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Tribunale di Biella
ordinanza 14 settembre 2006 – G.D. E. Reggiani.
Sanzioni irrogate al promotore finanziario – Impugnazione – Competenza –
Regime transitorio.
Opposizione a
sanzioni amministrative – Omessa indicazione del termine per l’opposizione e
dell’autorità competente – Conseguenze.
Eccessiva durata
del procedimento amministrativo – Procedimento disciplinare sanzionatorio –
Inapplicabilità.
L’impugnazione
di sanzioni per violazioni concernenti disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria o comunque di natura diversa da quella pecuniaria
irrogate ai promotori finanziari in seguito a procedimenti avviati con lettere
di contestazione inoltrate prima della entrata in vigore della l. n. 62/2005
deve essere proposta avanti al tribunale e non alla corte d’appello. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’interpretazione data dalla Corte Cost., la quale, con riferimento all’art.
23 della l. 689/1981, ha affermato che non possono verificarsi preclusioni a
proporre opposizione non solo quando manchi nel provvedimento impugnato
l’indicazione del termine entro cui è possibile farlo, ma anche nel caso in
cui sia indicato erroneamente un termine più lungo di quello fissato dalla
legge, è da ritenersi oramai espressione di un principio di diritto vivente,
tenuto conto che la giurisprudenza di
legittimità ha ritenuto che l'omessa o erronea indicazione nel provvedimento
sanzionatorio del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità
competente a decidere sulla stessa, come previsto dall'art. 3 comma 4 l.
241/1990, può dar luogo ad errore scusabile ed impedire la decadenza dal
diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni non consentano
l'adeguata identificazione dell'autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei
termini relativi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il
termine per la conclusione del procedimento, previsto dall’art. 2 comma 3 l.
241/90, non è applicabile ai procedimenti sanzionatori, essendo con essi
incompatibile, per la sua brevità, dal momento che in tali procedimenti assume
rilievo preminente l'esigenza di assicurare un durata adeguata per consentire
un effettivo contraddittorio e un completo accertamento del fatto contestato.
La predeterminazione rigida, in via generale, di un termine di conclusione del
procedimento disciplinare comporterebbe il rischio di non soddisfare le dette
esigenze e quindi non attuare proprio i criteri di economicità, di efficacia e
di pubblicità dell'attività amministrativa che la l. cit. ha inteso
realizzare, che comunque è garantita, anche con riferimento alla durata, non
dalla sanzione di illegittimità dell’atto decisorio, ma dalla presenza di un
termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione e dalla possibilità di
attivare la procedura del cd. silenzio-rifiuto (cfr. Cass. S.U. 27.04.06 n.
9591; Cass. 08.05.06 n. 10452; 22.02.06 n. 3852; 10.11.04 n. 21406). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
n. 1956/06 R.G.
TRIBUNALE DI BIELLA
Il
Giudice designato
nel procedimento iscritto al numero di
R.G. indicato in epigrafe,
promosso da:
C.E.,
parte ricorrente
nei confronti di
Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB - in persona del
legale rappresentante pro tempore
parte resistente
-
visto il
ricorso depositato il 02.08.06 con il quale parte attrice ha chiesto
l’annullamento o la riforma del provvedimento Consob **.**.00 n. 1***, comunicato
il 10.03.00 con cui è stata deliberata la radiazione del ricorrente dall’Albo
unico dei promotori finanziari;
-
vista la
contestuale richiesta di sospensione dell’efficacia del provvedimento
opposto;
-
letto il
provvedimento di designazione di questo giudice per la trattazione del
procedimento e il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle
parti ex art. 669 sexies c.p.c.;
-
letta la
memoria difensiva parte convenuta e sentiti i procuratori delle parti
all’udienza del 12.09.06;
-
letti gli atti
e i documenti di causa;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
L’eccezione di incompetenza
Parte resistente ha eccepito in
via pregiudiziale l'incompetenza del tribunale adito, richiamando il disposto
dell'art. 195 d.l.vo 58/98 - nel nuovo testo conseguente alle modifiche
introdotte dalla l. 62/05 – il quale, con una previsione speciale, e dunque
derogatoria rispetto a quanto previsto dall'art. 23 l. 689/81, prevede che
l'impugnazione delle sanzioni previste nel titolo II del d.l.vo 58/98,
comprese pertanto quelle applicabili ai promotori finanziari ex art.
