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Doveri informativi dell’intermediario, natura e
contenuto
Doveri
informativi dell’intermediario, rimedi, onere della prova e nesso di
causalità
Tribunale di
Biella, sentenza 12 luglio 2005 – Pres. L. Grimaldi, Rel. E. Reggiani.
Intermediazione finanziaria – Informazione specifica su
ogni operazione – Necessità – Profilo di rischio dell’investitore –
Irrilevanza.
Intermediazione finanziaria –
Imprudenza dell’investitore – Concorso nella determinazione del danno –
Rilievo d’ufficio – Ammissibilità – Sussistenza.
Qualsiasi propensione al rischio dell’investitore
non esime l’intermediario dal fornire un’informazione precisa sulle
caratteristiche delle singole operazioni compiute, avendo ogni investitore
diritto ad una informazione completa e veridica su ogni operazione. In altri
termini, l'adeguata informazione dell'investitore è il presupposto
indefettibile della liceità della esecuzione dell'ordine da parte
dell'intermediario in quanto il primo, una volta reso edotto del rischio che
l'operazione finanziaria comporta, ne assume su di sé tutte le conseguenze. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Se è pur vero che in materia di intermediazione finanziaria vige il
principio di protezione dell’investitore, che determina una riduzione della
rilevanza del suo comportamento, tuttavia deve ritenersi che ai sensi
dell’art. 1227 comma 1 c.c. occorre rilevare (anche d’ufficio) tutte le volte
in cui il comportamento colposo dell’investitore costituisca una concausa
dell’evento dannoso, con la conseguenza che una colpevole disinformazione del
cliente può determinare una ragionevole riduzione del danno. (Nel caso di
specie, il Tribunale ha ritenuto che l’imprudenza dell’investitore
nell’acquisto di titoli dei quali ignorava le caratteristiche abbia
contribuito a determinare il danno nella misura di un terzo). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
n.
1443/04 R.G.
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 163
c.p.c. ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio la Banca ***
s.p.a. (di seguito Banca ***), esponendo che erano da anni clienti della
convenuta e che nel maggio 2000 il direttore della filiale li aveva contattati,
suggerendo un investimento in obbligazioni del Gruppo Cirio, con
l’assicurazione che era un’operazione molto conveniente e a basso profilo di
rischio; che essi in data 26.05.00 diedero così l’ordine di acquisto di
125.448,98 c.n. Obbligazioni Cirio Finance S.A. TV, scadenti il 30 maggio
2003 (valore nominale 125.000,00), sostenendo la spesa complessiva di euro
125.448,98 (lire 242.903.097); che al prestito non seguiva il rimborso del
capitale e veniva dichiarato il default. Aggiungevano che il Gruppo
Cirio aveva collocato in Italia numerose obbligazioni, emesse dall’estero in
modo da aggirare la normativa italiana in tema di collocamento di strumenti
finanziari, con l’aiuto delle banche che ne avevano sollecitato l’acquisto;
che in molti casi, come in quello di specie, la sollecitazione era avvenuta
prima dell’emissione delle obbligazioni; che molte banche avevano proceduto
all’integrale indennizzo dei risparmiatori. Allegavano che nella specie la
banca non aveva acquisito informazioni sufficienti sul prodotto finanziario
come previsto dall’art. 26 regolamento Consob 11522/98, non aveva richiesto
agli attori le notizie indicate all’art. 28 reg. cit., non aveva consegnato
agli investitori la documentazione indicata all’art. 33 regol. cit., non
aveva avvisato gli investitori che l’operazione non era adeguata ex
art. 29 reg. cit., non aveva inviato la nota sulle operazioni eseguite di cui
all’art. 61 reg. cit. e neppure aveva adempiuto gli obblighi richiesti
dall’art. 94 t.u.f. (redazione del prospetto informativo). Ritenuto che
l’operazione in questione fosse stata compiuta in violazione delle norme
regolamentari citate, allegava la nullità dell’ordine e in subordine
l’inadempimento della convenuta, concludendo come in epigrafe.
