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Tribunale
di Salerno, Sentenza 10 ottobre 2006 – Presidente A.
Chianese. Relatore G.
Jachia.
Fallimento – Sentenza dichiarativa di fallimento – Diritto transitorio – Artt. 150 e 153 d.
lgv. 5/06 – Ricorso anteriore
all’entrata in vigore del decreto legislativo – Sentenza pronunciata dopo l’entrata in vigore –
Definizione secondo la legge anteriore.
La
disciplina transitoria della nuova legge fallimentare prevede una regola
generale fissata nell’articolo 153 del d. lgv. 5/06, l’applicazione della
nuova disciplina a tutte le fattispecie dalla data della sua entrata in
vigore, ed una serie di deroghe tra cui quella prevista nell’articolo 150 ai
sensi del quale in via eccezionale si applicherà la legge anteriore a tutte
le procedure introdotte con un ricorso già pendente alla data di entrata in
vigore della nuova legge.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO, IV sezione Civile,
Collegio
Fallimentare, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Alessandra Chianese Presidente.
Dott.
Giorgio
Jachia Giudice
Est
Dott. Luigi Barrella Giudice
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Dichiarativa di Fallimento
Di “X S.r.l. in liquidazione” con sede in Salerno
Resistente
1 Presupposti oggettivi e soggettivi
Letto il ricorso n. 278/06 con il quale più di venti dipendenti
chiedono il fallimento della predetta società a responsabilità limitata in
relazione ad un credito ammontante complessivamente ad oltre € 162.000,00
oltre accessori nonché le istanze rubricate ai nn. 344/06 e 346/06 avanzate
per ulteriori crediti ammontanti ad oltre € 47.000,00;
dato atto che parte resistente è stata regolarmente citata in
giudizio e che entrambi i liquidatori della società erano presenti all’ultima
udienza avanti al giudice relatore nel corso della quale hanno dichiarato di
non opporsi alla dichiarazione
di fallimento;
Esaminata la documentazione acquisita di ufficio e quella depositata
dalle parti ed in particolare visti: il decreto ingiuntivo allegato al
ricorso 346/06, il verbale dell’assemblea straordinaria tenutasi il giorno
7.09.06 dalla quale emerge che per la situazione debitoria esistente i
liquidatori vengono autorizzati a presentare il ricorso per autofallimento ed
a non opporsi alle istanze di fallimento in esame; il verbale dell’assemblea
straordinaria tenutasi il giorno 9.02.06 con approvazione del bilancio e del
conto economico, atti dai quali emergono perdite per oltre € 700.000,00 e debiti verso banche e verso
fornitori per oltre 1.200.000,00;
ritenuto che questo Tribunale sia
competente ai sensi dell’art. 9 del
R.D. 16.3.1942 n. 267 poiché la sede principale dell’impresa della
debitrice si trova nel circondario del giudice adito;
esaminati gli indici risultanti dall’anagrafe tributaria per gli
ultimi tre anni:
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R. imponibile
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2002
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2003
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2004
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IRPeG
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€
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€
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-58.501/00
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€
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- 359.957/00
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Irap
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€
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€
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4.561/00
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€
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5.323/00
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IVA
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Vol. d’affari
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€
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€
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642.221/00
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€
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1.560.398/00
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Totale acquisiti
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€
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€
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686.118/00
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€
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1.606.398/00
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Reddito imponibile
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Anno 2002
