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Massimario,
l. fall. art. 147
Tribunale di
Roma, sentenza novembre 2006 – Pres. F. Severini, Rel. F. Di Marzio.
Segnalazione del Prof. Avv.
Francesco Fimmanò
Fallimento pronunciato a seguito di accoglimento del
reclamo da parte della Corte d'appello – Opposizione – Società di fatto tra
società semplice e soci della stessa – Distinzione delle entità partecipanti alla formazione
della volontà sociale – Insussistenza.
Perché possa ritenersi
sussistente una società di fatto tra determinate persone fisiche ed una
società semplice di cui le stesse sono unici soci, occorre che nell’ambito di
tale società di fatto sia possibile distinguere nettamente le singole
soggettività partecipanti e tali da esprimere una propria opinione di
indirizzo utile a fondersi con le altre opinioni parimenti idonee a
concorrere alla formazione pluralistica della volontà sociale. (Nel caso di
specie, il Tribunale ha negato la sussistenza di tale società di fatto
ritenendo difficilmente ipotizzabili separate determinazioni espresse dalla
medesima persona fisica ora nell’ambito della società semplice, al fine di
determinare la volontà della società di fatto, ora autonomamente, quali soci
insieme alla società semplice nella società di fatto che tutti li
ricomprende). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
r.g.
2809/2004
Svolgimento del processo
Con citazione in opposizione a
sentenza dichiarativa di fallimento F. V., P. S. e P. S. hanno convenuto in
giudizio la curatela fallimentare della s.d.f. F. V., P. S., P. S. e dei loro
fallimenti in proprio, nonché Cassa di Risparmio di Rieti, Intesa Gestione
Crediti, Banca di Roma, e Banco di Napoli impugnando contestualmente la
sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata da questo Tribunale in
data 17.12.2003, n. 1190/03, con
la quale è stato dichiarato il fallimento della s.d.f. F. V., P. S., P. S. e
delle persone fisiche stesse.
Gli opponenti hanno in
particolare contestato:
1) la regolarità della procedura,
per non essere stati, nonostante espressa richiesta, convocati ai sensi dell’art. 15
davanti al Tribunale dopo che la Corte di Appello di Roma, riformando il
decreto di rigetto dell’istanza di fallimento precedentemente emesso da
questo Tribunale, aveva ordinato, ai sensi dell’art. 22 l.f., dichiararsi il
fallimento;
2)la ricorrenza del presupposto
di fallibilità integrato sia dalla sussistenza di una società di fatto tra le
persona fisiche, sia della qualità di imprenditore commerciale in capo alle
stesse. Hanno inoltre precisato che, essendo la sentenza dichiarativa di
fallimento argomentata sulla sussistenza tra dette persone fisiche e la Sg.
s.s. di una società di fatto,
poiché P. S. e S. hanno esercitato la facoltà di cessione della loro
partecipazione sociale in data anteriore all’anno precedente alla
dichiarazione di fallimento, questa dichiarazione deve in ogni caso essere
revocata nei loro confronti in applicazione del disposto dell’art. 10 l.f.
Infine, gli opponenti hanno
chiesto condanna al risarcimento dei danni subiti,formulando apposita domanda
nei confronti dei creditori istanti per la somma di euro 25.000.000,00, o
diversa somma ritenuta dal Tribunale.
Si costituivano in giudizio i
creditori: Capitalia (già Banca di Roma); Intesa Gestione Crediti; San Paolo
IMI (incorporante il Banco di Napoli) e la curatela fallimentare.
I primi due creditori
contrastavano la domanda chiedendone il rigetto; il terzocreditore concludeva
rimettendosi alle determinazioni del Tribunale; la curatela fallimentare chiedeva
in via principale il rigetto della domanda e in via incidentale la correzione
della sentenza dichiarativa di fallimento per essere il Tribunale incorso in
errore materiale avendo argomentato in motivazione il fallimento della Sg.
s.s. ma non avendo riportato in dispositivo anche la denominazione di detta
società.
Con istanza in data 30.3.04, la
curatela fallimentare presentava nuovamente al Tribunale domanda di
correzione dell’errore materiale. Il Tribunale, con ordinanza del 4.8.04,
riconoscendo la sussistenza del lamentato errore materiale, disponeva in
conformità.
