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TRIBUNALE DI VERCELLI, sentenza 14 luglio 2006; Pres.
DEDONATO, Est. VIGNERA; Uniriscossioni s.p.a. (Avv. ti Cimetti, Parente) c.
Fallimento Co.Ve.Ca. s.n.c.
Responsabilità patrimoniale – Cause di prelazione – Privilegi
- Generale sui mobili – Crediti
per tributi – Dello Stato – Crediti per I.R.A.P. – Esclusione (Cod. civ., artt. 2752.
2759, 2771; d. lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, artt. 1
ss.).
I privilegi
ex artt. 2752, comma 1, 2759, comma 1, e 2771, comma 1, c.c. trovano la loro
giustificazione nel rapporto di strumentalità esistente tra i beni
costituenti l’oggetto del privilegio e la produzione del reddito gravato
dall’imposta costituente l’oggetto dei crediti previsti dalle norme
suindicate; conseguentemente, non essendo l’IRAP un’imposta sul reddito, al
relativo credito non può riconoscersi il privilegio generale sui mobili
previsto dall’art. 2752, comma 1, c.c. neppure alla stregua di una sua
interpretazione estensiva.
(gv)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI
VERCELLI
composto da:
1)
dott. Carmine Dedonato Presidente
2)
dott. Giuseppe
Vignera
Giudice estensore
3)
dott. Marcella
Bosco
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
iscritta al N. 1809/2005 R.G., promossa
DA
UNIRISCOSSIONI S.P.A., in qualità di Concessionaria del
Servizio Riscossione dei Tributi per la Provincia di Torino, rappresentata e
difesa dagli avv. ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente ed elettivamente
domiciliata presso lo studio
dell’avv. Francesco Ravera in Vercelli, Corso Fiume n. 52
ATTRICE
CONTRO
FALLIMENTO CO.VE.CA. DI COATTI CLAUDIO E C. S.N.C. in
persona del Curatore dott. Gianni Ciliesa
CONVENUTO
All’udienza del 24 maggio 2006 la causa è
stata rimessa al collegio sulle conclusioni della ricorrente, che ha
richiamato quelle di cui al ricorso introduttivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 101 L.
F. depositato il 16 settembre 2005 la UNIRISCOSSIONI S.P.A., in qualità di
Concessionaria del Servizio Riscossione dei Tributi per la Provincia di
Torino, chiedeva di essere ammessa allo stato passivo del FALLIMENTO
CO.VE.CA. DI COATTI CLAUDIO E C. S.N.C. per il credito di euro 38.513,70
vantato nei confronti della Società fallita per tributi vari.
All’udienza all’uopo fissata dal Giudice delegato, il Curatore si
opponeva alla domanda solo in ordine al riconoscimento del privilegio ex art. 2752, comma 1, c.c., richiesto
dalla ricorrente per la parte del suo credito relativo all’IRAP.
Vertendo
su questione di diritto, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza il compimento
di attività istruttorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve
escludersi che il credito per l’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) sia assistito dal richiesto privilegio ex art. 2752, comma 1, c.c.
La presente controversia scaturisce sostanzialmente dalla Risoluzione
5 aprile 2005 41/E dell’Agenzia delle
Entrate – Direzione Centrale Accertamento, la quale, contrariamente
alle conclusioni rassegnate in argomento dalla dottrina, ha prospettato un’interpretazione estensiva
dell’art. 2752, comma 1, cod. civ., sulla cui base é stata data la seguente
direttiva: “I concessionari della
riscossione devono richiedere l'ammissione al passivo del credito IRAP
iscritto a ruolo in via privilegiata, ai sensi dell'art. 2752 del c.c. e
laddove tale collocazione non venga riconosciuta, dovrà essere proposta
opposizione ai sensi dell'art. 98 del R.D. n. 267/1942, ovvero dovrà
insistersi nella richiesta nel caso che la contestazione avvenga in sede di
insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 del R.D. n. 267/1942”.
