IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 3889

 

 

data pubblicazione 01/08/2010

 

 

 

Corte Costituzionale , 06 maggio 2010, n. 161 - Pres. Amirante - Est. Quaranta.

 

Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Finanziamenti a carico del bilancio regionale agli enti locali che hanno assunto a tempo indeterminato i contrattisti del bacino dei lavori socialmente utili, pur in mancanza della preventiva istanza all'agenzia preposta all'istruttoria.
Dispositivo: cessata materia del contendere.

 

 

 

 

 

ORDINANZA N. 161

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 12, della delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana del 19 dicembre 2008 (disegno di legge n. 328, stralcio I), recante «Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo», promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 27 dicembre 2008, depositato in cancelleria il successivo 31 dicembre ed iscritto al n. 106 del registro ricorsi 2008.

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

 

Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 dicembre 2008 e depositato il successivo 31 dicembre, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 12, della delibera legislativa della Regione siciliana, approvata dall’Assemblea regionale nella seduta del 19 dicembre 2008 (disegno di legge n. 328, stralcio I), recante «Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo»;

che la norma impugnata consente la corresponsione di finanziamenti, a carico del bilancio regionale, alle amministrazioni locali che, nell’attivare procedure di stabilizzazione del precariato, hanno assunto con contratti a tempo indeterminato lavoratori provenienti dal bacino dei lavori socialmente utili, pur in mancanza della preventiva istanza dell’Agenzia regionale per l’impiego preposta all’istruttoria;

che, ad avviso del ricorrente, la disposizione in esame, da un lato, pur comportando nuove e maggiori spese per il bilancio regionale, non contiene né la quantificazione delle stesse, né l’indicazione delle risorse con cui farvi fronte; dall’altro, in ragione della propria genericità, non consente alcuna stima presumibile dei suddetti oneri;

che sarebbe, dunque, violato l’art. 81, quarto comma, Cost.;

che, infatti, come la giurisprudenza della Corte costituzionale ha avuto modo di affermare (sono richiamate le sentenze n. 386, n. 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958) le leggi istitutive di nuove spese debbono recare una esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura e a tale obbligo non sfuggono le norme regionali.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 12, della delibera legislativa della Regione siciliana, approvata dall’Assemblea regionale nella seduta del 19 dicembre 2008 (disegno di legge n. 328, stralcio I), recante «Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo»;

che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione siciliana 29 dicembre 2008, n. 25, recante «Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo», con omissione della disposizione oggetto di censura;

che l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 74 del 2010; n. 304 del 2008; n. 358 e n. 229 del 2007; n. 389, n. 340 e n. 136 del 2006);

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA














 

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