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Tribunale di
Biella ordinanza 11 maggio 2006 – Pres. L. Grimaldi, Rel. E. Reggiani.
Processo
esecutivo – Reclamo avverso il provvedimento di sospensione – Regime
transitorio – Procedure pendenti – Opposizione agli atti esecutivi –
Ammissibilità.
Processo esecutivo
– Omessa notifica del pignoramento ai comproprietari di beni indivisi –
Sospensione della procedura – Irrilevanza.
Lo strumento del
reclamo contro l’ordinanza che ha sospeso l’esecuzione a seguito
della proposizione
dell’opposizione all’esecuzione è esperibile anche nell’ambito delle procedure
esecutive pendenti al 1 marzo 2006, data di entrata in vigore del cd. rito
competitivo. Il reclamo in questione, che può avere ad oggetto provvedimenti
di sospensione pronunciati prima della riforma, deve, poi, ritenersi
esperibile non solo a seguito della proposizione della opposizione
all’esecuzione ma anche nell’ambito della opposizione agli atti esecutivi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nel caso in cui il creditore
procedente non provveda agli adempimenti di cui agli artt. 599, comma 2 e 180
disp. att. C.p.c. (notifica del pignoramento ai comproprietari di beni
indivisi) non si verifica la nullità del pignoramento ma solo l’effetto che
l’azione esecutiva non può validamente proseguire finchè gli adempimenti
sopra menzionati non siano stati compiuti. La mancanza di tali adempimenti
non giustifica pertanto l’adozione del provvedimento di sospensione della
procedura ma solo la necessità di disporre affinché il creditore vi provveda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
N.
767/06 R.G.
IL TRIBUNALE DI BIELLA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei
Signori Magistrati:
Dott. Luigi GRIMALDI PRESIDENTE
Dott.ssa Paola RAVA GIUDICE
Dott.ssa Eleonora REGGIANI GIUDICE
REL.
nel procedimento civile indicato in epigrafe
promosso da
L. F.,
- PARTE RECLAMANTE -
nei confronti di
T. F.,
- PARTE RECLAMATA -
Oggetto: reclamo avverso l’ordinanza di sospensione
della procedura esecutiva, emessa dal giudice dell’esecuzione nel
procedimento 682/05 RGE, datata 17.02.06 e depositata il 28.02.06;
ha
pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
ex artt. 669 terdecies c.p.c.
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza
camerale dell’11.0506;
- sentiti i difensori delle parti;
- letti gli atti ed esaminati i documenti di
causa;
OSSERVA
Sulla reclamabilità dell’ordinanza
Occorre preliminarmente
rilevare che è ammissibile il reclamo contro l’ordinanza che ha sospeso
l’esecuzione a seguito della proposizione dell’opposizione all’esecuzione,
anche se si tratta di provvedimento adottato prima dell’entrata in vigore
della disciplina che ha introdotto il cd. rito competitivo, tenuto conto che
secondo la disciplina transitoria la norma che prevede la possibilità del
reclamo entra in vigore il 01.03.06 e si applica anche alle procedure
esecutive pendenti.
Seguendo
l’opinione fin’ora espressa da autorevole dottrina, il reclamo deve ritenersi
ammissibile anche per il caso di sospensione della procedura a seguito di
opposizione agli atti esecutivi.
Com’è noto
gli artt. 618 e 618 bis c.p.c. sono stati modificati non dal d.l. 35/05,
convertito in l. 80/05 dalla l. 52/06, senza tuttavia modificare la norma del
comma 1 dell’art. 624 c.p.c., pure nuovamente modificata dalla stessa legge.
All’art.
618 comma 2 c.p.c. è stata aggiunta la previsione che il giudice
dell’esecuzione, in alternativa alla concessione de “i provvedimenti che
ritiene indilazionabili”, “sospende la procedura” e all’art. 618 bis comma 2
c.p.c. è stato previsto identico potere anche quando l’opposizione debba
essere trattata col rito previsto per le controversie in materia di lavoro.
