IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 415/2006

 

 

 

 

 

Offerta fuori sede, recesso

Fattispecie negoziali particolari, My way e 4you

 

Tribunale di Mantova 17 ottobre 2006 – G.U. M. Bernardi.

 

Piano finanziario 4You – Collocamento fuori sede – Disciplina di cui all’art. 30 d. lgs. 58/98 – Applicabilità.

 

Il piano denominato 4You è un prodotto sintetico costituito da un finanziamento finalizzato all'acquisto di obbligazioni bancarie zero coupon e di fondi azionari qualificabile come strumento finanziario alla stregua dell’art. 1 lett. j del d. lgs. 58/98 ed è stato costruito in modo tale da non consentire una autonomia funzionale delle sue singole componenti assumendo una distinta configurazione causale sicché, trovando applicazione la disciplina di cui all’art. 30 d. lgs. 58/98, nel caso di stipulazione fuori sede, il negozio deve ritenersi nullo qualora la facoltà di recesso non sia stata accordata in relazione all’intero contratto. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

 

 

r.g. 5188/2003

(omissis)

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 26-11-2003 L. E., R. e M., esponevano a) di essere stati indotti, da un dipendente della filiale di C. della Banca Agricola Mantovana, ad aderire al piano di risparmio previdenziale denominato “4You” e di avere sottoscritto i moduli contrattuali nel maggio e nel giugno del 2001 fuori dai locali commerciali della banca; b1) che a L. E. era stato concesso un finanziamento di € 173.418,55 da restituirsi in 15 anni mediante 176 rate mensili da € 1.549,37 da utilizzare, quanto ad € 104.964,64 (il 60,6%) per l’acquisto di obbligazioni zero coupon Banca 121 Coupon Stripping 8-5-2001/29-1-2016 di nominali € 220.000,00 e quanto alla restante parte (il 34%) per l’acquisto di quote di fondi azionari Ducato; b2) che a R. e a M. L. era stato concesso un finanziamento di € 86.418,22 da rimborsare in 15 anni tramite rate mensili di € 774,68 cadauna, da utilizzare quanto al 61% per l'acquisto di obbligazioni zero coupon Interbanca 411 2001/2016 per nominali € 110.000,00 e, quanto al residuo 39%,  per la sottoscrizione di quote di fondi azionari Ducato; c) che il prodotto 4You, lungi dall’essere un piano di risparmio previdenziale (come ingannevolmente presentato tanto che in proposito sarebbero intervenute la Consob e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), comportava la stipula di un mutuo per la durata di 15 anni con il quale in parte venivano acquistate obbligazioni zero coupon emesse da istituto di credito facente parte del gruppo bancario in cui era inserita la B.A.M. che avrebbero garantito alla scadenza il pagamento del loro valore nominale e, con la rimanente parte, quote dei fondi comuni Ducato, gestiti da società facente parte del medesimo gruppo, titoli tutti che rimanevano costituiti in pegno presso la banca a garanzia del rimborso del finanziamento; e) che, per effetto di tali contratti, i sottoscrittori i) dovevano pagare gli interessi sul mutuo (corrispondenti ad un tasso superiore al rendimento derivante dai titoli obbligazionari), le spese di tenuta del conto corrente, nonché le commissioni di ingresso nei fondi Ducato, ii) a propria insaputa, venivano segnalati per l’esposizione derivante dalla concessione del mutuo alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, iii) in caso di recesso erano tenuti a corrispondere una penale di importo elevato in base ad un calcolo desumibile da una formula matematica di oscuro contenuto, iiii) non erano stati avvertiti che, interrompendo il piano, il controvalore dei titoli avrebbe potuto, secondo le condizioni di mercato, essere anche notevolmente inferiore al residuo debito contratto per il finanziamento, con conseguente obbligo per gli investitori di versare la differenza; f) che le obbligazioni zero coupon non erano trattate nei mercati regolamentati ed erano vendibili unicamente al gruppo Montepaschi che ne determina unilateralmente il prezzo e che, al termine del contratto, per effetto del fenomeno inflattivo, le obbligazioni avrebbero presentato un valore assai inferiore rispetto a quello originariamente versato dai clienti; g) che, con raccomandata del 13-11-2003, essi avevano contestato la validità dei contratti e comunicato la volontà di recedere dagli stessi; h) che, nelle more, la B.A.M. era stata incorporata dal Monte dei Paschi di Siena la quale, successivamente, aveva ceduto il ramo d'azienda già appartenuto alla "vecchia" B.A.M. alla neocostituita Banca Agricola Mantovana s.p.a..