Con atto in opposizione alla
dichiarazione di fallimento la Sg. s.s. conveniva in giudizio tutti i
creditori menzionati nonché la curatela fallimentare della s.d.f. e della Sg.
ribadendo le domande già formulate (con eccezione di quella sul risarcimento
dei danni nei confronti di San Paiolo IMI, poi espressamente rinunciata
all’udienza del 2.1.2004)e formulando apposita domanda di opposizione avverso
il fallimento di Sg. s.s.
Si costituivano in giudizio i
creditori Capitalia e Intesa Gestione Crediti nonché la curatela
fallimentare.
I creditori contrastavano la
domanda chiedendone il rigetto; la curatela fallimentare chiedeva, inoltre,
riunirsi la nuova causa a quella già pendente.
Riuniti i due giudizi, ed
espletata l’istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle
conclusioni delle parti costituite come da atti.
Motivi della
decisione
L’eccezione
sollevata in via pregiudiziale dagli opponenti F. V., P. S. e P. S. non è
fondata e va respinta.
Gli
opponenti lamentano di non essere stati convocati dal Tribunale per essere
sentiti in ordine alla dichiarazione di fallimento imposta dalla Corte di
Appello. In questa prospettiva, discutono analiticamente la diffusa
motivazione all’uopo resa dal Tribunale, che non ha ritenuto di accogliere
l’istanza da loro espressa a riguardo; per argomentare infine la violazione
dell’art. 15 l.f. così come riletto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 141/1970: e dunque la
violazione del principio del contraddittorio nella istruttoria
prefallimentare in ragione della mancata assicurazione del diritto di difesa
al fallendo.
Per
giurisprudenza consolidata, il diritto costituzionale di difesa del fallendo
è assicurato dalla sua convocazione in camera di consiglio in sede di
istruttoria prefallimentare.
Come
emerge dagli atti e come dichiarato dalle parti, tale convocazione ha avuto
luogo; i fallendi hanno attivamente svolto le loro difese sia in tale sede
che nella sede del reclamo davanti alla Corte di Appello avverso il decreto
di rigetto di questo Tribunale. Infine, hanno ulteriormente svolto difese
nella istanza sulla convocazione presentata al Tribunale a seguito della
remissione degli atti avvenuta in applicazione dell’art. 22 l.f. In tale
istanza, hanno illustrato le ragioni della opportunità della convocazione,
rendendone così edotto il Tribunale.
A tal
riguardo, va osservato che, per orientamento della giurisprudenza di
legittimità, ove il tribunale dichiari il fallimento, non è in dovere né di
comunicare il decreto né di ascoltare il debitore in camera di consiglio una
volta che questi abbia esercitato il diritto di difesa avanti alla Corte di
appello (cfr., per es., Cass. n. 3919/93).
A
maggior ragione, la dichiarazione di fallimento deve ritenersi comunque
valida se il debitore, non convocato davanti al Tribunale, abbia comunque
espresso le proprie difese consentendo al giudice di tenerne conto. Ciò si è
verificato nel caso di specie, come emerge dalla sentenza dichiarativa di
fallimento la quale, come anticipato,è motivata in prevalenza proprio con
riguardo alla istanza di convocazione e alle ragioni di merito che la
fondano. Pertanto, la valutazione sulla convocazione ulteriore dei fallendi
era valutazione di mera opportunità, e non di stretta legalità.
Le
ragioni di merito affermate dagli opponenti come ostative alla dichiarazione
di fallimento devono essere nondimeno vagliate in questa sede, in quanto
costituenti ragioni dell’opposizione.
In
primo luogo, rilevano gli opponenti che P. S. e P. S., al momento della
dichiarazione di fallimento, non erano più soci della Sg. da oltre un anno;
alla dichiarazione del loro fallimento osterebbe pertanto il disposto
dell’art. 10 l.f. In secondo luogo, gli opponenti sostengono che sarebbe
difettato, in capo ai creditori, un interesse giuridicamente apprezzabile
alla dichiarazione di fallimento, in quanto i creditori istanti disponevano
di ipoteche su tutti i beni degli opponenti.
Entrambi
gli argomenti sono incondivisibili.
Il
primo, in quanto le persone fisiche sono state dichiarate fallite non in
qualità di soci della Sg., ma in qualità di soci, insieme alla Sg., di una
società di fatto: con conseguente irrilevanza della cessazione, oltre il
termine annuale, della qualità di soci dei P. della Sg..