Con comparsa di risposta
depositata alla prima udienza di comparizione ex art. 180 c.p.c., si
costituiva in giudizio la convenuta, eccependo in primo luogo l’applicabilità
del rito societario ex art. 1 comma 1 lett. d) d.l.vo 5/03. Nel merito
contestava in toto le allegazioni avversarie, allegando che nella
specie la banca si era limitata a dare esecuzione agli ordini ad essa
impartiti, senza aver dato alcun consiglio o suggerimento. Aggiungeva che
l’ordine era stato inoltrato dal M., cliente conosciuto in banca e nel mondo finanziario come persona
esperta nel settore, che in queste obbligazioni aveva investito solo il 7%
del suo patrimonio. Eccepiva comunque l’infondatezza della ricostruzione
della fattispecie in termini di nullità, per violazione degli accordi sulla
collocazione dei titoli in questione, per essere destinati alla
sottoscrizione di investitori istituzionali, dato che la convenuta non era
tra i soggetti collocatori di tali titoli. Aggiungeva che neppure rilevava il
fatto che l’ordine fosse stato impartito il 26.06.00, perché la convenuta
aveva effettuato l’acquisto non nel mercato primario (e cioè in sede di
sottoscrizione delle obbligazioni nel cd. grey market), che all’epoca
si era già concluso, ma nel mercato secondario, acquistando, per eseguire
l’ordine ad essa impartito, i titoli richiesti, sicché nella specie non vi
era stata alcuna sollecitazione al pubblico risparmio né poteva essere
imputata alcuna inadeguatezza dell’operazione eseguita.
Disposto il mutamento del rito ex
art. 1 comma 5 d.l.vo 5/03, parte attrice notificava memoria ex art. 6 d.l.vo
5/03, contestando le allegazioni avversarie. Precisava che nella specie si
era trattato di un ordine ineseguibile, poiché relativo ad un titolo
inesistente (in quanto non ancora emesso). Aggiungeva che comunque l’ordine
doveva ritenersi nullo, perché non risultante da atto scritto o da nastro
magnetico (art. 60 reg. cit.).
Parte convenuta notificava
successiva memoria ex art. 7 d.l.vo 5/03, contestando le allegazioni attoree.
Eccepiva che gli stessi attori avevano rifiutato di fornire informazioni ex
art. 28 reg. cit. al momento della stipula del contratto di negoziazione
titoli del 18.02.00 e che pertanto non poteva esserle contestata alcuna
violazione in merito alla convenuta. Eccepiva altresì la novità delle
allegazioni attoree relative alla dedotta mancata ricezione di informative
bancarie e alla pretesa nullità dell’ordine per difetto di forma, che in
subordine contestava anche nel merito con l’exceptio doli generalis o
comunque con l’opposizione in compensazione del contro credito ex art. 1227 e
2037 c.c., facendo valere la mala fede degli attori nel chiedere dopo ben
quattro anni la declaratoria di nullità per difetto di forma dell’ordine che
ammettevano essere stato impartito.
A seguito di istanza di
fissazione di udienza di parte attrice, parte convenuta depositava nota ex
art. 10 d.l.vo 5/03 e veniva fissata udienza collegiale di discussione, ove,
depositate memorie conclusionali, le parti richiamate le conclusioni,
indicate in epigrafe, procedevano alla discussione orale, all’esito della
quale, in applicazione dell’art. 16 comma 5 seconda parte d.l.vo 5/03, veniva
depositata la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Nella
memoria ex art. 7 d.l.vo 5/03 parte convenuta ha eccepito l’inammissibilità
per tardività delle domande formulate nella memoria ex art. 6 d.l.vo 5/03,
relative alla dedotta mancanza ricezione di informative bancarie e alla
dedotta nullità per carenza di forma dell’ordine impartito.
Deve tuttavia rilevarsi che nella specie la
mancata ricezione di alcun tipo di informazione da parte della banca è stata
già allegata in atto di citazione, sicché non può parlarsi di domanda nuova.
Deve invece dichiararsi inammissibile, stante la
tempestiva eccezione di parte convenuta, la domanda relativa alla dedotta
nullità per difetto di forma dell’ordine impartito, effettivamente formulata
dagli attori per la prima volta nella memoria ex art. 6 d.l.vo cit., senza
essere conseguenza delle domande
e difese della convenuta.
2. Va
confermato l'ordine di esibizione, disposto dal giudice relatore nel decreto
di fissazione di udienza, peraltro già eseguito.
Devono essere rigettate le altre istanze
istruttorie, per gli stessi motivi indicati del decreto di fissazione di
udienza, da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
3.
Oggetto del presente giudizio è l’acquisto per conto degli attori eseguito
dalla convenuta di 125.448,98 euro c.n. Obbligazioni Cirio Finance S.A. TV
con scadenza 30.05.03.
Si tratta di bonds in cui l’emittente ha
assegnato un mandato a più banche d’investimento, i cc.dd. lead managers,
che cercano investitori istituzionali, i quali vanno a comporre il consorzio
di collocamento e garanzia. Formato il Consorzio, i lead managers
fissano il prezzo dei bonds, la data del lancio e contestualmente
redigono l’offering circular, documento (distribuito ai membri del
Consorzio e agli investitori istituzionali che ne fanno richiesta), che
contiene una serie di informazioni sull’emittente, sui soggetti che garantiscono
l’emissione, nonché sul regime giuridico dell’emissione stessa.
