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Tribunale di Biella, sentenza 22 marzo 2006 – Pres. L. Grimaldi, Est. E. Reggiani. Nuovo processo societario –
Omessa indicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica –
Conseguenze. Nell’ambito del nuovo processo
societario, la mancanza nell’atto di citazione o nella comparsa di risposta
dell’indicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica ha
come unica conseguenza che le risposte dovranno essere notificate nelle forme
ordinarie, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 17, comma 1 lett.
a) e b) d.l.vo n. 5/2003, oltre che ai sensi della lett. c),
cioè mediante “scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione
per ricevuta sull’originale, apposta anche da parte di collaboratore o
addetto allo studio”. (fb) Nuovo processo
societario – Termine a comparire – Incertezza ed omessa indicazione –
Integrazione legale. Nell’ipotesi in cui nell’atto
introduttivo del nuovo processo societario sia omessa l’indicazione del
termine a comparire o venga indicato un termine inferiore a sessanta giorni,
varrà la previsione di cui all’art. 2 del d. l.vo n. 5/2003, il quale prevede un meccanismo di integrazione legale in virtù del quale
il termine per notificare la comparsa di risposta è comunque di sessanta
giorni dalla notificazione dell’atto di citazione, senza che sia necessario
chiedere alcuna pronuncia al giudice. E in detta ipotesi dovrà ritenersi
incluso anche il caso in cui il termine assegnato sia incerto essendo tale
incertezza paragonabile alla mancata indicazione. (fb) Nuovo processo societario – Scambio degli atti tra difensori a
mezzo fax o posta elettronica – Ammissiblità. L’art. 17 comma 1 d.l.vo n. 5/2003
intende senz’altro facoltizzare tra i difensori delle parti lo scambio degli
atti mediante notificazione diretta a mezzo fax o posta elettronica. Tale
forma di notificazione la notificazione diretta è possibile solo tra le parti
costituite (non prima della costituzione e non nei confronti delle parti
contumaci) ed è subordinata alla “indicazione del numero di fax o dell’indirizzo
di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le
comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento” nell’atto di
citazione, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b), e nella comparsa di
risposta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 ultima parte. Ne consegue che, se la
parte non intende ricevere notificazioni e/o comunicazioni via fax o a mezzo
posta elettronica, è sufficiente che non faccia la sopra descritta
dichiarazione (essendo del tutto evidente che la sola indicazione di un
numero di fax sull’atto non legittima la controparte ad avvalersi di tale
modalità). (fb) n. 2492/04 R.G. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente
notificato, G. D. conveniva in giudizio C. B. L. e C. B. A., esponendo che, mentre
era ancora amministratore unico della N.F. s.r.l., i convenuti, soci della
medesima, avevano cominciato a ingerirsi nell’amministrazione della società
in molteplici modi, violando delle regole che ne disciplinavano la gestione e
provocando un vero e proprio demansionamento di fatto dell’attore, in modo
tale da costringerlo a dimettersi; che tale condotta aveva cagionato al D.
gravi danni (alla professionalità, psicologico-esistenziale e morale), di cui
chiedeva il risarcimento. Con comparsa ritualmente notificata si
costituivano in giudizio i convenuti esponendo quanto segue: - l’atto di citazione doveva
ritenersi nullo, perché la procura al difensore era nulla per
indeterminatezza dell’oggetto, posto che quest’ultima era apposta in calce
all’atto introduttivo, e faceva riferimento al ‘presente procedimento’, ma
era stata rilasciata prima della formazione dell’atto di citazione, sicché al
momento in cui era stata rilasciata non c’era alcun procedimento cui fare
riferimento; - l’atto di
citazione era nullo, perché mancava l’indicazione relativa al numero di fax o
dell’indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore avrebbe dovuto
dichiarare di volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni; - l’atto di citazione era nullo
perché era indeterminato il termine entro cui i convenuti dovevano notificare
la comparsa di risposta; - alla
controversia era applicabile il rito del lavoro e non quello societario; - la domanda non era proponibile
davanti al tribunale adito, avendo le parti previsto la devoluzione di tale
controversia ad arbitri; - la
domanda era nulla per indeterminatezza della causa petendi; - la domanda era comunque
