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Doveri informativi dell’intermediario,adeguatezza
dell’operazione
Tribunale di
Milano, sentenza 8 febbraio 2006, n. 4835 – Pres. Vanoni, Rel. Di Blasi.
Segnalazione dell’Avv. Antonio Motti
Intermediazione
finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Conoscenza da parte
dell’intermediario del rischio emittente.
Deve ritenersi inadeguata
l’operazione di acquisto di obbligazioni argentine che impegnino tutte le
risorse dell’investitore nonostante la banca all’epoca dell’operazione fosse
già a conoscenza del rischio solvibilità connesso all’emittente del titolo in
quanto proprietaria di una delle tre banche più importanti della Repubblica
Argentina. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato il 13.04.2005, P. G. conveniva in
giudizio la Banca *** S.p.A. per sentire dichiarare l’inadempimento di
quest’ultima alla osservanza di disposizioni normative-regolamentari in
relazione al contratto di compravendita di obbligazioni emesse dalla
Repubblica Argentina, concluso il 18.08.1999, su sollecitazione di funzionari
di controparte, peraltro in conflitto di interessi. Chiedeva l’attore, in via
principale, la nullità e/o annullamento del contratto stipulato e, in
subordine, la sua risoluzione per inadempimento della Banca; in ogni caso con
condanna della stessa alla restituzione della somma di € 17.895,21, oltre al
risarcimento del danno.
La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la domanda
attrice, sotto il profilo della inammissibilità delle domande principali e
della infondatezza di quella subordinata, instando, in via gradata e per il
caso di accoglimento della stessa, per le conseguenti restituzioni e con
riduzione ex art. 1227 c.c. della pretesa risarcitoria.
All’udienza dell’8.02.2006 la causa veniva discussa in sede
collegiale per essere poi trattenuta in decisione, sulle conclusioni come in
epigrafe riportate.
Motivi della decisione
Va preliminarmente ritenuto, quanto alla declaratoria di nullità ex art. 1418 c.c., in via principale
formulata dall’attore in ordine all’acquisto dei titoli de quibus, per
violazioni poste in essere dalla Banca convenuta alle regole di condotta
previste dal T.U.F. e dal Regolamento Consob di attuazione, che la inosservanza
degli obblighi informativi, concernenti i contratti aventi ad oggetto la
compravendita di valori mobiliari, non comporta la nullità del negozio,
avendo detti obblighi riguardo agli elementi utili per la valutazione della
convenienza dell’affare e non attenendo a violazione di elementi intrinseci
della fattispecie negoziale, relativi, cioè, alla struttura o al contenuto
del contratto. Di poi deve osservarsi che l’area delle nullità non può essere
estesa al di fuori delle ipotesi in cui tale sanzione è espressamente
prevista dalla legge.
Parimenti, con riguardo alla domanda
di annullamento, alternativamente proposta dall’attore, deve la stessa
essere disattesa, in quanto, a parte la mancata deduzione istruttoria sui
caratteri essenziali, il presunto errore, in cui l’attore sarebbe incorso,
riguarderebbe, secondo la sua stessa prospettazione, la convenienza economica
dell’operazione, e non l’identità o la qualità dell’oggetto della
prestazione.
Quanto alla domanda di
risoluzione, per inadempimento della controparte, subordinatamente
proposta, la sua reiezione (rectius: inammissibilità) è conseguente
alla impossibilità per l’attore a procedere alla restituzione dei titoli, per
il caso di suo accoglimento, che è risultato pacifico essere stati trasferiti
a terzi, e a seguito di un eventuale accertamento della ricorrenza di una
tale anomalia funzionale della causa contractus.
Le superiori premesse non possono però precludere l’esame
dell’assolvimento, o meno, degli obblighi comportamentali, che facevano capo
alla convenuta, anche ai fini della valutazione dell’assolvimento dell’onere
probatorio, riferito ai giudizi di risarcimento del danno cagionato ai
clienti nello svolgimento del servizio di intermediazione mobiliare, in
ordine ai quali, si rimarca, il rimedio non attiene alla categoria delle
nullità.
Con riguardo a tale profilo risarcitorio, deve rilevarsi che la
convenuta non ha dato la prova di essersi attenuta, nella negoziazione de
qua, agli obblighi di correttezza informativa, normativamente e regolamentarmente
richiesta.
Quanto alla sollecitazione,
assunta dall’attore all’acquisto, e non nel mero consiglio allo stesso, è
anzitutto risultato che l’assunto non ha trovato conferma, attesa la eccepita
ex adverso e ritenuta incapacità ex art. 246 c.p.c. della teste indicata
_______ (moglie dell’attore) per essere la stessa risultata cointestataria
del deposito titoli aperto presso la banca, nonché per essere risultata la
comunicazione di semplice disponibilità del titolo.
Con riguardo, invece, alla mancata informazione sulla inadeguatezza dell’operazione, dal
doc. 3 prodotto dall’attore, emerge la conoscenza da parte della banca, già
dal novembre 1999, in ordine al rischio di solvibilità connesso all’emittente
del titolo, rischio della cui ricorrenza la stessa non ha provato, come era
suo onere, la informativa al cliente, a fronte del primo declassamento del
titolo stesso, assunto da marzo 2001.
Di poi, la inadeguatezza dell’operazione emerge dal fatto di essere
in essa state investite tutte le risorse di cui disponeva l’attore.
Quanto, da ultimo, al denunciato conflitto di interessi, è risultato, per stessa ammissione della
banca, che il titolo di cui trattasi si trovava già nel suo portafoglio,
mentre è stato per altro verso acclarato che *** (poi confluita in Banca ***)
era proprietaria di una delle tre banche più importanti dell’Argentina (la
**), per cui è difficile ipotizzare che non conoscesse in ogni momento e con
precisione la situazione politica ed economica di quel paese. Di poi è
risultata pacifica la sua partecipazione, quale collocatrice, nel consorzio
di collocamento.
Il mancato assolvimento degli obblighi, cui la Banca era tenuta, ben
può costituire fonte di risarcimento del danno sotto il profilo dell’inadempimento
comportamentale (non di natura extracontrattuale, per il quale osta la
mancanza di prova dell’elemento soggettivo, che era a carico dell’attore);
risarcimento il cui ammontare può essere quantificato, in moneta attuale, in
€ 10.683,97 con interessi legali dalla sentenza al saldo, così decurtato
l’import libello (€ 17.895,21) di quanto incassato dall’attore in seguito
alla cessione a terzi dei titoli ( € 4.705,90) e per le cedole incassate
durante il periodo di detenzione degli stessi (€ 2.505,34).
Ricorrono giustificati motivi per compensare in ragione della metà
le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando, condanna la convenuta al pagamento della somma di € 10.683,97,
con interessi legali dalla data della sentenza al saldo, in favore
dell’attore, per il titolo di cui in motivazione, oltre alle spese
processuali, liquidate in € 245,00 per esborsi, € 650,00 per diritti ed €
1.250,00 per onorari.
Così deciso in Milano l’8 febbraio 2006
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