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Tribunale di
Biella, sentenza 30 maggio 2005 – G.U. Dr. A. Carli.
Segnalazione del Dr. Bruno Guaraldi
Danno non patrimoniale – Risarcimento – Riserva di legge
di cui all’art. 2059 c.c. – Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali – Applicabilità.
In tema di risarcimento del
danno non patrimoniale, tra i “casi determinati dalla legge” di cui
all’art. 2059 cod. civ. deve ritenersi compreso anche quello che trova
fondamento nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali adottata a Roma il 4 novembre 1950, in base alla
quale, in caso di violazione dei diritti fondamentali della persona, la parte
lesa ha diritto ad una riparazione del danno morale subito. E tale danno deve
essere inteso in senso ampio, ovvero quale danno diverso da quello
patrimoniale che richieda una riparazione pecuniaria (cfr. sent. Corte
Europea 22 luglio 2004, Elia c. Italia) e comprensivo quindi anche di quello
cd. biologico. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
N. 1508/00 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione notificato in data 5 dicembre 2000 P. M., premesso:
-
che in
data 20 giugno 1998 in Biella, mentre si trovava all’interno dell’esercizio
commerciale Cafè **, è inciampata in un gradino di circa cinque centimetri di
altezza posto in prossimità della cassa ed è caduta al suolo;
-
che in
seguito a tale sinistro ha riportato lesioni al ginocchio destro e, come
emerso in seguito ad accertamenti medici, la rottura del tendine del
quadricipite che hanno comportato in capo a costei postumi invalidanti, rilevanti
sotto il profilo del danno biologico, sia temporanei che permanenti, oltre al
conseguente danno morale;
-
che
sussiste la responsabilità della titolare del Cafè ** quale proprietaria o
custode dell’immobile ai sensi dell’art. 2051 c.c. per non avere adottato le
misure idonee ad impedire che il gradino recasse danno ai terzi;
ha convenuto in giudizio M. M. richiedendone la condanna al
risarcimento dei danni subiti.
La convenuta, nonostante la ritualità della notificazione della
relativa citazione, non si è costituita entro la prima udienza ed è stata,
pertanto, dichiarata contumace.
All’udienza dell’8 maggio 2001 si è costituita la convenuta
depositando apposita comparsa
con cui ha contestato quanto affermato dall'attrice e ha richiesto il rigetto
della relativa domanda in quanto infondata. Alla stessa udienza, pertanto, è
stata revocata la contumacia di tale parte.
Sono stati quindi espletati gli incombenti di cui agli artt. 183 e
184 c.p.c., con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con
l'assunzione delle prove orali ammesse.
E’ stata inoltre disposta CTU medico-legale concernente la
valutazione della natura e dell’entità delle conseguenze lesive verificatesi
in capo all’attrice in seguito al sinistro oggetto di causa.
Infine, precisate le conclusioni di cui in epigrafe, la causa è
stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui
all’art.190, primo comma, c.p.c.
per il deposito degli atti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sulla domanda attorea
Sostiene
l’attrice nell’atto di citazione che la convenuta deve essere ritenuta
responsabile del pregiudizio subito in quanto “il proprietario o custode di un immobile è responsabile ex art. 2051
c.c. per i danni cagionati dal bene” (cfr. citaz. pag. 2).
L’assunto è fondato e deve essere, di conseguenza, accolto.
In via preliminare si rileva che risulta pacifico fra le parti che
la convenuta, all’epoca dei fatti per cui è causa (20 giugno 1998), fosse
titolare dell’esercizio commerciale in cui il sinistro è avvenuto. Ne
consegue che non vi è alcun dubbio circa la sussistenza di un effettivo e non
occasionale potere di fatto della convenuta sulla res (i locali del bar), circostanza che comporta a carico di
quest’ultima il relativo obbligo di custodia ai sensi di cui all’art. 2051
c.c..
Quanto alle modalità con cui si è verificato il sinistro in oggetto,
alla luce dell’istruttoria espletata in corso di causa può affermarsi che in
data 20 giugno 1998 all’interno del ‘Cafè **’ l’attrice, mentre si accingeva
a pagare la propria consumazione nei pressi della cassa posizionata
all’inizio del bancone del bar in prossimità della porta d’ingresso, è
inciampata in un gradino posto a breve distanza dalla cassa (circa un metro e
mezzo) ed è caduta al suolo.
