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Tribunale
di Mantova, 25 gennaio 2006 – G.U. L. Pagliuca.
Responsabilità del medico – Decesso del feto durante il
parto – Danno non patrimoniale – Danno morale soggettivo dei nonni –
Sussistenza.
Essendo
notorio che, a seguito della nascita del nipote, viene ad instaurarsi fra
costui ed i nonni una intensa relazione affettiva, in assenza di elementi che
facciano ritenere il contrario può presumersi che l’improvvisa ed inaspettata
mancata nascita del nipote determini anche nel nonno un dolore di intensità
tale da poter essere risarcito a titolo di danno morale soggettivo.
(Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
Responsabilità del medico – Danno non patrimoniale da
mancata nascita – Liquidazione equitativa – Modalità e criteri di
determinazione del danno.
Il danno non patrimoniale da mancata nascita di congiunto va liquidato
in via equitativa tenendo conto del momento in cui è avvenuta la cessazione
della gravidanza, dell’intensità del vincolo familiare che si sarebbe venuto
a creare con il nascituro, della
consistenza più o meno ampia del nucleo familiare residuo, dell'età dei genitori
facendosi riferimento, quale criterio
orientativo, alle tabelle di quantificazione del danno non patrimoniale
elaborate dall’osservatorio presso il Tribunale di Milano anche se
relative alla diversa ipotesi del pregiudizio non patrimoniale patito dal
genitore per la morte del figlio che sia già nato: poiché la sofferenza
patita dal congiunto è tanto maggiore quanto più si è avuta la possibilità di
instaurare ed approfondire con il tempo stabili rapporti affettivi con il
deceduto, nell’ipotesi del feto venuto a mancare solo al termine della
gravidanza appare corretto orientare la valutazione equitativa del danno
avendo quale riferimento l’importo minimo della forbice prevista dalle
predette tabelle.
(Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE
DISTACCATA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione
di giudice unico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6018 del ruolo
generale degli affari contenziosi dell'anno 2003
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 25.1.03 e
27.1.03 P. S., M. B., M. S., S. M. R., G. B. ed A. B. convenivano in giudizio
i medici A. T. e S. D. G. nonché l’Azienda Ospedaliera X Y per sentirli condannare
al risarcimento di tutti i danni – patrimoniali e non patrimoniali – patiti a
causa della mancata nascita di N. S., imputabile a condotta imperita dei
medici convenuti, i quali durante il parto non si erano avveduti della
sofferenza fetale in corso e, invece di procedere a taglio cesareo, avevano
insistito nel tentativo di indurre il parto per via fisiologica, determinando
il decesso del feto a causa di una sindrome asfittica.
Affermavano inoltre gli attori:
a) di essere i genitori (P. S. e M. B.), i nonni
paterni (M. S. e S. M. R.) ed i nonni materni (G. B. ed A. B.) del
nascituro;
b) che la responsabilità dei medici convenuti era
già stata accertata in sede penale con sentenza n. 62/02 in data 1/03/02 del GIP
presso il Tribunale di Mantova, pronunciata a seguito di istanza di
patteggiamento degli imputati ex art. 444 cpp;
c) che tutti i convenuti erano tenuti sia
contrattualmente che extracontrattualmente al risarcimento di tutti i danni
derivati in capo agli attori a causa del reato;
d) che, quanto ai genitori del nascituro, si era
determinato un pregiudizio sia patrimoniale – per la mancata percezione dei
contributi economici che il figlio avrebbe loro presumibilmente in futuro
apportato -, sia non patrimoniale – a titolo di danno morale soggettivo per
l’enorme sofferenza patita a causa della mancata nascita ed a titolo di danno
esistenziale per la mancata instaurazione di un rapporto familiare ed
affettivo con il nascituro, con conseguente peggioramento della qualità della
loro vita;
e) che anche i nonni avevano patito grande
sofferenza per la mancata nascita del nipote ed avevano perciò anche loro
diritto a vedersi risarcito il danno morale patito;
f) che prima dell’instaurazione del giudizio i
convenuti avevano corrisposto ai soli genitori l’importo di euro 170.430,00,
non esaustivo della pretesa creditoria azionata e quindi accettato solo a
titolo di acconto sul maggior risarcimento dovuto
Tutto ciò premesso gli attori concludevano
chiedendo la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno che
quantificavano nella misura di euro 350.000,00 per ciascuno dei genitori e di
euro 75.000,00 per ciascuno dei nonni.
