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Tribunale
di Vicenza, Sentenza 12-13 ottobre 2006 – Presidente: BOZZA; Estensore:
LIMITONE; (istanza di fallimento in proprio)
Fallimento
– Ricorso anteriore al 16 luglio 2006
– Dichiarazione successiva al 16 luglio
2006 – Nuovo rito – Applicabilità (art. 16 l.f.; art. 146 dpr 30 maggio 2002
n.115).
Le dichiarazioni di fallimento
pronunciate dopo il 16 luglio 2006 sulla base di ricorsi depositati in epoca
anteriore, così come le procedure ad esse conseguenti, sono regolate dalle
nuove norme della legge fallimentare.
(gl)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - sezione
prima civile e fallimentare -
riunito in Camera di consiglio nelle persone di:
dr. Giuseppe Bozza
Presidente
dr. Giuseppe Limitone
Giudice rel.
dr. Valeria Zancan
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
per iniziativa in proprio nei confronti
della ditta *** srl, avente per attività la lavorazione e il commercio
delle pelli, rappresentata legalmente da C.S.;
in
punto
dichiarazione di fallimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 13.4.2006 il Tribunale
fissava l’udienza di audizione del legale rappresentante della ditta per
sentirlo in ordine all’istanza di fallimento.
All’udienza compariva l’istante, che
insisteva nel ricorso.
Il Giudice Delegato si riservava di
riferire al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale osserva:
Vi sono, come emerge dalla documentazione
in atti, sia il presupposto soggettivo (si tratta di un’impresa commerciale)
che quello oggettivo (in stato di insolvenza), perché si dia luogo alla
dichiarazione di fallimento.
In particolare si evidenziano gli
elementi di cui al ricorso, qui richiamati in toto, tra cui emerge la perdita di esercizio di € 506.529,56,
a fronte di un capitale sociale di € 10.400,00.
Tale situazione non appare essere
riconducibile a momentanea illiquidità, sicché deve dichiararsi il fallimento
della ditta debitrice.
Le spese sono a carico della procedura.
La sentenza é immediatamente esecutiva.
La stessa va pronunciata ai sensi del
novellato art. 16 l.f. benché il ricorso per la dichiarazione di fallimento
sia stato depositato anteriormente al 16 luglio 2006, data di entrata in
vigore della riforma della legge fallimentare.
Alle sentenze pronunciate successivamente
al 16 luglio 2006, infatti, si devono applicare, per regola generale inerente
le norme processuali, quelle vigenti al momento della pronuncia, e così
dicasi per tutto quanto riguarda il conseguente processo di fallimento e la
sua gestione, ivi comprese tutte le norme sostanziali (come quelle che
regolano i contratti pendenti) applicabili all’interno del processo
fallimentare come diretta
conseguenza della pendenza di una procedura fallimentare retta dal
nuovo rito.
Per espressa norma del diritto
transitorio (v. l’art. 150 del d.lgs. 9.1.2006 n. 5), costituiscono
un’eccezione, soltanto apparente, a questa regola (che riguarda infatti le
sole nuove dichiarazioni di fallimento e non quelle già pronunciate) sia le
procedure prefallimentari aperte sulla base dei ricorsi depositati prima del
16 luglio 2006, che devono essere definiti (i ricorsi e le procedure) secondo
la disciplina anteriore (in quanto è già pendente la fase prefallimentare
istruttoria, che quindi va conclusa in rito con l’applicazione delle norme
previgenti), sia le procedure di fallimento già pendenti alla data del 16
luglio 2006, per le quali cioè sia stata già depositata e pubblicata la
sentenza di fallimento.
In entrambi i casi, sia la fase
istruttoria, che si conclude con la sentenza, sia la procedura di fallimento,
che si apre con la stessa sentenza, sono già pendenti al momento dell’entrata
in vigore della nuova normativa, e quindi è corretto che si applichi ad esse
la precedente disciplina: la norma transitoria fuga ogni possibile dubbio in
materia.
Tutt’altro è a dirsi, invece, per le
procedure aperte dopo il 16 luglio 2006, anche sulla base di ricorsi
anteriori, posto che la loro pendenza è determinata dalle sentenze successive
a tale data, quindi con applicazione della nuova normativa, in base ai
principi generali.
Affermare come fa il legislatore che i
ricorsi pendenti vanno definiti secondo le norme anteriori non vuol certo
necessariamente dire che anche le procedure fallimentari apertesi in
conseguenza di quei ricorsi (procedure non ancora pendenti al 16 luglio 2006)
debbano essere regolata dalle vecchie norme del processo di fallimento, che
nulla hanno a che vedere con la fase istruttoria prefallimentare.
Nulla vieta d’altronde di considerare lo
stesso atto, la sentenza che ha dichiarato il fallimento, sia come atto
conclusivo della fase istruttoria, che va chiusa (cioè definita) secondo la
previgente normativa, sia come atto introduttivo della nuova procedura di
fallimento, la quale segue la nuova disciplina, cui, dopo il 16 luglio 2006,
ci si deve attenere.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 5 e 15 L.F.;
dichiara il fallimento della ditta *** srl, con sede legale in__;
ordina al rappresentante legale della ditta
fallita, e a chiunque ne sia in possesso, di provvedere al deposito in
Cancelleria entro tre giorni dei bilanci, delle scritture contabili e
fiscali obbligatorie, e dell’elenco dei creditori, se non è stato già
eseguito a norma dell’art. 14 l.f.;
nomina quale Giudice Delegato per la presente
procedura il dr. Giuseppe Limitone;
nomina Curatore
il rag. Enzo Colosso;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino
diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, il termine
perentorio di trenta giorni prima della adunanza in cui si procederà
all’esame dello stato passivo per la presentazione delle loro eventuali
relative domande di insinuazione;
fissa per l’esame dello stato passivo
l’udienza del 30.1.2007 ore 9.30, che si terrà alla presenza del Giudice
Delegato;
ordina che vengano poste a carico della
procedura, con prenotazione a debito ai sensi dell’ art.146 dpr 30 maggio
2002 n.115, le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione e
pubblicazione della sentenza;
ordina che si proceda all’immediato compimento
delle operazioni di erezione dell’inventario, a norma dell’art. 87 l.f.;
dichiara la
sentenza immediatamente esecutiva.
Vicenza, 12.10.2006.
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