Che tale
Risoluzione si discosti dalle opinioni dottrinarie, effettivamente non
stupisce.
Coloro che si sono
occupati del tema, infatti, hanno elaborato le loro conclusioni negative in
virtù di ragionamenti giuridicamente fragili perché:
A)
o si è detto che “le disposizioni che attribuiscono i privilegi hanno carattere
eccezionale e come tali non sono suscettibili di interpretazione analogica”;
B)
o si è affermato che l’IRAP è un tributo locale (recte: regionale) e conseguentemente
(senza pensare affatto di relazionare ad essa il comma 1 dell’art. 2752, che
si riferisce ai tributi diretti dello Stato) la si è rapportata all’art.
2752, ultimo comma, cod. civ. per concludere che, “poiché la disposizione non menziona i tributi regionali”
[parlando ex professo solamente
dei crediti per le imposte,
tasse e tributi dei comuni e
delle province previsti dalla legge per la finanza locale (recte: dal R.D. 14 settembre 1931 n.
1175) e dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai
diritti sulle pubbliche affissioni], “si
deve ritenere, accedendo a quell’interpretazione rigorosa ritenuta più
corretta, che neppure il credito per I.r.a.p. goda del relativo privilegio”.
Orbene!
Chi, a sua volta,
ha parlato a proposito dell’IRAP di tributo regionale per escludere
(ovviamente) l’applicabilità al relativo credito dell’art. 2752, ultimo
comma, cod. civ., non ha considerato che l’imposta in discorso (ad onta della
sua qualificazione) per il contribuente si presenta come tributo statale,
dato che spetta all’Amministrazione finanziaria dello Stato la potestà di
accertarla e di riscuoterla, sicché il credito relativo all’IRAP é un credito
fiscale dello Stato. In materia di dichiarazione, controlli, accertamento e
riscossione si applicano infatti le norme sulle imposte sui redditi. Il
gettito é destinato alle regioni, ma in forza di un rapporto Stato-regioni,
al quale il contribuente resta estraneo.
E’ ben vero che il D. lgs. 15 dicembre
1997 n. 446, nell’istituire l’IRAP, ha (oltrechè destinato alle Regioni il
gettito del “nuovo” tributo) attribuito
alla Regioni stesse (a partire dall’anno 2000) la facoltà di variare
l’aliquota d’imposta e di regolamentare le procedure applicative dell’imposta
medesima, nonché l’accertamento delle violazioni.
2. -
Data la superficialità delle opinioni espresse in subiecta materia dalla dottrina, la Direzione Centrale
Accertamento dell’Agenzia delle Entrate non ha avuto difficoltà a redigere la
Risoluzione 5 aprile 2005 41/E
ed a concludere per il riconoscimento della natura privilegiata del
credito IRAP sulla base di argomenti “uguali e contrari” rispetto a quelli
surricordati: postulando, cioè, la natura (non regionale, ma) statale del tributo de quo (per “espellere” il relativo credito dall’ambito operativo
dell’art. 2752, ultimo comma, cod. civ. e farlo “confluire”, invece, in
quello del comma 1) ed invocando un’interpretazione (non analogica, ma)
estensiva dell’art. 2752, comma 1, cod. civ.
Sennonché, il ragionamento
della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate risulta
fatto esclusivamente pro domo sua,
mancando del tutto di rigore logico-giuridico.
Affinché la superiore affermazione non appaia “gratuita”, è doveroso
riportare integralmente il testo di tale risoluzione per confutarne
successivamente i singoli “passaggi”.
“Alcune Direzioni regionali, al
fine di orientare correttamente l'operato dei Concessionari, hanno sottoposto
alla scrivente Direzione il quesito in ordine alla collocazione in via
privilegiata o chirografaria del credito IRAP nella procedura fallimentare.