Alla luce di tale esposizione in fatto la difesa degli attori sosteneva che ciascun contratto doveva ritenersi 1) nullo ex art. 1418 c.c. con riferimento all’art. 640 c.p. ovvero annullabile ex art. 1439 c.c. essendo stato pubblicizzato in forma ingannevole ed essendo state sottaciute le pregiudizievoli conseguenze sopra elencate; 2) nullo o annullabile ex art. 1418 c.c. in relazione all’art. 644 c.p. stante la manifesta sproporzione esistente fra i vantaggi derivanti alla banca ed i molti oneri facenti invece capo all’investitore; 3) nullo per violazione a) dell’art. 30 d. lgs 58/98 atteso che il modulo negoziale era stato sottoscritto fuori dei locali della banca e che non conteneva la facoltà di recedere; b) del disposto di cui all’art. 27 reg. cit. per mancata evidenziazione grafica delle clausole relative alla sussistenza del conflitto di interessi e, comunque, dell’art. 21 t.u.l.f. non essendo stato assicurato l’equo trattamento; c) dell’art. 28 reg. cit. non avendo la banca fornito adeguate informazioni sulla natura ed i rischi dell’operazione; d) dell’art. 29 reg. cit. trattandosi, per l’impegno finanziario assunto e per il protrarsi nel tempo di tale impegno, di operazione sicuramente inadeguata e, in relazione alla quale, non era stata richiesta la specifica autorizzazione imposta dalla normativa di settore.

Gli istanti evidenziavano ulteriormente l’invalidità dei singoli negozi 4) per contrasto con le norme di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.  nonché 5) per violazione della norma di cui all’art. 21 d. lgs. 58/98 in relazione agli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza imposti alla banca e, da ultimo, 6) rilevavano che i contratti di finanziamento non si erano perfezionati per mancata traditio delle somme mutuate: chiedevano quindi che venisse dichiarata la nullità, l’annullabilità ovvero la risoluzione di ogni contratto oltre al risarcimento dei danni anche non patrimoniali con il riconoscimento degli accessori e, in via subordinata, la restituzione delle somme addebitate nonché, comunque, la riduzione della penale.

La convenuta, ritualmente costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda precisando che i contratti erano stati sottoscritti presso una propria filiale e che, comunque, alla fattispecie non poteva trovare applicazione la norma di cui all’art. 30 t.u.l.f..

La difesa dell’istituto bancario sottolineava altresì che gli istanti erano perfettamente in grado di comprendere la complessità delle pattuizioni essendo stato loro consegnato il documento sui rischi degli investimenti di cui all’art. 28 I co. lett. b) reg. Consob cit. ed avendo dichiarato di possedere tutti una media esperienza in materia di strumenti finanziari, l'intenzione di perseguire obiettivi di investimento di livello tre (sui 5 previsti dal modulo con rischio progressivamente crescente da 1 a 5) nonché una propensione al rischio/performance media (tutti i clienti si erano peraltro rifiutati di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria); che erano state osservate tutte le regole formali prescritte dalla vigente disciplina; che gli attori erano tutti imprenditori sicché era da escludere l'inadeguatezza delle operazioni finanziarie in questione i cui profili peraltro non sarebbero stati indicati; che le condizioni concernenti il conflitto di interessi e la stipulazione di un mutuo erano chiaramente esplicitate nel testo negoziale; che si trattava di una operazione equilibrata atteso che i titoli a reddito fisso consentivano di acquisire a scadenza un capitale certo e predeterminato, maggiore di quello anticipato dalla banca; che si trattava all’evidenza di un prodotto previsto per il medio-lungo periodo e che il costo del finanziamento era coperto dal rendimento dei titoli obbligazionari e che, a tale valore, doveva aggiungersi quello della componente azionaria; che il contratto non prevedeva una penale ma un corrispettivo per il recesso calcolato secondo una formula normalmente applicata in materia finanziaria; che improprio era il riferimento alla disciplina concernente la segnalazione alla Centrale Rischi atteso che l’obbligo di segnalazione deriva dalla normativa ed è finalizzato a consentire all'intero sistema bancario la conoscenza del quadro complessivo degli affidamenti in capo ad un determinato soggetto; che si trattava di un contratto di finanziamento il quale, a differenza del  mutuo, si perfeziona con il solo consenso delle parti e che, comunque, le somme erogate erano state accreditate sui conti correnti degli attori che ne avevano così acquisito la disponibilità giuridica; che, conclusivamente, non poteva ravvisarsi la violazione di alcuna norma né di diritto comune né derivante dalla disciplina speciale prevista dal d. lgs. 58/98 e dal regolamento Consob n. 11522/98.