Su tali circostanze, infatti, coincidono perfettamente la versione
fornita dall’attrice e quella fornita dai testimoni oculari della scena,
ovvero G.D., figlio della convenuta (il quale, mentre era addetto alla cassa,
stava ricevendo il pagamento dall’attrice quando ha visto costei cadere; cfr.
verb. d’udienza 19 novembre 2002) e I.F., figlia dell’attrice (cfr. ibidem).
Lo stesso G. ha inoltre riferito che “la gente a volte pagava stando sulla parte rialzata del pavimento, a
volte scendeva sullo zerbino” e che “nel momento in cui l’ho vista cadere, forse ho detto qualcosa, stia
attenta” (cfr. ibidem.).
Da ciò può quindi trarsi che il gradino in oggetto è situato proprio nella
zona in cui normalmente si recano gli avventori per effettuare il pagamento
alla cassa e deve quindi considerarsi in posizione pericolosa, tanto è vero
che lo stesso cassiere ha avvertito l’esigenza di mettere in guardia da ciò
l’attrice.
Deve quindi affermarsi, contrariamente a quanto sostenuto da parte
convenuta, che la caduta dell’attrice si è verificata quale conseguenza della
condizione potenzialmente pericolosa dalla cosa considerata nella sua
globalità. Appare chiaro, infatti, che nella fattispecie la caratteristica
intrinsecamente pericolosa del gradino deve individuarsi nella sua posizione
situata vicino alla cassa, luogo in cui i clienti evidentemente rivolgono la
propria attenzione sia al cassiere sia al compimento delle operazioni
materiali del pagamento, potendo considerarsi del tutto normale che
l’avventore (il quale non è tenuto a conoscere l’esatta conformazione dei
luoghi) in tale momento non si avveda del gradino posto immediatamente
davanti o dietro ai propri piedi (gradino, tra l’altro, di cui non risulta
alcuna espressa segnalazione all’interno del locale).
Neppure può ritenersi, come pure sostenuto da parte convenuta, che
il danno possa ricondursi causalmente alla condotta dell’attrice, la quale
avrebbe agito imprudentemente in quanto avrebbe dovuto notare il gradino
poiché illuminato dalla luce solare e contraddistinto da un colore diverso
nonché dalla presenza di un’alzata in ottone.
Tali elementi attengono tutti alla visibilità del gradino stesso
considerato a sé stante ma sono di scarso significato nel caso di specie,
dovendosi considerare la cosa in questione nel suo normale interagire con il
relativo contesto, atteso che una cosa inerte in tanto può ritenersi
pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di
normale interazione con la realtà circostante (cfr. Cass. 4 novembre 2003, n.
16527).
E nel presente caso, come già esposto, l’elemento determinante nel
contesto è dato dalla posizione del gradino vicino alla cassa, il che rende
lo stesso gradino intrinsecamente pericoloso proprio in considerazione
dell’interagire con la realtà circostante ovvero in relazione al
comportamento normalmente posto in essere dagli avventori quando si recano in
tale zona per effettuare il pagamento.
In altre parole non risulta che nel presente caso siano ravvisabili,
nel comportamento dell’attrice, gli estremi del caso fortuito di cui all’art.
2051 c.c. - elemento identificabile con un utilizzo della cosa improprio o imprevedibile posto in
essere dallo stesso danneggiato
(cfr. Cass. 15 ottobre 2004, n. 20334) – atteso che la P. ha riportato
la caduta già descritta in conseguenza di una condotta del tutto normale (si
è recata alla cassa per pagare rivolgendo la propria attenzione alle relative
incombenze).
Deve pertanto concludersi che la convenuta, non essendo stato
provato il caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c. è responsabile per i
danni cagionati all’attrice dalla cosa in custodia e deve essere condannata
al relativo risarcimento.
2) Sul danno risarcibile
All’attrice
devono essere risarciti sia i danni alla salute suscettibili di accertamento
medico-legale (cd. danno biologico) sia i danni non patrimoniali di natura
non patologica.
A tal proposito sostiene l’attrice che
anche tale ultima voce di danno sarebbe risarcibile nel presente caso in
forza del recente orientamento giurisprudenziale in base a cui il danno non
patrimoniale sarebbe configurabile a prescindere dall’accertamento della
colpa in concreto e dovrebbe essere risarcito ogni qual volta siano lesi
valori della persona costituzionalmente garantiti (cfr. Cass. 1 giugno 2004,
n. 10482).