Tale documento è importantissimo, posto che si
tratta di obbligazioni non sottoposte al vaglio del rating di
un’agenzia indipendente.
I titoli vengono poi scambiati sul mercato grigio
(o grey market), che è il mercato non ufficiale dei titoli non
quotati, nel quale sono contrattati titoli di prossima emissione, ossia nel
periodo compreso tra la data di annuncio di una emissione e quella in cui si
fissa il primo prezzo sul mercato ufficiale (data di primo regolamento
dell’emissione). Queste contrattazioni determinano il valore dei titoli prima
ancora della loro quotazione, indicando così quale potrà esserne il valore
una volta inserito nel mercato ufficiale.
Una volta emessi, fino al momento in cui
l’emittente non incassa il finanziamento, i titoli sono solo nel mercato
primario (mercato dei titoli di nuova emissione), vengono infatti collocati
nei portafogli degli investitori professionali, che compongono il consorzio
di collocamento, e non sono ancora in circolazione.
In seguito, alla data di pagamento dell’emissione
obbligazionaria, i titoli vengono scambiati nel mercato secondario (mercato
dei titoli già in circolazione).
D’accordo con la migliore giurisprudenza di merito
(conf. anche la Banca d’Italia: v. Bollettino n. 41/03), non vi è ragione per
escludere la validità della vendita di titoli sul mercato secondario, neppure
nella fase cosiddetta di grey market, che va dall'annuncio
dell'emissione dei titoli (launch day) alla data di regolamento degli
stessi e di contestuale versamento del ricavato all'emittente (closing day).
In questa fase può avvenire sia l'iniziale
sottoscrizione dei titoli da parte degli investitori professionali (che li
acquistano dalle banche collocatrici facenti parte del consorzio) sia la
negoziazione degli stessi con la clientela che ne fa richiesta. Gli strumenti
finanziari vengono venduti prima della loro effettiva messa in circolazione,
con negoziazioni sottoposte alla (a volte implicita) condizione sospensiva che
l’operazione (annunciata e lanciata) sia effettivamente posta in essere nei
termini indicati, perché l’emittente può sempre ritenere opportuno ritirare
l’emissione dei titoli entro la chiusura del collocamento.
Nel
caso di specie dalla lettura della offering circular, datata 25,05.00,
si evince che hanno partecipato al collocamento la Banca di Roma s.p.a, la JP
Morgan Securities Ltd. e la e la Unicredit Banca Mobiliare s.p.a., ma non la
Banca *** s.p.a., e che i titoli sono stati emessi (nel mercato primario) il
25.05.00 (v. doc. 5 fasc. conv.).
Dalla documentazione prodotta dagli attori,
risulta che l’ordine di acquisto è stato impartito il
26.05.00 alle ore 13,02 e che è stato eseguito lo steso giorno alle ore 14,48
(doc. 1 fasc. att.).
I titoli risultano tuttavia ceduti dalla convenuta
agli attori il 30.05.00 con valuta 31.05.00 e a questa data risultano anche
addebitati prezzo e commissioni (doc. 1 fasc. att. e doc. 6 e 7 fasc. conv.).
Dalla registrazione della telefonata, nel corso
della quale è stato fatto l’ordine d’acquisto (doc. 1 e 2 fasc. conv. dep.
27.05.05), si evince con chiarezza che il 26.05.00 G. M. ha chiesto il prezzo
e la valuta dei titoli in questione, che già sapeva essere in emissione. E
nel colloquio tra l’operatrice e la collega dei titoli esteri, quest’ultima
ha espressamente detto che si trattava di titoli ancora sul mercato primario
che avevano valuta al 30.05.00 (v. telef. 26.05.00 ore 12,27 e 12,35 al doc.
2 fasc. conv. dep. 27.05.05).
È pertanto evidente che nella specie l’ordine è
stato impartito quando i titoli erano già stati emessi anche se non erano
ancora in circolazione.
Non si tratta pertanto dell’acquisto di cosa
futura, perché vi è la prova che l’ordine è stato impartito - ed anche
eseguito - quando i titoli già erano esistenti sul mercato primario, anche se
il trasferimento è stato poi effettuato quando i titoli sono stati messi in
circolazione nel mercato secondario.
Si è invece trattato di un ordine di acquisto
(sospensivamente) condizionato al verificarsi dell’immissione in circolazione
dei titoli.
Alla data della loro messa in circolazione è stato
infatti eseguito il trasferimento ed è stato addebitato il prezzo con le
commissioni (v. doc. 6 fasc. conv.).