Giova
aggiungere che il socio di società di fatto, dunque socio illimitatamente
responsabile, rimane soggetto alla dichiarazione di fallimento sine die in
considerazione del difetto di pubblicità nel registro delle imprese. La
circostanza del recesso, infatti non è resa nota ai terzi.
Tale
recesso, infine, sarebbe comunque stato inopponibile ai terzi in quanto pur
sempre privo di pubblicità, attesa la natura giuridica di società semplice
(dunque: società collettiva irregolare) della Sg..
Il
secondo argomento è parimenti infondato: sia in quanto l’interesse alla
dichiarazione di fallimento non è particolare e in capo ai creditori istanti,
ma ordinamentale (come dimostra, pe es., la fallibilità dei soci
illimitatamente responsabili in quanto soci di società personali e di società
in accomandita per azioni: art. 147 l.f.); sia in quanto l’interesse dei
creditori alla dichiarazione di fallimento non è soddisfatto dalla
responsabilità illimitata del debitore, dovendosi apprezzare anche le
possibilità legali di ricostruzione dell’attivo che soltanto la dichiarazione
di fallimento consente pienamente (basti pensare alla esperibilità delle
azioni revocatorie fallimentari).
Sempre
in via pregiudiziale, va respinta l’eccezione processuale sollevata da Sg. in
merito alla propria dichiarazione di fallimento.
Deduce
l’opponente violazione dell’art. 276 c.p.c. per essere stata l’ordinanza di
correzione pronunciata da collegio diverso da quello della sentenza
dichiarativa di fallimento; specifica infatti che tale ordinanza si fonda su
di una pretesa correzione di errore materiale come tale non sussistente, ed
integra pertanto nella sostanza una autonoma sentenza dichiarativa di
fallimento, che avrebbe dovuto essere pronunciata allo stesso collegio che
riservò la decisione. Poiché ciò non è avvenuto, ne sarebbe derivata lesione
del diritto costituzionale di difesa, con conseguente nullità del
provvedimento.
In realtà, dalla lettura della
motivazione della sentenza dichiarativa di fallimento n. 1190/03 si evince
chiaramente che la stessa è argomentata, sia espressamente (cfr. il primo
capoverso della motivazione), sia con ampio richiamo alle argomentazioni
svolte dalla Corte di Appello nel suo decreto, nei confronti delle persone
fisiche F. V., P. S., P. S. e nei confronti della Sg. s.s. quali soci tutti
di una ritenuta società di fatto.
Ne discende l’assoluta coerenza
della dichiarazione di fallimento di tutti i soci di tale società di fatto e
l’assoluta incoerenza della dichiarazione di fallimento di alcuni soltanto di
costoro, in assenza di una esplicita motivazione sulla esclusione (es.,
decorso del termine posto dagli artt. 10 o 11 l.f.): motivazione che nel
testo del provvedimento non è rinvenibile.
Ne consegue che l’omissione della
dichiarazione di fallimento della Sg. s.s. in tale sentenza è dovuta a mero
errore materiale e non a una valutazione espressa sul punto dai giudici.
Ai sensi dell’art. 287 c.p.c.,
l’ordinanza di correzione dell’errore materiale deve essere pronunciata dallo
stesso giudice che ha deciso la controversia: per tale intendendosi –
pacificamente - lo stesso ufficio giudiziario. Come nel caso di specie è
avvenuto.
Nel merito, l’opposizione è
fondata e va accolta.
Sostiene la Corte di Appello nel
suo decreto che:
i) “il Tribunale ha respinto
l’istanza di fallimento presentata dagli istituti di credito, in
considerazione della mancata prova rigorosa dell’esistenza di una società di
fatto tra i soci [la F. e i P.], finalizzata alla gestione unitaria del
patrimonio mobiliare ed immobiliare comune, con coordinamento e decisioni,
anche attraverso la società semplice Sg. 79, relative all’attività svolta
dalle varie società di capitali appartenenti agli stessi, dichiarate in
seguito fallite”;
ii) deve pertanto accertarsi la
“esistenza o meno di una società di fatto, unitariamente gestita, tra i
familiari P. (madre e due figli) e la società semplice da loro creata (Sg.