196 d.l.vo cit., deve essere proposta non al Tribunale ma "alla Corte
d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene
l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia
applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa".
L’eccezione appare allo stato
infondata, tenuto conto che l’art. 9 comma 7 ult. parte l. 62/05
espressamente prevede che le nuove disposizioni “si applicano ai
procedimenti sanzionatori avviati con lettere di contestazione inoltrate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”,
precisando che “le disposizioni del citato art. 195 nel testo vigente
all’entrata in vigore della presente legge continuano ad essere applicate
ai procedimenti sanzionatori avviati prima della suddetta data”.
Nel caso di specie è evidente che
il procedimento disciplinare, avviato nel 1995, era già pendente alla data di
entrata in vigore della l. 62/05, sicché deve ritenersi applicabile la
vecchia disciplina.
E com’è noto l’art. 195 comma 4
d.l.vo 58/98 nel testo previgente alla l. 62/05 la competenza della Corte
d’Appello è prevista con riferimento all’impugnazione delle sanzioni
amministrative disciplinate nell’art. 195 d.l.vo cit., ove - al comma 1 -
viene fatto salvo quanto previsto all’art. 196 d.l.vo 58/98, che, per le
sanzioni applicabili ai promotori finanziari, richiama le disposizioni
contenute nella l. 689/81 (escluso l’art. 16 l. cit.), compreso pertanto
l’art. 22 bis l. cit., che prevede, in mancanza di diverse
disposizioni, la competenza del tribunale per il caso in cui si tratti di
impugnazione di sanzioni per violazioni concernenti disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria o comunque di natura diversa da quella pecuniaria.
L’eccezione di inammissibilità del
ricorso
Parte resistente ha inoltre
eccepito l’inammissibilità del ricorso, per essere stato proposto ben oltre
il termine di trenta giorni, prescritto dall’art. 22 l. 689/81, decorrente
dalla notificazione del provvedimento impugnato, nella specie eseguita, per
stessa allegazione di parte ricorrente, in data 10.03.00.
Anche tale eccezione risulta allo
stato infondata.
Si consideri infatti che
nell’atto impugnato si legge che “avverso tale provvedimento è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni
dalla data di comunicazione” (doc. 1 fasc. ric. e doc. h fasc. resist.).
Parte ricorrente risulta avere
quindi proposto ricorso davanti al giudice amministrativo, il quale, con sentenza
pubblicata il 23.05.06, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di
giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario
(doc. 4 fasc. att.). È così seguito il deposito del presente ricorso in data
02.08.06 nella cancelleria di questo tribunale.
Com’è noto ai sensi dell’art. 3
comma 4 l. 241/90 “in ogni atto notificato al destinatario devono essere
indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.
La Corte Costituzionale ha già
avuto modo di affermare (Corte Cost. sent. n. 311/94) che la disposizione
appena menzionata contiene un principio di carattere generale, che si applica
anche ai procedimenti amministrativi disciplinati da disposizioni anteriori,
e quindi si applica anche al procedimento regolato dalla l. 689/81.
Un’attenta giurisprudenza di
legittimità ha subito ritenuto che la mancata indicazione nel provvedimento
sanzionatorio del termine e dell'autorità cui e possibile ricorrere impedisce
che, in caso di mancato rispetto del termine di cui all'art. 22 l. 689/81, si
verifichino le preclusioni alla proposizione dell’opposizione (così Cass. n.
9080/97).
E la Corte Costituzionale ha
condiviso tale interpretazione (Corte Cost. sent 86/98), evidenziando che
diversamente si vanificherebbe, oltre alla portata precettiva dell'art. 3
comma 4 l. 241/90, soprattutto l'esigenza di effettiva tutela del cittadino
nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, ed ha così
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
23 comma 1 l. 689/81, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della
Costituzione, proprio nella parte in cui non prevede il potere del giudice di
escludere la tardività dell'opposizione proposta avverso una
ordinanza-ingiunzione, quando il ritardo sia stato determinato
dall'indicazione - ad opera dell'ordinanza stessa - di un termine più lungo
di quello previsto a pena di decadenza dall'art. 22 della medesima legge. La
Corte Costituzionale ha così affermato che non possono verificarsi
preclusioni a proporre opposizione non solo quando manchi nel provvedimento
impugnato l'indicazione del termine entro cui è possibile farlo, ma anche nel
caso in cui sia indicato erroneamente un termine più lungo di quello fissato
dalla legge.