Parte convenuta, invece, ha affermato che
sarebbe preclusa la liquidazione del danno morale “difettando
il concreto accertamento della colpa necessaria all’integrazione
dell’illecito costituente reato”
(cfr. comp. concl. conv., pag. 8).
A tal proposito si osserva che, come sottolineato
da parte attrice, in effetti la giurisprudenza di legittimità ha di recente
adottato un orientamento di progressiva apertura rispetto al danno non
patrimoniale, affermando in particolare che alla risarcibilità del danno ex
artt. 2059 c.c. e 185 c.p. non osta il mancato accertamento della colpa
dell’autore del danno, quando essa sia presunta dalla legge e se, ricorrendo
la colpa, il fatto sarebbe qualificabile quale reato (essendo così
sufficiente la sussistenza del cd. ‘reato presunto’; cfr. Cass. 12 maggio
2003, nn. 7282 e 7283, interpretazione avallata da Corte Cost. 11 luglio
2003, n. 233).
Il problema fondamentale sul punto
consiste nel verificare i limiti imposti dalla riserva di legge di cui
all’art. 2059 c.c. la quale, com’è noto, stabilisce che “il
danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla
legge”. La chiara formulazione di
tale disposizione consente anzitutto di percepire che il legislatore ha posto
un limite: di tutti i danni non patrimoniali prodotti da comportamenti
illeciti, infatti, sono risarcibili esclusivamente quelli compresi nelle
ipotesi determinate dalla legge, mentre in tutti gli altri casi tale
pregiudizio, ancorché effettivamente sussistente, non può costituire oggetto
di pronuncia risarcitoria.
In merito a ciò parte della
giurisprudenza ha ritenuto che una lettura della norma costituzionalmente
orientata consenta di ritenere inoperante tale limite in caso di lesione di
valori della persona costituzionalmente garantiti in quanto la riparazione
mediante indennizzo costituisce una forma minima di tutela che non può mai
negarsi essendo necessario salvaguardare comunque i diritti inviolabili della
persona previsti dalla Carta Costituzionale (cfr. Cass. 7-31 maggio 2003, n.
8828).
Prima di procedere oltre nell’analisi
dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, tuttavia, appare necessario
verificare il diritto positivo suscettibile di integrare la riserva di legge
di cui all’art. 2059 c.c..
A tal proposito deve tenersi in
considerazione quanto previsto dalla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma in data 4
novembre 1950 ed entrata in vigore per l’Italia in seguito alla ratifica di
cui alla l. 4 agosto 1955, n. 848.
In particolare la Convenzione è volta a
garantire tutela in caso di violazione dei principali diritti umani (tra cui
quelli alla vita e all’integrità fisio-psichica), prevedendo all’art. 35 la
sussidiarietà dell’intervento della Corte europea rispetto ai giudici
nazionali e disponendo all’art. 13 che tale tutela deve essere effettiva. Da
tali norme deriva il dovere degli Stati che hanno ratificato la Convenzione
di assicurare agli individui la protezione effettiva ed integrale dei diritti
riconosciuti dalla Convenzione stessa nel proprio ordinamento interno ad
opera del giudice nazionale (tale conclusione si ritrova anche nella recente
Cass. S.U. 26 gennaio 2004, n. 1340).
Al fine di giungere a tale risultato è
quindi necessario che i giudici nazionali, qualora sia violato un diritto
fondamentale dell’individuo, adottino - tutte le volte che il diritto interno
lo consenta - rimedi giurisdizionali conformi alla Convenzione interpretata
alla luce delle applicazioni giurisprudenziali dell’organo istituito quale
principale garante della relativa osservanza, ovvero la Corte europea di
Strasburgo. Qualora, infatti, un giudice nazionale, in materia di violazione
di diritti umani, riconoscesse all’individuo forme di tutela inferiori a
quelle ottenibili avanti a detta Corte, obbligherebbe il cittadino ad adire
quest’ultimo giudice per ottenere l’integrale soddisfacimento dei propri
diritti, contrariamente a quanto previsto dagli artt. 13 e 35 della
Convenzione.
