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Tribunale di
Foggia, sentenza 9 giugno 2006 – Pres. D. De Benedittis, Rel. C. Romano.
Esclusione
di socio di società cooperativa – Validità della delibera – Preventiva
comunicazione dei fatti addebitati – Esclusione.
Società cooperativa – Esclusione del socio – Atti
di violenza nei confronti degli amministratori.
Società cooperativa – Esclusione del socio – Atti
di concorrenza.
In
tema di esclusione di socio di società cooperativa, deve ritenersi
ininfluente, ai fini della validità della delibera, la preventiva
comunicazione dei fatti addebitati, trattandosi tale comunicazione di un
requisito funzionale della comunicazione (allo scopo di porre il socio in
condizioni di opporsi) e non della delibera. (Nel caso di specie, è stata
respinta la censura relativa alla mancata comunicazione al socio escluso del
verbale dell’organo consiliare unitamente alla contestazione dell’addebito).
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Eventuali atti di violenza
commessi ai danni del presidente del consiglio di amministrazione di una
cooperativa ed altri comportamenti aggressivi tenuti nei confronti di soci ed
amministratori non sono idonei ad integrare la causa di esclusione del socio
dalla cooperativa in quanto non lesivi degli interessi ultraindividuali
facenti capo all’organismo societario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Vale ad integrare una causa di
esclusione del socio dalla società cooperativa l’aver svolto il ruolo di
socio fondatore e di vicepresidente del consiglio di amministrazione di altra
cooperativa operante in concorrenza, posto che tale comportamento è
sicuramente lesivo degli interessi sociali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
r.g. 1376/2005
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione
notificato il 9-03-05, XXX premesso di essere stato
escluso dalla compagine della “XXX” società cooperativa sociale a r. l.,
giusta delibera consiliare n. 100 del 24-02-05, per assunta grave lesione
degli interessi sociali, ha impugnato la delibera medesima chiedendone la
nullità - nell’ordine - per abuso di potere, violazione del divieto di
licenziamento nel periodo di comporto e comunque senza giusta causa; in via
gradata, l’annullamento per inosservanza delle norme di legge e dello
statuto; in ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento dei danni
conseguenti alla illegittima esclusione del socio, nella misura da accertare
in corso di causa; con vittoria di spese processuali, a distrarsi in favore
del procuratore antistatario.
Questi i motivi di impugnazione: (a)
la delibera è stata adottata all’unico scopo di precludere al socio escluso di esercitare
il suo diritto di voto nell’assemblea di cui lo stesso aveva richiesto la
convocazione; (b) lo scioglimento del
rapporto di lavoro è avvenuto nel periodo di comporto;
(c) la
società ha omesso di comunicargli il verbale del consiglio di amministrazione
del 24-02-05.
Si
è costituita la “XXX” società cooperativa sociale a r. l., la quale ha
chiesto il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite,
contestando i motivi di opposizione all’esclusione, quali l’abuso di potere e
la mancata comunicazione della delibera di esclusione, quest’ultima
effettuata con lettera raccomandata a/r del 10/03/05, e assumendo la
legittimità dell’esclusione del XXX, siccome deliberata ai sensi dell’art.
13, lettera e), dello statuto, per aver il socio svolto attività contrarie
agli interessi della cooperativa e, specificamente: plurimi atti violenti ai
danni di alcuni consiglieri e soci; indebita detenzione dei libri sociali,
sottratti in data 5/10/04; partecipazione, in qualità di socio fondatore e
vicepresidente del consiglio di amministrazione, alla XXX s.c. a r. l.,
caratterizzata da oggetto sociale pressoché identico a quello della convenuta
ed avente sede ugualmente in Manfredonia.
Incardinato, in data 16
marzo 2005, un procedimento cautelare per la sospensione della esecuzione
della delibera opposta, il
giudice designato ha, giusta l’ordinanza del 20 giugno 2005, respinto il
ricorso.
A
seguito dell’istanza di fissazione d’udienza formulata dall’attore, è stato
designato il giudice relatore, il quale, rigettate le istanze istruttorie, ha
fissato, a norma dell’art. 12 d. l. vo 5/03, l’udienza di discussione della
causa innanzi al Collegio.