Espletata una consulenza tecnica affidata alla dott. Stefania Malerba ed assunta la prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

Motivi

La domanda è fondata e merita accoglimento.

In primo luogo va rilevato che tutti i contratti oggetto della presente lite sono stati stipulati fuori dei locali della banca e precisamente presso la sede della società E.D.P.S. s.r.l. (di cui L. E. è amministratore) come emerge dalla dichiarazione resa dal teste C. della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare e, d’altro canto, siffatta circostanza, inizialmente contestata dalla banca, non è più stata messa in discussione dalla medesima negli scritti conclusionali e può pertanto ritenersi come acquisita.

In proposito la difesa dell’istituto bancario ha negato l’applicabilità dell’art. 30 del d. lgs. 58/98 asserendo 1) che  il prodotto 4You non è uno strumento finanziario bensì un contratto che realizza una determinata strategia di investimento mediante il ricorso anche a strumenti finanziari; 2) che il diritto di recesso, nella fattispecie in esame, discende unicamente dalla presenza di fondi comuni relativamente ai quali però la facoltà di recedere era stata segnalata; 3) che l’esercizio del diritto di recesso relativamente alla componente fondi avrebbe determinato automaticamente la chiusura di tutta l’operazione strutturata nel piano finanziario e che l’informativa al riguardo non era stata apposta sul modulo contrattuale relativo al piano finanziario atteso che esso avrebbe potuto prevedere la presenza di soli strumenti finanziari non attratti dalla disciplina sullo ius poenitendi.

Tale assunto non può esser condiviso.

Premesso che quello in esame è un prodotto sintetico costituito da un finanziamento finalizzato all'acquisto di obbligazioni bancarie zero coupon e di fondi azionari (operazione questa contemplata dagli artt. 1 co. VI t.u.l.f. e 47 reg. Consob n. 11522/98), deve ritenersi che il contratto 4You sia qualificabile come strumento finanziario alla stregua dell’ampia definizione contenuta nell’art. 1 del d. lgs. 58/98 che, dopo averne elencati numerosi tipi (vedasi in particolare le lettere b e c concernenti obbligazioni e quote di fondi comuni), alla lettera j) prevede anche la loro combinazione ipotesi che bene si attaglia alla fattispecie in esame.

A ciò deve aggiungersi che lo stesso testo negoziale in più punti fa riferimento, con riguardo ai titoli mobiliari che ne costituiscono oggetto, agli strumenti finanziari (a titolo meramente esemplificativo va notato che l’espressione in questione risulta usata nella premessa del contratto a pg. 1 ove il cliente dichiara anche di avere ricevuto la richiesta di fornire notizie circa la propria esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, nell’articolo A ove è detto che “il predetto finanziamento sarà utilizzato esclusivamente per l’acquisto/sottoscrizione degli strumenti finanziari indicati ai seguenti articoli B e C (di seguito “strumenti finanziari”)“ ed inoltre che “gli strumenti finanziari saranno costituiti in pegno a vs. favore”, frase questa che risulta riportata pressoché integralmente anche nell’art. D).

Quanto poi alla deduzione difensiva della banca riportata sub 3) va osservato che il prodotto finanziario in questione è stato  costruito in modo tale da non consentire una autonomia funzionale delle sue singole componenti (finanziamento e titoli mobiliari) assumendo pertanto una precipua e distinta configurazione negoziale e causale, atteso che il finanziamento, in unica soluzione, è destinato esclusivamente all’acquisizione di specifiche e predeterminate tipologie di titoli (tanto che non è neppure consentito lo switch fra i vari fondi comuni) e non per altri scopi, che la rata di rimborso del finanziamento è calcolata in modo unitario, che l’operazione obbliga il cliente a costituire uno specifico deposito destinato ai titoli in questione, che l’unica forma di recesso pattiziamente prevista è quella onerosa di cui all’art. 8 e riguarda il contratto nel suo complesso, che tutti i titoli sono costituiti in pegno fino all’estinzione di ogni obbligazione dipendente dalla sottoscrizione del contratto de quo ed infine che “la cessazione per qualunque causa del finanziamento comporterà la liquidazione degli strumenti finanziari così come l’alienazione, estinzione, liquidazione prima del termine, per qualunque causa, degli strumenti finanziari o di parte di essi, determinerà l’automatica risoluzione del contratto di finanziamento con conseguente obbligo per il cliente di rimborsare immediatamente il medesimo”; né va sottaciuto che la finalità sottesa al piano (incentivare il risparmio al fine di garantire la formazione di un capitale futuro e ciò in un ottica di lungo periodo e tramite un investimento equilibrato per la contemporanea presenza di obbligazioni e di quote di fondi azionari: v. pg 7 della comparsa di costituzione) rende evidente la natura indissolubile delle singole componenti che così combinate danno luogo ad un prodotto finanziario autonomo.

