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Sezione I - Giurisprudenza

documento 411/2006

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova, ordinanza 30 ottobre 2006 – Pres. G. Scaglioni.

 

Separazione fra coniugi Casa coniugale di cui il marito è nudo proprietario Assegnazione Provvedimenti presidenziali.

 

Separazione fra coniugi – Utilizzo della casa coniugale da parte di un solo coniuge – Determinazione dell’assegno di mantenimento.

 

In sede di separazione dei coniugi, la casa coniugale della quale il marito è nudo proprietario con usufrutto a favore dei genitori di lui i quali l’avevano concessa in comodato al nucleo familiare, non può essere assegnata alla madre affidataria, se l’immobile non costituisce più la casa familiare per precedente abbandono da parte della moglie e delle figlie. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

 

L’utilizzazione della casa da parte del marito può esser valutata come fattore economico compensativo nella corresponsione dell’assegno di mantenimento. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

 

 

(omissis)

A scioglimento della riserva il Presidente osserva:

a) la signora M. M. ha lasciato la casa coniugale  nel giugno del 2006 ed ora convive con la figlia I. in un altro alloggio in P. (MN);

b) I. al 18/07/2007 sarà maggiorenne;

c) I rapporti padre e figlia per unanime dichiarazione dei coniugi sono improntati a freddezza e a disinteresse in quanto gli incontri sono rari e vi è, dalla data di separazione di fatto, un sicuro inadempimento del Signor P. all’obbligo di mantenimento della figlia;

d) La casa coniugale appartiene a P. T., quale nudo proprietario, mentre l’usufrutto appartiene ai genitori di lui  che l’hanno concesso in comodato ai coniugi;

e) Il signor P. esercita in società con altra persona un’impresa artigianale per impianti elettrici; ha un operaio dipendente, possiede due furgoni e l’azienda è dotata di un ufficio;

f) La signora M. è priva di reddito ed è in cerca di occupazione; I. frequenta la IV liceo scientifico. Fatte queste premesse in fatto ne derivano le seguenti conseguenze:

1) La figlia I.  deve essere affidata in via esclusiva alla madre, in quanto vuoi per il disinteresse mostrato dal padre che è venuto meno all’obbligo di mantenimento della figlia, vuoi per i cattivi rapporti esistenti fra quest’ultima ed il genitore, l’affidamento ad entrambi i coniugi potrebbe essere contrario all’interesse della stessa che, se sentita, manifesterebbe come è stato rilevato, il desiderio di restare con la madre;

2) La casa coniugale gravata da usufrutto a favore dei suoceri e concessa in comodato non può essere assegnata alla signora M. quale affidataria della figlia.

Invero l’assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario della prole è un istituto essenzialmente finalizzato a conservare l’habitat domestico nel precipuo interesse della prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente e ciò per non far gravare sui figli l’ulteriore trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.

Nel caso di specie però l’appartamento nel quale viveva l’intera famiglia non costituisce più la casa familiare delle parti; dalla quale la signora M. e la figlia si sono allontanate per trasferirsi in un altro alloggio dove hanno costituito un nuovo habitat.

La vecchia casa coniugale è divenuta indisponibile, in quanto ritornata nel possesso degli usufruttuari e del figlio nudo proprietario.

Questa utilizzazione dell’immobile da parte del marito può essere, ad avviso del Presidente, valutata quale esclusivo mezzo per riequilibrare la situazione economica della M. e della figlia I. a suo carico, integrando in natura l’assegno di mantenimento di cui il P.  deve essere gravato.

Tenuto conto del reddito dichiarato, della capacità di guadagno derivante dalla entità di parte dei risparmi dei quali, a suo dire la moglie si sarebbe impossessata, del tipo di attività esercitata in relazione alla quale non tutto il notevole reddito percepito viene denunciato, della mancanza di reddito, allo stato, della Signora M., il Presidente dispone che il Signor P. debba contribuire al mantenimento della figlia con un assegno mensile di € 500,00, della moglie con un assegno mensile di € 300,00 e con il contributo compensativo per la perdita della casa di € 200,00 al mese, in tutto 1.000,00 euro al mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla metà delle spese mediche non mutualistiche e di quelle scolastiche sostenute nell’interesse della figlia.

Il signor P. ha la facoltà di incontrare la figlia Isabella e di intrattenersi con lei per alcune ore per due pomeriggi alla settimana e comunque tutte le volte che I. lo richiederà.

Nomina giudice istruttore la dott.ssa Antonella Pini Bentivoglio.

Fissa l’udienza di comparizione e di trattazione avanti  al G.I. per il giorno 16/01/2007 ore 09.00.

Assegna  al ricorrente  il termine di giorni 20 per il deposito in Cancelleria di memoria integrativa che deve avere il contenuto di cui all’art. 163 III° comma n: 2), 3), 4), 5) e 6) e termine di ulteriori giorni 20 al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, I° e II° comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’Ufficio.

Avverte il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica la decadenza di cui all’art. 167 I° e II° comma c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno essere più proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’Ufficio.

Manda alla Cancelleria di dare comunicazione al P.M.

Si comunichi.














 

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