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Anno 2003
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Anno 2004
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IRPeF
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€
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18.772/00
|
€
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44.588/00
|
€
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53.058/00
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Irap
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11.240/00
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16.450/00
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Zero/00
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Volume d’affari
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€
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1.926.942/00
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€
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2.069.295/00
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€
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1.626.747/00
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Totale acquisiti
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€
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1.734.436/00
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€
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1.619.163/00
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€
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2.368.815/00
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ritenuto che dal complesso degli
elementi in atti emerga che il debitore è un imprenditore esercente
attualmente attività commerciale con volumi di affari considerevoli e con
investimenti significativi, tali da non renderlo un piccolo imprenditore;
ritenuto, che sussista, inoltre, anche il presupposto oggettivo per
la pronuncia del fallimento atteso che lo stato di insolvenza emerge
dall'entità complessiva degli inadempimenti e dei debiti sociali nonché dalla cessazione
dell’attività di impresa senza aver nemmeno saldato in precedenza le
spettanze retributive dei dipendenti ed atteso che tale stato di assoluta
illiquidità non è negato nemmeno dai legali rappresentanti della società e
dall’assemblea della medesima;
2 Norme transitorie
rilevato,
in ordine alla disciplina da applicare, che il primo ricorso è stato
presentato in data antecedente il 16 luglio 2006, data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 5/06;
considerato che per questa ragione debba essere esaminata la
disciplina transitoria posta in calce al citato decreto legislativo n. 5/2006
negli articoli 150 e seguenti;
in particolare ricordato che l’art. 150 del decreto legislativo
dispone che: “I ricorsi
per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate
prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato
fallimentare pendenti alla
stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore.”;
ritenuto, preliminarmente, necessario precisare che tale disposizione
vada esaminata in relazione al successivo art 153 della stessa legge ove in
merito all’entrata in vigore della legislazione di riforma della legge
fallimentare si dispone che: “Il
presente decreto entra in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, fatti salvi gli articoli 45, 46, 47, 151 e 152, che
entrano in vigore il giorno della pubblicazione del medesimo decreto nella
Gazzetta Ufficiale.;
ritenuto opportuno, sempre preliminarmente, dare atto che la
relazione ministeriale a tale decreto legislativo si limita alle seguenti
indicazioni:
a) in relazione
all’art. 149 divenuto poi 150 del D. Lgv. “è stato ritenuto
opportuno inserire, come disciplina transitoria, la disposizione per la quale
i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato
fallimentare depositate prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo
in commento, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare
pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore. La norma tende ad evitare che un concorso
di discipline diverse susseguentisi nel tempo nell’ambito della stessa
procedura possa determinare difficoltà e nuocere al corretto svolgimento
della procedura stessa, alle ragioni dei creditori e alle esigenze di
conservazione e recupero delle componenti attive dell’impresa.”;
b) in relazione
all’art. 151 divenuto poi 152 del D. Lgv.: La norma interviene sul
tema delle limitazioni personali poste a carico del fallito. Si tratta di
conseguenze di tipo sanzionatorio che poggiano su di una lunga tradizione
storica, ormai priva di fondamento sostanziale, la cui funzione sembra essere