Siffatto
potere è stato espresso dal legislatore della riforma al fine di ratificare
per via legislativa l’orientamento, assolutamente pacifico presso la
giurisprudenza di legittimità e di merito, per il quale tra i c.d.
provvedimenti indilazionabili (che il testo prima vigente dell’art. 618
c.p.c. contemplava espressamente) era da ritenersi compreso anche il
provvedimento di sospensione del processo esecutivo (in modo da determinare
una situazione del tutto analoga a quella determinata dalla sospensione a
seguito dell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c.).
Tuttavia
l’attuale art. 624 comma 4 c.p.c. richiama espressamente gli artt. 618 e 618
bis c.p.c. per estendere alla sospensione in essi prevista la disciplina del
terzo comma dello stesso art. 624 c.p.c., ma nulla dice sull’applicazione del
secondo comma dello stesso articolo, che riguarda il reclamo, il quale è
tuttavia presupposto nella disciplina contenuta nel menzionato terzo comma,
che senza dubbio si applica anche al caso di sospensione disposta in sede di
opposizione agli atti esecutivi.
Orbene, la
natura cautelare di tutti i provvedimenti di sospensione dell’esecuzione è da
tempo sostenuta dalla dottrina più avvertita, sicchè d’accordo con essa è
agevole il rilievo che, per lo meno quando il giudice dell’esecuzione
pervenga alla sospensione - non del singolo atto, bensì - dell’intera
procedura esecutiva, gli effetti sono del tutto coincidenti con quelli del
provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell’art. 624 c.p.c.; pertanto
l’interpretazione di carattere sistematico conduce a ritenere la
reclamabilità di tali provvedimenti.
I motivi di reclamo
Il
creditore procedente reclamante ha allegato che l’ordinanza impugnata è
mancante di qualsivoglia indicazione in ordine alla presenza in concreto di
gravi motivi che giustificassero la sospensione dell’esecuzione e che, tenuto
conto degli atti depositati dal creditore procedente e del tenore delle
dichiarazioni dei terzi pignorati, vi erano i presupposti per ottenere la
revoca dell’ordinanza reclamata.
La motivazione dell’ordinanza di sospensione
Dalla
lettura dell’ordinanza impugnata, si ricava che il giudice dell’esecuzione ha
ritenuto necessario l’avviso ex art. 599 c.p.c. nel caso di pignoramento di
crediti cointestati con terzi non debitori, che il debitore opponente – nel
proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. in ragione della ritenuta
impignorabilità dei crediti (v. infra) - aveva comunque segnalato
essere nella specie mancante e, qualificando l’allegazione di tale mancanza
come motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., ha ravvisato l’esistenza dei
gravi motivi per disporre la sospensione dell’esecuzione.
Dalla
lettura del provvedimento impugnato nel suo insieme risulta comprensibile il
ragionamento che ha portato il giudice dell’esecuzione a sospendere la
procedura, dal momento che, dopo avere argomentato sulla ritenuta necessità
dell’avviso sopra menzionato, nella specie mancante, ha ritenuto prevedibile
l’accoglimento dell’opposizione (v. p. 3 ultima parte dell’ordinanza
reclamata), tenuto conto del tenore delle dichiarazioni dei terzi pignorati
(v. p. 4 prima parte dell’ordinanza reclamata), che infatti hanno confermato
la contitolarità dei crediti oggetto di pignoramento.
L’insussistenza di gravi motivi per disporre la
sospensione della procedura esecutiva
Deve
ritenersi l’assenza di ragioni per procedere alla sospensione della procedura
in ragione della riscontrata mancata esecuzione degli adempimenti di cui agli
artt. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c.
Occorre
subito rilevare che il giudice dell’esecuzione non ha solo disposto la
sospensione della procedura esecutiva, ma ha anche disposto che il
creditore procedente provvedesse agli adempimenti di cui agli artt. 599
c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c.
Com’è noto, la giurisprudenza di legittimità
ha precisato che le statuizioni contenute negli artt. 599 e ss. c.p.c.. e 180
disp. att. c.p.c. sono applicabili anche al caso di pignoramento di crediti
contestati, al fine di poter individuare, nel contraddittorio con tutti
gli interessati la consistenza della quota del credito pignorato di
pertinenza del debitore, nei cui limiti operare l'assegnazione del
credito del tutto (v. Cass. 09.10.98 n. 10028).
