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Massimario,
art. 737 c.p.c.
Registro delle
imprese
Tribunale di Reggio
Emilia, ordinanza 25 ottobre 2006 – Pres. C. Parmeggiani, Rel. S. Scati.
Registro
delle imprese – Impugnazione dei decreti del Giudice del registro –
Procedimento – Termine a comparire – Esclusione.
Registro
delle imprese – Delibera assembleare priva dei requisiti minimi di legge –
Iscrizione – Esclusione.
Il procedimento
di impugnazione dei decreti del giudice del registro previsto dall’art. 2192
c.c., disciplinato dalle norme sulla volontaria giurisdizione di cui all’art.
737 e s.s. c.c., non prevede la concessione di un termine a comparire in
favore del soggetto evocato in giudizio essendo, invero, sufficiente che sia
garantita la possibilità per il controinteressato di comparire in camera di
consiglio e di essere sentito prima della emissione del provvedimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La
delibera di nomina di un amministratore di società a responsabilità limitata
assunta dall’assemblea alla quale non era presente alcun soggetto munito del
diritto di voto deve ritenersi inesistente o comunque nulla in quanto
adottata in assenza dei requisiti minimi di legge e tale vizio, ove sia
rilevabile dal Conservatore sulla base della documentazione in suo possesso,
impedisce l’iscrizione dell’atto nel Registro delle imprese. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(omissis)
visto il reclamo proposto ex art. 2192 c.c. da V. E. e S. A. nei confronti del
provvedimento emesso in data 12 luglio 2006 dal giudice del registro;
letta la memoria di costituzione di M.D. (in proprio e quale legale
rappresentante della C.F. s.r.l.) e della I.M. s.r.l.
Premesso:
che i soci di C.F. S.r.l.,
V. E. e S. A., hanno costituito in pegno le quote di loro proprietà,
pari al 100% del capitale sociale, a favore di I.M. S.r.l. con atto in data
26 novembre 2003, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ** l’11
dicembre 2003 e depositato presso il Registro delle imprese di *** il 23
dicembre 2003;
che l’atto costitutivo del pegno prevedeva che il diritto di voto
spettasse, come per legge, in via esclusiva al creditore pignoratizio, ossia
ad I.M. S.r.l.;
che in data 27 dicembre 2005 si è tenuta l’assemblea di C.F. S.r.l.
nella quale i due soci V. e S., in
assenza del creditore pignoratizio, hanno deliberato di nominare V. E. quale amministratore unico della
società e la nomina è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di
Reggio Emilia in data 16 gennaio 2006;
che con ricorso depositato in data 20 giugno 2006 M.D. ( in proprio
e quale amministratore unico della C.F. in forza di deliberazione di nomina
assunta dalla assemblea dei soci del 30 maggio 2006) nonché la I.M. s.r.l.
hanno chiesto al giudice del registro di ordinare la cancellazione ex art.
2191 c.c. della iscrizione del verbale della assemblea tenutasi il 28
dicembre 2005;
che il giudice adito, con provvedimento depositato il 12 luglio
2006, ha ordinato la cancellazione dal registro delle imprese di Reggio
Emilia della nomina di V. E. in
qualità di amministratore unico della C.F. s.r.l.;
che a sostegno di tale decisione il primo giudice ha rilevato che la
delibera era nulla, se non inesistente stante la carenza di ogni potere in
capo ai due soci; che l’attività di controllo del giudice del registro può
essere estesa anche alla legittimità sostanziale; che la delibera presentava
comunque vizi di carattere formale (tali da non consentirne l’iscrizione ad
opera del Conservatore) in quanto le stesse risultanze del registro delle
imprese attestavano la carenza in capo ai due soci del diritto di voto;
che nei confronti di tale provvedimento, comunicato in data 19
settembre 2006, il V. e la S. hanno
proposto reclamo ex art. 2192 c.c. con ricorso depositato il 2 ottobre 2006.
OSSERVA
Con il primo motivo di reclamo il V. e la S. hanno lamentato che il
procedimento di prime cure si è celebrato in violazione delle regole del
contraddittorio non avendo avuto modo, dato l’esiguo tempo intercorso fra la
data di notifica del ricorso e quella di celebrazione della udienza, di
predisporre una adeguata difesa.
Con il secondo motivo hanno censurato la decisione impugnata per
aver il primo giudice esercitato un controllo relativo alla validità
dell’atto oggetto della richiesta di registrazione (rectius: della richiesta
di cancellazione) anziché essersi limitato a verificare l’esistenza dei
requisiti formali.
Ciò posto il Collegio osserva quanto segue.
Il primo motivo di reclamo è infondato
Il procedimento di volontaria giurisdizione disciplinato dall’art.
737 e s.s. c.p.c., non prevede la concessione di un termine a comparire in
favore del soggetto evocato in giudizio essendo, invero, sufficiente che sia
garantita la possibilità per il controinteressato di comparire in camera di
consiglio e di essere sentito prima della emissione del provvedimento (cfr., ex multis, S.U. 13 ottobre 1974, n.