quella di attribuire al fallimento un carattere infamante. ….
c) in relazione
all’art. 152 divenuto poi 153 del D. Lgv.: La norma contiene un’ultima disposizione sull’entrata in vigore del
decreto, che, si è ritenuto di rimettere al termine di sei mesi dopo la
pubblicazione del decreto medesimo sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò in
considerazione della portata della riforma, che pone l’esigenza di assegnare,
sia alle strutture giudiziarie, che agli ordini professionali interessati un
congruo lasso di tempo al fine di predisporre gli opportuni adeguamenti alle
intervenute innovazioni normative in
materia di procedure concorsuali. Entrano invece immediatamente in
vigore le disposizioni in
materia di limitazioni personali per il fallito (articoli 48, 49 e 50
l. fall. e 151 decreto legislativo);
osservato che le norme introdotte dal decreto legislativo n. 5/06
non hanno però soltanto natura squisitamente processuale in quanto, ad
esempio, il nuovo articolo 1 della legge fallimentare disciplinando (peraltro
a contrario) la nozione di piccolo imprenditore attribuisce – ai soli fini
della legge fallimentare – uno “statuto”
speciale soltanto a determinate imprese;
rilevato che, ai fini che ci occupa, l’art. 150 del D. Lgv. sembra,
infatti, vertere fondamentalmente in materia processuale indicando la
disciplina da applicare ai ricorsi prefallimentari ed alle procedure pendenti;
ritenuto che tale articolo 150 debba interpretarsi in relazione
all’art. 153 del medesimo decreto legislativo che è la norma di riferimento
perché dispone, in applicazione al principio tempus regit actus tipico delle norme processuali, che tutti gli
atti comunque compiuti a partire dal 16 luglio 2006 siano governati dalla
nuova legge fallimentare;
considerato, conseguentemente, in quest’ottica, che le disposizioni
fissate dall’art. 150 debbano ritenersi deroghe al principio fissato
dall’art. 153 e quindi vadano considerate come eccezioni alla regola generale che è l’applicazione della nuova legge
fallimentare;
rilevato che, paradossalmente, la regola diventa il caso più
sporadico – almeno nel primo periodo - in quanto la prima eccezione è quella
che sottrae tutte le procedure fallimentari pendenti al 16 luglio alla nuova
normativa (salvo per quanto attiene alle norme “sostanziali” di cui all’art. 151
l.f. già entrate in vigore dal gennaio 2006 e, come di
seguito esaminato, eventualmente anche per quanto attiene ad altre norme
sostanziali);
ritenuto che nella disposizione esaminata, l’articolo 150 del
decreto legislativo, vi siano – escludendo i riferimenti ai concordati
fallimentari - soltanto precisi comandi espliciti: uno volto a
disciplinare i ricorsi prefallimentari pendenti ed un altro volto a regolare le procedure
fallimentari pendenti;ù
ritenuto che ogni altra regola
in materia debba, quindi, derivare dalla norma generale;
considerato che, con ogni evidenza e come già ricordato, dal primo
comando derivi esplicitamente che i ricorsi prefallimentari definiti
prima del 16 luglio 2006 abbiano dato luogo a procedure che resteranno
disciplinate dalla previgente normativa (perché all’epoca già pendente) e
che, parimenti, non essendovi alcuna deroga per essi nell’art. 150, i ricorsi
depositati dopo l’entrata in vigore delle nuove norme diano luogo,
ovviamente, a procedure fallimentari regolate dalla nuova normativa in
diretta applicazione della regola generale (fissata dall’art. 153 del D. Lgv.
n 5/06);
dato atto che è, invece, controversa, nella seppur numericamente
limitata giurisprudenza di merito, la tematica della disciplina da applicare
alle procedure sorte dopo l’entrata in vigore della nuova normativa in
conseguenza di un ricorso presentato prima del 16 luglio 2006;
rilevato, infatti, che secondo un primo orientamento
giurisprudenziale sembrerebbe
difforme dalla lettera dell’articolo 150 d. lgv. n. 5/06 applicare la
disciplina previgente (stato passivo, insinuazioni tardive, modalità di
liquidazione dell'attivo ecc.) ad una procedura fallimentare che non fosse
pendente il 16 luglio 2006, solo perché era pendente il ricorso di
fallimento;
ricordato – vedasi Tribunale di Pescara sentenze inedite n 45/06 e
46/06 – che secondo questo orientamento interpretativo “con riferimento ai ricorsi per dichiarazione di fallimento
depositati prima del 16/7/06 e definiti in epoca successiva … l’unica interpretazione della norma
transitoria compatibile con il tenore letterale della stessa (cui nulla
aggiunge la relazione di accompagnamento del decreto legislativo, la quale si
limita a rappresentare che la disciplina transitoria è finalizzata ad
<evitare che un concorso di discipline diverse susseguentisi nel tempo
