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Cassazione Sez. Un. Civili , 20 febbraio 2007, n. 3841 - Pres. Carbone - Est. Rordorf.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Decisione del ricorso - Provvedimenti sulle spese e trasmissione copia dispositivo al giudice di merito - Regolamento preventivo di giurisdizione - Statuizione relativa al difetto di giurisdizione del giudice italiano - Spese del giudizio di merito - Pronuncia della Corte di cassazione - Legittimità - Fondamento normativo.
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere - Domanda principale - Sussistenza, in ordine ad essa, di valida proroga di competenza in favore di giudice straniero - Domanda subordinata - Devoluzione al medesimo giudice straniero - Necessità - Fattispecie.
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere - Clausola di proroga della giurisdizione - Competenza giurisdizionale convenzionalmente attribuita al giudice di uno Stato membro - Nella disciplina del reg. CE n. 44/2001 - Esclusività - Diverso accordo tra le parti - Salvezza - Fattispecie in tema di interpretazione dell'art. 13 dell'accordo quadro "ISDA Master Agreement".
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere - Clausola di proroga della giurisdizione - Formulazione richiedente un'attitivià interpretativa sulla individuazione del giudice scelto dalle parti - Nullità per mancanza di chiarezza e precisione - Configurabilità - Esclusione - Successiva modificazione della clausola ad opera dell'associazione predisponente l'accordo quadro - Irrilevanza - Fattispecie.
In applicazione analogica dell'art. 385, secondo comma, cod. proc. civ., la corte di cassazione, adita con regolamento preventivo di giurisdizione, provvede sulle spese anche del giudizio di merito pendente dinanzi al giudice italiano quando questo sia destinato a non più proseguire a causa del rilevato difetto di giurisdizione di detto giudice, essendo a questi limitati effetti la situazione equiparabile a quella, prevista dalla citata norma del codice di rito, di cassazione senza rinvio. (massima ufficiale)
Nella controversia promossa contro un convenuto non residente in Italia con una domanda principale e con un'altra domanda proposta in via subordinata al mancato accoglimento della prima, ove sussista, in relazione alla domanda principale, una valida proroga della competenza giurisdizionale in favore del giudice di altro Stato membro ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44, sussiste il difetto di competenza giurisdizionale del giudice italiano anche in relazione alla domanda subordinata. (Nella specie la domanda principale riguardava l'accertamento della nullità o dell'inefficacia di alcuni contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari derivati, laddove la domanda subordinata concerneva la richiesta di risarcimento del danno per scorretta esecuzione dell'incarico di consulenza finanziaria conferito alla stessa società in ordine ai medesimi contratti di investimento). (massima ufficiale)
L'art. 23 del regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 - applicabile, in virtù dell'art. 4, primo comma, anche se il convenuto non sia domiciliato nell'ambito dell'Unione europea - espressamente definisce la competenza giurisdizionale convenzionalmente attribuita al giudice di uno Stato membro come esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite - in una controversia intesa a fare accertare la nullità o l'inefficacia di alcuni contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari derivati - ha interpretato l'art. 13 dell'accordo quadro denominato "ISDA Master Agreement", conforme ad un modulo standard elaborato dall'"International Swaps and Derivatives Association", nel senso che esso esclude ogni possibilità di più fori dotati contemporaneamente di giurisdizione, se collocati in altri Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, ed oggi vincolati dal regolamento CE n. 44/2001, quando ricorra la competenza giurisdizionale delle Corti inglesi per essere applicabile il diritto di quel Paese). (massima ufficiale)