In particolare é stato chiesto quale
deve essere il comportamento del concessionario del servizio nazionale della
riscossione in caso di diniego espresso dal Tribunale fallimentare in ordine
alla richiesta di ammissione al passivo in via privilegiata del credito IRAP
ai sensi dell'art. 2752 del c.c., motivata sulla base della inesistenza di
una espressa previsione legislativa di tale ipotesi.
Come é noto, la disciplina generale di
cui all'art. 2745 c.c. dispone: ‘il privilegio é accordato dalla legge in
considerazione della causa del credito’; pertanto, il privilegio é
direttamente ricollegato dalla legge a determinati crediti in ragione della
loro specifica causa, secondo una scelta economico - politica, come tale
riservata alla discrezionalità del legislatore.
Tale necessaria correlazione tra causa
del credito e privilegio é stata evidenziata dalla Suprema Corte secondo la
quale ‘la causa intanto privilegia il credito in quanto sussistano in
concreto le ragioni per accordare il trattamento preferenziale che, per
contro, non ha ragione d'essere non solo quando si é del tutto fuori dallo
schema tipico previsto dal legislatore, ma anche quando allo schema tipico
previsto in astratto non corrispondono, in concreto, quelle caratteristiche
del credito che hanno determinato, in sede di formazione della nota, il
trattamento preferenziale in ragione della causa del credito’.
Alla luce dello stretto collegamento tra
privilegio e causa del credito deve valutarsi l'ambito applicativo dell'art.
2752 c. c. in forza del quale ‘hanno privilegio generale sui mobili del
debitore i crediti dello stato per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta
locale sui redditi ...’.
Tale norma dunque, al pari di
tutte quelle istitutive di privilegio, ha carattere eccezionale in quanto
deroga al principio generale della par condicio creditorum.
Atteso che l'art. 14 delle
Disposizioni preliminari al codice civile dispone che ‘le leggi penali e
quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si
applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati’, ne consegue che l'art.
2752 del codice civile non può applicarsi in via analogica.
In particolare, la ratio del divieto di
applicazione analogica delle norme eccezionali consiste nell'evitare
un'arbitraria estensione delle deroghe alla disciplina generale oltre i casi
specificamente previsti dal legislatore.
Secondo il comune orientamento
dottrinale e giurisprudenziale, tuttavia, é ammessa un'interpretazione
estensiva delle norme eccezionali.
Circa la distinzione tra interpretazione
estensiva ed analogica, può ritenersi, in via generale, che con
l'interpretazione estensiva si afferma un significato della norma più ampio
di quello risultante dalla mera interpretazione letterale, fino a
ricomprendere quei casi che solo apparentemente sembrano esclusi ma che in
realtà sottendono la medesima ratio.
L'analogia, viceversa, quale mezzo
suppletivo della legge, non riguarda il significativo della norma, bensì
consente l'applicazione di quest'ultima a casi non ricompresi nel suo ambito.
Occorre altresì considerare che ai sensi dell'art.
12 delle Disposizioni preliminari al codice civile, l'interprete non può
fermarsi al significato letterale della legge, ma deve anche tener conto
‘dell'intenzione del legislatore’ inteso obiettivamente come interesse
specifico tutelato dalla norma.
Ciò premesso in via generale, con
riferimento al caso di specie si osserva che l'IRAP ha sostituito - tra le
altre imposte - l'ILOR di cui ha ereditato la natura di tributo diretto ed
erariale assumendone la stessa rilevanza nell'ambito del sistema tributario
nazionale.
Invero, tenuto conto che le imposte
dirette colpiscono la ricchezza come tale, la natura diretta dell'IRAP é
stata implicitamente affermata dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza
del 21 maggio 2001, n. 156 secondo cui ‘il valore aggiunto prodotto altro non
é che la nuova ricchezza creata dalla singola unità produttiva, che viene,
mediante l'IRAP, assoggettata ad imposizione ancor prima che sia distribuita
al fine di remunerare i diversi fattori della produzione, trasformandosi in
reddito per l'organizzatore dell'attività, i suoi finanziatori, i suoi
dipendenti e collaboratori. L'imposta colpisce perciò, con carattere di
realtà, il fatto economico diverso dal reddito, comunque espressivo di
capacità di contribuzione in capo a chi, in quanto organizzatore
dell'attività, é autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della
ricchezza prodotta i diversi soggetti che, in varia misura, concorrono alla
sua creazione’.
