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Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Tribunale di
Biella, sentenza 30 settembre 2005 – Pres. L. Grimaldi, Rel. E. Reggiani.
Intermediazione finanziaria – Responsabilità
dell’intermediario – Natura contrattuale – Onere della prova – Nesso di
causalità.
La responsabilità dell’intermediario nello
svolgimento dei servizi di investimento ha natura contrattuale e la norma
contenuta nell’art. 23 del TUF, che onera lo stesso di fornire la prova di
aver agito con la specifica diligenza richiesta, afferisce esclusivamente
alla prova della diligenza e non anche del nesso di causalità che deve
comunque essere provato dall’investitore.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
n. 584/04 R.G.
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente
notificato gli attori convenivano in giudizio la Banca *** s.p.a. (di seguito
Banca ***), esponendo di avere intrattenuto rapporti bancari con la convenuta
– in particolare: apertura conto deposito titoli (05.01.95); contratto quadro
per la negoziazione, il collocamento, la sottoscrizione e la raccolta di
ordini concernenti valori mobiliari e per il deposito titoli in
amministrazione (15.01.97); contratto di servizio telephone banking linea
diretta (19.09.97); contratto di servizio telephone banking linea diretta
servizio internet banking (08.02.97); contratto uniforme per strumenti
derivati regolamentati (24.07.00) - e di avere sempre operato con un basso
profilo di rischio: che tuttavia la banca aveva eseguito operazioni altamente
rischiose in strumenti derivati, anche senza autorizzazione degli attori, che
risultavano dagli estratti conto prodotti, che si erano rivelate del tutto
inadeguate rispetto alla gestione precedentemente tenuta dai clienti e che
avevano causato perdite per circa euro 80.000,00. Richiamando il disposto
degli artt. 21 e 23 comma 6 TUF, nonché degli artt. 26, 28 e 29 regolamento
Consob 11522/98, hanno allegato che la banca aveva violato gli obblighi
generali di buona fede e la normativa in materia di prodotti finanziari, non
avendo segnalato la complessità degli strumenti derivati, né valutato
l’adeguatezza delle operazioni compiute in titoli derivati. Chiedevano
pertanto in via principale la declaratoria della nullità dei contratti, in
subordine l’annullabilità per vizi del consenso e in ulteriore subordine la
risoluzione dei contratti per inadempimento e il risarcimento del danno, e in
ogni caso il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente
da responsabilità extracontrattuale.
Con comparsa di risposta
ritualmente notificata, si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo in
primo luogo la nullità dell’atto di citazione per genericità e
indeterminatezza dei fatti costitutivi, non potendo essere confuso l’onere
della prova liberatoria, gravante sulla convenuta, con l’onere di
allegazione. Nel merito allegava che gli attori - nel sottoscrivere i
contratti quadro per la negoziazione, il collocamento, la sottoscrizione e la
raccolta di ordini concernenti valori mobiliari e quello per gli strumenti
derivati regolamentati – avevano preso cognizione della rischiosità e
aleatorietà degli investimenti in strumenti derivati, che comunque non poteva
essere sconosciuta al R., che era dipendente della Deutsche Banck. Aggiungeva
di avere avvertito che le operazioni per la loro natura erano inadeguate,
come risultava dalla documentazione prodotta, e che comunque gli attori non
avevano fornito informazioni sulla loro situazione finanziaria e sui loro obiettivi
di investimento, sicché non potevano addebitare alla banca un’omessa
personalizzata verifica. Allegava di avere inviato informative quotidiane
sulle nuove operazioni eseguite e sull’andamento di quelle ancora aperte,
oltre all’ordinaria informativa risultante dagli estratti conto e alla
offerta della possibilità di verificare e controllare ogni momento la
situazione e l’evoluzione del conto con il contratto telephone e internet
banking, sicché tutte le operazioni dovevano ritenersi tacitamente approvate.
Eccepiva altresì che ai sensi dell’art. 1227 commi 1 e 2 c.c. non poteva
ritenersi diligente e secondo buona fede il comportamento degli attori che,
solo dopo avere perso denaro, si sono decisi a var valere allegati vizi delle
operazioni compiute.
