia l'incasso ad opera della banca della somma sopra indicata, ordinandone la restituzione con la maggiorazione degli interessi e della rivalutazione monetaria. Chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto dalla banca sammarinese, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza emessa il 18 novembre 2003, riformò la decisione di primo grado solo in punto di rivalutazione monetaria, escludendo che fosse dovuta. Rigettò invece per il resto l'impugnazione, giacché ritenne: a) quanto alla giurisdizione del giudice italiano, che questa risultasse ben fondata sul criterio di collegamento istituito col foro fallimentare dall'art. 24 L. Fall., applicabile in virtù del principio enunciato dalla L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 2; b) quanto alla legge applicabile, che dovesse aversi riguardo a quella italiana e non invece alla legge vigente nella Repubblica di San Marino, non richiamata da disposizione alcuna di diritto internazionale privato con riferimento all'azione esercitata nel presente caso; c) quanto, infine, alla scientia decoctionis, che sarebbe stato onere della convenuta provarne il difetto, a fronte di un'azione revocatoria riconducibile alla previsione del primo comma del citato art. 67, e che una tal prova non era stata viceversa fornita. Per la cassazione di questa sentenza la Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, ai quali ha replicato la curatela fallimentare con controricorso e poi con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Le questioni che la corte è chiamata ad affrontare sono tre e vi corrispondono altrettanti motivi di ricorso. In ordine logico si tratta di stabilire, in primo luogo, se il giudice italiano che ha pronunciato l'impugnata sentenza fosse o meno fornito di giurisdizione in relazione alla presente causa; quindi di vagliare se sia stata corretta la sua scelta di applicare nella specie la legge italiana, e non invece quella vigente nella Repubblica di San Marino; infine di valutare se sussistano oppure no i denunciati vizi di violazione e falsa applicazione della stessa legge italiana. 2. La prima di tali questioni è sollevata dal primo motivo di ricorso, col quale, nel denunciare la violazione della L. n. 218 del 1995, art. 3 e dell'art. 1182 c.c. la Banca ricorrente ripropone la propria eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano. La ricorrente sostiene, infatti, che solo nelle materie previste dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 il comma 2 del citato art. 3 consente di radicare la giurisdizione italiana anche nei confronti di un convenuto che non abbia domicilio, residenza o sede in Italia, in base ai criteri stabiliti nelle sezioni 2^, 3^ e 4^ del titolo secondo di detta convenzione. È vero che la medesima norma, con riguardo alle altre materie, determina la giurisdizione in base ai criteri stabiliti per la competenza territoriale, ma ciò - opina la ricorrente - pur sempre a patto che si tratti di materie comprese nell'ambito di applicazione della menzionata Convenzione di Bruxelles. Ma tra dette materie non è compresa quella fallimentare, e comunque la Repubblica di San Marino non è fra i firmatari della citata convenzione, sicché nel presente caso difetterebbe qualunque collegamento idoneo ad attrarre la banca convenuta nella giurisdizione italiana. 2.1. La doglianza appare priva di fondamento. È sufficiente in proposito richiamare il principio già enunciato da questa sezioni unite nella sentenza n. 584 del 1999 - proprio con riferimento ad un'azione revocatoria fallimentare promossa dal curatore in relazione ad un pagamento effettuato in favore di società avente sede nella Repubblica di San Marino - secondo cui in simili casi deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano. Infatti, a norma della L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 2, ultima parte, nella materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con L. 21 giugno 1971, n. 804 (e successive modificazioni), tra le quali ricade la materia fallimentare, la giurisdizione del giudice italiano discende dall'applicazione dei criteri di collegamento stabiliti per la competenza per territorio e, con specifico riferimento all'azione revocatoria fallimentare, si determina in relazione al luogo di apertura del fallimento. Affermazione, quest'ultima, che trova riscontro anche in altre pronunce di queste medesime sezioni unite, ove si è chiarito