IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 4329

 

 

data pubblicazione 01/08/2010

 

 

 

Corte Costituzionale , 09 aprile 2009, n. 113 - Pres. Amirante - Est. Napolitano.

 

Oggetto: Procedimento civile - Prova testimoniale - Facoltà di astensione dei testimoni - Omessa previsione per i prossimi congiunti di una delle parti in causa.
Dispositivo: manifesta inammissibilità.

 

 

 

 

 

ORDINANZA N. 113 ANNO 2009

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Vallo della Lucania, nel procedimento penale a carico di F. A., con ordinanza del 6 maggio 2008, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Vallo della Lucania, con ordinanza depositata il 6 maggio 2008, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile nella parte in cui non include fra coloro i quali possono astenersi dal testimoniare anche i prossimi congiunti di una delle parti in causa;

che il rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare una persona imputata del reato di falsa testimonianza resa nel corso di un processo, svoltosi col rito del lavoro, nel quale fra le parti intimate vi era la moglie del suddetto imputato;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo osserva, che, in forza del richiamo contenuto nell'art. 249 cod. proc. civ. agli artt. 351 e 352 del codice di procedura penale del 1930, la facoltà di astenersi dal testimoniare nel processo civile è riservata alle sole persone “legate” al segreto professionale e al segreto di Stato, là dove, nel processo penale, in base alla previsione contenuta nell'art. 199 cod. proc. pen. vigente, tale facoltà è concessa, altresì, ai prossimi congiunti dell'imputato;

che, quanto alla rilevanza della questione nel giudizio a quo, il rimettente osserva che, stante la attuale formulazione della norma censurata, va esclusa l'applicabilità all'imputato della circostanza di esclusione della punibilità prevista, fra gli altri, anche per il reato di falsa testimonianza dall'art. 384, comma secondo, del codice penale;

che, in particolare, una formulazione dell'art. 249 cod. proc. civ. che richiamasse anche l'art. 199 cod. proc. pen. comporterebbe – secondo il rimettente – la adozione di una pronunzia di non punibilità nei confronti dell'imputato, ai sensi del ricordato secondo comma dell'art. 384 cod. pen., rientrando questi nell'ambito dei soggetti che avrebbero dovuto essere avvertiti della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo nel senso della inammissibilità e, comunque, della infondatezza della questione;

che la difesa pubblica, preliminarmente, dopo aver osservato che il rimettente non ha adeguatamente motivato in ordine alla rilevanza della questione, sottolinea come già in passato la Corte costituzionale, nello scrutinare la conformità a Costituzione dell'art. 249 cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibile la relativa questione;

che la predetta difesa richiama la sentenza n. 205 del 1987 (recte: n. 352 del 1987), ove si è affermato che il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 249 cod. proc. civ. non può essere risolto collegando «“l'illegittimità” dell'articolo al mancato richiamo della norma penale specifica», né il sospetto di incostituzionalità può essere eliminato proclamando «una sorta di superiorità sostanziale del processo penale sul processo civile», posto che anche in quest'ultimo ricevono garanzia beni non meno meritevoli di tutela di quelli oggetto del processo penale;

che nella successiva sentenza n. 205 del 1997, aggiunge la difesa pubblica, precisato che le regole del processo penale non costituiscono il necessario modello di ogni altro processo, la Corte costituzionale, pur riconoscendo giustificata l'astensione dal dovere di testimoniare là dove la deposizione possa incidere su beni costituzionalmente protetti, quali la salvaguardia della famiglia e i derivanti doveri di solidarietà, sottolineò che è lo stesso ordinamento che provvede a bilanciare i diversi interessi in gioco, sì da salvaguardare anche il diritto alla prova, quale strumento del diritto di difesa, e il processo, derivando da ciò l'inammissibilità della questione di costituzionalità, data la pluralità delle possibili scelte legislative volte a realizzare tale bilanciamento;

che, ad avviso dell'Avvocatura, non avendo il rimettente affatto tenuto conto di tali precedenti, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Considerato che il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Vallo della Lucania dubita, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile nella parte in cui, non richiamando l'art. 199 del codice di procedura penale, non consente ai prossimi congiunti di una delle parti di un processo civile di astenersi dall'obbligo di testimoniare;

che, secondo quanto è dato comprendere dalla motivazione dell'ordinanza, il rimettente pare fondare il proprio dubbio di legittimità costituzionale sul fatto che, a differenza di quanto previsto con riguardo al giudizio penale, analoga facoltà non è, invece, prevista nell'ambito del giudizio civile;

che, pur prescindendosi dalla circostanza che il rimettente, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, non ha affatto tenuto conto dei profili, già in passato segnalati da questa Corte, di inammissibilità della stessa legati alle molteplici soluzioni – la cui scelta, non essendo costituzionalmente necessitata, non può essere effettuata da questa Corte – attraverso le quali il legislatore può pervenire al bilanciamento, anche in maniera diversa da quanto avvenga nel processo penale, degli interessi contrapposti della solidarietà familiare e dell'accertamento della verità nel processo civile, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per l'assorbente ragione dell'insufficienza della motivazione sulla sua non manifesta infondatezza;

che, infatti, il rimettente sul punto si limita ad affermare che la facoltà di non testimoniare nel processo civile è limitata alle persone legate al rispetto del segreto professionale e di Stato, mentre nel processo penale tale facoltà è estesa anche ai prossimi congiunti dell'imputato;

che il giudice a quo enuncia soltanto il contenuto delle differenti normative applicabili sul punto ai due tipi processuali, senza darsi carico di dimostrare in che modo le regole dell'uno debbano, in ossequio al principio di uguaglianza, costituire paradigma normativo anche per l'altro, convertendo, in pratica, la motivazione della non manifesta infondatezza a motivazione e fondamento della rilevanza;

che, sul punto, una più esauriente motivazione sarebbe stata tanto più necessaria in quanto in numerose occasioni questa Corte ha precisato che, data la piena autonomia che li contraddistingue, i sistemi processuali civili e penali non sono comparabili fra loro ai fini della violazione del principio di uguaglianza (si vedano l'ordinanza n. 30 del 2000, nonché le ordinanze n. 78 e n. 500 del 2002).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Vallo della Lucania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2009.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI














 

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