La nullità di una clausola contrattuale di proroga della giurisdizione può essere postulata solo nel caso in cui la denunciata mancanza di chiarezza e precisione renda oggettivamente problematica la sicura individuazione del giudice cui le parti hanno inteso affidare la risoluzione delle loro eventuali vertenze. Non è pertanto sufficiente a determinare la nullità di detta clausola il solo fatto che la sua formulazione richieda un'attività interpretativa ad opera del lettore e che al riguardo si sia profilato un dissenso tra le parti circa l'esito di questa attività ermeneutica (dissenso in presenza del quale il giudice adito dovrà indicare quale sia l'interpretazione corretta, alla luce delle norme a tal fine applicabili, ma non certo porre la clausola nel nulla); né rileva la circostanza che la stessa associazione internazionale, cui si deve la formulazione dell'accordo quadro (nella specie denominato "ISDA Master Agreement"), abbia avvertito in epoca successiva il bisogno di modificare il tenore della clausola per renderne più chiaro il significato. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite, nell'escludere la denunciata nullità, hanno altresì rilevato come nessun dubbio sulla interpretazione della clausola di proroga della giurisdizione abbia manifestato in altra occasione l'autorità giudiziaria britannica, ed hanno richiamato, al riguardo, la decisione assunta in altra causa il 23 gennaio 1996 dalla "Queen's Bench Division - Commercial Court"). (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto - Dott. CORONA Rafaele - Presidente di sezione - Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione - Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere - Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere - Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere - Dott. VITRONE Ugo - Consigliere - Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere - Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell'avvocato BERNAVA ANDREA, rappresentata e difesa dall'avvocato SCHLESINGER PIERO, giusta procura speciale del notaio Sophie J. Jenkins di Londra, del 21 febbraio 2005, in atti; - ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso lo studio degli avvocati D'ERCOLE STEFANO, MINERVINI GUSTAVO, che la rappresentano e difendono, giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente - contro D'ERCOLE STEFANO, MINERVINI GUSTAVO; - intimati - per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 50772/04 del Tribunale di ROMA; uditi gli avvocati Piero SCHLESINGER, Stefano BONACCORSI per delega dell'avvocato D'Ercole Stefano; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 11/01/07 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA il quale, visti gli artt. 41 e 375 c.p.c. chiede che le Sezioni unite della Corte di cassazione, in accoglimento del proposto regolamento, dichiarino la giurisdizione dei giudici inglesi. PREMESSO IN FATTO che: - la società Poste Italiane s.p.a. ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la società statunitense JP Morgan Chase Bank, poi divenuta JP Morgan Chase Bank National Association (di seguito indicata come JP Morgan), per fare accertare la nullità o l'inefficacia di alcuni contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari derivati, assumendo che detti contratti erano stati stipulati con la convenuta da parte di un funzionario dell'attrice sprovvisto dei necessari poteri; - l'attrice ha altresì proposto domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione dei suindicati contratti, ammontanti a complessivi Euro 44.439.338,00 (poi rettificate in Euro 37.906.000,00), ed ha inoltre chiesto la condanna della convenuta a risarcire i danni da essa subiti per la cattiva esecuzione di un ulteriore incarico di consulenza finanziaria conferito alla medesima JP Morgan; - la società convenuta si è costituita dinanzi al tribunale per resistere alle anzidette domande ed ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che i contratti riguardanti operazioni su strumenti finanziari dei quali si discute - riconducibili ad un accordo quadro denominato ISDA Master Agreement, conforme ad un modulo standard elaborato dall'ISDA (International Swaps and Derivatives Association) in uso dal 1992 in ambito internazionale - prevedono l'applicazione del diritto inglese e, correlativamente, contengono una clausola di proroga esclusiva della giurisdizione in favore del giudice inglese; - la giurisdizione esclusiva di detto giudice, sempre nella prospettiva della ricorrente, si estenderebbe necessariamente anche alla domanda di risarcimento dei danni per scorretta esecuzione dell'incarico di consulenza, essendo stata quest'ultima domanda proposta dall'attrice in via subordinata rispetto all'altra; - la società Poste Italiane s.p.a. ha depositato controricorso, insistendo invece nell'affermare la giurisdizione in materia del giudice italiano, perché: a) la clausola di proroga della giurisdizione