IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 3589

 

 

data pubblicazione 04/04/2011

 

 

 

Tribunale Pordenone, 16 marzo 2011 - Pres. Pedoja - Est. Petrucco Toffolo.

 

Concordato fallimentare – Opposizione all’omologazione – Legittimazione – Di società proponente il concordato la cui proposta non sia stata scelta dal comitato dei creditori – Sussistenza – Di società che abbia depositato proposta successiva all’ordine di comunicazione ai creditori della proposta prescelta – Insussistenza.

Concordato fallimentare – Opposizione all’omologazione – Riproponibilità delle questioni già dedotte con reclamo ex art. 26 l.f. avverso decreto del g.d. ex art. 125 l.f. – Insussistenza.

Concordato fallimentare – Omologazione – Pendenza di giudizio in Corte di Cassazione ex art. 111 Cost. avverso decisione del Tribunale su reclamo ex art. 26 l.f. – Sospensione necessaria del procedimento di omologazione ex art. 295 c.p.c. – Insussistenza dei presupposti.

 

L’interesse che legittima il terzo a proporre opposizione dev’essere un interesse di diritto, immediato e diretto. Deve pertanto riconoscersi la legittimazione ad opporsi all’omologazione in capo alla società che abbia partecipato alla fase di selezione tra le plurime proposte senza risultarne vincitrice, poiché essa, nel lamentare l’illegittimità della proposta o la violazione di norme processuali, lamenta che, illegittimamente, sia prevalsa altra proposta rispetto alla propria. Non è, invece, legittimata a proporre opposizione la società che abbia depositato una nuova proposta, dopo che in relazione ad una proposta di altra società sia stato già emesso l’ordine del giudice delegato di comunicazione della stessa ai creditori; la nuova proponente non ha infatti in alcun modo partecipato all’iter del concordato fallimentare proseguito nelle fasi dell’approvazione e poi dell’omologazione, iter alla cui legittimità essa non ha un interesse giuridico ma di mero fatto. (Francesco Petrucco Toffolo) (riproduzione riservata)

Il controllo da esercitarsi in sede di omologazione del concordato fallimentare è essenzialmente riferito alla fase dell’approvazione della proposta (inclusa la tematica della sua convenienza nell’ipotesi di cui alla seconda parte dell’art. 129 comma quinto, che presuppone l’approvazione della proposta), dispiegandosi la precedente fase, che va dal deposito della proposta alla sua comunicazione ai creditori, tramite atti autonomamente reclamabili: le doglianze relative a tali atti trovano quale sede naturale ed unica di espressione quella del reclamo, senza possibilità che esse siano proposte per la prima volta con opposizione all’omologazione (ostandovi la definitività dell’atto e la sanatoria conseguente al mancato reclamo) o che siano in tale sede riproposte (ostandovi il principio del ne bis in idem). (Francesco Petrucco Toffolo) (riproduzione riservata)

Il fatto che il provvedimento assunto dal tribunale ex art. 26 l.f. sia stato impugnato con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. e che il relativo procedimento sia pendente non comporta la sospensione necessaria del procedimento di omologazione del concordato fallimentare a norma dell’art. 295 c.p.c., non ponendosi un problema di giudicato in rapporto ad un decreto di omologazione di concordato fallimentare, e tantomeno potendosi ipotizzare un rischio di conflitto tra giudicati con riguardo agli esiti dei due procedimenti. (Francesco Petrucco Toffolo) (riproduzione riservata)

 

Massimario, art. 26 l. fall.

Massimario, art. 125 l. fall.

Massimario, art. 129 l. fall.


Il testo integrale

 

 














 

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