nell’ambito della stessa procedura possa determinare difficoltà e
nuocere al corretto svolgimento della procedura stessa, alle ragioni dei
creditori e alle esigenze di conservazione e recupero delle componenti attive
dell’impresa>) è quella secondo cui i ricorsi devono essere decisi facendo
applicazione della disciplina processuale e sostanziale previgente, mentre i fallimenti eventualmente
dichiarati in accoglimento di tali ricorsi dovranno essere disciplinati dalla
nuova normativa; considerato che, pertanto, nei casi suddetti (tra i
quali il presente) la dichiarazione di fallimento -in quanto atto che decide
il ricorso- potrà essere pronunciata, all’esito del procedimento
prefallimentare svoltosi conformemente alle prescrizioni del previgente art. 15
l.f., se ricorrono i presupposti previsti dagli artt. 1
e 5 della l.f. previgente, ma la relativa sentenza -in quanto atto di
apertura della procedura di fallimento- dovrà contenere le indicazioni
prescritte dall’attuale art. 16
l.f. e sarà soggetta al regime pubblicitario previsto
dall’attuale art. 17 l.f.;”
rilevato che questo orientamento contrappone i ricorsi (per
dichiarazione di fallimento) e le domande (di concordato fallimentare) alle
procedure (di fallimento e di concordato fallimentare) e separa così la fase
prefallimentare – pendente dal deposito del ricorso di fallimento fino
all’emissione di un provvedimento giurisdizionale di rigetto o di
accoglimento – dalla fase concorsuale - pendente dal deposito di un
provvedimento giurisdizionale fino alla dichiarazione di chiusura della
procedura –; rilevato che in quest’ottica
si separa la fase cognitiva
diretta all’emissione di una sentenza dichiarativa di fallimento dalla
successiva fase prima decisoria e poi esecutiva;
rilevato che a questa impostazione possa essere
metaforicamente contrapposta quella recepita da altra Autorità Giudiziaria
secondo la quale “la procedura
fallimentare va intesa come un unicum che inizia con l’istanza di fallimento”
(vedere sentenza inedita Tribunale di Ravenna 2679/34 RG depositata il 24
luglio 2006)”;
dato atto che secondo questa diversa linea interpretativa la
disposizione di cui al citato articolo 150 attribuirebbe al ricorso pendente
la funzione di anticipare l'effetto, ai fini della fissazione delle norme
applicabili, della dichiarazione di fallimento con la conseguenza che tutta
la procedura pur dichiarata dopo il 16 luglio 2006 - con tutte le connesse
procedure endoconcorsuali -
sarebbe regolata dalla vecchia normativa;
dato atto che in questa direzione si colloca anche altra A.G. - - si
veda Tribunale di Mantova, decisione inedita del 25 agosto 2006 - la quale ritiene che la sentenza che
definisce un ricorso pendente prima della data di entrata in vigore della
nuova legge debba essere emessa secondo quanto previsto dalla normativa
previgente atteso che tale tipo di provvedimento è l’atto che (unitamente al decreto di rigetto) definisce il
procedimento instaurato ex art. 6
l.f. i cui contenuti ed effetti risultano integralmente
regolati dal r.d. 267/42, interpretazione questa che appare conforme all’intenzione
del legislatore quale emerge dalla relazione ministeriale ove si evidenzia
che la finalità sottesa alla norma transitoria è quella di evitare il
concorso di discipline diverse susseguentesi nel tempo nell’ambito della
stessa procedura;
rilevato che anche in una ulteriore decisione (v. Trib. Terni 29.09.06, inedita) si
è affermato che il definire con il vecchio rito le procedure instaurate prima
del 16 luglio 2006 eviterebbe di “far
dipendere l’applicazione dell’una o dell’altra disciplina dai tempi del
giudizio (si pensi a riserve assunte prima del 16.7.06 e sciolte dopo) ovvero
dall’esito della “definizione” (nel senso che solo il decreto di rigetto
sarebbe da assoggettare in via esclusiva alla vecchia disciplina, mentre la
sentenza di fallimento verrebbe scissa nella parte più strettamente
“decisoria”, di chiusura del procedimento prefallimentare, che resterebbe
disciplinata dalle vecchie norme -si pensi, appunto, ai presupposti della
fallibilità- e nella parte “organizzatoria”, di apertura della procedura
fallimentare -che verrebbe assoggettata invece alle nuove),” e, in ultima
analisi eliminerebbe “quei profili di
confusione ed incertezza (p.es. quanto ad effetti e regime di impugnazione
della sentenza, modalità e termini di decadenza per l’insinuazione, poteri
degli organi, ecc.) che -come si è visto nella relazione governativa- la
menzionata disciplina transitoria voleva evitare (non può sfuggire la
maggiore semplicità delle disposizioni transitorie in discussione rispetto a
quelle, assai più articolate e dettagliate, dettate all’epoca dal r.d.