All’udienza
del 17 marzo 2006, esaurita la discussione, il Tribunale, nella composizione
collegiale di cui in epigrafe, previa conferma del decreto emesso dal giudice
relatore, ha trattenuto la causa in decisione, con termine di trenta giorni
per il deposito della sentenza, attesa la particolare complessità della
controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione avverso la delibera di esclusione del socio è infondata
e va, pertanto, rigettata.
Volendo seguire, nell’esame delle questioni sottoposte al vaglio di
Questo Collegio, l’ordine indicato dall’attore (siccome non sovversivo di
quello logico-giuridico), si consideri quanto segue.
1. Infondato si profila il primo motivo di impugnazione, costituito
dall’abuso di potere consumato ai danni del XXX, al quale si sarebbe voluto
impedire - escludendolo dalla compagine sociale - di partecipare
all’assemblea dei soci di cui egli (insieme ad altri soci) aveva richiesto la
convocazione al fine di discutere in merito alla proposizione dell’azione di
responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione.
Ed invero, che la delibera impugnata fosse preordinata allo scopo di
precludere al socio di esercitare il diritto di voto in assemblea resta mera
affermazione di parte, in quanto sfornita del benché minimo supporto
probatorio.
Peraltro, non si vede come l’esclusione del XXX avrebbe, ex se, potuto impedire la formazione
della maggioranza necessaria per deliberare un’eventuale azione di
responsabilità nei confronti degli amministratori, atteso che nel calcolo del
quorum (costitutivo quanto deliberativo) richiesto per la validità
della delibera si sarebbe, comunque, tenuto conto del minor numero di soci
partecipanti alla cooperativa.
2. Priva di pregio è la censura relativa alla mancata comunicazione
al socio escluso, unitamente alla contestazione dell’addebito posto a
fondamento della sua esclusione, del verbale dell’organo consiliare, non
essendo tale comunicazione prevista dalla legge né dallo statuto societario.
E’opportuno, al riguardo, muovere dal significativo enunciato della
Suprema Corte, secondo cui “la comunicazione della deliberazione di
esclusione del socio, prevista dall’art. 2527 cod. civ. [2533 testo riformato] ai fini del
decorso del termine di trenta [ora sessanta] giorni per proporre
opposizione, non richiede l’adozione di specifiche formalità o di particolari
mezzi di trasmissione, né la rigorosa enunciazione degli addebiti”,
ritenendosi “sufficiente un qualsiasi fatto o atto idoneo a rendere edotto
il socio del contenuto delle ragioni del provvedimento, per porlo nelle
condizioni di articolare le proprie difese” (C. 8984-99; conf. 1448-93;
6298-87; 4254-82; 354-79).
Ora, alla luce del principio innanzi esposto, nessuna omissione può
imputarsi alla convenuta, la quale ha tempestivamente comunicato al XXX la
decisione del consiglio di amministrazione di escluderlo dalla compagine
sociale, oltre che le ragioni poste a fondamento della stessa, costituite
dall’aver tenuto “comportamenti gravemente lesivi degli interessi della
società” (cfr. comunicazione del 25-02-05, all. 4 fasc. attoreo).
Per altro verso, la preventiva comunicazione delle situazioni di
fatto addebitate al socio e poste a fondamento dell’esclusione è ininfluente
ai fini della validità della delibera, trattandosi non di un requisito oggettivo di questa - che la
invalida ove carente - ma, piuttosto, di un requisito funzionale della comunicazione, volto a porre il socio
escluso in condizione di svolgere adeguatamente l’opposizione nei termini di
legge.
Il principio è stato limpidamente
affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l’eventuale
incompletezza ovvero la mancata specificità della comunicazione non incide
sulla validità e sull’operatività del provvedimento, potendo spiegare rilievo
solo al diverso fine di consentire un’opposizione tardiva o non specifica, e
diviene, comunque, irrilevante quando l’escluso dimostri di essere pienamente
consapevole delle vicende concretamente addebitategli, per avere su di esse
fondato la propria difesa in sede di opposizione” (expressis, C. 4126-99; conf.
10057-99; 8984-99; 10497-98; 11637-97; 7308-94).
Ebbene, escluso, per quanto innanzi, che la doglianza dell’attore
possa avere il benché minimo riflesso sulla validità della delibera, la
stessa va ritenuta, anche sotto tale profilo, infondata.
Peraltro, nel caso di specie, l’opponente ha comunque ricevuto la
comunicazione integrale della delibera di esclusione (cfr. raccomandata a/r
del 9 marzo 2005: all. 3 fasc. convenuta), di talché ogni censura - sul punto
- resta destituita di fondamento.