infondata; - la lite era anzi
temeraria. Nella memoria ex art. 6 d.l.vo 5/03,
l’attore replicava alle eccezioni sollevate dai convenuti. Nella memoria di replica ex art. 7 comma
1 d.l.vo 5/03, i convenuti ribadivano le eccezione e difese. Nella memoria di replica ex art. 7 comma
2 prima parte, l’attore ribadiva le proprie difese. Nella memoria di replica ex art. 7 comma
2 ultima parte d.l.vo 5/03, i convenuti eccepivano l’inammissibilità di
produzioni dell’attore, allegate all’ultima memoria notificata. Seguiva la notifica dell’istanza
di fissazione di udienza da parte dell’attore e il deposito di nota ex
art. 10 d.l.vo 5/03 da parte dei convenuti. Emesso decreto di fissazione di
udienza ex art. 12 d.l.vo 5/03, si costituivano nuovi difensori per l’attore
e le parti depositavano memorie conclusionali. Nella memoria conclusionale, i
convenuti eccepivano l’inesistenza o in subordine la nullità delle
notificazioni eseguite dall’attore a mezzo fax, senza ricorrere all’ufficiale
giudiziario, eccependo conseguentemente l’estinzione del giudizio per la
mancata notifica dell’istanza di fissazione di udienza o in subordine per la
nullità della notifica stessa, che non poteva ritenersi sanata con il
deposito delle note ex art. 10 d.l.vo 5/03. All’udienza collegiale le parti,
richiamate le conclusioni, procedevano alla discussione orale della causa,
all’esito della quale, in applicazione dell’art. 16 comma 5 seconda parte
d.l.vo 5/03, veniva depositata la seguente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE L’eccezione di
nullità dell’atto di citazione per difetto di valida procura al difensore L’eccezione, sollevata nella comparsa di
costituzione, si fonda sulla rilevata anteriorità della procura alle liti,
apposta in calce all’atto di citazione, rispetto all’atto cui accede,
circostanza ritenuta causa di nullità per assoluta incertezza in ordine alla
riferibilità della procura alla presente vertenza. L’eccezione è infondata e deve pertanto
essere respinta. Dalla lettura degli atti si evince con
chiarezza che la procura è rilasciata per il presente procedimento (“Io
sottoscritto G. D. delego a rappresentarmi e a difendermi nel presente
procedimento …omissis…”). E nessun rilevo assume la circostanza che
la data della procura appaia di pochi giorni anteriore alla data dell’atto di
citazione, dal momento che la legge non richiede che la procura debba
essere necessariamente contestuale (o successiva) all’atto cui si riferisce,
essendo per giurisprudenza necessario e sufficiente soltanto che essa sia
anteriore alla costituzione della parte (nella specie quindi anteriore alla
notificazione degli atti) (tra le tante, Cass. 15.02.00 n. 1705), circostanza
senza dubbio nella specie verificata. D’altronde, come ritenuto da attenta
giurisprudenza di legittimità, l'apposizione della procura a margine o in
calce dell'atto introduttivo della lite, nel provare l'esistenza del rapporto
fiduciario tra la parte e il patrono da essa scelto, soddisfa compiutamente
il dettato dell'art. 83 c.p.c., la cui ratio risiede nella certezza e
nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore, che sostituisce
in giudizio la parte, e non nella corrispondenza dell'attività svolta dal
difensore all'effettivo volere del rappresentato, la quale attiene
esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente. Ne consegue
che, ai fini del valido conferimento di siffatta procura, non è necessario
che esso sia contestuale o successivo alla redazione della citazione (così
Cass. 26.07.02 n. 11106). L’eccezione di
nullità dell’atto di citazione per mancata indicazione del numero di fax o
dell’indirizzo di posta elettronica Anche tale eccezione è infondata e deve
pertanto essere respinta. Com’è noto, l’art. 2 comma 1 lett. b)
prevede che nei procedimenti disciplinati secondo il cd. rito societario “la
domanda si propone al tribunale mediante citazione contenente: …l’indicazione
del numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica, presso cui il difensore
dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del
procedimento”. Non è tuttavia prevista alcuna sanzione
per tale omissione, né essa può desumersi dalla disciplina generale di cui
all’art. 164 c.p.c., richiamata dall’art. 1 comma 4 d.l.vo cit. Pertanto d’accordo con la dottrina, che
si è pronunciata sul punto, la mancanza dell’indicazione del numero di fax o
dell’indirizzo di posta elettronica ha come unica conseguenza che le
risposte dovranno essere notificate nelle forme ordinarie, in deroga a quanto