Allo stesso modo, non può negarsi
la natura di tributo erariale dell'IRAP.
Se, infatti,
l'IRAP é stata ideata come strumento capace di attribuire alle Regioni un
grado molto ampio di autonomia tributaria, per il contribuente essa si
configura come un tributo statale in quanto istituita con legge dello Stato
che ne ha definito i caratteri e la disciplina fondamentale quanto a soggetti
colpiti, presupposti e materia imponibile.
Per altro verso, si osserva che ai sensi
dell'art. 25 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ‘fino a quando non hanno
effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, per le attività di
controllo e rettifica della dichiarazione, per l'accertamento e per la
riscossione dell'imposta regionale nonché per il contenzioso si applicano le
disposizioni in materia delle imposte sui redditi ...’.
In particolare, ‘l'imposta dovuta a
ciascuna Regione in base alla dichiarazione é riscossa mediante versamento
del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per
le imposte sui redditi’ (art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997).
Inoltre, ‘nel
periodo d'imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono
dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste
per le imposte sui redditi’ (art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997).
Infine, ‘la riscossione coattiva
dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che
regolano la riscossione coattive delle imposte sui redditi ...’ (art. 30,
comma 6, del D.Lgs. n. 446/1997).
Da ultimo si evidenzia che, secondo
quanto disposto dall'art. 44 del decreto legislativo n. 446/97, ‘ai fini
dell'applicazione dei trattati internazionali in materia tributaria,
l'imposta regionale sulle attività produttive é equiparata ai tributi
erariali aboliti con l'articolo 36’ : tra tali tributi risulta espressamente
indicata anche l'ILOR.
L'IRAP ha, inoltre, sostituito
l'ILOR nelle convenzioni, stipulate e stipulande, contro le doppie
imposizioni.
In base alle considerazioni esposte,
pertanto, il credito IRAP, benché non espressamente richiamato dall'art. 2752
del c.c., deve ritenersi assistito da privilegio.
Sulla base delle considerazioni
sopra esposte, i concessionari della riscossione devono richiedere
l'ammissione al passivo del credito IRAP iscritto a ruolo in via
privilegiata, ai sensi dell'art. 2752 del c.c. e laddove tale collocazione
non venga riconosciuta, dovrà essere proposta opposizione ai sensi dell'art.
98 del R.D. n. 267/1942, ovvero dovrà insistersi nella richiesta nel caso che
la contestazione avvenga in sede di insinuazione tardiva ai sensi dell'art.
101 del R.D. n. 267/1942.
Ascotributi é pregata di portare a
conoscenza dei propri associati il contenuto della presente”.
3. 1 - Tutti gli argomenti divisati nella predetta Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate potrebbero essere “tranciati” con una semplice
considerazione di tipo logico-cronologico.
Com’é noto, l’IRAP é stata istituita nel 1997 (D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446), mentre l’art. 2752
cod. civ. é stato da ultimo “riformulato” nel 1999 [recte: dal D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46,
art. 33, lettera a) (che ha sostituito il comma 1 dell’art. 2752) ed art. 33,
lettera b) (che ha soppresso l’originario comma 2 dell’art. 2752)].
Ebbene!
