IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 3549

 

 

data pubblicazione 01/08/2010

 

 

 

Cassazione Sez. Un. Civili , 13 febbraio 2007, n. 3043 - Pres. Vittoria - Est. Benini.

 

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno - Occupazione usurpativa - Controversie risarcitorie - Giurisdizione del giudice ordinario.

 

L'azione risarcitoria relativa alla fattispecie qualificabile come occupazione usurpativa, ovvero come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, sia che ne venga invocata la tutela restitutoria (eventualmente azionata con ricorso per la reintegrazione del possesso), sia che, attraverso un'abdicazione implicita al diritto dominicale, si opti per il risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (massima ufficiale)

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di Sezione -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIORDANO ANTONIO, GIORDANO GIULIO, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINO GIOVANNI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ORLANDINI ALESSANDRO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI LECCE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GREZ GIANMARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato DE SALVO MARIA LUISA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la decisione n. 373/04 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 04/02/04;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 18/01/07 dal Consigliere Dott. BENINI Stefano;
udito l'Avvocato CHIECO BIANCHI Alessandro, per delega dell'avvocato De Salvo Maria Luisa;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, AGO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza depositata il 4.2.2004, oggetto della presente impugnazione, il Consiglio di Stato, sez. 5^, ha rigettato gli appelli proposti da Giordano Antonio e Giordano Giulio avverso sentenze del Tar Puglia, sede Lecce, condannando alle spese del grado di giudizio.
Giordano Antonio e Giordano Giulio si erano rivolti al giudice amministrativo chiedendo il risarcimento del danno per l'illegittima occupazione di aree di loro proprietà, ubicate in comune di Lecce, loc. Canuta di Casalabate. Assumevano che durante le trattative per la cessione bonaria dei suoli, inopinatamente il Comune di Lecce s'immetteva nel possesso delle aree eseguendovi un impianto di illuminazione e istallando insegne toponomastiche. Con separato ricorso, sempre davanti al Tar, i Giordano chiedevano l'emissione di provvedimenti di reintegra e ripristino dei luoghi. Il Tar rigettava entrambi i ricorsi, con due distinte decisioni, che venivano appellate davanti al Consiglio di Stato: il giudice d'appello, qualificando la condotta dell'amministrazione, consistente nella realizzazione di impianto di pubblica illuminazione, ovvero in opere di urbanizzazione primaria, come comportamento reso in materia urbanistica, ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo. Nel merito ha confermato che la proprietà degli appellanti era da ritenere gravata da una servitù di uso pubblico, acquisita per usucapione.
Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione Giordano Antonio e Giordano Giulio affidato ad un motivo, resistito da controricorso del Comune di Lecce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, Giordano Antonio e Giordano Giulio, denunciando violazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 e della L. n. 205 del 2000, art. 7, censurano la sentenza impugnata per aver affermato la propria giurisdizione sulla controversia, nonostante che il comportamento denunciato non fosse assistito da una dichiarazione di pubblica utilità legittimante l'ablazione del fondo. Il ricorso è fondato, e va accolto.
La creazione di nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva è da ritenere conforme al sistema costituzionale - nelle indicazioni date da Corte Cost. 6.7.2004, n. 204 -, ove le controversie che vi vengano assoggettate siano inquadrabili in "particolari materie" (art. 103 Cost., comma 1), nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe "anche" diritti soggettivi. Il necessario collegamento delle "materie" assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la natura delle situazioni soggettive - e cioè con il parametro adottato dal costituente come ordinario discrimine tra le giurisdizioni ordinaria ed amministrativa - comporta che per essere "particolari", dette materie devono partecipare della medesima natura di quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, che è contrassegnata della circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo.
La dichiarata incostituzionalità, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, comma 1, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b), (come anche del D.P.R. 6 agosto 2001, n. 327, art. 53, comma 1), nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti" anziché "gli atti e i provvedimenti" delle p.a. e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia, ed in particolare in materia espropriativa, comporta non potersi considerare ricomprese nella giurisdizione amministrativa le controversie relative ai comportamenti in materia nemmeno mediatamente riconducibili all'esercizio di un pubblico potere (Corte Cost. 11.5.2006, n. 191).
L'ingerenza dell'amministrazione nella proprietà altrui in assenza di una ragione di pubblica utilità legalmente dichiarata, integra un comportamento del tutto avulso dall'esercizio del potere, immediatamente lesivo del diritto soggettivo, e qualificabile come fatto illecito generatore di danno, risarcibile con criteri di integralità.
La fattispecie, qualificabile come "occupazione usurpativa", ovvero come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di titolo legittimante (Cass. 18.2.2000, n. 1814) rientra, sia che ne venga invocata la tutela restitutoria (eventualmente azionata con ricorso per la reintegrazione del possesso), sia che, attraverso una abdicazione implicita al diritto dominicale, si opti per il risarcimento del danno, nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. 16.11.2004, n. 21637, rv. 578046; 10 luglio 2006, n. 15615, rv. 590414; 17.1.2005, n. 730, rv. 578536, in fattispecie analoga alla presente, di apposizione di segnale di limitazione del traffico su area privata).
Nella specie, la sentenza impugnata riconosce che i comportamenti, materialmente posti in essere dal Comune di Lecce, non furono preceduti da nessun atto formale di natura ablatoria. Come tali, la riconduzione, pur operata dal giudice amministrativo d'appello, alla materia urbanistico - edilizia, resta irrilevante, non essendo predicabile l'esercizio di alcun pubblico potere, ed emergendo unicamente la lesione di un diritto soggettivo. La dedotta destinazione all'uso pubblico, pur uso ultraventennale, attiene al merito della controversia, che sarà oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario.
Il ricorso va accolto, la sentenza va cassata senza rinvio, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario. Appare equa la compensazione delle spese dell'intero giudizio, essendo stati gli stessi attuali ricorrenti a proporre l'azione davanti al giudice amministrativo.
P.Q.M.
LA CORTE
accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa senza rinvio la decisione impugnata, compensando le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2007














 

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