che, con riguardo all'azione revocatoria fallimentare, i criteri di collegamento stabiliti per la competenza territoriale, richiamati dalla citata disposizione della L. n. 218 del 1995, conducono appunto ad individuare il giudice fornito di giurisdizione in quello che ha emesso la sentenza di fallimento, tanto ai sensi dell'art. 20 c.p.c., dovendosi identificare nel domicilio del curatore il luogo di adempimento dell'obbligazione restitutoria fatta valere con detta azione, quanto ai sensi dell'art. 24 L. Fall., che attribuisce a quel giudice la competenza a conoscere di tutte le azioni derivanti dal fallimento (cfr. sez. un. n. 17912 del 2002, e - con riferimento alla procedura di amministrazione straordinaria - sez. un. n. 8745 del 2001). Da siffatto orientamento non v'è motivo di discostarsi nel presente caso, giacché le argomentazioni con le quali la banca ricorrente intende supportare una diversa interpretazione del comma 2 del citato art. 3 non introducono nuovi elementi di riflessione sul punto, limitandosi ad invocare l'autorità di un diverso precedente - sez. un. n. 12031 del 1990 - che però non solo è assai più risalente, e se fosse pertinente risulterebbe perciò superato dalla giurisprudenza successiva, ma in realtà pertinente non è perché la ratio di quella decisione era condizionata dalla circostanza che i beni per la cui acquisizione il curatore del fallimento aveva agito erano ubicati all'estero. 3. Il secondo motivo, con cui viene denunciata la violazione della citata L. n. 218 del 1995, artt. 61 e 62, investe il tema della legge applicabile ad un'azione revocatoria promossa dalla curatela di un fallimento, dichiarato in Italia, nei confronti di un soggetto residente (o avente sede) in un paese extracomunitario: in specie nella Repubblica di San Marino. Posto che le disposizioni normative dianzi citate sono volte appunto ad individuare quale sia la legge applicabile in caso di obbligazioni restitutorie e che, in particolare, l'art. 61, per le obbligazioni legali non diversamente regolate, stabilisce come criterio residuale quello dell'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto generatore dell'obbligazione, la banca ricorrente reputa debba farsi qui riferimento alla legge della repubblica sammarinese, nel cui territorio si è consumata la vicenda che ha dato origine alla pretesa della curatela. Sarebbe perciò incorsa in errore la corte d'appello nel ritenere che difetta in questo caso qualsiasi disposizione di diritto internazionale privato dalla quale possa farsi discendere l'applicazione di una legge diversa da quella italiana. 3.1. La tesi prospettata dalla ricorrente non è condivisibile. La L. n. 218 del 1995, art. 62, che riguarda le obbligazioni da fatto illecito, non ha alcuna attinenza con la fattispecie in esame. Quanto invece all'art. 61, esso dispone che la gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento dell'indebito e le altre obbligazioni legali non diversamente regolate sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione. Non v'è dubbio che tale disposizione, laddove affianca alla gestione di affari altrui, all'arricchimento senza causa ed al pagamento dell'indebito le "obbligazioni legali non diversamente regolate dalla presente legge", fa riferimento alle molteplici possibili figure di obbligazione ex lege presenti nell'ordinamento. Ma l'azione revocatoria tanto se esercitata dal singolo creditore, a norma dell'art. 2901 c.c., quanto se esperita dal curatore di un fallimento secondo la previsione dell'art. 67 L. Fall. (o dagli organi d'altra procedura concorsuale a ciò legittimati) - non può in alcun modo essere considerata alla stregua di un'azione volta ad accertare l'esistenza ed a far valere gli effetti di un'obbligazione derivante dalla legge. Con l'azione revocatoria ordinaria si mira unicamente a rendere inopponibile al creditore un atto di disposizione con cui il debitore abbia messo a repentaglio la garanzia generica del credito, in vista di eventuali successive azioni esecutive sui beni oggetto di quell'atto di disposizione; con l'azione revocatoria fallimentare si tende a ripristinare la par condicio creditorum, lesa da un atto compiuto dal debitore quando già era (o deve presumersi fosse) in stato d'insolvenza, con l'effetto di ottenere la restituzione di quanto fuoriuscito dal patrimonio del debitore in conseguenza di quell'atto e di recuperarlo alla massa nell'ottica della procedura esecutiva concorsuale già in corso. Non sussiste alcuna obbligazione legale pregressa, alla cui attuazione il giudizio sia preordinato, ed è solo per effetto della pronuncia emessa dal giudice dell'azione revocatoria fallimentare che sorge, a carico del convenuto, l'obbligo di restituire quanto in precedenza legittimamente egli aveva acquisito in conseguenza dell'atto poi revocato (cfr. sez. un. n. 5443 del 1996). È perciò sicuramente da escludere che l'azione in esame possa esser ricondotta alla previsione del citato art. 61 della legge di riforma del diritto internazionale privato. 