in favore all'autorità giudiziaria britannica non avrebbe carattere esclusivo e, quindi, non precluderebbe la concorrente giurisdizione italiana, fondata sul criterio del luogo di prestazione del servizio cui il contratto si riferisce; b) detta clausola sarebbe comunque affetta da nullità per insufficiente precisione e chiarezza delle espressioni in essa adoperate; c) non potrebbe farsi luogo alla deroga della giurisdizione italiana, in un caso di prestazione di servizi d'investimento in Italia da parte di un intermediario extracomunitario non autorizzato, venendo in questione norme di applicazione necessaria che non tollerano una siffatta deroga; d) la domanda di risarcimento del danno, concernente il distinto incarico di consulenza finanziaria conferito alla JP Morgan, in ordine alla quale la giurisdizione del giudice italiano non risulta pattiziamente derogata, non sarebbe stata proposta in via subordinata, bensì alternativa all'altra; - il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di giurisdizione del giudice britannico; entrambe le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO IN DIRITTO che: - occorre prendere anzitutto in esame l'eccezione di nullità della clausola di proroga della giurisdizione (art. 13 del Master Agreement, intitolato "Governing law and jurisdiction"), ancorché sollevata in via subordinata dalla difesa di parte controricorrente, poiché essa riveste un indubbio carattere preliminare; - la clausola in questione è del seguente tenore: "a) Governing law. This agreement will be governed by and construed in accordance with law specified in the Schedule (ove è poi specificato trattarsi di English law). b) Jurisdiction. With respect to any suit, action or proceedings relating to this agreement (proceedings) each party irrevocably: (i) submits to the jurisdiction of the English courts, if this agreement is expressed to be governed by English law, or to the non- exclusive jurisdiction of the State of New York and the United States District Court located in the Borough of Manhattan in New York City, if this agreement is expressed to be governed by the law of the State of New York; and; (ii) waives any objection which it may have at any time to the laying of venue of any proceedings brought in any such court in an inconvenient forum and further waives the right to object, with respect to such proceedings, that such court does not have any jurisdiction over such party. Nothing in this agreement precludes either party from bringing proceedings in any other jurisdiction (outside if this agreement is expressed to be governed by English law, the contracting States, as defined in section 1(3) of the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 or any modification extension or re-enactment thereof for the time being in force) nor will the bringing of proceedings in any one or more jurisdictions preclude the bringing of proceedings in any other jurisdiction"; - non è necessario, per la comprensione di detto documento, avvalersi della facoltà di nomina di un traduttore, giacché il principio di obbligatorietà dell'uso della lingua italiana, posto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti di parte (in tal senso si vedano Cass. n. 19756 del 2005 e Cass. n. 4537 del 1990) ed in questo caso trattasi di documento redatto in una lingua compresa sia dalla Corte sia dalle parti, le quali sostanzialmente concordano sulla traduzione (salvo un solo punto, di cui si dirà in seguito); - l'eccezione di nullità di tale clausola non si riferisce ad eventuali difetti di forma, riconducibili alla previsione dell'art. 23, comma 1, del regolamento CE n. 44/2001, bensì al contenuto della medesima clausola, che risulterebbe non sufficientemente chiaro e preciso in punto di proroga della giurisdizione; - questa eccezione non appare però fondata; - la nullità di una clausola contrattuale può essere postulata solo nel caso in cui la denunciata mancanza di chiarezza e precisione renda oggettivamente problematica l'identificazione dell'oggetto della clausola stessa, ossia della regola di condotta che con essa le parti contraenti hanno inteso darsi: tale quindi, nel caso di clausola di proroga della giurisdizione, da impedire la sicura individuazione del giudice cui le parti hanno inteso affidare la risoluzione delle loro eventuali vertenze; - non è invece sufficiente a determinare la nullità della clausola il solo fatto che la sua formulazione richieda un'attività interpretativa ad opera del lettore e che al riguardo si sia profilato