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Tribunale di Foggia, sentenza 17
agosto 2006 – G.U. Carmela Romano.
Responsabilità della pubblica
amministrazione per cose in custodia – Presunzione di responsabilità –
Sussistenza – Ripartizione dell’onere della prova.
In tema di applicabilità alla pubblica
amministrazione della presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2051
c.c. in relazione a quelle categorie di beni – come le strade pubbliche -
oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi, si osserva che
presupposti applicativi della fattispecie di responsabilità descritta
dall’art. 2051 c.c. sono la custodia e la derivazione del danno dalla cosa e
non gli <<indici>>, elaborati dalla giurisprudenza, della
notevole estensione del bene e dell’uso generale della cosa da parte di
terzi.
Conseguentemente,
tenuto conto che la norma introduce una <<responsabilità presunta>>
a carico del soggetto che si trovi in una determinata relazione di fatto con
la cosa, avendone il potere di <<effettiva disponibilità e
controllo>>, l’onere probatorio gravante sul danneggiato si esaurisce
nella prova dei descritti presupposti, incombendo sul presunto responsabile
l’onere di dimostrare – diversamente dal paradigma generale di responsabilità
di cui all’art. 2043 c. c. - l’assenza di colpa e, quindi, che <<il
danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l’adeguata
diligenza, cioè con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle
circostanze del caso concreto>>.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
r.g. 1792/1997
(omissis)
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31-10-97, XXXX ha convenuto in
giudizio il COMUNE di XXXX per sentirlo dichiarare responsabile dell’evento
dannoso occorsole in data 18-11-96 e, per l’effetto, condannare al
risarcimento del danno patito, quantificato in £. 47.823.250, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali; con vittoria di spese.
Ha, al riguardo, esposto che: il 18-11-96, mentre percorreva a piedi
via Roma, in XXXX, cadeva in terra a causa di una buca presente sul
marciapiedi della predetta via; in conseguenza del sinistro, riportava
lesioni personali, che le cagionavano una invalidità temporanea totale di 49
giorni e parziale di 73, nonché postumi permanenti nella misura del 10%; la
responsabilità dell’evento era ascrivibile, in via esclusiva, al Comune, che,
in qualità di proprietario della strada, avrebbe dovuto provvedere alla
manutenzione della stessa.
Si è costituito il COMUNE di XXX, contestando la domanda nell’an come
nel quantum debeatur e chiedendone il rigetto, attesa la insussistenza
- nel caso di specie - di una situazione di pericolo integrante gli estremi
della <<insidia stradale>> e l’eccessività della pretesa
risarcitoria.
Esaurita l’istruttoria, le parti sono state invitate alla
precisazione delle conclusioni e, all’udienza del 25 gennaio 2006, la causa è
stata trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito di
comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata e va, per quanto di ragione, accolta.
1.1.
Invero, giova, prima d’altro, dar atto del revirement giurisprudenziale
che ha interessato la vexata quaestio dell’applicabilità, alla
pubblica amministrazione, della presunzione di responsabilità prevista
dall’art. 2051 c. c. per quelle categorie di beni – come le strade pubbliche
- che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi.
Ripercorrendo
l’evoluzione degli orientamenti interpretativi sviluppatisi in subiecta
materia, emerge come, in una fase iniziale, i giudici di legittimità
abbiano escluso radicalmente l’ applicabilità dell’art. 2051 c. c., indicando
il referente normativo della responsabilità nella norma generale di cui
all’art. 2043 c.c. (Cass. 2806-66; 385-69; 260-75), e siano andati elaborando
il concetto di <<insidia>> o <<trabocchetto>>
determinante un <<pericolo occulto>> per il carattere oggettivo
della non visibilità e soggettivo della non prevedibilità (Cass. 2244-69;
5539-97; 2850-98; più di recente, 1571-04), ritenuto <<indice
tassativo ed ineludibile della responsabilità della pubblica amministrazione>>
(Cass. 10654-04; 11250-02; 2850-98).