Ne deriva che l’ordinamento giuridico
vigente impone al giudice nazionale di conformarsi - ove possibile - alla
Convenzione (interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte europea)
per quanto riguarda le forme di tutela da adottare in caso di violazione dei
diritti umani.
Relativamente al danno cd. morale, deve prendersi atto che la Corte
europea ne ha più volte riconosciuto la risarcibilità anche al di fuori delle
ipotesi di reato (cfr. ad es. sent. 22 luglio 2004, Elia c. Italia, in
materia di violazione del diritto al rispetto dei beni la quale ha ammesso la
risarcibilità dei danni morali a favore di una società commerciale per
l’incertezza e l’angoscia conseguenti all’indisponibilità di un terreno),
precisando altresì che il danno morale deve essere
risarcito poiché l’effetto dell'Articolo 13 della Convenzione è
proprio quello di assicurare forme di tutela accessibili (anche nella
giurisdizione domestica) per ottenere l'appropriata riparazione che deve
essere effettiva nella pratica come in diritto (cfr. sent. 29 Aprile 2003, McGlinchey e altri c. Regno Unito).
Può allora affermarsi che fra i “casi determinati dalla legge” di cui all’art. 2059 c.c. deve
comprendersi anche quello derivante dalla Convenzione recepita
nell’ordinamento italiano con la legge 4
agosto 1955, n. 848 in base a cui in caso di violazione dei diritti umani
fondamentali (come si è verificato nella fattispecie) la parte lesa ha
diritto ad una riparazione del danno morale subito.
Tale danno morale deve essere inteso in
senso ampio, ovvero quale danno diverso da quello patrimoniale che richieda
una riparazione pecuniaria (così si esprime in proposito, “considerata
la propria giurisprudenza”, la Corte
europea nella sent. 22 luglio 2004, cit., al par. 29).
Naturalmente quanto sopra affermato non può
non valere anche relativamente al cd. danno biologico (ovvero al danno alla
persona suscettibile di accertamento medico-legale) qualora - nel senso in
cui appare orientata tutta la più recente giurisprudenza della Cassazione e
della Corte Cost. (cfr. ex pluribus Cass. 12 maggio 2003, n. 7821 e C.
Cost. 11 luglio 2003, n. 233, citt.) - non possa essere ritenuto risarcibile
in base agli artt. 2043 e segg. c.c. e 32 Cost. ma ad esso debba essere
riconosciuta natura non patrimoniale e debba essere di conseguenza inquadrato
nelle previsioni di cui all’art. 2059 c.c..
In base a quanto sopra esposto, pertanto,
si rivela fondato l’assunto di parte attrice secondo cui il danno non
patrimoniale deve essere risarcito anche al di fuori delle ipotesi di cui
all’art. 185 c.p. ovvero quando, come nella presente fattispecie, la legge
attribuisca ad un soggetto l’obbligo risarcitorio in base ad una regola di
responsabilità oggettiva (art. 2051 c.c.).
3) Sulla determinazione dei danni
Premesso che in tema di danni non patrimoniali la liquidazione non
può che essere equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., appare
opportuno considerare separatamente i danni suscettibili di valutazione
medico-legale (cd. danno biologico) da quelli ulteriori.
3.1) Sulla determinazione del danno
biologico e sul rimborso delle spese mediche
Sulla base dei risultati dei primi accertamenti medici eseguiti dal
Pronto Soccorso di Borgomanero lo stesso giorno del sinistro (doc. 12 fasc.
att.), di quelli effettuati successivamente (docc. 13 e segg. fasc. att.)
nonché degli elementi clinici emersi nel corso della visita medico-legale, il
CTU ha riconosciuto la sussistenza del nesso eziologico tra il sinistro sopra
descritto e le lesioni riportate dall’attrice (rottura subtotale del tendine
del quadricipite femorale destro). Considerato che l’attrice ha subito a
causa di ciò un intervento di tenorrafia (sutura dei tendini) con
applicazione di ginocchiera in estensione (rimossa dopo trenta giorni) e
successivo ciclo di riabilitazione motoria con ripresa della normale attività
lavorativa nell’ottobre 1998, e dato atto che i postumi invalidanti
riscontrati possono ora dirsi stabilizzati (ovvero non suscettibili di
aggravamento né emendabili con ulteriori interventi terapeutici) il CTU ha
concluso ritenendo sussistente una invalidità temporanea della durata
complessiva di ottantatre giorni (dei quali tre di invalidità totale,
cinquanta al 50% e trenta al 25%) e una invalidità permanente nella misura
del 4%, giudicando inoltre congrue e in rapporto causale con il sinistro le
spese sanitarie affrontate dall’attrice e documentate in atti (pari a
complessivi € 1330,44).