4. Nella
sopra menzionata telefonata (doc. 1 e 2 fasc. conv. dep. 27.05.05), si evince
con chiarezza che il M. ha chiesto all’operatrice la quotazione dei titoli ed
anche la conferma di altri dati ad essi relativi (valuta, semestralità delle
cedole), e, dopo aver avuto le informazioni richieste, ha impartito l’ordine
di acquisto.
In mancanza di diversa prova, deve ritenersi che
l’acquisto è stato fatto per iniziativa dei clienti, senza alcuna
sollecitazione della banca.
Non risulta pertanto esservi stata sollecitazione
all’investimento, né collocamento dei titoli da parte della convenuta, ma
semplicemente negoziazione degli stessi per conto degli attori.
Com’è noto, non si tratta solo di una differenza
di classificazione, posto che ciascuna di tali figure ha una propria
disciplina e regolamentazione.
La sollecitazione all'investimento è definita dal
d.l.vo 58/98 (TUF) come "ogni offerta, invito a offrire o messaggio
promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla
vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari" (art. 1, comma
1, lett. t).
Rientrano pertanto nella nozione di sollecitazione
all'investimento le attività volte a promuovere l'investimento in prodotti
finanziari, a incoraggiare, cioè, l'acquisto o la sottoscrizione di tali
prodotti da parte del pubblico.
La disciplina della sollecitazione
all'investimento - contenuta negli articoli 94 e seguenti TUF e nella
regolamentazione di attuazione emanata dalla Consob (provvedimento n.
11971/99) - prevede, a carico dell'emittente, dell'offerente e dei
responsabili del collocamento, una serie di obblighi informativi (in
primis, la pubblicazione del prospetto informativo, sottoposto al
controllo della Consob) e di correttezza nei comportamenti da tenere sia
prima che durante la sollecitazione, anche se vi sono alcune deroghe per
talune ipotesi previste dall'art. 100 TUF (tra cui rientrano le
sollecitazioni rivolte ai soli investitori professionali e quelle aventi per
oggetto prodotti finanziari, diversi dalle azioni, emessi da banche ovvero
prodotti assicurativi).
Il collocamento e la negoziazione (in conto
proprio o di terzi) sono ricondotti alla più ampia categoria dei servizi di
investimento (art. 1 comma 5 TUF) e sono regolati da una serie di
disposizioni comuni - contenute nel TUF e nella normativa di attuazione
emanata dalla Consob (provvedimento n. 11522/98) - volte a specificare gli
obblighi di correttezza e trasparenza che essi debbono rispettare nello
svolgimento della propria attività.
Il collocamento consiste nell'offerta in vendita
per proprio conto di titoli che l'intermediario ha sottoscritto o acquistato
a fermo ovvero nell'offerta in sottoscrizione o in vendita di titoli per
conto dell'emittente o del proprietario.
Nell'ipotesi in cui il collocamento sia
accompagnato da una sollecitazione si applicano le norme sul prospetto informativo,
con la necessità, in particolare, di procedere alla consegna del prospetto
all'investitore che ne faccia richiesta (art. 13, comma 1 provvedimento
Consob 11971/99).
Su un piano generale, il collocamento ricorre
esclusivamente in presenza di un'offerta di strumenti finanziari a condizioni
standardizzate, rivolta al pubblico in genere ovvero a talune categorie di
investitori, comunque nell'ambito di una operazione destinata a una
moltitudine indistinta di soggetti.
Con l'attività di negoziazione per conto proprio,
invece, la banca acquista e rivende strumenti finanziari (dealing),
ricercando volta per volta gli acquirenti attraverso una successione di
singole transazioni, perfezionate a condizioni di prezzo e di quantità non
necessariamente coincidenti. L’attività trova corrispettivo per la banca
nella differenza di prezzo (spread) tra l’acquisto e la rivendita.
In caso di negoziazione per conto terzi, la banca
acquista e rivende titoli, anche in nome proprio, ma per conto altrui
(attraverso contratti di commissione o mandati a vendere) e trova il proprio
corrispettivo, non nella differenza fra prezzo di acquisto e prezzo di
vendita, ma nella provvigione che il cliente corrisponde per il servizio
prestato.
Tornando ad esaminare l’acquisto delle
obbligazioni oggetto di giudizio, come già evidenziato, esso è riconducibile
ad una negoziazione per conto terzi.
Non è pertanto fondato il rilievo attoreo in
ordine al mancato rispetto delle regole di cui agli artt. 94 e ss. TUF,
essendo l’acquisto avvenuto nell'ambito di una negoziazione su base
individuale (per conto terzi).
5. L’ordine di acquisto risulta
eseguito ‘in contropartita diretta’.
Dalla
documentazione prodotta dagli attori risulta infatti che a seguito
dell’ordine i titoli sono stati ceduti agli attori direttamente dalla
convenuta (v. doc. 1 fasc. att.).
