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Sezione I - Giurisprudenza

documento 361/2006

 

 

 

 

 

Doveri informativi dell’intermediario, natura e contenuto

Doveri informativi dell’intermediario, natura e contenuto, disinvestimento

Doveri informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale

 

Tribunale di Cosenza 1 marzo 2006, n. 361 – Pres. F. Morano, Rel. Maria Ausilia Ferraro.

Segnalazione dell’Avv. Prof. Massimo Cerniglia

Intermediazione finanziaria – Informazioni sulla specifica operazione – Modalità e contenuti dell’informazione – Differenziazione in base ai tipi di investitore.

 

Violazione dei doveri informativi – Risarcimento del danno – Nesso causale – Autodeterminazione negoziale – Integrità patrimoniale.

 

Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario successivi all’acquisto del titolo – Sussistenza.

 

La necessità di fornire a qualsiasi investitore chiare informazioni sulla specifica operazione, indicando eventualmente le ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione, consente di affermare che le modalità di acquisizione dal cliente delle informazioni relative alla sua situazione finanziaria od ai suoi obiettivi di investimento, nonché le modalità di esplicitazione delle informazioni su eventuali conflitti di interesse, sulle caratteristiche e sull’adeguatezza della specifica operazione ben possono variare a seconda che l’intermediario abbia a che fare con un investitore occasionale ovvero con un risparmiatore aduso all’impiego del denaro, oppure ancora con un esperto speculatore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

La violazione da parte dell’intermediario dei doveri informativi rileva sul piano dell’inadempimento contrattuale, la cui rilevanza causale nella produzione del danno consegue alla illegittima compressione della libertà di autodeterminazione negoziale subita dai clienti nella scelta dell’investimento adeguato nonché alla lesione del loro interesse alla integrità patrimoniale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

La banca ha il dovere di informare l’investitore dell’andamento del titolo anche successivamente al suo acquisto e ciò non soltanto in base al principio generale di buona fede nell’esecuzione del contratto, ma anche in base alle specifiche disposizioni contenute nell’art. 21 del TUF, ove alla lettera b) impone agli intermediari di “operare in modo che (i clienti) siano sempre adeguatamente informati”, al fine di consentire ad essi di effettuare “consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento”, si riferisce ai servizi di investimento indicati nell’art. 1, co. 5° del TUF, senza alcuna distinzione tra le varie tipologie di servizi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

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