Gli attori notificavano memoria
ex art. 6 d.l.vo 5/03, contestando le allegazioni avversarie. Ritenevano che
l’art. 23 comma 6 TUF imponeva all’investitore il solo onere di produrre in
giudizio i documenti per individuare i titoli e le perdite subite, dovendo la
convenuta dimostrare di avere agito nell’interesse del cliente, con condotta
trasparente e corretta. Aggiungevano che la banca aveva più volte raccolto
fogli firmati in bianco per procedere agli acquisti, anche senza previa
informazione, e che il R. era un dipendente bancario non
specializzato,adibito ad un ufficio non responsabile della gestione risparmi
ed investimenti, precisando che l’obbligo di protezione del cliente gravava
sulla banca anche dopo l’acquisto dei titoli.
Parte convenuta notificava memoria
di ex art. 7 comma 1 d.l.vo 5/03, contestando le allegazioni attoree e
ribadendo l’eccezione pregiudiziale sollevata.
Gli attori notificavano memoria
di ulteriore replica ex art. 7 comma 2 d.l.vo 5/03, richiamando fonti
normative, che disciplinano la prestazione dei servizi d’investimento, e
invitando la banca a provare di avere fornito per iscritto le informazioni
richieste dall’art. 28 commi 2, 3 e 4 regolamento Consob 11522/98.
Parte convenuta notificava infine
memoria di controreplica ex art. 7 comma 2 d.l.vo 5/03, ribadendo che
l’eccezione pregiudiziale sollevata si fondava sulla genericità della causa
petendi in fatto e non in diritto della domanda avversaria. Eccepiva
quindi la novità della domanda relativa alla mancanza delle ‘note informative
perdite’ ex art. 28 commi 3 e 4 regolamento Consob 11522/98.
A seguito di istanza di
fissazione di udienza di parte attrice, parte convenuta depositava nota ex
art. 10 d.l.vo 5/03 e veniva fissata udienza collegiale di discussione, ove,
depositate memorie conclusionali, le parti richiamate le conclusioni,
indicate in epigrafe, procedevano alla discussione orale, all’esito della
quale, veniva depositata la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Nella memoria di controreplica ex art. 7 comma 2 d.l.vo 5/03 parte
convenuta ha eccepito l’inammissibilità della
domanda relativa alla dedotta violazione dell’obbligo di invio delle
‘informative perdite’ di cui all’art. 28 commi 3 e 4 regolamento Consob
11522/98, perché tardivamente proposta.
L’eccezione è fondata, avendo gli attori
introdotto la questione relativa alla dedotta mancata ricezione di
informative delle perdite per la prima volta nella memoria di replica ex art.
7 comma 2 prima parte, mentre avrebbe dovuto dedurla tempestivamente in atto
di citazione (neppure nella memoria ex art. 6 d.l.vo 5/03, non essendo
conseguenza delle domande e difese della convenuta).
2. È
infondata l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per genericità e indeterminatezza della causa
petendi, sollevata da parte convenuta, sia pure nei limiti che vengono di
seguito evidenziati.
Occorre prima di tutto precisare che la causa
petendi, idonea a identificare la domanda della parte, non racchiude le
ragioni giuridiche, addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio,
bensì l’insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della
propria richiesta.
Com’è noto l’atto di citazione deve contenere
l’esposizione dei fatti costitutivi della domanda e cioè l’allegazione delle
circostanze di fatto su cui la domanda stessa si fonda (v. art. 2 comma 1
lett. a d.l.vo 5/03 63 con riferimento all’art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c.),
tant’è che ai sensi dell’art. 164 comma 4 c.p.c. - applicabile anche al rito
societario ex art. 1 comma 4 d.l.vo. cit. - la citazione deve ritenersi
nulla, se manca l’esposizione di tali fatti.
Né tale regola deve ritenersi modificata a causa
della previsione dell’onere a carico della banca di provare di avere agito
con la diligenza richiesta (art. 23 comma 6 TUF).
L’onere della prova si pone su un piano del tutto
diverso dall’onere di allegazione.
La definizione del thema probandum
presuppone infatti la definizione delle thema decidendum.
In altre parole, prima di verificare a chi spetti
provare un certo fatto, occorre verificare a chi spetta allegarlo e tale
criterio.
Chi agisce in giudizio deve allegare i precisi
fatti posti a fondamento della sua domanda e chi è convenuto deve allegare i
fatti (non rilevabili d’ufficio) che ritiene di contrapporre alla domanda
attorea (arg. ex art. 112 c.p.c.).