3. Del tutto carente di riscontro probatorio è pure il terzo motivo
di impugnazione, costituito dalla risoluzione del rapporto di lavoro in
periodo di comporto e, comunque, in assenza di ‘giusta causa’.
3.1. Sotto il primo profilo, è sufficiente osservare che l’attore ha
allegato, a sostegno del suo assunto, un attestato di malattia relativo al
periodo compreso tra l’1 ed il 30-03-05, mentre la cessazione del rapporto di
lavoro si è verificata - quale effetto automatico dell’esclusione - in data
24-02-05 e, quindi, in epoca precedente al periodo di malattia (cfr.
attestato di malattia rilasciato l’1-03-05: doc. 7 fasc. attoreo).
3.2. Quanto al difetto di ‘giusta causa’, si trascura di considerare
che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, l. 3-04-01 n. 142 (come novellato
dall’art. 9 l. 14-02-03 n. 30), “il rapporto di lavoro si estingue con il
recesso o l’esclusione del socio
deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli
articoli 2526 e 2527 del codice civile” .
In altri termini, l’estinzione del rapporto di lavoro consegue, ope legis, all’esclusione del socio,
di talché l’unica verifica possibile - de
jure condito - attiene alla legittimità dell’esclusione, di cui si dirà
in seguito.
4. Egualmente infondata è l’ultima censura, relativa alla
illegittimità del deliberato per contrarietà alla legge ed allo statuto.
Dal verbale del consiglio di amministrazione del 24-02-05 risulta
che la decisione di escludere il XXX dalla cooperativa è stata adottata “a
causa dei gravi comportamenti dallo stesso posti in essere in contrasto con
gli interessi della società ed in violazione dell’art. .13 lettera e) del
vigente statuto sociale”.
4.1. Ora, mentre il primo dei fatti addebitati al XXX, rappresentato
dagli atti di minaccia e di violenza commessi ai danni del presidente del
consiglio di amministrazione, XXX, in data 10-02-05, e da altri comportamenti
aggressivi tenuti nei confronti di soci ed amministratori non si ritiene
idoneo ad integrare gli estremi della causa di esclusione invocata dalla
convenuta, per le ragioni appresso svolte, non altrettanto è a dirsi per gli
ulteriori addebiti contestati all’attore.
Invero, a prescindere dal profilo probatorio, la sussumibilità - in
astratto - degli atti di violenza in una fattispecie di reato non implica,
necessariamente, che egli abbia agito contro gli interessi sociali, dovendosi
distinguere il piano dell’offesa arrecata a beni giuridici della persona
(quale tutelato dal reato di minaccia), da quello - distinto - dell’offesa di
interessi ultraindividuali, facenti capo all’organismo societario.
Diversa l’ipotesi in cui il socio avesse, ad esempio, commesso un
reato contro il patrimonio della cooperativa o leso il buon nome della
stessa, essendo in tal caso evidente la lesione di interessi sociali.
4.2. Degne di rilievo si rivelano invece, in relazione alla
specifica causa di esclusione in esame, le altre contestazioni mosse al XXX,
ovverosia la indebita detenzione dei libri sociali, sottratti il 5-10-04 e
tenuti nella propria esclusiva disponibilità sino all’1-12-05, e lo
svolgimento di attività concorrenziale con quella della convenuta, attraverso
la partecipazione, in qualità di socio fondatore e poi di vicepresidente del
consiglio di amministrazione, alla “XXX” s.c. a r. l.
Ed infatti, è di palmare evidenza che la indebita detenzione dei
libri sociali costituisce grave lesione degli interessi della società,
perché, non consentendo agli amministratori di effettuare le annotazioni
obbligatorie per legge e di mantenere il controllo di dati rilevanti nella
gestione della cooperativa (i.e., soci ammessi e/o esclusi; versamenti
compiuti), finisce per ostacolare il regolare svolgimento dell’attività
sociale ed esporre altresì l’ente alle responsabilità conseguenti.
Ciò senza dire dell’ulteriore profilo di lesività della condotta, la
quale si pone in palese contrasto con il diritto dei soci di ispezionare i
libri sociali, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 2422 e 2519
c.c.
Quanto al secondo addebito, risulta per tabulas che la
cooperativa sociale “XXX” a r.l. opera nello stesso settore e nella medesima
area geografica della “XXX” s.c.a r.l.