I convenuti, costituitisi in giudizio, non
contestavano l’esclusiva responsabilità dei medici convenuti in ordine alla
mancata nascita del piccolo N., né contestavano il diritto dei due genitori
al risarcimento del danno non patrimoniale patito.
Affermavano tuttavia che l’importo di euro
170.430,00 già versato era ampiamente satisfattivo di ogni pretesa dei
genitori, i quali non avevano diritto al risarcimento di alcun tipo di danno
patrimoniale. Quanto ai nonni contestavano in radice la loro legittimazione a
pretendere importi a titolo di
risarcimento del danno morale.
Su queste premesse i convenuti concludevano
chiedendo il rigetto di ogni ulteriore richiesta risarcitoria avanzata dagli
attori.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva
trattenuta in decisione all’udienza del 13.7.05, sulla base delle conclusioni
delle parti come riportate in
epigrafe.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1 - Non è contestato che il decesso del nascituro
N. S., quando ancora si trovava nel ventre materno ed era in atto
l’espulsione del feto, sia stato causato dalla condotta imperita dei medici
convenuti i quali non si erano avveduti tempestivamente della grave
sofferenza fetale in corso e non avevano perciò provveduto urgentemente a
parto chirurgico (taglio cesareo) insistendo invece in pratiche volte ad
indurre il parto per via fisiologica e, così facendo, determinando la
sindrome asfittica da cui è purtroppo derivato l’evento letale.
I convenuti dott. T. e dott. D. G., quindi, sono
senz’altro tenuti a risarcire i danni conseguenti al decesso del feto e,
quindi, alla mancata nascita di N. S.. Ai sensi dell’art. 2049 c.c. il
medesimo obbligo grava anche sull’Azienda ospedaliera X Y di cui i predetti
medici erano pacificamente dipendenti.
2 – Dalle sommarie informazioni testimoniali e
dagli interrogatori resi dai convenuti nel corso del procedimento penale emerge
chiaramente che il decesso del piccolo N. era avvenuto quando il feto si
trovava ancora nel grembo materno (cfr atti del procedimento penale prodotti
da parte attrice sub doc. 1). Della circostanza si dà atto anche nella
perizia redatta dal prof. Silingardi e dal prof. Volpe in sede di incidente
probatorio, laddove si afferma testualmente che “alle ore 11.40 veniva estratto, con taglio cesareo, il feto già
morto” (doc. 2 di parte attrice).
Pertanto, poiché il decesso era avvenuto prima
della nascita (ossia prima del completamento del parto con l’estrazione del
feto dal grembo materno e la recisione del cordone ombelicale) il fatto come
sopra descritto integra chiaramente l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 17,
c. 1 della legge 194/78 (interruzione colposa della gravidanza).
Pertanto, giusto il disposto dell’art. 185, c. 2
cpc, i convenuti sono tenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e
non patrimoniali che il reato abbia cagionato a terzi.
3 - La norma non indica criteri per
l’individuazione dei soggetti legittimati a richiedere il risarcimento, ossia
delle persone che possono considerarsi danneggiate dal reato.
Ritiene in proposito questo giudice che, stante
l’assenza di limitazioni espresse, astrattamente legittimato a richiedere il
risarcimento possa essere chiunque provi di aver effettivamente subito un
pregiudizio patrimoniale e/o non patrimoniale quale conseguenza del reato.
Non appare quindi operazione corretta e conforme
al dettato legislativo quella
volta all’individuazione ex ante di
categorie di soggetti astrattamente legittimati a richiedere il risarcimento
in contrapposizione ad altri a cui non debba essere riconosciuto analogo
diritto, dovendosi piuttosto verificare in concreto, e quindi con
accertamento di fatto che tenga conto delle specificità di ogni singolo caso,
l’effettiva esistenza del pregiudizio lamentato quale conseguenza del reato.