Solo
a partire dagli anni ’80 si è aperta una breccia nell’orientamento
tradizionale, che ha portato la Suprema Corte ad affermare l’applicabilità
dell’art. 2051 c.c. anche nei confronti della p.a., seppure <<limitatamente
ai beni demaniali o patrimoniali di non notevole estensione e non
suscettibili di generalizzata e diretta utilizzazione da parte della
collettività>> (Cass. 5567-84), quali, ad esempio, la villa
comunale (Cass. 58-82), la rete fognaria (Cass. 2319-85), le pertinenze della
stazione ferroviaria, il trefolo e la fune di guardia di una linea elettrica
di proprietà dell’Enel (Cass. 265-96).
Tale
approdo ermeneutico ha ricevuto l’avallo della Consulta, la quale, con la
pronuncia n. 156 del 1999, ha ritenuto che non violi il dettato
costituzionale l’interpretazione dell’art. 2051 c.c. che ne esclude
l’applicabilità alla p.a. <<allorché sul bene di sua proprietà non sia
possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità d’uso, diretto e
generale da parte di terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad
impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti>>.
Gli
spunti offerti da questa pronuncia - secondo cui, peraltro, la notevole
estensione del bene e l’uso generale e diretto costituiscono <<meri
indici>> dell’impossibilità di un concreto esercizio del potere di
controllo sul bene, da riscontrarsi attraverso un’indagine svolta caso per
caso - hanno portato i giudici di legittimità ad un nuovo esame della
questione, che ha fatto riemergere differenze ormai sopite.
In
particolare, il contrasto si è polarizzato tra l’interpretazione favorevole
ad escludere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. per quei beni
demaniali (come le strade pubbliche) oggetto di utilizzazione generale e
diretta da parte della collettività (v. Cass. 2410-05) e la diversa
interpretazione orientata nel senso di evitare quello che è stato definito un
<<automatismo interpretativo>> (Cass. 19653 e 6515 del 2004).
Ebbene,
è quest’ultimo l’indirizzo interpretativo che la terza sezione civile della
Cassazione, con le sentenze n. 3651 del 20-02-06 e 5445 del 14-03-06, ha
scelto di seguire ed al quale questo giudice ritiene di aderire.
Ed
invero, presupposti applicativi della fattispecie di responsabilità descritta
dall’art. 2051 c.c. sono la custodia e la derivazione del danno dalla cosa, non
altro (nemmeno, in particolare, i suindicati <<indici>>, di
fonte giurisprudenziale, della notevole estensione del bene e dell’uso
generale della cosa da parte di terzi).
Ora,
tenuto conto che la norma introduce una <<responsabilità presunta>>
a carico del soggetto che si trovi in una determinata relazione di fatto con
la cosa, avendone il potere di <<effettiva disponibilità e
controllo>>, l’onere probatorio gravante sul danneggiato si esaurisce
nella prova dei descritti presupposti, incombendo sul presunto responsabile
l’onere di dimostrare – diversamente dal paradigma generale di responsabilità
di cui all’art. 2043 c. c. - l’assenza di colpa e, quindi, che <<il
danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l’adeguata
diligenza, cioè con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle
circostanze del caso concreto>>.
1.2.
Tanto premesso, in diritto, procedendo al vaglio del caso di specie, gli
esiti istruttori hanno confermato la prospettazione dei fatti descritta
nell’atto di citazione.
E’
quanto emerge, in particolare, dalla deposizione del teste XXX, il quale ha
riferito di aver visto l’attrice cadere in una “buca” presente nella
pavimentazione del marciapiedi di via Roma, in XXX, aggiungendo altresì che
il manto stradale si presentava sconnesso e con mattonelle divelte (cfr.
verbale d’udienza del 26-09-00), circostanza quest’ultima risultante dalla
documentazione fotografica in atti, non disconosciuta dal convenuto.