79), titolare di loro beni immobili”;
iii)precisano i giudici di
appello che tali beni sono serviti a garantire, insieme ai beni personali dei
soci, le banche in relazione ai finanziamenti concessi alle società di
capitali poi fallite;
iv) precisano inoltre che in tali
società di capitali i soci persone fisiche della società di fatto erano soci
di maggioranza e ricoprivano le cariche sociali;
v) sostengono l’esistenza di un
“gruppo editoriale P.”, costituito dalle società di capitali;
vi) sostengono che la Sg. è stata
costituita allo scopo di finanziare e garantire l’attività editoriale delle
società di capitali;
vii) sostengono che la Sg. deve
pertanto considerarsi società di fatto, svolgente l’attività indicata:
“organizzare, gestire e sovvenzionare, attraverso i predetti finanziamenti,
l’attività di tutte le società operative, ingenerando, peraltro,
legittimamente nei terzi la certezza che società e soci fideiussori agissero
come soci e non come garanti”;
viii) concludono che pertanto
soci persone fisiche e società semplice (e dunque la società di fatto che
essi compongono) integrano “la parte finanziaria e organizzativa centrale” di
detto gruppo.
ix) ordinano infine la
dichiarazione di fallimento sull’argomento che sussistono prove sufficienti a
suffragare tale ricostruzione.
Come si vede, i giudici della
Corte di Appello ipotizzano una società di fatto prima tra le persone
fisiche; poi tra di esse e la società semplice (cfr. i) e ii)). Ipotizzano il
“gruppo P.” come integrato dalle società di capitali,quali società operative
(cfr. v)). Ipotizzano la Sg. come società di fatto (cfr. vii)). Ipotizzano
che le persone fisiche e la Sg. costituiscono parte integrante del gruppo
(cfr. viii)).
Una coerente ricostruzione della
tesi svolta dalla Corte di Appello – e sollecitata dai creditori istanti –
postula quanto segue.
1) Tra le persone fisiche F. V.,
P. S. e P. S. e la s.s. Sg., di cui le stesse persone fisiche costituiscono
la compagine sociale, è costituita una società di fatto.
2) Tale società di fatto,
patrimonialmente integrata dai cespiti in capo alle persone fisiche e alla
società semplice, ha per oggetto sociale il compimento dell’attività di
direzione e coordinamento delle società operative di cui le predette persone
fisiche sono soci e amministratori.
3) L’attività di direzione e
coordinamento è esercitata dalla società di fatto per mezzo dell’attività dei
soci persone fisiche della stessa, i quali la pongono in essere in grazia dei
ruoli ricoperti in dette società operative.
4) Tale attività di direzione e
coordinamento determina un controllo della società di fatto sulla attività
delle società operative.
5) Il fatto storico di tale
controllo evidenzia l’esistenza del fenomeno giuridicamente rilevante del
gruppo di società: nel caso di specie, del “gruppo P.”, costituito dalla
società di fatto (persone fisiche e società semplice) e dalle società di
capitali operative nell’editoria.
6) Oltre alla gestione unitaria
delle società operative, e anche a prescindere da essa, la società di fatto e
i soci che la compongono (le persone fisiche e la Sg.) esercitano una
attività volta a favorire il finanziamento bancario delle società operative,
la quale si esplica nel rilascio sistematico di garanzie reali e personali a
supporto dei debiti contratti dalle società operative.
7) Da questa complessa attività
discende un vantaggio specifico di ogni socio persona fisica della società di
fatto, il quale vantaggio è determinato dalla posizione di socio che tale
persona fisica ricopre nelle società operative.
8) Essendo stata isolata una
società di fatto (composta dalle persone fisiche e dalla Sg.); essendo stata
evidenziata una attività d’impresa della stessa (coordinamento e finanziamento
delle società operative); essendo apprezzabile il lucro derivante da tale
attività, è ricostruita compiutamente la fisionomia di un soggetto fallibile.
Trattandosi di società di fatto, al fallimento della stessa consegue il
fallimento delle persone fisiche che vi partecipano.
Questa ricostruzione, che ripete
gli elementi esplicitati dalla Corte di Appello integrandoli con altri
elementi non specificati e tuttavia necessari alla costruzione della figura
giuridica, e dunque da ritenersi impliciti, solleva molteplici perplessità. E
ciò sia con riguardo agli elementi costitutivi già esplicati, sia per la
mancanza di altri elementi costitutivi, la ulteriore esplicitazione dei quali
è necessaria per la costruzione della figura.