Tali valutazioni del CTU devono ritenersi condivisibili per la
completezza e l’esaustività dell’iter logico-motivazionale adottato nonché per
la chiarezza espositiva; le conclusioni medico-legali sopra riportate,
inoltre, sono state condivise anche da entrambi i consulenti di parte
presenti alle operazioni peritali (cfr. relaz. CTU, pag. 6).
In base a ciò, considerato che per la quantificazione della lesione
all'integrità psico-fisica dell'attrice appare congruo utilizzare il metodo
del valore-punto (ovvero un sistema di calcolo basato sull'attribuzione di
una somma relativa ad ogni punto di invalidità permanente e ad ogni giorno di
invalidità temporanea, tenuto conto dell'età - 48 anni - e delle altre
condizioni di salute del soggetto interessato al momento del sinistro) e che
tali somme si stimano equitativamente (con riferimento indicativo alle
"tabelle" elaborate dal Tribunale di Milano ed esclusa
l'applicazione dei parametri di cui alla legge n. 57/2001, in quanto
applicabili, come previsto dall'art. 2 della stessa legge, solo ai sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuti successivamente
all'entrata in vigore della medesima) in 900 Euro per ogni punto di
invalidità permanente e in 50 Euro per ogni giorno di invalidità temporanea
totale (e nella corrispondente somma proporzionalmente ridotta per ogni
giorno di invalidità temporanea parziale), si determina il danno biologico in
complessivi € 5375 di cui 3600 relativamente all’invalidità permanente (€ 900
x 4) e 1775 relativamente all'inabilità temporanea (€ 50 x 3 gg., € 25 x 50
gg. ed € 12,5 x 30 gg.).
Oltre a ciò, all'attrice devono essere risarcite anche le spese
mediche sostenute e documentate, in quanto eziologicamente collegate al
sinistro in oggetto, pari a € 1330,44.
3.2) Sugli ulteriori danni non patrimoniali
Sostiene parte attrice di avere
riportato, quale conseguenza della malattia di cui al par. che precede, danni
morali che indica nella misura di un terzo di quanto liquidato a titolo di
danno biologico.
Quanto alla sussistenza di tali danni, si
rileva che ai fini della relativa prova è sufficiente
che, come nella fattispecie, la parte dimostri di avere subito lesioni
personali, dalle quali sia derivata una malattia “in quanto in questo caso è talmente verosimile che essa abbia subito
danno morale che lo si può ritenere provato sulla base di una presunzione
che, risultando particolarmente qualificata, è da sola sufficiente allo
scopo” (in tali termini si è espressa Cass. 14 dicembre 2004, n.
23928).
In altre parole non può richiedersi una (diabolica)
prova specifica del danno in questione poiché costituisce nozione di fatto
che rientra nella comune esperienza, valorizzabile ai sensi dell’art. 115,
secondo comma, c.p.c. che l’aver subito lesioni, sia temporanee che
permanenti, all’integrità fisiopsichica, comporta in capo al danneggiato una
sofferenza e un ulteriore danno alla vita di relazione commisurati all’entità
e alla durata della malattia in relazione a tutte le circostanze del caso
concreto.
In base a ciò deve quindi ritenersi fondata la domanda
attorea. A tale proposito appare tuttavia incongruo determinare la misura dei
danni in questione utilizzando il criterio indicato dalla stessa attrice,
ovvero sulla base di una frazione di quanto liquidato a titolo di danno
biologico, e ciò perché trattasi di due elementi di natura diversa: il cd.
danno biologico costituisce una menomazione dell’integrità fisio-psichica e,
essendo suscettibile di accertamento medico-legale (art. 13 d. lgs. 23
febbraio 2000, n. 38 e art. 5 l. 5 marzo 2001, n. 57) ha natura patologica
mentre gli ulteriori danni non patrimoniali afferiscono ad altri valori della
persona e hanno natura non patologica.