Ne consegue che il cliente danneggiato non si può
limitare a dedurre di avere compiuto investimenti, che si sono rivelati
dannosi, dovendo invece specificare i profili di inadeguatezza della
prestazione resa, dato che l’intermediario esegue prestazioni di mezzi, e non
di risultato, con riguardo al buon esito dell’investimento (tra le tante, v.
in generale sull’obbligazione di mezzi Cass. 04.12.90 n. 11652).
Tuttavia si deve precisare che, perché si accerti
la nullità dell’atto introduttivo, l’omissione degli elementi di fatto deve
essere tale da non consentire - attraverso l'esame complessivo dell'atto -
l'individuazione nei suoi termini essenziali dell'oggetto sostanziale della
domanda, in modo tale da lasciare un'assoluta incertezza circa l’azione fatta
valere (Cass. 16.5.02 n. 7137).
Tale esame va operato, avendo riguardo all'insieme
delle indicazioni contenute nell'atto di citazione ed anche dei documenti ad
esso allegati.
In particolare, l’assoluta incertezza della
domanda deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della
norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena
di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede
nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di
apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice
l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non
potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla
natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi
eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque,
un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui
lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto
di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)
(così Cass. 12.11.03 n. 17023; cfr. Cass. 23.12.04 n. 23929).
Nel caso di specie dalla lettura dell’atto di
citazione si evince che gli attori hanno allegato di avere subito perdite
patrimoniali, di cui chiedevano il ristoro, a causa di operazioni altamente
rischiose in strumenti derivati, effettuate dalla banca anche senza la loro
autorizzazione. Hanno poi richiamato il disposto dell’art. 21 comma 1 TUF e
poi gli art. 26, 28 e 29 del regolamento Consob 11522/98, allegando che nella
specie la banca non aveva mai fornito informazioni sulla rischiosità degli
strumenti finanziari negoziati e neppure aveva verificato la loro adeguatezza
al profilo di rischio degli attori.
Eliminati dunque i richiami normativi non connessi
alle allegazioni in fatto, deve ritenersi sufficientemente individuata la
domanda attorea nella parte in cui allega la violazione da parte della
convenuta dell’obbligo informativo e di verifica dell’adeguatezza adeguatezza
in relazione a operazioni compiute su titoli derivati, di cui alcune compiute
anche senza autorizzazione.
Anche se in atto di citazione non vengono
specificamente indicate le operazioni oggetto di contestazione, tuttavia si
deve tenere presente che a tal fine viene richiamato il doc. 6 fasc. att.
Tale produzione contiene un estratto in cui sono
annotate ‘posizioni aperte’, ‘articoli contabili’, ‘conferme’ e
‘liquidazioni’ di titoli derivati intestati agli attori, relativi ad un arco
di tempo compreso tra il 01.12.99 e il 02.03.00.
Tale documentazione può ritenersi sufficiente a
delimitare l’oggetto della doglianza attorea, da ritenersi circoscritta
quindi a operazioni su titoli derivati, compiute tra il 01.09.99 e il
02.03.00.
3. Deve
preliminarmente escludersi la riconducibilità delle violazioni allegate
nell'ambito della nullità negoziale di cui all'art. 1418 comma 1 c.c., in
quanto la violazione, da parte dell'intermediario, degli obblighi
comportamentali imposti da norme sicuramente volte alla tutela anche di
interessi di carattere generale non può, sempre ed in ogni caso, condurre
all'applicazione di una sanzione così grave com'è quella dell'invalidità del
contratto che, viceversa, lo stesso art. 23 commi 1, 2 e 3 TUF riserva alla
mancanza di forma scritta ed al concreto interesse del cliente a farla valere
(c.d. nullità relativa).
Vero è che la soluzione, pure proposta da
autorevole dottrina, e fatta propria da alcune decisioni giurisprudenziali,
della c.d. nullità virtuale, se consente di superare il difetto di previsione
espressa non appare affatto appagante.
In assenza di parametri di valutazione del
comportamento dell'intermediario sufficientemente precisi e codificati ma
necessariamente di contenuto variabile e da integrare, caso per caso, alla
luce dei principi di trasparenza e buona fede, l'applicazione della sanzione,
avuto riguardo al più generale principio di legalità, condurrebbe
inevitabilmente a risultati alquanto incerti.