Da ciò consegue che i contratti in questione debbono ritenersi  disciplinati dall’art. 30 t.u.l.f. atteso che la stipula è avvenuta al di fuori dei luoghi indicati dal comma I lettera a) di tale disposizione e che la facoltà di ripensamento (peraltro non prevista né per il finanziamento né per i titoli obbligazionari), stante la natura unitaria del negozio, doveva essere accordata in relazione all’intero contratto.

Va poi  precisato, quanto al termine collocamento, che tale espressione è stata utilizzata in senso ampio riguardando ogni forma di vendita di titoli mobiliari atteso che tale norma disciplina il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e di servizi di investimento, assunto che trova poi conferma nel disposto di cui all’art. 61 III co. reg. Consob n. 11522/98.

Ciò premesso va evidenziato che il comma VI dell’articolo in esame dispone che l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni dalla sottoscrizione mentre il comma successivo sanziona con la nullità l'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari.

Tale disciplina trova applicazione alla fattispecie in esame atteso che le eccezioni contemplate dal comma VIII riguardano le offerte pubbliche di vendita nonché, a determinate condizioni, la sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni: dal combinato disposto di siffatte norme si desume quindi che il collocamento (inteso come vendita) fuori sede di strumenti finanziari quali quelli oggetto della presente controversia sia assoggettato alla disciplina di cui all’art. 30 comma VII t.u.l.f..

Orbene poiché l’articolato dei contratti in questione non conteneva l’indicazione della facoltà di recesso ne deriva la nullità di tali negozi (in tal senso vedasi in relazione ad analoghe fattispecie Trib. Pescara 9-5-2006 e Trib. Lodi 14-17/3/2006 in www.ilcaso.it; Trib. Mantova 13-7-2005, inedita): l’azione di ripetizione merita quindi accoglimento e, per l’effetto, la Banca Agricola Mantovana s.p.a. va condannata a restituire gli importi addebitati in conto e, precisamente, € 44.931,73 a L. E. nonché € 21.691,04 sia a L. R. che a L. M., somme cui debbono aggiungersi gli interessi legali a far data dalla domanda sino al saldo definitivo mancando la prova della mala fede dell’istituto di credito atteso che l’ignoranza dell’effettiva situazione giuridica, in conseguenza di un errore di fatto o di diritto, può dipendere anche da colpa grave non essendo applicabile la disposizione dettata dall’art. 1147 II co. c.c. (cfr. Cass. 10-3-2005 n. 5330; Cass. 5-5-2004 n. 8587).

Va rigettata la domanda volta a richiedere la rivalutazione monetaria sulle somme da restituire atteso che l’attribuzione degli interessi al tasso legale appare sufficiente a ristorare il danno subito avuto riguardo all’andamento dell’inflazione.

Infine nessun importo può venire riconosciuto agli attori a titolo di danno non patrimoniale non avendo essi subito un pregiudizio diverso rispetto a quello consistito nell’esborso del denaro.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

dichiara la nullità dei contratti 4You stipulati fra le parti;

condanna per l’effetto la Banca Agricola Mantovana s.p.a. a restituire a L. E. € 44.931,73 , a L. R. ed a L. M. € 21.691,04 per ciascuno, somme  cui debbono aggiungersi gli interessi legali a far data dal 26-11-2003 sino al saldo definitivo;

condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite liquidandole in complessivi euro 23.005,74 di cui € 4.905,74  per spese (comprese quelle di consulenza), € 5.600,00 per diritti ed € 12.500,00  per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.














 

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