Parte
attrice al fine di evidenziare la violazione degli obblighi informativi
gravanti sulla convenuta in memoria conclusionale ha evidenziato che
quest’ultima avrebbe operato anche in conflitto d’interessi.
Tuttavia,
considerato che l'operazione in questione non risulta essere stata
consigliata dalla banca, deve escludersi che la negoziazione dei titoli,
sebbene realizzata in contropartita diretta, sia stata effettuata in
conflitto di interessi,essendosi limitata la banca a dare esecuzione
all'ordine impartito dal cliente, non essendovi prova che l'istituto di
credito abbia perseguito un interesse proprio ulteriore e confliggente
rispetto a quello dell'investitrice (in proposito va rammentato che la Consob
con comunicazione DAL 97006042 del 09.07.97 ha ritenuto insussistente il
conflitto di interessi nel caso di ordine, eseguito in contropartita diretta,
conferito spontaneamente dal cliente) e non integrando la figura vietata
dalla legge il mero percepimento della commissione di negoziazione,
consequenziale alla natura onerosa del contratto eseguito (v. supra).
6.
Diverso
è il discorso con riguardo alla violazione di altri obblighi gravanti sulla
convenuta.
Com’è noto gli intermediari sono tenuti ad agire
nell’interesse dei clienti (v. art. 21 comma 1 lett. a d.l.vo 58/98),
acquisendo da questi ultimi le informazioni necessarie ed operando in modo
che essi siano sempre adeguatamente informati (v. art. 21 comma 1 lett. b
d.l.vo 58/98: “1. Nella prestazione dei servizi di investimento e
accessori i soggetti abilitati devono: …omissis… b) acquisire le informazioni
necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente
informati …omissis”).
Sono così previsti specifici obblighi di
informazione cd. passiva (acquisire informazioni). In particolare, ai sensi
dell’art. 26 comma 1 lett. e) ed f), gli intermediari “acquisiscono una
conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi
dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti,
adeguata al tipo di prestazione da fornire” e, ai sensi dell’art. 28
comma 1 regolamento cit., “prima della stipulazione del contratto di
gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell’inizio della
prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi
collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore
notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa
la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie
richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30,
ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore”.
E sono anche previsti numerosi obblighi di
informazione cd. attiva (fornire informazioni), disciplinati meticolosamente
non solo con riguardo al contenuto, ma anche con riguardo al modo in cui le
notizie devono essere fornite, costituendo il presupposto necessario per la
corretta esecuzione del servizio. In particolare, ai sensi dell’art. 26
regolamento Consob 11522/98, gli intermediari devono “b) consegnare agli
investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti
finanziari di cui all'Allegato n. 3”. Inoltre ai sensi dell’art. 28 comma
2 regolamento Consob 11522/98, “non possono effettuare o consigliare
operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito
all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle
implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia
necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o
disinvestimento”. E, ai sensi dell’art. 29 comma 1 regolamento cit.,
essi “si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori
operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione”, con
la specificazione ai sensi dell’art. 29 commi 2 e 3 regolamento cit. che “ai
fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle
informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile
in relazione ai servizi prestati. 3. Gli intermediari autorizzati, quando
ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non
adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è
opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda
comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono
eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per
iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro
magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito
riferimento alle avvertenze ricevute”.
Nel caso di specie gli attori hanno allegato di
non avere avuto alcun tipo di informazione in ordine alla negoziazione
eseguita.
E l’ascolto della telefonata, nel corso della
quale è stato impartito l’ordine, fornisce la prova della
totale assenza di un qualsiasi apporto
informativo sulla tipologia e la rischiosità dei titoli in questione (v. doc. 1 e 2 fasc. conv. 27.05.05).
Come già evidenziato, il M. ha chiesto
all’operatrice la quotazione di tali titoli ed anche la conferma di altri
dati e, dopo aver avuto le informazioni richieste, ha impartito l’ordine.
L’apporto del suo interlocutore si è sempre
limitato a rispondere alle domande dall’attore, formulate in ordine al
prezzo, alla valuta e alle cedole ed anzi, quando l’attore ha avuto notizia
di un certo scarto tra prezzo quotato di vendita e prezzo quotato di
acquisto, ed ha pensato di proporre il prezzo di acquisto a 100,30, ha anche
chiesto un parere all’operatrice, che però non gli ha saputo dare alcun aiuto
(v. telef. 26.05.00 12,58 al doc. 1 e 2 fasc. conv. 27.05.05).
È incontestato che in data 29.02.00 gli attori
hanno stipulato un contratto quadro per la negoziazione, sottoscrizione,
collocamento, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e il
deposito titoli a custodia ed amministrazione, munito di attestazione della
avvenuta consegna del documento informativo sui rischi generali
dell’operatività in strumenti finanziari (doc. 1, 2 e 3 fasc. conv.).