Né è superfluo considerare che le più recenti
disposizioni legislative di stampo consumeristico prevedono la nullità del
contratto nei casi di inosservanza delle norme che impongono specifici
requisiti di forma nella conclusione di operazioni economiche che vedono come
protagonisti, da un Iato, il professionista e dall'altro, il consumatore e
che la c.d. nullità di protezione rappresenta uno, ma non l'unico né sempre
il più vantaggioso, rimedio per attuare una effettiva tutela del contraente
debole.
Appare giuridicamente più corretta una diversa
opzione e cioè quella di ritenere trattarsi della prospettazione di una
responsabilità dell'intermediario, sicuramente di natura contrattuale,
rientrando i doveri comportamentali di quest'ultimo nella prestazione,
strutturalmente complessa, alla quale deve ritenersi tenuto - in forza del
contratto quadro e delle nome integrative primarie e secondarie - nei
confronti del cliente.
La richiesta di declaratoria della nullità delle
operazioni compiute contiene nelle conclusioni, formulate dagli attori, anche
il richiamo a disposizioni diverse dall’art. 1418 c.c., ma dalle allegazioni
in fatto non si evince la prospettazione di una qualche ragione di invalidità
diversa da quella appena esaminata.
Senza dubbio deve pertanto essere rigettata la domanda,
formulata in via principale da parte attrice, volta ad ottenere
l’accertamento e la declaratoria della nullità delle sopra menzionate
operazioni.
Devono invece essere esaminate nel merito le
ulteriori domande proposte in via gradata (v. infra).
5. Prima
di tutto, occorre confermare il decreto di fissazione di udienza, nella parte
in cui ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti, per gli
stessi motivi indicati nel decreto stesso, da intendersi in questa sede
integralmente richiamati.
6.
Passando
al merito della vertenza, occorre precisare che il disposto dell’art. 23
comma 6 TUF (anticipato dall’art. 18 comma 5 d.l.vo 415/96 e anche dall’art.
13 comma 10 l. 1/91) statuisce che “nei giudizi di risarcimento dei danni
cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi previsti dal presente
decreto, spetta all’impresa di investimento alla banca o agli altri soggetti
abilitati l’onere della prova di avere agito con la specifica diligenza
richiesta”.
L'interpretazione dottrinale di questa norma ha
fornito esiti quanto mai vari: si è tentato di ricondurre la responsabilità
di svolgimento di servizi di investimento nell'area della responsabilità
contrattuale; ovvero si è ritenuto che la norma regoli tutti i giudizi di
responsabilità per lo svolgimento di servizi di investimento, restando
impregiudicata la natura di detta responsabilità, che potrà a seconda dei
casi, ricondursi all'area contrattuale ovvero a quella extracontrattuale.
D’accordo con la dottrina maggioritaria, si deve
tuttavia sostenere la natura contrattuale della responsabilità, anche se si
deve rilevare che tale previsione non è superflua (trattandosi degli stessi
principi ricavabili dalla applicazione della regola generale contenuta
nell'art. 1218 c.c.), come ritenuto da alcuni interpreti.
La norma contribuisce a dare certezza in ordine
alla configurazione giuridica della responsabilità dell’intermediario e al
corrispondente contenuto dell'onere probatorio, eliminando numerosi dubbi
interpretativi.
Tale disposto normativo è infatti la conferma che
l’insieme delle regole comportamentali previste nel TUF e nel regolamento
Consob costituiscono obblighi di diligenza in capo all’intermediario
professionale, che integrano le disposizioni contenute nel contratto quadro o
che comunque regolano il contatto di fatto con l’investitore, sicché
costituiscono ex lege fonte di obblighi la cui violazione da adito a
responsabilità contrattuale.
Alcuni interpreti, per recuperare pratica
operatività al principio dell'inversione dell'onere probatorio, hanno ammesso
la possibilità di una "doppia deroga" ai criteri codicistici, non
solo esigendo da parte dell'intermediario la prova liberatoria, ma anche
esonerando il cliente dal provare il nesso di causalità fra la violazione e
il danno.
Tale soluzione interpretativa tuttavia travisa il
contenuto della norma e non è pertanto accoglibile. Più condivisibile,
invece, appare l’orientamento predominante in giurisprudenza, secondo cui la
disposizione in esame afferisce alla prova della diligenza, e non del nesso
di causalità.