un dissenso tra le parti circa l'esito di questa attività interpretativa: dissenso in presenza del quale il giudice adito dovrà indicare quale sia l'interpretazione corretta, alla luce delle norme a tal fine applicabili, ma non certo porre la clausola nel nulla; - nel caso in esame, per l'appunto, si è prospettato un dissenso interpretativo tra le parti in ordine al carattere esclusivo o meno dell'attribuzione di giurisdizione al giudice inglese, in relazione a contratti cui la convenzione medesima rende applicabile la legge di quel paese, ma - come di seguito si avrà modo di puntualizzare - si tratta di un quesito interpretativo agevolmente risolubile ad opera del giudice e, perciò, non tale da precludere la comprensibilità della clausola e la sua conseguente valida operatività; - ad opposta conclusione non può condurre la circostanza - sulla quale insiste la difesa di parte controricorrente - che la stessa associazione internazionale (ISDA), cui si deve la formulazione del Master agreement, ha avvertito in epoca successiva il bisogno di modificare il tenore del citato art. 13 per renderne più chiaro il significato: perché il perfezionamento formale delle espressioni adoperate in un testo contrattuale, in ordine al quale sia sorta controversia, risponde ad un'ovvia valutazione di opportunità, ma non basta certo da solo, sul piano logico, a dimostrare l'oggettiva equivocità del testo preesistente; - merita piuttosto di esser rilevato, a conferma dell'univocità della clausola della quale si discute nella presente causa, che in ordine alla sua interpretazione nessun dubbio ha manifestato al riguardo in altra occasione neppure l'autorità giudiziaria britannica, come si evince dalla decisione assunta il 23 gennaio 1996 dalla Queen's Bench Division (Commerciai Court) nella causa Bankers Trust International plc v. RCS Editori s.p.a., prodotta in copia dalla controricorrente; - la nullità, o comunque l'inapplicabilità, della clausola di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria britannica è stata eccepita anche sotto un ulteriore profilo: in quanto il Master Agreement che la contiene (cui si ricollegano i singoli contratti dedotti in lite) sarebbe stato stipulato da un intermediario finanziario extracomunitario non autorizzato ad operare in Italia e, per ciò stesso, violerebbe il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 16 (Testo unico bancario); - la norma da ultimo citata rientra però tra quelle "di applicazione necessaria", cui si riferisce l'art. 17 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (L. n. 216 del 1995), e ciò - secondo la controricorrente - comporterebbe la necessità di applicare in proposito la normativa nazionale, travolgendo la pattuizione di deroga alla giurisdizione italiana; - neppure tale rilievo appare tuttavì a condivisibile: in primo luogo, per il principio di autonomia della clausola di proroga della giurisdizione, che impone di tenerne conto anche quando sia messa in discussione la validità del contatto cui essa accede e si tratti d'individuare appunto l'autorità giurisdizionale deputata ad accertarla; in secondo luogo, perché deve escludersi che l'eventuale presenza, in una determinata fattispecie, di norme di applicazione necessaria (nell'accezione datane dalla citata L. n. 216 del 1995, art. 17) - ossia di norme della lex fori operanti come limite all'applicazione del diritto straniero eventualmente richiamato da una norma di conflitto - si riverberi sul diverso problema dell'individuazione dei criteri dai quali dipende la competenza giurisdizionale; - le sezioni unite di questa Corte hanno già avuto modo di precisare come l'eventuale contrarietà all'ordine pubblico interno integra un limite all'applicabilità della legge straniera da parte del giudice italiano, ma non incide sul criterio di determinazione della giurisdizione, l'individuazione della quale precede sul piano logico quella della legge applicabile, non potendosi del resto presumere che la futura pronuncia del giudice straniero si porrà in concreto contrasto con la norma italiana di ordine pubblico (Sez. un. n. 9433 del 1997); - il medesimo principio non può non valere anche in presenza di una controversia che chiama potenzialmente in causa norme di applicazione necessaria dell'ordinamento italiano (nell'accezione dianzi richiamata), tanto più quando la proroga della giurisdizione è destinata ad operare in favore del giudice di altro paese collocato in un'area di diritto armonizzato quale è quella comunitaria; - è invece da condividere