3.2. La conclusione cui si è appena pervenuti non esime, peraltro, dal dovere di interrogarsi sull'esistenza di possibili criteri di collegamento diversi da cui desumere eventuali norme di rinvio ad ordinamenti di altri paesi, ed in tal senso la motivazione dell'impugnata sentenza abbisogna di un'integrazione. Premesso che non è invocabile, nel caso in esame, la disciplina dettata dal Regolamento Ce n. 1246/2000, relativo alle procedure d'insolvenza, giacché la banca convenuta non ha sede in uno Stato aderente all'Unione Europea, occorre rilevare come, dovendo stabilire quale legge sia applicabile in situazioni come l'attuale, la dottrina abbia in passato manifestato qualche incertezza nello scegliere tra due possibili soluzioni, talvolta inclinando per la legge applicabile all'atto da revocare (lex contractus o lex causae), altre volte per la legge cui è soggetta la procedura di fallimento (lex fori concursus). A favore della prima soluzione si è invocata l'unicità dei principi che reggono l'istituto dell'azione revocatoria, sia che essa venga esperita in via ordinaria dal singolo creditore sia che ad esercitarla sia il curatore di un fallimento, e la natura sostanziale (e non quindi processuale) delle norme che in entrambe tali ipotesi la disciplinano: tali per cui, trattandosi pur sempre d'intervenire sugli effetti di un atto negoziale, la legge di riferimento non potrebbe che essere, appunto, quella dalla quale l'atto medesimo è regolato. Di contro si è però fatto osservare - e questa seconda opinione sembra prevalere nella dottrina più recente - che, pur essendo innegabili i punti di contatto tra l'azione revocatoria ordinaria e quella fallimentare, e pur dovendosi convenire in via teorica sulla natura sostanziale anche delle norme che corredano l'azione revocatoria fallimentare con un peculiare regime di presunzioni, ciò che davvero caratterizza quest'ultimo tipo di azione è proprio il suo essere in rapporto inscindibile con la procedura concorsuale. Rapporto funzionale così stretto da far sì che necessariamente la legge da cui è retta quella procedura debba essere la stessa da applicare all'azione che da essa promana: e ciò vuoi alla stregua - come taluno opina - di una lettura più ampia della citata L. n. 218 del 1995, art. 12, secondo cui il processo che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana, vuoi in forza dei principi di territorialità e di universalità che altri ritiene inerenti all'istituto stesso del fallimento. Anche la corte propende per l'applicazione all'azione revocatoria fallimentare della lex fori concursus. Decisivo appare, a tal riguardo, il fortissimo radicamento nella procedura concorsuale dell'azione in esame, che si manifesta in modo evidente sia nella genesi stessa di tale azione, sia nella funzione che essa è chiamata ad assolvere. Il legame con la procedura concorsuale è nella stessa genesi dell'azione, perché, con le caratteristiche indicate dall'art. 67 L. Fall., essa non potrebbe concepirsi all'infuori del fallimento o di altra analoga procedura concorsuale. Anche nell'eccezionale caso in cui l'art. 124 L. Fall., ipotizza che l'azione revocatoria possa sopravvivere alla chiusura del fallimento, per essere stata ceduta all'assuntore di un concordato, dal fallimento essa deve pur sempre avere avuto vita, solo così potendosi giustificare il suo ulteriore esercizio nell'ambito di un procedimento concordatario, che dell'originaria procedura concorsuale costituisce quasi una propagine. Non meno evidente tale legame appare ove si abbia riguardo alla funzione che l'azione revocatoria assolve nella procedura concorsuale e che la rende strumentale alle finalità specifiche di quella procedura: in particolare al ristabilimento della (almeno tendenziale) par condicio creditorum ed alla concreta acquisizione di beni o valori destinati