Tale interpretazione è da
ritenersi oramai espressione di un principio costituente ‘diritto vivente’,
tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità ha successivamente ritenuto
che l'omessa o erronea indicazione nel provvedimento sanzionatorio del
termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere
sulla stessa, come previsto dall'art. 3 comma 4 l. cit. può dar luogo ad
errore scusabile ed impedire la decadenza dal diritto di proporre
opposizione, qualora tali indicazioni non consentano l'adeguata
identificazione dell'autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini
relativi (Cass. 31.05.06 n. 12895; 30.05.06 n. 12836; 12.03.05 n. 5456;
07.07.04 n. 12428; v. anche Cass. 09.12.05 n. 27283 e Cass. 29.10.04 n.
21001, ove è stabilito che l’errata indicazione del termine entro il quale
proporre ricorso non determina la decadenza dalla proposizione del ricorso,
sempre che il termine più ambio indicato nell’atto sia stato rispettato, e è
precisato che tale errata indicazione costituisce una mera irregolarità della
sanzione, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito
del mancato rispetto del termine previsto dalla legge per proporre
l’opposizione).
Ne consegue che nella specie non
può ritenersi che parte ricorrente sia incorsa in alcuna decadenza, tenuto
conto che il provvedimento oggetto di impugnazione reca l’errata indicazione
sia dell’autorità competente e sia del termine per proporre il ricorso e che,
a seguito della declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo, parte ricorrente risulta avere proposto in questa sede
opposizione senza neppure avere atteso il passaggio in giudicato della
sentenza del tar.
L’eccezione di inammissibilità delle censure con riferimento ai dedotti vizi
di eccesso di potere e di difetto di motivazione
L’eccezione
è infondata, considerato che l’ambito dei poteri cognitori del giudice adito
in questa sede comprende sia vizi di legittimità e sia quelli di merito (in
particolare la congruità della sanzione rispetto alla gravità
dell’infrazione).
Il fumus
boni iuris
Non sussistono allo stato elementi per
ritenere verosimilmente fondata l’opposizione in questa sede proposta.
La sanzione amministrativa
risulta essere stata comminata per la violazione dell’art. 14 commi 1 e 9
regolamento Consob 5388/91 (adottato in attuazione della l. 1/91), per avere
il ricorrente ricevuto dai coniugi M.-B. e da C.O. denaro in contanti per il
compimento di non meglio specificate operazioni speculative, mentre invece le
disposizioni regolamentari vigenti all’epoca del fatto vietavano al promotore
di ricevere dai clienti denaro contante.
La contestazione da ultimo
comunicata al ricorrente contiene, tra le altre, la chiara descrizione anche
dell’illecito poi divenuto capo d’incolpazione (cfr. doc. f e doc. h fasc.
resist.) e pertanto risulta allo stato infondata la censura di genericità e
indeterminatezza (capo 3 del ricorso).
Non risulta allo stato neppure
fondata la censura con riferimento alla ritenuta errata qualificazione della
condotta del ricorrente (capo 5 del ricorso), tenuto conto che la ricezione
dei contanti da destinare a investimenti non è contestata dal C., che
tuttavia ha allegato di avere operato semplicemente come tramite di una terza
persona, circostanza tuttavia rimasta indimostrata, tenuto conto delle risultanze
dell’istruttoria espletata (v. in paricolare dich. B. e la transazione tra il
resistente e i coniugi M.-B. risultanti dal doc. b fasc. resist., nonché la
certificazione in ordine all’esito dei procedimenti penali nei confronti del
solo C. al doc. e fasc. resist.).