Infatti.
Ipotizzare che tra le persone
fisiche e la società semplice di cui esse sono gli unici soci possa
costituirsi una società di fatto impone che nell’ambito di tale società di
fatto sia nettamente distinguibile ogni soggettività partecipante, come tale
capace di esprimere una propria opinione di indirizzo utile a fondersi con le
altre opinioni parimenti idonee a concorrere alla formazione pluralistica
della volontà sociale. Ciò impone, ontologicamente, il contratto di società.
Nel caso di specie, tuttavia, da
un lato vi sono persone fisiche, dall’altro una società semplice (in effetti
una società in nome collettivo irregolare) costituita da quelle stesse
persone fisiche. Pertanto, resta difficile immaginare separate determinazioni
espresse dalla stessa persona fisica ora nell’ambito della società semplice,
a conformare la volontà che la stessa esprime nella società di fatto, ora
autonomamente, quali soci, insieme alla società semplice, nella società di
fatto che tutti li ricomprende.
Va inoltre precisato che la supposta attività di direzione e
coordinamento è esercitata, in effetti, non dalla società di fatto, ma da
alcuni soci della stessa: le persone fisiche. La società semplice non risulta
in nessun modo socia o amministratrice delle società operative, né risulta
svolgere in via di fatto un controllo sulla attività delle stesse, e dunque,
per mezzo dell’operatività di esse, una attività d’impresa (secondo l’ipotesi
della c.d. holding pura, stigmatizzata da Cass. n. 1439/90). Ne discende che
la società di fatto, non svolgendo la funzione di controllo, non può ricevere
vantaggi dall’operatività delle società di capitali (ossia vantaggi di
gruppo): manca pertanto un lucro oggettivo (indefettibilmente richiesto dalla
giurisprudenza: v. ancora la fondamentale Cass. n. 1439/90).
Anche a prescindere da tale
ultimo rilievo, e accedendo all’ipotesi della c.d. holding operativa, ossia
della organizzazione che svolge attività accessorie e vantaggiose per le
società di capitali afferenti al gruppo (quali attività ausiliarie e
finanziarie), integranti esse stesse attività di carattere imprenditoriale,
dovrebbe individuarsi un lucro oggettivo autonomo e indipendente da quallo
discendente dalla operatività delle società di capitali appartenenti al
gruppo: cosa che nel caso di specie non è nemmeno ipotizzata.
Nemmeno ipotizzando la
sussistenza di una holding mista il discorso può preludere a esiti
soddisfacenti. Infatti, escluso un lucro oggettivo e autonomo, dalla attività
di direzione e controllo del gruppo esercitata da alcuni suoi soci la società
di fatto non ricava alcun vantaggio a essa direttamente imputabile. Il
vantaggio è infatti in capo alle persone fisiche che ne costituiscono in
parte la compagine; esso deriva dalla posizione assunta da tali persone
fisiche nelle società operative (lucro soggettivo).
Ne discende che nessun vantaggio
è ipotizzabile in capo alla società semplice quale socia anch’essa della
società di fatto: né vantaggi derivanti dal partecipare alla società di fatto
(la quale non ripete vantaggi), né vantaggi diretti (non partecipando la
società semplice alle società operative). Dovrebbe pertanto a tale ultimo
riguardo desumersi l’esistenza di un patto leonino tra i soci della società
di fatto, partecipando la società semplice soltanto alle perdite e non anche
agli utili (cfr. art. 2265 c.c.). Di tale patto non è traccia negli atti né
menzione negli scritti difensivi.
Sembra pertanto inevitabile
ipotizzare una società di fatto costituita dai soci dalla società semplice
soltanto, quali soci – appunto - della società semplice (come tale
esteriorizzata, e dunque apparente).
Proseguendo nell’esame del
merito, va osservato che il fallimento delle persone fisiche e della società
semplice, quali soci della società di fatto tra di essi ipotizzata, è stato
chiesto dai creditori dei fallimenti delle società operative, che sono anche
creditori della società Sg. e delle persone fisiche (essendosi costituiti,
questi ultimi, garanti delle società di capitali).
Deve escludersi che tale
fallimento sia stato chiesto, e comunque potesse essere dichiarato, in
estensione ai fallimenti delle società di capitali: e ciò per un duplice
ordine di ragioni.