Una volta resa dal terzo una dichiarazione
dalla quale si evinca che del credito il debitore esecutato è contitolare con
terzi, il creditore procedente può restringere la propria pretesa nell'ambito
della quota del credito e nel contempo dare avviso del pignoramento agli
altri intestatari. Il giudice dell'esecuzione ha l’onere di provocare la
comparizione degli altri intestatari del deposito e di sollecitare dal terzo
una dichiarazione che valga a rendere conoscibile l'intera consistenza del
credito. In tal modo, il giudice si pone nella condizione, una volta sentite le
parti, di poter provvedere sulla domanda di assegnazione del credito,
quantomeno nei limiti dell'accordo tra le parti sulla proporzione della quota
del debitore e quindi sulla sua capienza, senza che debbano essere risolte
controversie eventualmente insorte sulla consistenza della quota (v. ancora
Cass. 09.10.98 n. 10028).
Tuttavia la giurisprudenza è oramai
consolidata nel ritenere che nel caso in cui il creditore procedente non
provveda agli adempimenti di cui all'art. 599 comma 2 c.c. e 180 disp. att.
c.c. non si verifica la nullità del pignoramento medesimo, del quale
il suddetto avviso non costituisce elemento essenziale (Così Cass. 17.06.85
n. 3648), ma si verifica solo l’effetto che l’azione esecutiva non può
validamente proseguire finchè gli adempimenti sopra menzionati non siano
stati compiuti (Cass. 27.01.99 n. 718).
Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione
ha correttamente ravvisato la necessità di regolarizzare la procedura,
disponendo che il creditore procedente provvedesse agli adempimenti di cui
all’art. 599 c.p.c e 180 disp. att. c.p.c., ma non aveva ragioni per
sospendere la procedura, dato che la mancanza di tali adempimenti non
determina l’invalidità del pignoramento, sicchè, una volta verificata
l’esecuzione dei sopra menzionati adempimenti, avrebbe ben potuto procedere
alle ulteriori incombenze.
l’insussistenza di
ulteriori motivi di sospensione dell’esecuzione
Il debitore
esecutato ha proposto opposizione all’esecuzione, chiedendo la declaratoria
della nullità dell’atto di pignoramento presso terzi per avere colpito beni
non pignorabili (p. 4 della comparsa di costituzione contenente opposizione
all’esecuzione).
Non risultano sussistere gravi motivi per
disporre la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., tenuto conto che
non risultano allegate ragioni che inducano a ritenere i crediti oggetto di
pignoramento siano impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. o di altre
disposizioni di legge.
L’eventuale destinazione al denaro depositato
istituto di credito che i titolari, per loro interni accordi, abbiano voluto
dare non è certo opponibile al creditore procedente (v. dich. terzo
pignorato).
Dalle dichiarazioni rese dal rappresentante
dell’Agenzia delle Entrate non risulta affatto incerto e indeterminato il credito
per il rimborso Iva.
Né la solidarietà attiva costituisce un
limite alla eseguibilità, ma come si è visto, impone l’esecuzione degli
adempimenti di cui all’art. 599 c.pc. e 180 disp. att. c.p.c.
Statuizioni finali
In
accoglimento del reclamo proposto, deve pertanto essere essere revocata
l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, datata 17.02.06 e depositata il
28.02.06, nella parte in cui ha sospeso la procedura 683/05 RGE, mandando al
giudice dell’esecuzione di fissare udienza per la verifica degli adempimenti
di cui agli artt. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c., disposti nella medesima
ordinanza, e per la prosecuzione della procedura.
Spetta al
giudice della procedura statuire sulle spese anche del presente reclamo.
P.T.M.
Visto l’art. 669 terdecies c.p.c.,
in
accoglimento del reclamo proposto, revoca l’ordinanza del giudice
dell’esecuzione, data 17.02.06 e depositata il 28.02.06, nella parte in cui
ha sospeso la procedura esecutiva 682/05 RGE;
manda
al giudice dell’esecuzione di fissare udienza per la verifica degli
adempimenti di cui agli artt. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c., disposti
nella medesima ordinanza, e per la prosecuzione della procedura.
Si comunichi.
Biella, lì 11.05.06
IL PRESIDENTE dott. Luigi GRIMALDI
IL GIUDICE EST. dott.ssa
Eleonora REGGIANI
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