IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 3961

 

 

data pubblicazione 02/05/2011

 

 

 

Tribunale Piacenza, 31 marzo 2011 - - Est. Coderoni.

 

Azione revocatoria fallimentare ex art. 67. 2° comma l.fall. – Natura distributiva e non indennitaria – Necessità di un eventus damni quale presupposto – Esclusione – Esistenza di un credito del convenuto in revocatoria, già ammesso al passivo fallimentare in privilegio – Irrilevanza sull’interesse ad agire del fallimento.

Pagamento di somme eseguito dal terzo acquirente del bene venduto in sede di procedura esecutiva – Pagamento del terzo – Esclusione – Revocabilità.

Assegnazione di somme in sede esecutiva anche a titolo di rimborso delle spese di lite – Revocabilità – Inclusione.

 

Non può ravvisarsi la carenza di interesse ad agire del fallimento in revocatoria, nel caso in cui il convenuto sia titolare di un credito ammesso in privilegio al passivo fallimentare, sul presupposto che la somma che eventualmente debba restituirsi al fallimento, sarebbe comunque destinata a soddisfare il credito privilegiato, con conseguente inutilità dell’esperita azione. Infatti l’art. 67 l. fall. non richiede l’ulteriore requisito del danno effettivo (a differenza di quanto avviene per l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., sul punto v. Cass. 403/01 cit.), e ciò discende dalla natura dell’azione revocatoria fallimentare che – come precisato in particolare dalla sentenza delle Sezioni Unite 7028/06 – non ha funzione indennitaria, ma distributiva, essendo diretta a ripristinare l’attivo concorsuale al fine di consentire il soddisfacimento dei crediti nel rispetto del principio della par condicio creditorum. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)

Non può assumere rilievo il fatto che parte delle somme oggetto di revocatoria siano state assegnate in sede di esecuzione forzata e, quindi, pagate da un terzo (acquirente del bene venduto in sede esecutiva), e non dal fallito: infatti, a prescindere dalla considerazione per cui la giurisprudenza, a certe condizioni, ammette anche la revocabilità di pagamenti effettuati dal terzo (v. ad es. Cass. sez. 1, n. 9143 del 17/04/2007), è evidente come nel caso di specie il pagamento possa attribuirsi al terzo solo formalmente o di fatto (poiché è lui che ha versato materialmente la somma poi assegnata ai creditori procedenti), mentre a livello sostanziale e giuridico è attribuibile al debitore fallito. Infatti, il versamento del terzo non è stato fatto al fine di estinguere il debito del fallito, bensì ha trovato causa nell’acquisto del bene venduto in sede esecutiva, sicché la somma pagata è entrata a far parte (se non materialmente, per lo meno giuridicamente ed economicamente) del patrimonio del fallito ed il pagamento ai creditori è stato quindi eseguito con denaro di quest’ultimo. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)

Non può escludersi dalla revocabilità la somma assegnata dal G.E. a titolo di rimborso delle spese legali della procedura esecutiva, posto che tale pagamento costituisce pur sempre l’estinzione di un debito esistente in capo al fallito e che, peraltro, le somme versate a titolo di spese legali per il recupero del credito possono considerarsi a questo accessorie e rientrare quindi nella nozione di pagamento estintivo del debito ex art. 67 l.fall.. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)

 

Massimario, art. 67 l. fall.


Il testo integrale

 

 













 

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