Peraltro,
tale ricostruzione trova indiretta conferma nelle conclusioni del consulente
tecnico d’ufficio, il quale, con argomentazioni esaustive ed immuni da
censure logiche, ha ritenuto sussistente la derivazione causale della
caduta dalla esistenza della “buca” (cfr. relazione peritale del
26-02-03, a firma dell’ing. XXX).
Deve
quindi ritenersi acclarato, in base alle esposte risultanze istruttorie, che
sia stata la particolare condizione, potenzialmente lesiva, del manto
stradale a determinare la caduta della XXX.
Si
impone, pertanto, la declaratoria di responsabilità del Comune di XXX per
l’evento dannoso occorso all’attrice, non avendo l’amministrazione comunale
fornito la prova (liberatoria) di aver adottato tutte le misure idonee ad
evitarlo.
Di
contro, la rappresentazione fotografica dei luoghi di causa costituisce la
prova più evidente che la p.a. non ha tenuto il comportamento diligente
richiesto in relazione alle condizioni del bene posto sotto la sua custodia
ed all’uso dello stesso (si tratta di una strada del centro cittadino, come
tale molto frequentata), avendo omesso di verificare se la strada versasse in
condizioni tali da non recare nocumento agli utenti ed altresì di effettuare
i necessari lavori di manutenzione, ciò in ottemperanza all’obbligo previsto
dall’ art. 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506, e, più in generale, dall’art.
2051 c.c. (Cass. 723-88).
Ebbene,
considerato peraltro che la violazione di una specifica norma di condotta
costituisce prova sufficiente della colpa della p.a. (cfr. cit. sent.
3651-06), deve ribadirsi, per tale ulteriore rilievo, la responsabilità
dell’ente comunale per il danno sofferto dall’attrice in conseguenza del sinistro.
1.3. Passando alla determinazione del quantum
debeatur, con
riguardo al danno da lesione dell’integrità fisica (cd. danno biologico), il
consulente tecnico d’ufficio ha accertato una invalidità temporanea totale
della durata di 45 giorni, una parziale al 70% di 30 giorni ed una parziale
al 50% di ulteriori 20 giorni, nonché postumi permanenti in misura compresa
tra il 2 e il 3% (cfr. relazione peritale del 26-01-04, a firma del dott.
XXX).
A tali conclusioni si aderisce integralmente e, quanto alla
percentuale di invalidità permanente, essa deve riconoscersi nella misura del
3%, in considerazione della patologia descritta dal consulente e del
complesso degli esiti invalidanti riscontrati sulla periziata.
Nella liquidazione del danno biologico si farà riferimento al
criterio equitativo di cui all’art. 1226 c. c., da applicarsi tenendo conto
di tutte le circostanze del caso concreto e, specificamente, della gravità
delle lesioni, dei postumi permanenti, dell’età, dell’attività svolta, delle
condizioni sociali e familiari del danneggiato (tra le molte, Cass. 19057 e
8827 del 2003).
A tal fine, superato il criterio del triplo della pensione sociale,
che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ritenuto inadeguato
alla liquidazione del danno alla salute (ex pluribus, Cass. 14874-00;
9835-96; 5271-95; 2008-93), si assumerà a parametro di calcolo quello del
punto flessibile indicato dalle tabelle milanesi del 2005, in base al quale
viene differenziato il valore del punto in relazione alla gravità della
menomazione permanente ed all’età del danneggiato secondo un criterio -
rispettivamente - progressivo e regressivo.
La somma scaturente dall’ applicazione delle
tabelle risulta pari ad €2.143,01
(€1.107,50 x 3 x 0,645) ed è pienamente in grado – a parere di chi scrive –
di dar conto delle peculiarità del caso concreto, quali risultanti da atti e
documenti di causa.
Quanto al danno biologico temporaneo,
assumendo come parametro sempre le tabelle milanesi, esso va liquidato nella
misura di €4.925,00, di cui €2.925,00 per 45
giorni di invalidità totale (€65,00 al giorno), €1.350,00 per 30 giorni di
invalidità parziale al 70 % (€45,00 al giorno) ed €650,00 per 20 giorni di
invalidità parziale al 50% (€32,5 al giorno).