3256).
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato atteso che il
termine fissato dal primo giudice per procedere alla notifica del ricorso (30
giugno 2006) non aveva né poteva comunque avere (stante la previsione di cui
all’art. 152 c.p.c) natura perentoria e che il ricorso è stato notificato in epoca
anteriore alla data di fissazione della udienza. E se è vero che gli odierni
reclamanti hanno ricevuto il piego sabato 1° luglio 2006 a fronte
dell’udienza fissata per il successivo lunedì, è altrettanto vero che essi
hanno avuto il tempo per comparire alla predetta udienza per far valere le
proprie ragioni o, quantomeno, per chiederne un differimento. Per contro
il V. e la S., oltre a non essersi
presentati alla udienza del 3 luglio 2006, non si sono nemmeno peritati di
inviare una richiesta scritta di rinvio mostrando di non aver interesse a far
valere le proprie ragioni. E i reclamanti, ove si fossero almeno curati di
accertare l’esito della udienza del 3 luglio 2006 ove il giudice ha disposto
un rinvio per consentire l’acquisizione di documentazione dall’ufficio del
conservatore, avrebbero inoltre avuto il tempo necessario per predisporre una
adeguata difesa in vista della decisione che è stata procrastinata
all’udienza dell’11 luglio 2006.
Anche il secondo motivo di reclamo è infondato.
Secondo parte della giurisprudenza l’attività di controllo del
giudice del registro non è limitata all’accertamento della sola legittimità
formale (intesa come verifica della mera regolarità esteriore dell’atto) ma è
estesa anche alla legittimità sostanziale, rientrando essa nell’ambito della
c.d. volontaria giurisdizione (cfr. Trib. Sassari, 1° aprile 1997).
Seconda altra parte della giurisprudenza il sindacato degli organi
preposti al registro delle imprese e, quindi, del Tribunale investe
esclusivamente il riscontro delle condizioni estrinseche e di mera legalità
dell’atto (competenza dell’ufficio, astratta iscrivibilità dell’atto,
presenza dei requisiti minimi ed indispensabili per l’imputabilità dell’atto
alla società, contrarietà al buon costume e all’ordine pubblico) senza poter
involgere alcun accertamento in ordine alla validità dell’atto negoziale di
cui viene richiesta l’iscrizione. Secondo tale orientamento il rifiuto di
iscrizione (ovvero la richiesta di cancellazione della iscrizione già
avvenuta) può investire i requisiti dell’atto la cui mancanza dia luogo a
inesistenza ovvero a nullità assoluta mentre non può estendersi alla verifica
di patologie meno gravi, sanzionate in termini di annullamento. Il controllo
deve, in altri termini, essere limitato a quelle ipotesi estreme di
violazione di norme imperative e di sussistenza di vizi macroscopici, tali da
pregiudicare la stessa possibilità di configurare un atto deliberativo
riferibile alla società (cfr. Trib. Como 31 gennaio 2000, Trib. Napoli 9
febbraio 2000, Trib. Foggia 6 maggio 1997).
Ciò posto, appare evidente che la deliberazione assunta dalla
società - senza la convocazione e la partecipazione dell’unico soggetto
titolare del diritto di voto- non soddisfa i requisiti minimi di legge per
essere considerata come tale; detta deliberazione appare, in particolare,
inesistente secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità
(proprio) in tema di deliberazione assunta da un’assemblea di una società di
capitale composta per intero da soci privi del diritto di voto per aver
costituito in pegno le azioni o le quote (cfr. Cass. 10 marzo 1999, n. 2053 e
8 ottobre 1979, n. 5197). E ove la categoria della inesistenza non abbia
eventualmente più ragione di essere a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs
6/03, la delibera de qua è comunque affetta dal vizio di nullità previsto
dall’art. 2379 c.c. Va poi considerato che il conservatore dei registro delle
imprese era in grado di verificare “la corrispondenza dell’atto o del fatto
del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge” (cfr. l’art.
11, comma 6° lett. c) del dpr 7 dicembre 1995, n. 581) -e, in altri termini,
di accertare che l’assemblea era stata partecipata da soggetti privi della
potestà di deliberare- atteso che l’atto di costituzione del pegno delle
quote era stato annotato nel registro delle imprese.
Anche a voler prestar seguito all’orientamento giurisprudenziale più
restrittivo, deve quindi concludersi che la deliberazione di nomina del V. ad amministratore della società è stata
adottata in difetto dei requisiti minimi di legge, che tale vizio era
rilevabile dal conservatore sulla base degli atti in possesso del proprio
ufficio, che la deliberazione non doveva essere pertanto iscritta in quanto
non corrispondente al tipo legale e che il primo giudice ne ha rettamente
ordinato la cancellazione.
Il reclamo va conseguentemente rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo proposto da
V. E. e S. A. nei confronti del provvedimento emesso in data 12 luglio
2006 dal giudice del registro.
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