l'interpretazione data dalla ricorrente alla clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell'art. 13 del Master Agreement, già dianzi riportata, in cui sicuramente è delineata un'ipotesi di giurisdizione esclusiva (e non concorrente) del giudice britannico con riferimento alle controversie per le quali - come nella specie - il diritto convenzionalmente applicabile sia quello inglese; - siffatta conclusione è anzitutto avvalorata dall'inequivoco accostamento, operato dal primo comma, lettera b), della citata clausola, tra la competenza giurisdizionale ivi attribuita al giudice statunitense, espressamente definita non-exclusive (non esclusiva), e quella - che nella specie è destinata a trovare applicazione - attribuita al giudice inglese, per il quale invece non figura un'analoga specificazione di non esclusività: differente indicazione, questa, che risulterebbe inspiegabile ove la disciplina complessivamente dettata dalla clausola in esame dovesse aver riguardo, in entrambi i casi, ad un'ipotesi di giurisdizione convenzionale non esclusiva; - inoltre, l'art. 23, comma 1, del regolamento Ce n. 44/2001 (applicabile, in virtù dell'art. art. 4, comma 1, anche se il convenuto non sia domiciliato nell'ambito dell'Unione Europea) espressamente definisce la competenza giurisdizionale convenzionalmente attribuita al giudice di uno Stato membro come esclusiva, "salvo diverso accordo tra le parti"; quanto già prima osservato in ordine alla formulazione della clausola di cui si tratta dimostra come, lungi dall'essere configurabile nel caso in esame un "diverso accordo tra le parti", le parti stesse abbiano inteso attribuire al giudice inglese (a differenza di quello statunitense) una competenza giurisdizionale esclusiva; - non è viceversa persuasiva la diversa lettura operata dalla parte controricorrente, che fa leva sul successivo comma della clausola in questione - ove è precisato che nothing in this agreement precludes either party from bringing proceedings in any other jurisdiction (nulla in questo accordo impedisce a ciascuna parte di adire qualsiasi altra giurisdizione) - per ravvisarvi appunto quel "diverso accordo", cui allude la citata disposizione dell'art. 23 del regolamento, in presenza del quale la giurisdizione attribuita dalle parti al giudice inglese non avrebbe carattere di esclusività; - occorre, infatti, soffermare l'attenzione sull'ulteriore espressione contenuta (in parentesi) nel medesimo comma: outside if this agreement is expressed to be governed by English law, the contracting States, as defined in section 1(3) of the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 or any modification extension or re-enactment thereof for the time being in force; - le parti non concordano pienamente sulla traduzione di quest'ultima espressione, che la ricorrente intende come "al di fuori degli Stati contraenti come definiti dalla sezione 1.3 del Civil Jurisdiction and Judgments Act del 1982 e successive modificazioni (ossia gli Stati firmatari della Convenzione di Bruxelles del 1968, poi sostituita dal regolamento Ce n. 44/2001), se è stabilito che il presente accordo sia regolato dalla legge inglese", laddove lo stesso passo è tradotto dalla controricorrente con la frase "a parte, nel caso in cui il presente accordo stabilisca l'applicazione della legge inglese, gli Stati contraenti cui si fa riferimento nella sezione 1.3 del Civil Jurisdiction and Judgments Act del 1982 e successive modificazioni"; - la divergenza di traduzione - in particolare focalizzata sul valore da attribuire alla parola inglese "outside" ("al di fuori" o "a parte") - non appare tuttavia decisiva; - in nessun caso il significato complessivo del passo sopra riferito può essere inteso in modo diverso da quello indicato da parte ricorrente: vale a dire nel senso di escludere ogni possibilità di più fori dotati contemporaneamente di giurisdizione, se collocati in altri Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles (oggi vincolati dal regolamento Ce n. 44/2001), quando ricorra la competenza giurisdizionale delle corti inglesi per essere applicabile il diritto di quel paese; - tale interpretazione, coerente con il tenore del comma 1 della medesima clausola, in quanto volta appunto a meglio definire l'ambito di esclusività della proroga di giurisdizione stabilita in favore del giudice inglese, è l'unica che riesca bene ad armonizzarsi con le previsioni del diritto comunitario (delle quali evidentemente i redattori della clausola hanno inteso tener conto, anche