Il consolidamento dell’aggravio probatorio
addossato sull’intermediario nell’ambito dei servizi d’investimento, inoltre,
vale esclusivamente con riguardo al profilo della specifica diligenza
prestata. Spetterà pertanto all’investitore ad es. provare che, sotto le
mentite spoglie di un contratto di negoziazione, in ipotesi si celi
un’offerta del prodotto rivolta ad un numero indeterminato di potenziali
controparti contrattuali e dunque una sollecitazione all’investimento.
7.
Passando all’esame del caso di specie, occorre prima di tutto rilevare che
gli attori hanno allegato in atto di citazione che alcune operazioni in
titoli derivati erano prive di autorizzazione. Poi in memoria ex art. 6
d.l.vo cit. hanno aggiunto che la banca si era fatta firmare in bianco
moduli, riempiti successivamente, ma in memoria conclusionale non hanno
allegato alcunché in proposito, soffermando le doglianze sugli altri aspetti
indicati.
E in effetti gli attori non hanno mai precisato a
quali operazioni facessero riferimento, sicché l’allegazione di circostanze
generiche deve ritenersi equivalente a mancata allegazione (per un riscontro
giurisprudenziale sul punto cfr. Cass. 09.06.00 n. 7878).
D’altronde parte convenuta ha prodotto numerosissimi
ordini, sottoscritti dal R. (v. doc. 1 fasc. conv.), e gli attori, che pure
hanno potuto visionare ciascun ordine, non li hanno disconosciuti e non hanno
allegato che alcuno di essi fosse non autorizzato, né hanno allegato che ve
ne erano altri non documentati.
8. Gli
attori hanno poi allegato di non avere avuto alcuna informazione in ordine
alla particolare rischiosità delle operazioni in titoli derivati.
Tuttavia proprio gli attori (doc. 1 e 2 fasc.
att.) hanno prodotto documenti, da loro sottoscritti, dai quali si evince il
contrario.
In particolare, all'art. 8 del contratto sulle "Condizioni
e Norme che regolano la negoziazione, la sottoscrizione, il collocamento e la
raccolta ordini concernenti valori mobiliari", del 05.01.95 (doc. 1
fasc. att.), gli attori chiariscono e danno atto che "con riguardo
agli ordini di compravendita di contratti a termine su strumenti finanziari derivati collegati a
valori mobiliari, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad
oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute, ovvero
altri tipi di operazioni a questi assimilati, il cliente prende atto che: -
il valore di mercato di tali contratti e soggetto a notevoli variazioni; -
l'investimento effettuato su contratti del genere comporta l'assunzione di un
elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario
e comunque non quantificabiIi …omissis…”.
Nel medesimo contratto, i clienti dichiarano poi
di aver "preso visione in ogni sua parte del documento informativo
che ci è stato preventivamente consegnato", e di non aver "ritenuto
di fornirVi le informazioni richieste sulla nostra situazione finanziaria e
sui nostri obiettivi di investimento, nonostante che sia stato chiarito da
parte Vostra che tale accertamento è compiuto nel nostro esclusivo
interesse".
All'art. 8 del contratto sulle "Condizioni
e norme che regolano la negoziazione, la sottoscrizione, il collocamento e la
raccolta di ordini concernenti valori mobiliari ed il deposito di titoli a
custodia e amministrazione" del 15.01.97 (doc. 2 fasc. att.), gli
attori precisano nuovamente che "con riguardo agli ordini di
compravendita aventi ad oggetto strumenti derivati, ovverosia contratti a
termine, anche uniformi, su strumenti finanziari collegati a valori
mobiliari, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto
indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute, ovvero altri
tipi di operazioni a questi assimilati, il Cliente prende atto che: - il
valore di mercato di tali contratti e soggetto a notevoli variazioni; -
l'investimento effettuato su contratti del genere comporta l'assunzione di un
elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario
e comunque non quantificabili. …omissis…”
Nel medesimo contratto, gli attori nuovamente
dichiarano di aver "preso visione in ogni sua parte del documento
informativo che ci è stato preventivamente consegnato", e di non
aver "ritenuto di fornirVi le informazioni richieste sulla nostra
situazione finanziaria e sui nostri obiettivi di investimento, nonostante che
sia stato chiarito da parte Vostra che tale accertamento è compiuto nel
nostro esclusivo interesse".
