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Sezione I - Giurisprudenza

documento 420/2006

 

 

 

 

 

Doveri informativi dell’intermediario, natura e contenuto

Doveri informativi dell’intermediario, adeguatezza dell’operazione, casi

Doveri informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale

 

Tribunale di Vasto, sentenza 9 novembre 2006, n. 308 – Pres. G. Ghionni, Rel. A.R. Capuozzo.

Segnalazione dell’Avv. Prof. Sido Bonfatti

Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Vizio non intrinseco al contratto – Nullità – Esclusione.

 

Intermediazione finanziaria – Rifiuto dell’investitore di fornire informazioni – Adeguatezza dell’operazione – Valutazione – Elementi.

 

Intermediazione finanziaria – Informazione sul rischio specifico resa sull’ordine di negoziazione – Contenuto – Idoneità.

 

La contrarietà a norme imperative quale causa di nullità del contratto ex art. 1418 co. 1 c.c. attiene esclusivamente ad elementi intrinseci del contratto, al contenuto dell’atto ed al suo momento genetico, ovvero al momento di perfezionamento. Pertanto, la condotta posteriore alla stipulazione dell’accordo, per quanto contraria a norme imperative non può determinare la nullità del contratto. Diversamente opinando il giudizio di nullità del contratto verrebbe a configurarsi come un giudizio in punto di fatto, avente ad oggetto il comportamento dell’intermediario finanziario, laddove tale giudizio dovrebbe risolversi in un apprezzamento “statico”, di mero diritto. In tema di violazione dei doveri informativi dell’intermediario finanziario appare pertanto più appropriato parlare di inadempimento e di responsabilità risarcitoria piuttosto che di nullità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)  

 

La natura speculativa delle obbligazioni della Repubblica Argentina è compatibile con il profilo di rischio che, a fronte del rifiuto di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria, l’intermediario può dedurre dal fatto che l’investitore sia un Maresciallo della Guardia di Finanza da poco in pensione, dal fatto che l’investimento in obbligazioni argentine sia di importo non superiore a 10.000,00 euro a fronte di un patrimonio investito di circa 60.000,00 euro costituito anche da azioni Seat Pagine Gialle e Banca Intesa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Deve ritenersi idonea ad informare l’investitore sulla natura e sui rischi dell’operazione l’avvertenza presente sul singolo ordine di acquisto che gli strumenti negoziati (obbligazioni argentine) erano soggetti a notevole rischio di oscillazione dei corsi e dei cambi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

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