per questo distinguendo la posizione del giudice inglese da quello statunitense), rispettose dell'autonomia negoziale ma, nel medesimo tempo, anche ispirate all'esigenza di favorire l'individuazione di un unico e ben determinato foro competente, sul presupposto dell'equivalenza delle garanzie giurisdizionali vigenti nei differenti Stati membri, come chiaramente non solo si evince dall'originaria disposizione dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles, la quale imponeva senz'altro di considerare esclusiva la competenza giurisdizionale attribuita contrattualmente al giudice di uno Stato membro, ma anche dalla più blanda presunzione di esclusività della giurisdizione convenzionalmente prorogata, ora stabilita dall'art. 23 del citato regolamento n. 44/2001; - non può esser condiviso, viceversa, l'assunto di parte controricorrente, secondo cui la frase in discussione non sarebbe volta a limitare (in ambito comunitario) la portata della previsione dei possibili fori concorrenti con quello convenzionale, bensì a disciplinare le situazioni di litispendenza già contemplate al punto (ii) del comma precedente, facendo salva l'inderogabilità delle norme dettate a tal riguardo dall'art. 27 del citato regolamento n. 44/2001; la collocazione stessa della frase, in parentesi, subito dopo la proposizione riguardante l'eventuale concorso di giurisdizioni diverse, e l'uso della parola iniziale "outside" (che la si traduca come "all'infuori" oppure "a parte") rendono palese l'intento d'individuare in tal modo un'area di esenzione nella sfera di applicazione della regola altrimenti stabilita da quella precedente proposizione, sicché appare arbitrario voler riferire invece detta frase al tema della litispendenza, trattato in un contesto diverso, finendo così oltre tutto per relegare la previsione negoziale in esame al rango di mera ripetizione di un precetto già di per sè desumibile dalla disciplina comunitaria e, quindi, per privarla di ogni effettivo valore; - la competenza giurisdizionale del giudice italiano è affermata da parte controricorrente anche con riguardo all'ulteriore, diversa domanda di risarcimento dei danni da essa proposta per l'asserito cattivo adempimento di un differente contratto di consulenza in strumenti finanziari, che si assume sarebbe stato stipulato da Poste italiane con la medesima JP Morgan: contratto distinto dal Master Agreement di cui si è fin qui parlato e rispetto al quale, pertanto, non verrebbe in questione la clausola di proroga della giurisdizione dianzi riferita; - a tal riguardo occorre però rilevare come la domanda di risarcimento dei danni da ultimo menzionata sia stata enunciata nell'atto di citazione in termini di espressa ed inequivoca subordinazione, rispetto alla precedente domanda volta a far dichiarare la nullità dei contratti collegati al predetto Master Agreement, ed il carattere oggettivamente subordinato di una domanda, rispetto ad altra in ordine alla quale sussiste una valida proroga di competenza in favore del giudice straniero, comporta di necessità la devoluzione della causa alla cognizione di quel giudice; deve infatti darsi continuità all'indirizzo di questa Corte secondo cui, qualora l'attore proponga nei confronti di un convenuto straniero una domanda principale ed una subordinata, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano va verificata con esclusivo riferimento alla domanda principale (Sez. un. n. 946 del 1981; Sez. un. n. 6331 del 1981; e Sez. un. n. 6924 del 1983); - neppure la circostanza che, in un atto difensivo dell'attrice posteriore a quello introduttivo della lite, il rapporto di subordinazione dell'una domanda all'altra sia stato riformulato e mutato in rapporto di alternatività tra dette domande appare idonea ad incidere sull'incompetenza giurisdizionale del giudice adito; - anche la nuova formulazione implica pur sempre che solo il mancato accoglimento dell'una domanda potrebbe dare libero corso all'esame dell'altra e che, viceversa, l'esame di una domanda rimarrebbe precluso dall'accoglimento dell'altra, in questo appunto consistendo il rapporto di alternatività tra le due; nel caso in questione l'esame della domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità o d'inefficacia dei contratti d'investimento in strumenti finanziari derivati si prospetta, però, inevitabilmente preliminare, rispetto a quello concernente l'esecuzione del connesso contratto di consulenza; - la consulenza - come descritta dall'attrice - riguardava infatti proprio gli investimenti