Se il Legislatore avesse voluto effettivamente estendere pure all’IRAP
il regime privilegiato espressamente previsto dalla disposizione in questione
per l’IRPEF, per l’IRPEG e per l’ILOR, avrebbe logicamente approfittato del
superiore intervento normativo del 1999 per “ritoccare” quella norma anche
nel senso di includervi (accanto a quella dell’IRPEF, dell’IRPEG ed
dell’ILOR) la menzione dell’IRAP, visto che quest’ultima esisteva nel sistema
tributario sin dal 1997: e poiché, invece, questo non é successo,
l’interpretazione estensiva “caldeggiata” dalla predetta Risoluzione del 5
aprile 2005 41/E in definitiva si porrebbe in contrasto con la voluntas legis!
3. 2 - A parte questa considerazione (cui potrebbe contrapporsi
il consueto sofisma della
“dimenticanza del Legislatore”), non é per nulla esatto sostenere ai fini de quibus che “l’IRAP ha sostituito – tra le altre imposte – l’ILOR di cui ha
ereditato la natura di tributo diretto ed erariale assumendone la stessa
rilevanza nell’ambito del sistema tributario nazionale” (come si legge
nella suindicata Risoluzione del 5 aprile 2005 n. 41/E).
Se é vero, infatti, che il D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446,
nell’istituire l’IRAP, ha con gli artt. 36 e 51, comma 1, abolito altri
tributi e contributi, ciò significa soltanto
che con il nuovo tributo il Legislatore ha voluto assicurare la continuità
del prelievo (sostituire, cioé, il gettito derivante dai tributi e
contributi soppressi con il gettito derivante
dal nuovo tributo).
Del resto, é logicamente impossibile affermare che l’IRAP abbia “sostituito i tributi contestualmente
soppressi” nel senso che abbia “assunto
la stessa rilevanza giuridica” di questi ultimi e che, pertanto, essa
debba essere giuridicamente assimilata alla soppressa ILOR anche agli effetti
ex art. 2752 cod. civ.
Tale tesi, infatti, potrebbe (astrattamente) sostenersi se
contestualmente all’istituzione dell’IRAP fosse stata abolita soltanto l’ILOR.
L’art. 36 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, invece, oltre all’ILOR
ha soppresso altri tributi, soggetti
a “regimi giuridici” diversi da quello proprio dell’ILOR.
Si pensi, ad esempio ed in particolare, all’imposta comunale per
l’esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) [abolita dall’art. 36,
comma 1, lettera c), del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446], la quale, a
differenza dell’ILOR, non godeva del privilegio ex art. 2752 cod. civ.! v. paradigmaticamente Trib. Grosseto 9
ottobre 1995, in Corriere Trib.,
1996, 498).
Conclusivamente: stante l’eterogeneità dei “regimi giuridici” propri
dei tributi “sostituiti” dall’IRAP, é impossibile sostenere che a
quest’ultima siano applicabili le norme disciplinati in passato codesti
tributi.
Alla stregua di tale conclusione risulta sterile ai fini qui esaminati
pure l’argomento incentrato sull’art. 44 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446,
secondo cui “ai fini dell’applicazione
dei trattati internazionali in materia tributaria, l’imposta regionale sulle
attività produttive é equiparata ai tributi erariali aboliti con l’articolo
36”.
Anche a non voler considerare che l’ambito operativo di codesta
disposizione é (non “generalizzato” a tutti gli effetti di legge, ma)
espressamente limitato “ai fini
dell’applicazione dei trattati internazionali” (recte: ai fini delle
convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e, in particolare,
dell’art. 33, n. 1, della VI Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977/388/CEE),
resta pur sempre il fatto che i
“tributi erariali aboliti con l’art. 36”
non si risolvono soltanto nell’ILOR [si pensi, ad esempio, all’imposta sul
patrimonio nette delle imprese, menzionata dall’art. 36, lettera e), il cui
“regime giuridico” non era certo identico a quello ILOR].
3. 3 - Contrariamente a quanto risulta scritto nella Risoluzione
in contestazione dell’Agenzia delle Entrate, infine, l’assimilazione
dell’IRAP alle imposte sui redditi non può essere desunta dal fatto che “per le attività di controllo e rettifica
della dichiarazione, per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta
regionale nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni in materia
delle imposte sui redditi”.