Nel contratto quadro risulta segnato che gli
attori non hanno voluto fornire informazioni sulla loro esperienza in materia
di investimenti in strumenti finanziari, sulla loro situazione finanziaria,
sulla loro propensione al rischio e sugli obiettivi di investimento (v. doc.
1 fasc. att.).
Ma tale circostanza non esonera la banca dall’obbligo
di informazione né da quello di formulare il giudizio di adeguatezza
dell’operazione richiesta.
Né può ritenersi che tali obblighi siano esclusi
dal fatto che la banca è stata chiamata ad eseguire un ordine non da lei
consigliato.
Come già evidenziato le regole comportamentali
illustrate riguardano l’erogazione di tutti i servizi d’investimento (e
accessori), compresa la attività di negoziazione.
Secondo un’autorevole dottrina la sola ipotesi in
cui tali obblighi di protezione non si applicano è quella in cui il servizio
prestato si limiti alla mera esecuzione o trasmissione degli ordini
dell'investitore, senza che sia fornita dall'intermediario alcuna indicazione
circa le operazioni da effettuare e sempre che vi sia stata da parte
dell'intermediario una preventiva individuazione scritta dei limiti
quantitativi e delle tipologie di strumenti finanziari, di operazioni e di
ordini entro i quali le operazioni sono considerate automaticamente adeguate
(c.d. execution only).
Ma è evidente che nella specie non si versa in
questa ipotesi, non essendo neppure allegata tale preventiva individuazione
tra le parti di operazioni automaticamente adeguate. In mancanza della
allegazione e della prova di alcun accordo in merito, non vi sono ragioni per
non dare applicazione alla disposizione regolamentare che inequivocabilmente
si applica ad ogni operazione compiuta in esecuzione dei servizi
d’investimento.
E nella specie la natura dei titoli imponeva senza
dubbio una particolare attenzione e cura informativa.
Va infatti ribadito che i titoli in questione
erano stati emessi in assenza di rating da parte di agenzie
specializzate.
Com’è noto, il rating misura la capacità
dell'emittente di pagare puntualmente le cedole e di rimborsare il capitale a
scadenza. È quindi di fondamentale aiuto nell’effettuazione di una
consapevole scelta di investimento.
La sua mancanza avrebbe dovuto essere segnalata al
cliente e posta a base di una attenta indagine di solvibilità da parte della
convenuta.
Peraltro nella specie la offering circular,
che conteneva proprio informazioni utili in tal senso, risulta pubblicata
solo il giorno precedente l’ordine (v. doc. 1 fasc. conv.) e non risulta che
la convenuta abbia illustrato alcunché in proposito, ben potendo invece
attivarsi per informare il cliente quantomeno in relazione alla situazione
finanziaria dell’emittente e all’impegno, ivi assunto, dei lead managers di
non offrire i titoli in sollecitazione al pubblico risparmio negli Stati
Uniti, nel Regno Unito e in Italia.
Si consideri infine che i titoli sono stati
ordinati quando erano ancora nel mercato primario, e quindi non erano ancora
in circolazione, sicché la loro quotazione in quel momento avrebbe potuto
cambiare radicalmente una volta entrati nel mercato secondario.
Di tali circostanze la convenuta avrebbe dovuto
rendere quanto meno edotto l’attore, che invece il giorno dopo l’emissione ha
comprato nel mercato primario per un valore nominale complessivo di euro
125.000,00 obbligazioni senza rating e senza informazioni di solvibilità,
solo perché si trattava di titoli che ‘non gli dispiacevano’ (v. telef.
26.05.00 12,37).
La banca non risulta avere fornito alcuna
informazione sui rischi connessi a quella specifica operazione che il cliente
intendeva porre in essere (v. art. 28 comma 2 del regolamento Consob n.
11522/98), informazione che invece doveva dare, trattandosi di soggetto
tenuto ad agire con la diligenza dell’operatore particolarmente qualificato
(cfr. artt. 21 lett. a TUF, 26 lett. e reg. Consob cit. e 1176 comma 2 c.c.)
nell’ambito di un rapporto in cui gli è imposto di tutelare l’interesse dei
clienti (v. artt. 5 e 21 lett. a TUF).
A nulla rileva che nel portafoglio titoli degli
attori risultano presenti all’epoca dell’acquisto titoli azionari e
obbligazionari per un notevole controvalore. Tale tipologia di titoli
dimostra certamente un profilo di rischio non basso che però non esclude il
dovere per la banca di informare sulla tipologia e rischiosità
dell’investimento, al fine di consentire al cliente di valutare se correre
con l’ennesimo acquisto quel rischio che effettivamente si è assunto.