previsti nei menzionati contratti d'investimento, onde tra questi e quella appare configurabile un legame causale, in conseguenza del quale l'accertamento della nullità (o inefficacia) dei contratti d'investimento necessariamente si rifletterebbe sul contratto di consulenza, di fatto destinato a restare privo di contenuto ove gli investimenti in strumenti finanziari di cui si tratta non risultassero giuridicamente validi (o efficaci); - la pretesa dell'attrice di ottenere la restituzione di quanto versato in esecuzione dei contratti di investimento, per essere siffatti versamenti privi di una causa giuridicamente valida o efficace, si colloca perciò necessariamente su un piano logico preliminare, rispetto alla richiesta di risarcimento dei danni derivati dalle modalità con cui quei medesimi investimenti, consigliati dalla convenuta, vennero in concreto effettuati; - l'enunciato rapporto di alternatività tra le domande si risolve quindi, inevitabilmente, in un rapporto di subordinazione e ciò spiega la ragione per la quale, nell'atto introduttivo del giudizio, la domanda di cui si sta ora parlando era stata appunto proposta in via subordinata; - in difetto di alcuna corrispondente modifica dei rispettivi presupposti di fatto, la successiva diversa enunciazione di un rapporto di alternatività tra dette domande non può dunque valere a modificare il criterio d'individuazione del giudice fornito di competenza giurisdizionale, quale sussistente al momento dell'introduzione della lite: momento che, anche nei procedimenti disciplinati dal D.Lgs. n. 5 del 2003, è pur sempre quello in cui la parte attrice notifica alla controparte l'atto di citazione in giudizio; - da quanto appena osservato discende l'impossibilità d'imperniare la competenza giurisdizionale del tribunale adito unicamente sull'ultima delle domande sopra considerate, atteso appunto il carattere oggettivamente subordinato di tale domanda rispetto all'altra, in ordine alla quale sussiste una valida proroga di competenza in favore del giudice inglese; l'acclarato difetto di giurisdizione del giudice italiano, conforme alla tesi sostenuta da parte ricorrente, fa sì che le spese regolamento siano da porre a carico della controricorrente Poste Italiane s.p.a.; - tali spese - tenuto conto dell'importanza della controversia e del suo valore, quale si desume dalla domanda proposta in causa - vengono liquidate in Euro 34.000,00 (trentaquattromila) per onorari ed Euro 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge; - non si rinviene nell'ordinamento una norma che espressamente disponga, in un caso come quello in esame, in ordine al regime delle spese del giudizio di merito pendente dinanzi al giudice italiano ma destinato a non più proseguire a causa del rilevato difetto di giurisdizione di detto giudice; - non è tuttavia prospettabile ne' la soluzione per cui le spese del giudizio di merito restino inaggiudicate, ne' quella per cui la parte interessata debba instaurare un successivo ed autonomo giudizio al fine di ripetere tali spese, ostandovi il consolidato principio secondo il quale competente a provvedere sulle spese processuali è unicamente il giudice della causa cui quelle spese si riferiscono; - si profila pertanto la necessità di colmare la suindicata lacuna mediante applicazione analogica del disposto dell'art. 385 c.p.c., comma 2, potendosi a questi limitati effetti equiparare la presente situazione a quella di una pronuncia di cassazione senza rinvio; - la società attrice (odierna ricorrente), che ha promosso il giudizio dinanzi ad un giudice sfornito di giurisdizione, deve pertanto esser condannata al rimborso, in favore della controparte, anche delle spese della fase del giudizio di merito svoltasi prima della proposizione del regolamento di giurisdizione, che vengono liquidate in Euro 15.000,00 (quindicimila) per onorari, 1.243,00 (milleduecentoquarantatre) per diritti e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. P.Q.M. La Corte, pronunciando a Sezioni Unite sul ricorso, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e condanna la società Poste Italiane s.p.a. al rimborso, in favore della controparte, tanto delle spese del presente regolamento, liquidate in complessivi Euro 34.100,00 (trentaquattromilacento), quanto di quelle del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 16.343,00 (sedicimilatrecentoquarantatre), oltre, in entrambi i casi, alle spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2007
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