A prescindere dal fatto che (anche stavolta) il richiamo delle
disposizioni relative alle imposte sui redditi é (non “generalizzato”, ma)
limitato quoad effectum, tra IRAP
ed imposte sui redditi esiste un’incompatibilità strutturale.
A differenza dell’IRPEF, dell’IRPEG e dell’ILOR, invero, notoriamente l’IRAP non é un’imposta sul reddito, bensì un’imposta di carattere
reale, che colpisce il valore aggiunto prodotto da un’attività (economica o
no), autonomamente organizzata, per la produzione di beni e servizi (in tal
senso v. esemplificativamente Corte cost. 21 maggio 2001 n. 156).
Più esattamente, data la peculiarità delle regole di individuazione
della base imponibile di tale tributo (v. gli artt. 4-12 del D. Lgs. 15
dicembre 1997 n. 446), può succedere che il tributo stesso sia dovuto da
soggetti che, invece, nel medesimo periodo d’imposta non abbiano avuto
redditi o, addirittura, abbiano avuto delle perdite.
Semplificando e generalizzando, infatti, alla stregua di quelle regole
la base imponibile dell’IRAP si calcola nel seguente modo:
Reddito imponibile IRPEF (o
IRPEG)
+
Costo del personale +
Costo dei soggetti parasubordinati ed
occasionali
+
Interessi passivi
–
Proventi
straordinari (plusvalenze da cessione d’azienda) =
Base imponibile IRAP
Pertanto, proprio perché la relativa base imponibile comprende anche
il costo del lavoro e gli interessi pagati sul debito, l’IRAP può gravare
pure su soggetti o imprenditori fortemente indebitati o addirittura in …
perdita!
4. - Quanto or ora precisato (circa l’impossibilità di
assimilare l’IRAP alle imposte sui redditi) serve a chiudere definitivamente
il nostro discorso e ad affermare un’assoluta incompatibilità
logico-giuridica tra il credito per IRAP e l’art. 2752, comma 1, cod. civ.
Quest’ultimo, infatti, presuppone non solo la presenza di un tributo
diretto dello Stato [quale sicuramente é l’IRAP: al pari dei tributi
espressamente richiamati dalla norma in parola (IRPEF, IRPEG ed ILOR)], ma anche l’esistenza di un’imposta sul
reddito (quale non é l’IRAP: a
differenza dell’IRPEF, dell’IRPEG e dell’ILOR).
Tutto ciò risulta evidente se si legge l’art. 2752, comma 1, cod. civ.
in connessione con le “speculari” disposizioni contenute nell’art. 2771,
comma 1, cod. civ. e nell’art. 2759, comma 1, cod. civ., che é opportuno
trascrivere integralmente.
L’art. 2752 (Crediti per tributi
diretti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto e per i tributi degli
enti locali) al comma 1 stabilisce: “Hanno
privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta
locale sui redditi, diversi da quelli
indicati nel primo comma dell'art. 2771, iscritti nei ruoli resi
esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione
procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente”.
L’art. 2771 (Crediti per le
imposte sui redditi immobiliari), a sua volta, al comma 1 prevede: “I crediti dello Stato per l'imposta sul
reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale di imposta
imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria
non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti
del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si
riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza
pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge”.
L’art 2759 (Crediti per le
imposte sul reddito), infine, al comma 1 dispone: “I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui
redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno
privilegio limitatamente all'imposta o
alla quota d'imposta imputabile al reddito d'impresa, sopra i mobili che
servono all'esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano
nel locale adibito all'esercizio stesso o nell'abitazione dell'imprenditore”.
Orbene!
