IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 4069

 

 

data pubblicazione 01/08/2010

 

 

 

Corte Costituzionale , 14 gennaio 2010, n. 8 - Pres. Amirante - Est. De Siervo.

 

Oggetto: Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Introduzione di un procedimento semplificato per la costruzione e l'esercizio dei medesimi, sulla base di una denuncia di inizio di attività (DIA) anziché dell'apposito provvedimento di autorizzazione - Contrasto con la legislazione nazionale e comunitaria in materia - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.
Dispositivo: estinzione del processo.

 

 

 

 

 

ORDINANZA N. 8

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 4, della legge della Regione Basilicata 24 dicembre 2008, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2009), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-27 febbraio 2009, depositato in cancelleria il 3 marzo 2009 ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2009.

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

 

Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 febbraio 2009 e depositato il 3 marzo 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 4, della legge della Regione Basilicata 24 dicembre 2008, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2009), pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 29 dicembre 2008;

che l’impugnata disposizione subordina alla denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), la costruzione e la gestione degli impianti, infrastrutture e opere connesse, ivi incluse le opere di connessione alla rete, relativi alla produzione di energia di cui all’art. 9 della stessa legge regionale n. 31 del 2008 e di cui all’art. 3, comma 2, lettere a.2), a.5), c), e d) della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia);

che per il ricorrente l’impugnata disposizione violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal momento che tanto la normativa comunitaria – la direttiva 24 settembre 1996, n. 96/61/CE (Direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento) –, quanto la legislazione nazionale – l’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e l’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) – assoggettano la messa in esercizio dei suddetti impianti ad una apposita autorizzazione rilasciata dall’amministrazione competente;

che la Regione Basilicata non si è costituita nel presente giudizio;

che, con atto depositato il 3 novembre 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al presente ricorso, atteso che la Regione Basilicata si è adeguata ai rilievi governativi e, con l’art. 32 della legge regionale 7 luglio 2009, n. 27 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011), ha integralmente sostituito l’impugnata disposizione.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte convenuta, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (cfr., tra le più recenti, la sentenza n. 247 del 2009 e l’ordinanza n. 292 del 2009).

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA














 

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