In primo luogo, la formula
all’epoca vigente dell’art. 147 l.f. includeva tra i legittimati al ricorso
soltanto il curatore fallimentare, oltre a disporre il potere del Tribunale
di dichiarare il fallimento di ufficio. Dunque, i creditori non avrebbero
avuto legittimazione alla domanda.
In secondo luogo, secondo la
regola posta dall’art. 2462 c.c., la responsabilità illimitata del socio di
s.r.l. per le obbligazioni assunte dalla società presuppone (tra l’altro) il
possesso integrale in capo a tale soggetto delle quote, come non è dimostrato
essere nel caso di specie (e come risulta peraltro escluso dai ricorrenti,
che hanno riferito di partecipazioni di maggioranza e non esclusive: né
formalmente tali, né tali in via indiretta: per intestazione fiduciaria a
soggetti terzi).
Il fallimento della società di
fatto e dei soci che la compongono non poteva dunque essere dichiarato, né
può essere confermato, come fallimento in estensione ai fallimenti delle
società di capitali operative.
Tale fallimento poteva invece
essere richiesto e dichiarato come fallimento in proprio. In primo luogo,
come fallimento della società di fatto che svolgesse una autonoma attività di
coordinamento dell’altrui attività e/o una attività di finanziamento e/o di
garanzia della stessa, e dunque fosse qualificabile come impresa autonoma ma
fiancheggiatrice delle società operative. In secondo luogo, come fallimento
della Sg. e, autonomamente, delle persone fisiche, quali imprenditori
insolventi.
Il tenore dei ricorsi per la
dichiarazione di fallimento, genericamente indirizzati alle persone fisiche e
alla società semplice che essi compongono, non esclude tali eventualità, che
devono pertanto essere analizzate e accertate in fatto.
Con riguardo all’ipotesi del
fallimento in proprio della società Sg., quale società di fatto, vale quanto
segue.
La dichiarazione di fallimento in
via autonoma può ricorrere in una delle tre ipotesi isolate dalla dottrina e
dalla giurisprudenza: 1) la società di fatto deve esercitare una attività di
direzione gestione e controllo delle società operative, fornendo alle stesse
i mezzi per l’attività; 2) oppure una attività autonomamente esplicata e
concernente il finanziamento (anche) delle società operative; 3) oppure
entrambe le attività.
In tutti e tre i casi il
fallimento sarebbe dichiarato per la sussistenza di una autonoma qualità di
imprenditore commerciale della società di fatto e per la sussistenza di una
autonoma insolvenza, derivante dall’inassolvimento delle proprie obbligazioni
verso le società del gruppo e/o verso i loro e/o i propri creditori.
Una prima fattispecie rientrante
in tale novero di ipotesi concerne il mandato diretto della società di fatto
(holding) alle società operative, mandato volto all’esercizio dell’attività e
supportato dal sostegno finanziario a tale attività assicurato dalla società
di fatto (cfr. art. 1719 c.c.). Qui la legittimazione alla domanda spetta
soltanto al curatore delle società dichiarate fallite (quale soggetto
subentrato alle mandatarie), il quale abbia esercitato la c.d. actio mandati
contraria e non abbia ottenuto i finanziamenti richiesti.
Nel caso di specie, il fallimento
non poteva dunque essere richiesto dai creditori nemmeno per questa via.
Inoltre, il fallimento può essere
richiesto dai creditori della società di fatto (holding), in via autonoma
rispetto al fallimento delle società operative del gruppo, ai sensi degli artt.
2497 ss. c.c. Questo complesso normativo fissa la responsabilità della
società holding presupponendo tuttavia non soltanto l’attività di
coordinamento da essa svolta sull’attività delle società operative, ma anche
i danni che ne derivano per essere stata esercitata tale attività in maniera
non conforme ai principi del corretto svolgimento dell’attività
imprenditoriale delle società operative, provocando danni alle società e
dunque ai soci (in ragione della minore redditività delle imprese e al diminuito
valore delle partecipazioni) e ai creditori delle stesse (in ragione della
lesione cagionata all’integrità patrimoniale).
Di modo che, i creditori che
avessero promosso e ottenuto l’accertamento giudiziale di tale responsabilità
e la conseguente condanna, avrebbero potuto, in caso insolvenza della loro
debitrice, richiedere la dichiarazione di fallimento.