Qualsiasi propensione al rischio dell’investitore
non esime l’intermediario dal fornire un’informazione precisa sulle
caratteristiche delle singole operazioni compiute, avendo ogni investitore
diritto ad una informazione completa e veridica su ogni operazione.
In altri termini,
l'adeguata
informazione dell'investitore è il presupposto indefettibile della liceità
della esecuzione dell'ordine da parte dell'intermediario in quanto il primo, una volta reso edotto del rischio che l'operazione
finanziaria comporta, ne assume su di sé tutte le conseguenze.
Né assume rilievo, al fine di escludere la
responsabilità della convenuta, il fatto che il M. nel corso della
conversazione telefonica abbia dimostrato di avere una certa conoscenza dei
dati essenziali dei titoli acquistati e una certa disinvoltura nel compiere
operazioni in borsa, in alcuni casi maggiore della sua interlocutrice (v.
doc. 1 e 2 fasc. conv. dep. 27.05.05).
Avere qualche informazione sul titolo appena
emesso e una certa pratica in materia di contratti di borsa non significa
conoscere le vicende del gruppo Cirio. Anzi significativamente il M. nel
colloquio telefonico ha sempre parlato di obbligazioni Cirio, senza neppure
rendersi conto (forse solo al momento della conferma d’ordine) che in realtà
si trattava di obbligazioni di una società diversa dalla Cirio s.p.a.
Salvo prova contraria, la conoscenza degli
strumenti finanziari e dei mercati che può avere un investitore risparmiatore,
necessariamente limitata per esperienza, cultura e campo lavorativo, non può
mai essere equiparata a quella dell’investitore professionale e non può far
venire meno gli obblighi che il legislatore ha ritenuto di dover porre a
carico di quest’ultimo, che opera professionalmente nel settore ed è tenuto
ad impiegare la diligenza di cui all'art. 1176 c.c.
La banca risulta essersi sottratta al dovere di
informare il cliente in ordine alla tipologia e alla affidabilità del titolo,
quando invece l’art. 28 comma 2 regolamento Consob 11522/98, le imponeva di
non effettuare operazioni senza aver prima fornito all’investitore
informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della
specifica operazione, la cui conoscenza era necessaria per effettuare con
consapevolezza la scelta di investimento (v. supra).
Risulta pertanto che essa abbia assunto un
comportamento non diligente e non rispondente al need of protection degli
investitori non professionali.
7. Deve
comunque escludersi la sussumibilità della fattispecie in esame nell'ambito
della nullità negoziale di cui all'art. 1418 comma 1 c.c. in quanto la
violazione, da parte dell'intermediario, degli obblighi comportamentali
imposti da norme sicuramente volte alla tutela anche di interessi di carattere
generale non può, sempre ed in ogni caso, condurre all'applicazione di una
sanzione così grave com'è quella dell'invalidità del contratto che,
viceversa, lo stesso art. 23 commi 1, 2 e 3 TUF riserva alla mancanza di
forma scritta ed al concreto interesse del cliente a farla valere (c.d.
nullità relativa).
Vero è che la soluzione, pure proposta da
autorevole dottrina, e fatta propria da alcune decisioni giurisprudenziali,
della c.d. nullità virtuale, se consente di superare il difetto di previsione
espressa non appare affatto appagante.
In assenza di parametri di valutazione del
comportamento dell'intermediario sufficientemente precisi e codificati ma
necessariamente di contenuto variabile e da integrare, caso per caso, alla
luce dei principi di trasparenza e buona fede, l'applicazione della sanzione,
avuto riguardo al più generale principio di legalità, condurrebbe
inevitabilmente a risultati alquanto incerti.
Né è superfluo considerare che le più recenti
disposizioni legislative di stampo consumeristico prevedono la nullità del
contratto nei casi di inosservanza delle norme che impongono specifici
requisiti di forma nella conclusione di operazioni economiche che vedono come
protagonisti, da un Iato, il professionista e dall'altro, il consumatore e che
la c.d. nullità di protezione rappresenta uno, ma non l'unico né sempre il
più vantaggioso, rimedio per attuare una effettiva tutela del contraente
debole.
Appare giuridicamente più corretta una diversa
opzione e cioè quella di ritenere sussistente una responsabilità
dell'intermediario, sicuramente di natura contrattuale, rientrando i doveri
comportamentali di quest'ultimo nella prestazione, strutturalmente complessa,
alla quale deve ritenersi tenuto - in forza del contratto quadro e delle nome
integrative primarie e secondarie - nei confronti del cliente.