267/1942: v. art. 242 e ss., che prevedevano espressamente un complesso
intersecarsi di effetti e forme tra vecchie e nuove previsioni normative,
dettando al riguardo, però, regole ben precise);”
rilevato che l’orientamento giurisprudenziale dell’applicazione
della vecchia normativa è stato recepito oltre che dai Tribunali citati anche
dai Tribunali di Trento (Trib. Trento, Fallimento n
22/2006 del 02/08/2006), di Monza (Trib.
Monza decisione inedita 141/06), di Verona (Trib. Verona decisione inedita n.
76/06 del 28 luglio 2006) e Cagliari (Trib. Cagliari decisione inedita 73/06
del 25 settembre 2006) ed è confortato anche dall’osservazione che il citato
articolo 150 non attribuirebbe alcuna rilevanza alla data del deposito della
sentenza dichiarativa di fallimento, alla data dell’apertura della nuova
procedura ma attribuisce dignità di fatti rilevante a derogare alla regola
generale soltanto alla pendenza o meno del ricorso prefallimentare (e della
procedura fallimentare);
ritenuto che tale orientamento dell’applicazione della vecchia
normativa processuale alle nuove sentenze dichiarative di fallimento qualora
esaminino ricorsi di fallimenti pregressi sia conforme alla ricostruzione del
rapporto esistente tra le due norme del decreto legislativo essendo l’art.
153, la regola generale ed operando l’articolo 150 esclusivamente quale
deroga;
considerato, invece, che per quanto attiene alla regole di giudizio
- ed in particolare alla scelta se
l’individuazione della categoria delle imprese dichiarabili fallite debba
avvenire per tutti ricorsi, presentati prima o dopo il 16 luglio 2006, sulla
base della nuova normativa o anche qui si debba accedere al doppio binario
– si debba interrogarsi in merito ad una possibile disparità di trattamento
atteso che con ogni evidenza la fallibilità o meno di un imprenditore è parte
integrante del suo “statuto” e difficilmente si potrebbe ritenere che vigano
nel nostro ordinamento più statuti, ad esempio, del piccolo imprenditore
(peraltro ancorati ad un elemento esterno all’impresa quale la pendenza nei suoi confronti
di un ricorso di fallimento);
considerato, anche, quanto ai presupposti sostanziali del
fallimento, sia opportuno ricordare che - come osservato nella già citata sentenza
dichiarativa di fallimento del Trib. Terni depositata in data 29.09.06,
inedita - è stata invero la recente riforma a recepire gli orientamenti
giurisprudenziali ai quali la maggior parte dei tribunali aveva già da tempo
aderito:
considerato che, comunque, nel caso di specie l’applicazione diretta
della regola di giudizio nuova non porterebbe ad una modifica del giudizio di
fallibilità dell’impresa avendo essa investito nell’azienda un capitale ben
superiore ad euro trecentomila ed avendo realizzato ricavi lordi calcolati sulla
media degli ultimi tre anni, per un ammontare complessivo annuo ben superiore
a euro duecentomila;
3 Dispositivo
4 Visto il R. D. 16 –3 –
1942 N. 267 ,
P. Q. M.
DICHIARA IL FALLIMENTO di:
“X S.r.l. in liquidazione” con sede in Salerno,
Ordina
al fallito di depositare i bilanci e le scritture contabili entro 24 ore.
Nomina
per la procedura: GIUDICE DELEGATO Dr. Giorgio Jachia
CURATORE Fallimentare: Dr. G. S. Con studio a Salerno al
Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari
su cose in possesso della fallita società il termine di giorni trenta per la
presentazione in Cancelleria delle relative domande;
Stabilisce il giorno 5.12 2006 ore 10.00, ufficio del Giudice Delegato, per
l’adunanza in cui si procederà alla Verifica dello Stato Passivo.
Così deciso in Salerno nella
Camera di Consiglio del giorno 27.09.06
Depositata in cancelleria in data 10.10.06
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