Per evitare la proliferazione di richieste
pretestuose e, quindi, per operare un’adeguata selezione delle pretese
meritevoli di accoglimento il giudice dovrà pretendere e la parte istante
dovrà fornire la prova rigorosa dell’effettiva esistenza del danno. Prova che
sarà tanto più gravosa, quanto più sia flebile e sfumata la relazione
esistente tra la vittima del reato ed il richiedente.
Il che, per converso, non preclude certo al
giudice la possibilità di avvalersi di presunzioni nel caso in cui tra la
vittima ed il danneggiato sussista invece una particolare e qualificata
relazione affettiva o familiare, tale da far ritenere notoriamente
sussistente, secondo l’id quod
plerumque accidit e sempre che non siano emersi elementi di segno
contrario, l’effettiva esistenza del pregiudizio di cui si chiede il
risarcimento.
Presunzione a cui il giudice potrà fare ricorso
specie laddove si verta in ipotesi di danni di natura non patrimoniale (come
nel caso emblematico della transeunte sofferenza conseguente al reato che
integra il c.d. danno morale soggettivo), ossia di pregiudizi spesso privi di
evidenti sintomi rilevatori esterni e quindi difficilmente accertabili in
modo oggettivo.
4 - Ciò premesso, avendo specifico riguardo
all’ipotesi per cui è causa, non vi è dubbio che la sofferenza per la mancata
nascita del figlio sia senz’altro e massimamente avvertita proprio dai
genitori che quella nascita avevano desiderato, programmato, voluto e ormai
ritenuto imminente e certa.
La mancata nascita del figlio tanto atteso
determina senz’altro dolore e delusione per la frustrazione dei progetti e
delle aspettative che l’attesa del
nuovo nato aveva determinato durante il periodo di gestazione.
D’altra parte non vi è ragione di escludere che
analoga sofferenza, seppur evidentemente di intensità di gran lunga
inferiore, venga patita anche dai nonni, specie laddove, come nella
fattispecie, il nascituro sia il primo nipote.
Può infatti ritenersi comunemente noto e, quindi,
di comune esperienza che nella generalità dei casi proprio i nonni (oltre che
i genitori) attendano con particolare apprensione e desiderio la nascita del
nipote, col quale dopo la nascita viene ad instaurarsi relazione
privilegiata. Infatti, specie al giorno d’oggi in cui anche la madre svolge
attività lavorativa, i nipoti vengono spesso affidati ai nonni, con cui
trascorrono molto del loro tempo. Tra nonno e nipote viene quindi generalmente
a determinarsi una particolare relazione affettiva, fonte di vicendevole
felicità e gratificazione.
Il che implica che i nonni quasi sempre vivano il
periodo della gestione con fremente attesa della nascita del nipote,
riponendo in essa grandi aspettative di futura ed imminente gratificazione
affettiva ed esistenziale.
Pertanto, in assenza di elementi che facciano
ritenere il contrario, può senz’altro presumersi che l’improvvisa ed
inaspettata mancata nascita del nipote tanto atteso determini anche nel nonno
un dolore di intensità tale da poter essere risarcito a titolo di danno
morale soggettivo.
Nella fattispecie, non sono stati allegati né
sono emersi elementi idonei a far ritenere che gli attori M. S., S. M. R.
(nonni paterni del piccolo N.), G. B. e A. B. (nonni materni) non avessero
atteso la nascita del nipote con l’apprensione e le aspettative che
comunemente si determinano in capo a detta categoria di parenti, di talchè,
considerato anche che trattatasi del primo nipote, può senz’altro presumersi che a causa della mancata
nascita del piccolo N. sofferenza vi sia stata, con conseguente diritto al
risarcimento del danno morale soggettivo.
A maggior ragione può presumersi la sofferenza
dei genitori, che peraltro non è nemmeno messa in discussione dai convenuti,
i quali hanno anzi già provveduto a corrispondere a questi ultimi un importo
a titolo di risarcimento del danno.
Certamente maggiore sarà stata la sofferenza
della madre M. B. la quale, oltre al dolore per la perdita del figlio, ha vissuto
in prima persona e “sulla propria pelle” i momenti drammatici che hanno
preceduto il decesso del nascituro, sino alla cessazione del battito fetale.