Pertanto, ancorché le due tipologie di danno in
questione presentino alcuni elementi di collegamento - ad es. l’entità e la
durata della malattia, come già specificato, costituiscono uno dei parametri
di valutazione in ordine alla sussistenza e all’entità dei danni morali - si
ritiene che la loro quantificazione non possa essere ancorata esclusivamente
ad un rigido criterio proporzionale ma debba farsi luogo, in via
necessariamente equitativa, in relazione alle circostanze (anche presuntive)
di ogni fattispecie concreta.
Per di più si consideri che il danno non patrimoniale di
natura non patologica si compone di diverse specifiche figure di danno
etichettate in diversi modi dalla giurisprudenza - danno morale soggettivo,
oggettivo, esistenziale etc. - e, ancorché appaia opportuno considerare tali
voci unitariamente ai fini della relativa liquidazione (metodo, del resto,
adottato pressoché costantemente anche dalla giurisprudenza della Corte
europea; per un riscontro in giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. 19
agosto 2003, n. 12124), non è detto che esse siano sempre presenti in ogni caso concreto: un criterio
meramente proporzionale non potrebbe tenere conto di tali variabili.
In base a quanto precede, considerato che
nel presente caso parte attrice ha allegato esclusivamente di aver subito un
danno morale senza ulteriori specificazioni, alla luce dell’entità e della
durata della malattia e di tutti gli altri elementi del caso, si ritiene equo
determinare i danni in questione in complessivi € 1000.
4) Sugli interessi e sulla rivalutazione monetaria
In base a quanto esposto in precedenza, può quindi concludersi che i
danni che la convenuta deve risarcire all’attrice ammontano in linea capitale
alla somma complessiva di € 7705,44.
In merito a ciò sostiene parte convenuta che l’attrice avrebbe
limitato la propria domanda alla somma di € 6.381,15, importo indicato da
tale parte in sede di precisazione delle conclusioni. L’assunto è tuttavia
infondato posto che l’attrice, sin dall’atto introduttivo del giudizio, ha
chiesto il pagamento ad una somma superiore a quella oggetto della presente
condanna, ed in sede di precisazione delle conclusioni ha richiesto
espressamente anche la condanna alla
“ maggiore o minore somma che
verrà ritenuta di giustizia”. Ne consegue che l’importo di € 6.381,15 ha solo valore indicativo
(come ribadito dalla stessa attrice in comparsa conclusionale) e non
costituisce una limitazione del petitum.
Come richiesto da parte attrice, inoltre, la convenuta dovrà corrispondere,
in quanto debito di valore, gli interessi legali sino alla data della
presente sentenza:
-
sulla
quota afferente alle spese mediche affrontate (€ 1330,44), rivalutata mese
per mese alla stregua dell'indice ISTAT, con decorrenza dalla data degli
effettivi esborsi;
-
sulla
restante quota, con decorrenza dalla data del sinistro (20 giugno 1998) ed
esclusa la rivalutazione della somma in quanto liquidata in base a parametri
odierni e, quindi, già attualizzata tenuto conto del decremento del valore
d'acquisto del denaro.
Sulla
somma così calcolata, in quanto con tale liquidazione il credito di valore si
trasforma in credito di valuta, saranno dovuti dalla convenuta gli interessi
legali dalla data della presente sentenza fino al giorno dell'effettivo pagamento.
4) Sulle spese del giudizio
Stante l'esito della causa, le spese di lite sono poste interamente
a carico di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo.
Per lo stesso motivo gli oneri di CTU sono posti definitivamente a
carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in
epigrafe, così provvede:
condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della
somma di € 7705,44 oltre agli interessi legali sulla somma di € 1330,44,
rivalutata mese per mese in base agli indici ISTAT, dalla data dei singoli
esborsi sino a quella della presente sentenza e agli interessi legali sulla
somma di € 6375 dal 20 ottobre
1998 sino alla data della presente sentenza ed oltre agli interessi legali
sulla somma complessiva così calcolata dalla data della presente sentenza
sino al giorno del saldo effettivo;
rigetta nel resto;
condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice
delle spese processuali che si liquidano in complessivi 4000 Euro di cui
255,01 per anticipazioni ed il resto per diritti ed onorari, oltre al
rimborso spese gen. ex art. 15 tar. for. ed oltre ad IVA e Cpa ove dovute per
legge;
pone gli oneri di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Biella, lì 30 maggio 2005
Il Giudice
(dott. Andrea Carli)
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