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Sezione I - Giurisprudenza

documento 355/2006

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Bergamo 23 febbraio 2006 – G.U. Dr. Laura Giraldi.

Segnalazione dell’Avv. Roberto dè Sanna

Revocatoria fallimentare – Compensazione legale – Pactum de compensando – Ammissibilità.

 

Non è soggetto a revocatoria fallimentare l’effetto estintivo conseguente alla compensazione di crediti liquidi ed esigibili e ciò in quanto la compensazione opera automaticamente ex lege e non dipende dalla volontà delle parti. E’ invece revocabile, se stipulato nel periodo sospetto, il pactum de compensando, l’accordo cioè con il quale le parti stabiliscono la compensazione quale modalità di pagamento di crediti privi dei requisiti di cui all’art. 1241 c.c. perché illiquidi, inesigibili o non omogenei. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

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