E’poi evidente che durante tutto il periodo della gestazione la madre avverte
fisicamente la presenza e l’evolversi di una vita nel suo grembo e, quindi,
si determina con il nascituro una particolare relazione che, se interrotta,
non può che determinare una sofferenza particolarmente intensa, certamente
maggiore di quella che viene generalmente patita dal padre.
Tutti gli attori, quindi, hanno diritto al
risarcimento per il danno morale soggettivo patito, nella misura di cui si
dirà oltre.
5 – Quale ulteriore voce di danno non
patrimoniale gli attori P. S. e M. B. hanno chiesto il risarcimento del
pregiudizio conseguente alla lesione del rapporto parentale con il figlio
nascituro.
Come è noto l'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di prossimo congiunto non è quello alla mera
conservazione del semplice rapporto di parentela con la persona deceduta,
bensì quello all’intangibilità degli affetti e della reciproca solidarietà
che con detto soggetto si vengono ad instaurare nell'ambito della famiglia,
quindi alla inviolabilità della
libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana
nell'ambito di quella
peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la
cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Detto altrimenti, perché sussista
l’interesse di cui si afferma la lesione non è sufficiente che esista
rapporto di parentela tra deceduto e richiedente il risarcimento, essendo
invece necessario anche che tra i medesimi soggetti intercorressero i
rapporti di affetto, reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il
comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto
parentale.
Il che presuppone che il parente
venuto a mancare, non solo sia nato, ma che con lo stesso si siano venuti ad
istaurare nel tempo rapporti di vita quotidiana e frequentazione dalla cui
interruzione derivi la lesione dell’interesse in considerazione e, quindi, il
pregiudizio in capo al soggetto che invoca il risarcimento.
Pertanto laddove, come nella
fattispecie, il soggetto non sia neppure nato non può ritenersi sussistente
alcun rapporto parentale nell’accezione sopra evidenziata, di talchè deve in
radice escludersi la ricorrenza della voce di danno richiesta dagli attori.
6 – E’invece inammissibile la pretesa
risarcitoria avanzata dall’attrice M. B. per l’asserita lesione
dell’interesse costituzionalmente tutelato all’autodeterminazione consapevole
relativamente agli interventi medici (inerenti alla modalità del parto) a cui
sottoporsi, tra quelli in concreto possibili.
La relativa pretesa risarcitoria è
stata infatti avanzata per la prima volta in comparsa conclusionale ed è quindi del tutto tardiva.
7 – Gli attori P. S. e M. B. hanno
infine lamentato un danno patrimoniale per
la perdita delle future contribuzioni economiche che il figlio N. avrebbe
loro apportato.
Detto danno, in
astratto senz’altro risarcibile (Cass. 3929/69, Cass. 2063/75, Cass. 4137/81,
Cass. 11453/95, Cass. 1085/98, Cass. 15103/02), presuppone comunque che sia
raggiunta la prova, quantomeno in termini di probabilità, che i genitori
avrebbero avuto in futuro la necessità di avvalersi della contribuzione economica del figlio –
da una parte – e che quest’ultimo sarebbe stato in grado di farvi fronte –
dall’altra.
Nella fattispecie,
tenuto conto dell’attività lavorativa svolta dagli istanti (avvocato lo S.,
insegnante la B.) non vi è ragione di dubitare che gli stessi abbiano ed
avrebbero conservato mezzi ampiamente sufficienti per provvedere
autonomamente al loro sostentamento e non è quindi possibile presumere la
necessità per gli stessi di ricorrere in futuro all’aiuto economico del figlio.
In difetto di prova del
danno, la pretesa risarcitoria avanzata sul punto non può quindi essere
accolta.
8 - In conclusione a
tutti gli attori spetta unicamente il risarcimento del danno morale
soggettivo patito in conseguenza della mancata nascita del piccolo N..
Quanto ai criteri di liquidazione di
detto danno, vertendosi in
ipotesi di danno non
patrimoniale, in quanto tale privo di contenuto economico, non
potrà che procedersi con valutazione equitativa (artt. 1226 e
2056 c.c.), tenendo conto del momento in cui è
avvenuta la cessazione della gravidanza, dell’intensità del vincolo familiare
che si sarebbe venuto a creare con il nascituro, della consistenza più o meno ampia del nucleo familiare residuo, dell'età dei genitori.