Dalla lettura “combinata” di queste tre disposizioni (accomunate tutte dal fatto di riferirsi ai “crediti dello Stato per l'imposta sul
reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e per l'imposta locale sui redditi”) si desume
inequivocabilmente che i privilegi ivi contemplati (generale sui mobili il
primo, speciale immobiliare il secondo e speciale mobiliare il terzo)
“assistono” i crediti tributari
da esse richiamati non nella loro interezza, ma limitatamente all’imposta o alla quota d’imposta imputabile ad un
certo di tipo di reddito.
Più esattamente, atteso che la norma ex art. 2752, comma 1, cod. civ. esclude dal suo ambito
applicativo i crediti “diversi da
quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771”, il privilegio generale
da essa previsto va riconosciuto soltanto limitatamente
all’imposta od alla quota d’imposta imputabile ai redditi diversi da quelli
immobiliari.
Sennonché, non essendo l’IRAP (a differenza dell’IRPEF, dell’IRPEG e
dell’ILOR) un’imposta sul reddito (come testé detto), essa strutturalmente non é imputabile ad alcun reddito
(mobiliare, immobiliare o d’impresa) del contribuente: il relativo credito,
perciò, é “ontologicamente” incompatibile con l’art. 2752, comma 1, cod. civ.
(nonché con gli artt. 2759 e 2771), che viceversa presuppone proprio tale
“imputabilità”.
5. - Appare evidente a questo punto come la Relazione dell’Agenzia
delle Entrate del 5 aprile 2005 41/E abbia fatto in subiecta materia un “uso improprio” dell’insegnamento del
Supremo Collegio riguardante l’ammissibilità dell’interpretazione estensiva
delle norme sui privilegi.
E’ vero, infatti, che in base a quell’insegnamento “la causa, in tanto privilegia il credito,
in quanto sussistano, in concreto, le ragioni per accordare il trattamento
preferenziale che, per contro, non ha ragion d'essere non solo quando si é
del tutto fuori dallo schema tipico previsto dal legislatore, ma anche quando
allo schema tipico previsto in astratto non corrispondono, in concreto,
quelle caratteristiche del credito che hanno determinato, in sede di
formazione della norma, il trattamento preferenziale in ragione della causa
del credito” (così ex plurimis
Cass. 24 gennaio1995 n. 840; 14 febbraio 2003 n. 2213, in Guida al Diritto, 2003, 20, 94).
Ma é altrettanto vero che chi ha scritto quella Risoluzione, se avesse
tenuto presenti le caratteristiche essenziali dell’IRAP, si sarebbe accorto
che “allo schema tipico previsto in
astratto” dall’art. 2752, comma 1, cod. civ. “non corrispondono, in concreto” (cioé, rispetto al credito per
IRAP), “quelle caratteristiche del
credito che hanno determinato, in sede di formazione della norma, il
trattamento preferenziale in ragione della causa del credito”: la quale
(causa del credito), rispetto ai privilegi di cui all’art. 2752, comma 1,
all’art. 2759, comma 1, ed all’art. 2771, comma 1, cod. civ., va individuata
non già nella mera natura erariale dei crediti ivi considerati, ma in una
sorta di “nesso di strumentalità” tra i beni costituenti l’oggetto del
privilegio e la produzione del reddito “gravato” dall’imposta costituente
l’oggetto di quei crediti (detto altrimenti: avendo quei beni contribuito a produrre quei redditi, il Legislatore ha
considerato “giusto” destinare i
primi al soddisfacimento preferenziale dei crediti aventi ad oggetto le
imposte gravanti sui secondi).
6. - Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti
le spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
-
AMMETTE il credito della UNIRISCOSSIONI
S.P.A. allo stato passivo del FALLIMENTO CO.VE.CA. DI
COATTI CLAUDIO E C. S.N.C. come da domanda, con esclusione del
privilegio ex art. 2752, comma 1,
c.c. per la parte del credito stesso relativa all’IRAP;
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COMPENSA interamente tra le parti le spese
processuali.
Vercelli, 12 luglio 2006
Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Vercelli oggi 14.07.2006
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