a confluire nella massa attiva per essere assoggettati a liquidazione e permettere poi il riparto del ricavato tra i creditori dell'insolvente. Il che consente, in definitiva, di affermare che detta azione, quantunque disciplinata (anche) da norme di diritto sostanziale, è in effetti essenzialmente destinata a svolgere una funzione servente nella procedura esecutiva concorsuale. Donde l'imprescindibile necessità di applicare ad essa la medesima legge in base alla quale la procedura concorsuale si svolge, giacché si rischierebbe altrimenti di determinare disparità di trattamento tra creditori diversi e, pertanto, di compromettere proprio una delle finalità salienti del procedimento esecutivo concorsuale. 4. La violazione dell'art. 67 L. Fall., forma oggetto del terzo motivo di ricorso, che si sostanzia, in primo luogo, nel rilievo per cui erroneamente il giudice di merito avrebbe considerato il pegno del quale si discute come costituito a garanzia di debiti preesistenti non scaduti, laddove viceversa la garanzia era stata concessa in concomitanza con l'aumento dell'affidamento bancario di cui il cliente godeva; in secondo luogo, nell'assunto secondo il quale i documenti acquisiti in giudizio non dimostrerebbero la conoscenza dello stato d'insolvenza del cliente, da parte della banca, non potendosi una tal conoscenza presumere, in difetto di sintomi specifici, per il solo fatto che vi era stato un ritardo nel pagamento che aveva provocato la revoca dell'affidamento precedente. 4.1. Neppure quest'ultima doglianza è meritevole di accoglimento. Con essa, invero, non vengono posti in evidenza errori di diritto ascrivibili al giudice di merito, il quale, avendo ravvisato nella fattispecie la concessione di una garanzia inerente ad un rapporto di conto corrente che già si presentava passivo per il correntista, ha correttamente reputato applicabile la previsione dell'art. 67 L. Fall., comma 1, n. 3, ed ha fatto altrettanto corretta applicazione dello speciale regime di presunzione relativa della scentia decoctionis da detta norma previsto. La Banca ricorrente obietta che la concessione di pegno fu contestuale all'ampliamento del fido di cui il cliente già godeva, e sostiene che proprio la concessione di tale ulteriore fido dimostrerebbe che essa non era a quel tempo consapevole dello stato d'insolvenza del correntista. Sennonché siffatti rilievi, com'è evidente, investono profili di mero fatto - se il debito garantito dal pegno fosse preesistente, o fosse invece derivato solo dall'aumento del fido concesso, e se davvero la garanzia fosse contestuale a detto aumento - i quali ovviamente sfuggono al vaglio del giudice di legittimità, cui non è dato procedere all'esame diretto del materiale istruttorie prodotto nel corso dei gradi di merito (materiale istruttorio al quale, del resto, la ricorrente allude senza, tuttavia, neppure indicarne in dettaglio il contenuto). Ed occorre anche aggiungere che la prospettata doglianza si riferisce a pretesi errori di diritto della corte territoriale, e non anche ad eventuali vizi di motivazione in punto di fatto. Ma errori di diritto, come s'è già rilevato, non sono riscontrabili nel ragionamento svolto dal giudice d'appello. È vero, infatti, che il carattere relativo della presunzione stabilita dal primo comma del citato art. 67 consente al convenuto in revocatoria di fornire la prova della sua non consapevolezza dell'insolvenza del debitore al tempo dei fatti di causa, ma resta che il relativo onere è, appunto, a carico del convenuto. Sicché, avendo la corte territoriale escluso - con valutazione di merito fondata sull'apprezzamento delle risultanze istruttorie ed, in quanto tale, non ulteriormente devolvibile al giudice di legittimità - che una prova siffatta sia stata adeguatamente offerta dalla banca appellante (ora ricorrente), nessuna ulteriore discussione può farsi al riguardo in questa sede. 5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della curatela controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.000,00 (cinquemila) per onorari e Euro 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. P.Q.M. La corte, pronunciando a sezioni unite, rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla presente causa e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 (cinquemila) per onorari e Euro 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007
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