Ma non solo. In tutti gli ordini su strumenti
finanziari derivati, sottoscritti dal R. (doc. 1 fasc. conv.), risulta
puntualmente da quest’ultimo sottoscritto quanto segue: "oltre a
quanto previsto nel contratto quadro, dichiaro che mi è stato spiegato a
sufficienza il contenuto di rischio e aleatorietà del presente investimento e
che ho liberamente scelto di eseguire l'operazione. Trattasi di operazione
non adeguata".
Deve pertanto ritenersi provato che gli attori
sono stati perfettamente informati ed avvertiti dalla convenuta in ordine
alla rischiosità ed aleatorietà degli investimenti su strumenti derivati, sia
al momento della firma dei contratti quadro e sia al momento della
sottoscrizione di ciascun ordine.
Non si deve peraltro dimenticare che il R., che è
anche colui che ha sempre operato, era un bancario (dipendente della Deutsche
Bank), sicché – anche se non vi è prova che conoscesse in modo particolare
proprio questo settore – deve ritenersi che non può avere sottovalutato le
informative reiteratamente ricevute o quanto sottoscritto al momento in cui
investiva.
9.
In
ordine alla dedotta mancanza di informative ex art. 28 commi 3 e 4
regolamento Consob 11522/98, v. supra il capo 1 della sentenza.
10. Infine
gli attori hanno allegato che la banca non ha valutato l’adeguatezza
dell’operazione alla specifica propensione al rischio degli attori.
Anche tale censura risulta infondata.
Ovviamente
il fatto che il R. e la moglie non hanno dato informazioni in ordine alla
loro condizione finanziaria e ai loro obiettivi di investimento non esonera
la banca dal formulare il giudizio di adeguatezza dell’operazione richiesta.
Essa deve infatti “tenere in considerazione le informazioni di cui sia a
conoscenza” (v. comunicazione Consob n. 95007939 in data 15.09.95 e n.
DIN/30396 in data 21.04.00).
Nella
specie tuttavia dagli ordini prodotti da parte convenuta. E – si ribadisce –
non disconosciuti, si evince che già dal giugno ’99 gli attori
effettuavano numerosissime operazioni con gli stessi strumenti finanziari
derivati in questa sede ritenuti inadeguati (v. doc. 1 fasc. conv.).
Ne
consegue che, in mancanza di diversa allegazione, certo non avrebbe dovuto
allarmare la banca che da dicembre ’99 in poi (v. supra l’individuazione
delle operazioni oggetto di giudizio) gli attori avessero disposto operazioni
sugli stessi titoli su cui operavano da più di sei mesi.
D’altronde è stato già evidenziato che per ciascun
ordine effettuato il R. ha firmato la relativa disposizione, dando atto di
avere avuto avviso sul rischio e l’aleatorietà dell’investimento di aver
ugualmente voluto disporlo pur trattandosi di operazione inadeguata (v.
supra).
Non risultano pertanto ragioni per ritenere nella
specie esistente una particolare inadeguatezza delle operazioni compiute nel
periodo in esame (dicembre ’99 – marzo ’00) non valutata dalla banca e non
segnalata al cliente.
Come già evidenziato, gli attori già da mesi
investivano in strumenti derivati e nel disporre l’ordine il R. ha dato atto
che gli è stato spiegato a sufficienza il contenuto di rischio e aleatorietà
dell’investimento e che ha scelto liberamente di eseguire l'operazione,
definita come non adeguata.
11. Deve
pertanto essere rigetta la domanda di annullamento ex art. 1427 c.c. di
ciascuno degli ordini impartiti, non essendo emerso alcun errore
(autodeterminato o determinato dalla banca) in cui sia incorso il cliente,
che ha scritto l’ordine, né risulta che questi abbia subito alcuna violenza.
Deve altresì essere rigettata la domanda di
risoluzione e di risarcimento del danno (contrattuale ed extracontrattuale),
non essendo emerso alcun inadempimento della banca né alcun fatto illecito ad
essa addebitabile.
12. Tenuto
conto della particolarità in fatto e in diritto della vertenza sussistono
giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
-
dichiara l’inammissibilità della tardiva domanda, formulata dagli
attori nella memoria ex art. 6 d.l.vo 5/03 cit., relativa alla dedotta violazione
dell’obbligo di invio delle ‘informative perdite’ di cui all’art. 28 commi 3
e 4 regolamento Consob 11522/98;
-
rigetta ogni domanda attorea;
-
compensa interamente tra le parti le spese di causa.
Così deciso nella camera di consiglio del
Tribunale di Biella in data 30.09.05
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