Invece, non risulta che il
fallimento delle società operative sia disceso dalle emendabili scelte
gestionali imposte dalla società di fatto, ma soltanto che tali società sono
state dichiarate fallite, e risultano massicciamente garantite nei loro
debiti dalla società di fatto e dai suoi componenti. In particolare, non
risulta promossa azione di responsabilità da parte dei creditori sociali.
Infine, il fallimento poteva
essere chiesto dai creditori della società di fatto per l’autonoma attività
di finanziamento quale attività professionale svolta da tale società, e
svolta anche – ma non esclusivamente - a vantaggio delle società operative.
Nel caso di specie, invece, le
plurime garanzie risultano concesse esclusivamente alle società operative, e
(come già sottolineato dal Tribunale nel decreto di rigetto dell’istanza di
fallimento) appaiono giustificate dall’essere i soci della società di fatto
soci delle stesse: dunque, risultano concesse al di fuori di una autonoma
attività di finanziamento (diretto o indiretto, e svolto anche per mezzo del
rilascio sistematico di garanzie) che sia anche attività d’impresa
autonomamente esercitata da tale società.
Non essendo provato l’esercizio
professionale dell’attività di finanziamento o di garanzia, il rilascio
sistematico delle fideiussioni (rilevante unicamente quale indizio ai fini di
argomentare la qualità della società di fatto quale socia delle società
operative, pertanto dichiarabile fallita in estensione) non è di rilevanza
giuridica ai fini della dichiarazione di fallimento in proprio.
Per queste stesse ragioni,
nemmeno poteva essere dichiarato il fallimento in proprio delle persone
fisiche: sì debitrici insolventi ma, per carenza di prova sul punto, non
imprenditori individuali. Infatti, non risulta che le persone fisiche, oltre
al rilascio delle garanzie (giova ribadire: fatto rilevante unicamente per
l’ipotesi del fallimento in estensione a quello delle società garantite),
abbiano svolto altre attività. Non risultano, dunque, attività di impresa a
loro imputabili: e dunque la loro qualità di imprenditori commerciali.
In conclusione, in atti è prova:
della esistenza della società semplice; del rilascio da parte della stessa e
da parte dei suoi soci di molte garanzie reali e personali a sostegno del
finanziamento bancario di tali società operative; del ruolo preminente, ma
non esclusivo, svolto dalle persone fisiche in tali compagini sociali: quali
soci di maggioranza (ma non unici) e/o amministratori unici o componenti dei
consigli di amministrazione di tali società.
Tutte queste circostanze potevano
essere rilevanti per una dichiarazione di fallimento in estensione di quello
delle società operative, della quale mancano tuttavia i presupposti. Sono
invece in se stesse irrilevanti per la dichiarazione di fallimento in
proprio: tanto della Sg., quanto, autonomamente, delle persone fisiche che ne
integrano la compagine sociale.
Per tutte le ragioni esposte nel
merito, la sentenza dichiarativa di fallimento deve essere revocata.
Circa la domanda di danni, essa è
sfornita di prova, e va pertanto respinta.
Gli opponenti non offrono nessuna
prova sui danni effettivamente subiti, nemmeno forniscono elementi
sufficientemente univoci perché il giudice possa esprimersi, a riguardo, con
apprezzamento equitativo ai sensi dell’art. 1226 c.c., con ciò mancando di
assolvere all’onere posto a loro carico dall’art. 2697 c.c.
Circa le spese di lite, va
opportunamente considerata la parziale soccombenza degli opponenti,
unitamente all’iter processuale che ha condotto alla decisione, e alla natura
particolarmente complessa delle questioni sottoposte al giudicante (e dunque,
l’incertezza della lite, testimoniata dalle contrapposte conclusioni a cui
sono giunti prima il Tribunale e
poi la Corte di Appello).
Per l’insieme di tali ragioni
ricorrono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente
pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa e
resspinta, così provvede:
Revoca la sentenza di fallimento
pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti di F. V., P. S., P. S.. RIS.
Sg. s.s. s.d.f., e di ciascuno di tali soggetti, depositata in cancelleria in
data 17 dicembre 2003 (sent. n. 1190/03);
Respinge la domanda di
risarcimento danni proposta dai falliti avverso i creditori ricorrenti;
Compensa le
spese di lite.
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