E’sufficiente, sul punto, esaminare le visure camerali in atti (del
12-05-05, fasc. convenuta; del 28-06-05, fasc. attoreo) per avvertirsi della
sovrapponibilità degli oggetti sociali delle due cooperative, in particolare
con riguardo alla gestione di servizi di pulizia nelle scuole ed in altri
enti pubblici e privati (cfr. art. 4 punto 1 statuto “XXX” s.c. a r.l.:
esecuzione di lavori di pulizia di fabbricati e complessi edilizi civili,
commerciali, industriali ed agricoli), alla gestione di biblioteche
(cfr. art. 4 punto 4 statuto cit.), alla gestione di strutture di
accoglienza per persone autosufficienti e non, all’organizzazione di
giri turistici guidati (cfr. art. 4 punto 5 statuto cit.: gestione di
centri di accoglienza ed assistenza turistica, con accompagnamento a mezzo
guide ed interpreti), alla gestione di mense (cfr. art. 4 punto 8
statuto cit.), alla gestione del trasporto di disabili e del servizio di
scuolabus, di trasporti di linea urbana ed extraurbana (art. 4 punto 9
statuto cit.: gestione di servizi di trasporto, ivi compresi scuolabus ed
automezzi per il trasporto di persone svantaggiate) e alla gestione di servizi
domiciliari di assistenza (cfr. art. 4 punto 10 statuto cit.).
Ebbene, acclarato quanto innanzi, non può ragionevolmente negarsi
che il XXX, rivestendo, dal 27-10-04 al 15-01-2005, il duplice ruolo di socio
fondatore e di vicepresidente del consiglio di amministrazione di una
cooperativa operante in concorrenza con la XXX s.c. a r. l., abbia posto in
essere una pluralità di atti connotati da uno spiccato accento di lesività
per gli interessi sociali.
Né gioverebbe obiettare che l’attore abbia successivamente
rassegnato le dimissioni da vicepresidente ed esercitato il recesso, attesa
la inidoneità di simili “ravvedimenti operosi” ad eliminare gli effetti di
quanto già realizzato in aperto contrasto con gli interessi sociali.
Ciò sotto un duplice ordine di profili.
Da un punto di vista strettamente pratico, non si vede come possa
essere sufficiente a rimuovere gli effetti di un’attività concorrenziale
esercitata ai danni della società il contegno meramente omissivo del socio,
il quale si astenga dal proseguirla.
In secondo luogo, l’inserimento nello statuto della clausola di cui
all’art. 13 lettera e) si giustifica esclusivamente con la volontà dei soci
di escludere dalla compagine sociale quanti, tra di essi, svolgendo (o
tentando di svolgere) attività contrarie agli interessi della cooperativa,
manifestino di aver perso quell’affectio societatis che rappresenta
uno dei presupposti indefettibili per la partecipazione ad un organismo
societario.
Peraltro, la stessa prevista anticipazione della ‘soglia di
intolleranza’di un’attività lesiva alla fase del tentativo (a causa della
dizione usata dall’art. 13, lettera e, statuto: << che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi sociali
>>) conferma l’interesse dei soci ad assicurare un alto
livello di coesione sociale, che sarebbe invece irrimediabilmente compromesso
da azioni (consumate o tentate) di concorrenza ai danni della cooperativa.
Orbene, accertata la sussumibilità degli addebiti da ultimo
considerati nella categoria sintetica di cui all’art. 13 lettera e) dello
statuto, richiamata nella delibera di esclusione del 24-02-05, resta
definitivamente accertata l’infondatezza dell’opposizione proposta dal socio
avverso la delibera di esclusione, assorbita la domanda di risarcimento del
danno.
La regolamentazione delle spese processuali, da liquidarsi come in
dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale,
nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente
pronunciando sulle domande proposte da XXX nei confronti della “XXX” società
cooperativa sociale a r. l., con atto di citazione notificato il 9-03-05,
ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
-
rigetta l’opposizione avverso la delibera consiliare n. 100 del 24 febbraio
2005 di esclusione del XXX dalla “XXX” società cooperativa sociale a r. l.,
assorbita la domanda di risarcimento del danno;
- condanna
l’attore alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che
si liquidano in complessivi €3.953,78, di cui €11,78 per spese, €1.542,00 per
diritti, €2.400,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come
per legge;
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