Con riguardo al danno morale, inteso come
transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima, nessun dubbio
sussiste in ordine alla sua risarcibilità ove, come nell’ipotesi di specie,
la colpa dell’ autore del danno si ritenga sussistente in base ad una
presunzione di legge ed il fatto, ricorrendo la colpa, sarebbe qualificabile
come reato (C. 12.5.2003 n. 7283: «appare incongruo ritenere che, in un
contesto connotato da un onere probatorio posto a carico del danneggiante
convenuto, evidentemente in funzione di tutela della posizione della vittima,
ove lo stesso non sia soddisfatto e la prova liberatoria non sia data, il
danneggiato attore possa ottenere o no il risarcimento del danno non
patrimoniale a seconda che abbia o meno dato la prova di un fatto (colpa) che
non gli compete e la cui mancanza va invece provata dall'altra parte. Posto
che, se la colpa fosse sussistente, il fatto integrerebbe il reato ed il
danno non patrimoniale sarebbe dunque risarcibile, la non superata
presunzione di colpa altro non significa che essa agli effetti civili
sussiste, sicché il fatto senz'altro corrisponde anche in tale ipotesi alla
fattispecie astratta di reato […]. Deve conclusivamente enunciarsi, così
innovando il precedente orientamento, il seguente principio di diritto: alla
risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. non
osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se
essa, come nei casi di cui all'art. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in
base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe
qualificabile come reato»; conf., C. 26 febbraio 2004 n. 3871).
Tanto premesso, tenuto conto dell’entità e
tipologia dei postumi invalidanti, della durata della malattia e delle
condizioni soggettive dell’attrice, si ritiene equo liquidare – a tale titolo
– l’importo di €500,00, pari a circa 1/4 del
danno biologico permanente.
Trattandosi di importi già comprensivi di
rivalutazione monetaria, la somma finale di €7.568,01 deve essere devalutata all’epoca del fatto e l’importo così ottenuto
rivalutato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, dal 18-11-96 alla data della decisione, in
considerazione della natura di debito di valore della obbligazione
risarcitoria.
Sul valore della somma via via rivalutata spettano altresì alla
creditrice gli interessi per ritardato pagamento maturati anno per anno,
restando escluso che possano computarsi dalla data dell’illecito sull’intera
somma rivalutata definitivamente (in tal senso, C. Sez. Un. 1712-95; conf.
2217-98; 11502-97; 339-96).
Ne consegue che la somma complessivamente
dovuta all’attrice è pari ad €9.741,28 (di
cui €6.201,15 quale capitale iniziale, devalutato alla data del 18-11-96,
€1.384,61 per rivalutazione ed €2.155,52 per interessi legali sul capitale
rivalutato annualmente).
Sull’ importo così liquidato decorrono ulteriori interessi, al saggio
legale, dalla data della sentenza al saldo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale,
tra le parti, delle spese di lite, tenuto conto della mancanza di una
interpretazione giurisprudenziale consolidata della norma applicata al caso
di specie, salvo per quelle di ctu, da porsi definitivamente a carico del
convenuto, in ossequio al criterio generale della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta da XXX nei confronti del COMUNE di XXX,
con atto di citazione notificato il 31-10-97, disattesa ogni contraria
istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
· accertata la responsabilità del COMUNE di XXX per l’evento dannoso
occorso, in data 18-11-96, a XXX, condanna il convenuto, in persona del
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore
dell’attrice, della somma di €9.741,28, a titolo di risarcimento del danno,
oltre gli interessi legali sulla predetta somma dalla pubblicazione della
sentenza al saldo;
· dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite, ad
esclusione di quelle liquidate ai consulenti tecnici d’ufficio, da porsi
definitivamente a carico di parte convenuta.
Foggia, 17 agosto 2006.
IL GIUDICE dott. Carmela ROMANO
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