Neppure risulta allo stato
fondata la censura secondo la quale la motivazione sarebbe stata
insufficiente e l’istruttoria carente rispetto alle determinazioni assunte
(capo 6 del ricorso). Ad integrare la fattispecie contestata è infatti sufficiente
che il promotore risulti avere ricevuto la dazione di denaro contante
destinato ad investimenti: tale circostanza risulta provata dalle risultanze
istruttorie, chiaramente illustrate nell’atto impugnato. Resta invece onere
dell’incolpato provare le diverse e ulteriori circostanze allegate a sua
difesa.
Risulta altresì infondata allo
stato la censura di illegittimità per eccessiva durata del procedimento
sanzionatorio (capo 2 del ricorso), avviato nel 1995 e concluso nel 2000,
tenuto conto che per giurisprudenza consolidata il termine per la conclusione
del procedimento previsto dall’art. 2 comma 3 l. 241/90 non è applicabile ai
procedimenti sanzionatori, essendo con essi incompatibile, per la sua
brevità, dal momento che per essi assume rilievo preminente l'esigenza di
assicurare un durata adeguata per consentire un effettivo contraddittorio e
un completo accertamento del fatto contestato. La predeterminazione rigida,
in via generale, di un termine di conclusione del procedimento disciplinare
avrebbe il rischio di non soddisfare le dette esigenze e quindi non attuare
proprio i criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità dell'attività
amministrativa che la l. cit. ha inteso realizzare, che comunque è garantita,
anche con riferimento alla durata, non dalla sanzione di illegittimità
dell’atto decisorio, ma dalla presenza di un termine di prescrizione per
l'esercizio dell'azione e dalla possibilità di attivare la procedura del cd.
silenzio-rifiuto (cfr. Cass. S.U. 27.04.06 n. 9591; Cass. 08.05.06 n. 10452;
22.02.06 n. 3852; 10.11.04 n. 21406).
Appare allo stato infondata anche
l’eccezione di illegittimità del regolamento Consob 5388/91 per violazione
del principio di legalità di cui all’art. 1 l. 689/81 (“Nessuno può essere
assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che
prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i
tempi in esse considerati”), per il fatto che nella specie la fonte
secondaria avrebbe determinato l’illecito, la sua gravita e anche
l’abbinamento alla relativa sanzione (capo 4 del ricorso).
Si deve tuttavia rilevare che per
giurisprudenza costante la riserva di legge sancita dall’art. 1 l. 689/81 è
una riserva di legge relativa, riconducibile al disposto dell’art. 23
Cost., che vieta alla fonte secondaria di stabilire autonomamente la
sanzione, e cioè di decidere di sanzionare alcuni comportamenti (v. Cass.
12.02.96 n. 1061), ma consente alla fonte secondaria di integrare il precetto
generico contenuto nella norma primaria (Cass. 26.04.06 n. 9584; 27.01.05 n.
1696; 18.01.05 n. 936; 07.04.99 n. 3351; 12.02.96 n. 1061).
Nel caso di specie, ai sensi
dell’art. 5 comma 8 della l. 1/91 “La Consob prescrive con uno o più regolamenti
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale: a) …omissis… f) le regole di
presentazione e di comportamento che i promotori di servizi finanziari devono
osservare nei rapporti con la clientela, al fine di tutelare l'interesse dei
risparmiatori; g) i sistemi di controllo sui comportamenti, i procedimenti
disciplinari e le sanzioni; a carico dei promotori di servizi finanziari che
violano le regole di cui alla lettera f) si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 50 milioni; h) le ipotesi
di grave violazione o di recidiva per le quali si applicano le sanzioni della
sospensione o della cancellazione dall'albo di cui al comma 5; …omissis…”
Il regolamento in esame non risulta
pertanto adottato in violazione della riserva di legge posto che [è] il
legislatore ordinario a individuare il precetto e le sanzioni (il promotore
che viola le regole di comportamento a lui imposte dalla Consob viene
sanzionato con la pena pecuniaria, la sospensione o la cancellazione
dall’albo), disponendo che la Consob – dotata di specifica competenza tecnica
- specifichi le regole di comportamento (tenendo conto degli interessi dei
risparmiatori), e gradui le sanzioni (tenendo conto della gravità della colpa
e della recidiva) (conf. Cass. 20.11.03 n. 17602 proprio in materia di
sanzioni adottate dalla Consob).
