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Doveri informativi dell’intermediario, natura e
contenuto
Doveri informativi dell’intermediario,
natura e contenuto, disinvestimento
Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Tribunale
di Cosenza 1 marzo 2006, n. 361 – Pres. F. Morano, Rel. Maria Ausilia
Ferraro.
Segnalazione dell’Avv. Prof. Massimo
Cerniglia
Intermediazione
finanziaria – Informazioni sulla specifica operazione – Modalità e contenuti
dell’informazione – Differenziazione in base ai tipi di investitore.
Violazione
dei doveri informativi – Risarcimento del danno – Nesso causale –
Autodeterminazione negoziale – Integrità patrimoniale.
Intermediazione
finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario successivi all’acquisto
del titolo – Sussistenza.
La
necessità di fornire a qualsiasi investitore chiare informazioni sulla
specifica operazione, indicando eventualmente le ragioni per cui non è
opportuno procedere alla sua esecuzione, consente di affermare che le
modalità di acquisizione dal cliente delle informazioni relative alla sua
situazione finanziaria od ai suoi obiettivi di investimento, nonché le
modalità di esplicitazione delle informazioni su eventuali conflitti di
interesse, sulle caratteristiche e sull’adeguatezza della specifica
operazione ben possono variare a seconda che l’intermediario abbia a che fare
con un investitore occasionale ovvero con un risparmiatore aduso all’impiego
del denaro, oppure ancora con un esperto speculatore.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La
violazione da parte dell’intermediario dei doveri informativi rileva sul
piano dell’inadempimento contrattuale, la cui rilevanza causale nella
produzione del danno consegue alla illegittima compressione della libertà di
autodeterminazione negoziale subita dai clienti nella scelta
dell’investimento adeguato nonché alla lesione del loro interesse alla
integrità patrimoniale.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La banca
ha il dovere di informare l’investitore dell’andamento del titolo anche
successivamente al suo acquisto e ciò non soltanto in base al principio
generale di buona fede nell’esecuzione del contratto, ma anche in base alle
specifiche disposizioni contenute nell’art. 21 del TUF, ove alla lettera b)
impone agli intermediari di “operare in modo che (i clienti) siano sempre
adeguatamente informati”, al fine di consentire ad essi di effettuare “consapevoli
scelte di investimento o di disinvestimento”, si riferisce ai
servizi di investimento indicati nell’art. 1, co. 5° del TUF, senza alcuna
distinzione tra le varie tipologie di servizi.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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