8. In
base alle regole generali in materia di inadempimento o di inesatto
adempimento, spetta all'investitore il ristoro del pregiudizio patrimoniale
subito in dipendenza dell'acquisto dei valori mobiliari, corrispondente al
prezzo pagato per i titoli, essendo incontestata l’intervenuta dichiarazione
di default e quindi della impossibilità dell’emittente i pagare tute
le obbligazioni emesse.
Nella specie tuttavia, dal tenore della
conversazione telefonica acquisita agli atti si evince con chiarezza
l’avventatezza del M. che, senza essere stato a ciò indotto dalla banca, ha
effettuato per telefono un acquisto di titoli mai comprati prima ed emessi
nel mercato primario solo il giorno precedente.
Se è pur vero che in questo settore vige il
principio di protezione dell’investitore, che determina una riduzione della
rilevanza del suo comportamento, tuttavia, d’accordo con un’attenta dottrina,
deve ritenersi che ai sensi dell’art. 1227 comma 1 c.c. occorre rilevare
(anche d’ufficio) tutte le volte in cui il comportamento colposo
dell’investitore costituisca una concausa dell’evento dannoso, con la
conseguenza che una colpevole disinformazione del cliente può determinare una
ragionevole riduzione del danno.
Nel caso di specie il M. (che operava anche per la
moglie) risulta avere agito in modo davvero imprudente, acquistando titoli
appena emessi perché ‘non gli dispiacevano’ senza preoccuparsi di non avere
alcuna informativa al riguardo(v. supra).
Deve pertanto ritenersi che a cagionare il danno
subito dagli attori abbia contribuito anche un’imprudenza a loro
riconducibile, sicché ai sensi dell’art. 1227 comma 1 c.c. il risarcimento
deve essere ridotto nella misura che – in considerazione della natura delle
condotte violate e della diversa esigibilità delle stesse – viene indicata in
1/3 del danno.
Parte convenuta deve essere condannata al
pagamento della somma di euro 83.632,65 (125.448,98/3 = 83.632,65) a titolo
di risarcimento del danno emergente subito.
9. Parte
attrice ha chiesto la liquidazione di interessi e di rivalutazione monetaria,
ma non avendo allegato né dimostrato che investimenti finanziari alternativi
avrebbero potuto far fruttare il capitale per un valore superiore al tasso
legale, appare equo attribuire unitamente al capitale una somma forfetaria
calcolata in base agli interessi legali, decorrenti dalla data dell’addebito
dell’investimento (31.05.00) al saldo.
10. Non
può essere utilmente invocato dalla convenuta l’istituto della ratifica in
ragione della dedotta inerzia pluriennale degli attori, prima di agire in
giudizio, non avendo gli attori allegato alcuna attività in eccesso dal
mandato, ma l’inadempimento di obblighi contrattuali, con una azione esperita
nel rispetto dei termini previsti per l’esercizio di tale diritto.
Né è accoglibile la richiesta di elisione o
riduzione del risarcimento in ragione della exceptio doli generalis o
dell’applicazione dell’art. 1227 comma 2 c.c., in ragione della tardiva
proposizione della domanda da parte degli attori. La decisione sull’an
e sul quando della proposizione di un’azione è ovviamente subordinata
a un concreto interesse del soggetto legittimato ad agire. E nella specie
l’azione è stata rettamente esperita quando il danno è stato accertato a
seguito della dichiarazione di default.
Sono assorbite dal rigetto della domanda di
nullità degli attori le richieste restitutorie della convenuta, formulate
solo per il caso di accoglimento di tale domanda.
11. Tenuto
conto della particolarità in fatto e in diritto e della obiettiva dubbiezza
della lite sussistono giusti motivi per compensare nella misura di 1/3 le
spese di causa, gravando su parte convenuta soccombente i restanti 2/3.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
1)
dichiara l’inammissibilità della
tardiva domanda, formulata dagli attori nella memoria ex art. 6 d.l.vo 5/03
cit., relativa alla dedotta nullità per difetto di forma dell’ordine
impartito;
2)
dichiara tenuta e condanna la
convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di euro 83.626,35
oltre interessi legali dal 31.05.00 al saldo;
3)
rigetta ogni altra domanda;
4)
dichiara tenuta e condanna la
convenuta al pagamento di 2/3 delle spese processuali sostenute dagli attori,
che liquida ex officio (in mancanza di notula) nella somma di euro
3.376,00 (2/3 di euro 5064,00, di cui euro 2.150 per diritti, euro 2500,00
per onorari e il resto per spese), oltre 12,5% su diritti ed onorari ex art.
14 t.f., IVA e CPA sugli imponibili, compensando tra le parti il restante
1/3.
Così deciso nella camera di consiglio del
Tribunale di Biella in data 12.07.05
Il PRESIDENTE
Dott. Luigi Grimaldi
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Eleonora Reggiani
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