Appare allo stato infondata anche
la censura relativa all’errata applicazione della sanzione della radiazione
dall’albo senza applicare lo ius superveniens né motivare in ordine
alla mancata applicazione di una sanzione più mite (capo 7 del ricorso).
Ai sensi dell’art. 16 comma 4
regolamento Consob 5388/91 la radiazione è l’unica sanzione prevista per
l’accettazione da parte del promotore di pagamenti in contanti.
A nulla rileva che le norme
regolamentari che si sono succedute nel tempo – e in particolare l’art. 25
comma 2 lett. b-6 regolamento Consob 10629/97 (adottato in attuazione del
d.l.vo 415/96) e l’art. 98 comma 2 lett. b-6 regolamento Consob 11522/98
(adottato in attuazione del d.l.vo 58/98) – prevedano per la stessa
violazione una sospensione più mite (sospensione dall’albo da 1 a 4 mesi).
Né rileva quanto disposto
dall’art. 25 comma 3 regolamento Consob 10629/97, poi sostituito dall’art. 98
comma 3 regolamento Consob 11522/98 (norma di identico contenuto), ove è
previsto che la Consob, in luogo della sanzione prevista, tenuto conto delle
circostanze e di ogni elemento disponibile, possa disporre, in luogo della
sanzione prevista in regolamento, quella immediatamente inferiore o
superiore.
È infatti consolidato
l’orientamento che in applicazione dell’art. 1 l. 689/81, l’illecito
amministrativo è assoggettato alla legge del tempo in cui è stato commesso,
con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se più
favorevole, non potendo operare – in mancanza di espressa previsione
normativa - l’analogia con quanto disposto dall’art. 2 c.p. (Cass. 26.09.05
n. 18761; 05.07.03 n. 10631; 04.08.00 n. 10243; 03.04.00 n. 4007; 30.08.99 n.
9115, quest’ultima proprio in materia di sanzioni applicate in applicazione
della l. 1/91).
La stessa giurisprudenza precisa
che tale principio vale sia per l’individuazione della condotta illecita che
per l’individuazione della sanzione applicabile.
Ne consegue che deve ritenersi
corretta l’applicazione della sanzione nella specie comminata, senza che la
Consob dovesse motivare la ragione per la quale non è stata applicata una
diversa sanzione, tenuto conto che in base elle norme in vigore al momento
del fatto non risulta esservi una diversa sanzione applicabile.
Neppure può ritenersi allo stato
fondata la censura di ingiusta disparità di trattamento nella scelta della
sanzione (sempre capo 7 del ricorso, p. 26), considerato che al momento del
compimento della violazione l’unica sanzione applicabile risulta essere
quella in concreto applicata e la successiva applicazione di sanzioni meno
gravi a condotte simili non risulta addebitabile ad un cattivo uso del potere
sanzionatorio ma alla successione nel tempo delle norme sopra riportate.
Per le stesse ragioni allo stato
risulta infondata anche la censura di violazione o falsa applicazione
dell’art. 16 comma 4 regolamento Consob 5388/91 in base alle diversificazioni
delle condotte contenute nel successivo art. 25 regolamento Consob 10629/97
(capo 8 del ricorso), trattandosi di disposizioni sopravvenute alla
commissione del fatto.
La mancanza di elementi in ordine
al fumus dell’opposizione rende superflua ogni valutazione in
relazione al periculum in mora.
In conclusione, non risultano
sussistere gravi motivi in grado di giustificare la sospensione
dell’efficacia del provvedimento Consob **.**.00 n. 1*** oggetto di
opposizione.
P.Q.M.
rigetta
la richiesta
sospensione dell’efficacia del provvedimento Consob **.**.00 n. 1***,
comunicato il 10.03.00 con cui è stata deliberata al radiazione del
ricorrente dall’Albo unico dei promotori finanziari.
È confermata l’udienza di
comparizione per statuire in ordine al merito della vertenza al 06.02.07 ore
11,00, già disposta con decreto 04.08.06
Manda alla
cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Biella, 14.09.06
IL GIUDICE
dott.ssa Eleonora Reggiani
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