9 - Quanto ai genitori
può aversi riguardo, quale criterio orientativo, alle tabelle di
quantificazione del danno non patrimoniale elaborate dall’osservatorio
presso il Tribunale di Milano e recepite da questo ufficio giudiziario, anche
se relative alla diversa ipotesi del pregiudizio non patrimoniale patito dal
genitore per la morte del figlio che sia già nato.
Dette tabelle, per il caso di morte del figlio,
prevedono una forbice risarcitoria da un minimo di euro 100.000,00 ad un
massimo di euro 200.000,00 per ciascun genitore.
Tendenzialmente, nell’individuare l’importo del
risarcimento adeguato al caso concreto all’interno della suddetta fornice
risarcitoria, il giudice terrà conto della durata della relazione affettiva
tra la vittima ed il parente superstite, riconoscendo un risarcimento minore
nell’ipotesi in cui il decesso sia avvenuto in tenera età e maggiore nel caso
in cui l’uccisione del figlio sia avvenuta in età più avanzata. (e specie se
esso sia ancora convivente con i genitori). E’infatti noto che la sofferenza
patita dal congiunto è tanto maggiore quanto più si è avuta la possibilità di
instaurare ed approfondire con il tempo stabili rapporti affettivi con il
deceduto, il quale diviene un punto di riferimento la cui perdita ha inevitabili riflessi
negativi.
Pertanto, nell’ipotesi di decesso del figlio
appena nato dovrà tendenzialmente optarsi per una quantificazione del danno
corrispondente o comunque vicina al minimo della suddetta forbice
risarcitoria.
Di conseguenza, poiché l’ipotesi del feto
deceduto solo al termine della gravidanza (come avvenuto nella fattispecie) è
del tutto equiparabile a quella del figlio morto nei giorni o nel periodo
successivo al parto, appare corretto orientare la valutazione equitativa del
danno avendo quale riferimento l’importo minimo della suddetta forbice
risarcitoria.
Ovviamente, per le ragioni sopra indicate, alla
madre M. B. dovrà essere corrisposto un importo superiore rispetto a quello
dovuto al marito, potendosi senz’altro ritenere che la sofferenza da lei
patita sia stata di maggiore intensità.
Ciò premesso, tenuto conto ed applicati i criteri
ora individuati, appare equo quantificare il risarcimento dovuto a M. B. e M.
S. - liquidato all’attualità e già comprensivo degli interessi maturati sino
alla data di sottoscrizione della presente sentenza – nell’importo,
rispettivamente di euro115.000.000 ed euro 105.000.000.
I convenuti hanno già corrisposto ai predetti
attori in data 16.5.02 (doc. 1 di parte convenuta) l’importo di euro 170.430,00
(euro 85.215,00 per ciascun genitore) che, per operare con termini omogenei,
va rivalutato anch’esso all’attualità ed ammonta oggi ad euro 182.883,00
(euro 91.441,50 per ciascun genitore).
Di conseguenza, tenuto conto dell’acconto
versato, i convenuti vanno condannati, in solido, al pagamento a favore di M.
B. del residuo importo di euro 23.558,50 (115.000,00 – 91.441,50), ed a
favore di M. S. della residua somma di euro 13.558,50 (105.000,00 –
91.441,50).
10 - Quanto invece ai nonni M. S., S. M. R., G.
B. ed A. B. appare equo quantificare il pregiudizio da ciascuno di essi
patito nella misura di euro 10.000,00 a testa, già rivalutata all’attualità e
comprensiva di interessi sino alla sottoscrizione della presente sentenza.
11- Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, i
convenuti vanno condannati in solido al rimborso delle spese di lite
sostenute dagli attori, che si liquidano (avuto riguardo unicamente
all’importo riconosciuto agli attori in aggiunta all’acconto ricevuto prima
del giudizio) nell’importo complessivo di euro 10.200,00, di cui euro
2.000,00 per spese (comprensive di quelle forfetarie 12,5%), euro 2.200,00
per diritti ed euro 6.000,00 per
onorario, oltre iva e cpa.
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