previsto dal successivo art. 17, comma 1 lett. a) e b) d.l.vo cit., oltre che
ai sensi della lett. c), cioè mediante “scambio diretto tra difensori
attestato da sottoscrizione per ricevuta sull’originale, apposta anche da
parte di collaboratore o addetto allo studio”. L’eccezione di
nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del termine entro cui
notificare la comparsa di risposta Nell’atto di citazione l’attore risulta
avere assegnato ai convenuti “termine di giorni sessanta dalla notifica
del presente atto di citazione, e cioè sino al 7 gennaio 2005, per notificare
al difensore dell’attore comparsa di costituzione e risposta …omissis…”. L’atto di citazione risulta notificato in
data 05.11.04. La comparsa di risposta risulta
notificata in data 03.01.05. In quest’ultimo atto i convenuti hanno
eccepito l’indeterminatezza del termine loro assegnato, tenuto conto che,
considerando sessanta giorni dalla notificazione dell’atto di citazione, il
termine sarebbe scaduto il 04.01.05, e non il 07.01.05, come indicato in atto
di citazione. Anche questa eccezione risulta infondata
e deve pertanto essere respinta. Si deve subito precisare che, a
differenza del modello ordinario dell’atto di citazione, l’art. 2 d.l.vo 5/03
esclude che l’atto di citazione debba contenere quanto previsto al n. 7
dell’art. 163 c.p.c., richiedendo soltanto “la fissazione di termine al
convenuto, non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione,
per la notifica al difensore dell’attore della comparsa di risposta”. Inoltre per il caso in cui manchi la
fissazione di tale termine o per il caso in cui il termine fissato sia
inferiore a sessanta giorni non è prevista alcuna nullità ed anzi lo stesso
art. 2 d.l.vo cit. stabilisce che il termine per rispondere è comunque di
sessanta giorni. In altre parole, in caso di omissione o
di concessione di un termine inferiore, è prevista una integrazione legale
¸ in virtù della quale il termine per notificare la comparsa di risposta
è comunque di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto di citazione,
senza che sia necessario richiedere alcuna pronuncia al giudice. Nel caso di specie, si deve subito
rilevare che la dedotta incertezza del termine per la notificazione della
comparsa di risposta (04.01.05 oppure 07.01.05) è senza dubbio equiparabile
alla mancata indicazione del termine stesso, tenuto conto che non sapere
quale termine rispettare è come non avere nessun termine, sicché, operando
l’integrazione supra richiamata, deve considerarsi operante il termine
legale (04.01.05), che peraltro nella specie risulta ampiamente rispettato,
avendo i convenuti notificato la loro comparsa il 03.01.05. l’eccezione di
inesistenza o in subordine di nullità delle notificazioni a mezzo fax
eseguite direttamente dal difensore dell’attore Nella memoria conclusionale
depositata, i convenuti hanno eccepito l’inesistenza o in subordine la
nullità delle notificazioni eseguite direttamente dal difensore dell’attore a
mezzo fax, senza cioè ricorrere all’ufficiale giudiziario, rilevando la
conseguente estinzione del giudizio per mancata notifica (in caso di ritenuta
inesistenza della notifica) o in subordine per nullità della notifica
dell’istanza di fissazione di udienza. Com’è
noto, l’art. 17 comma 1 lett. a) e b) d.l.vo n. 5/03 prevede espressamente
che le notificazioni e le comunicazioni tra le parti costituite possano
essere effettuate, oltre che a norma degli artt. 136 e ss. c.p.c., anche con
la trasmissione via fax ovvero con la trasmissione per posta elettronica,
precisando che le trasmissioni tramite fax e per via telematica debbono
avvenire nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. Un primo orientamento della
giurisprudenza di merito ha letto la disposizione dell’art. 17 d.l.vo cit. in
combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 1 comma 4 stesso
d.l.vo, a mente della quale "per quanto non diversamente disciplinato
dal presente decreto, si applicano le disposizioni del codice di procedura
civile, in quanto compatibili", ritenendo di conseguenza applicabile
anche i questi casi la disposizione dell’art. 137 c.p.c., che demanda
all’ufficiale giudiziario le notificazioni. Posto che lo scambio di atti tra le parti
anche nel processo societario deve avvenire nelle forme della notificazione,
questo orientamento ritiene che la forma legale della notificazione non può
prescindere dal fatto che la stessa sia eseguita dall’organo ad essa deputato,
ossia l’ufficiale giudiziario, sicché la notificazione degli atti di parte,
operata a mezzo fax direttamente dal difensore, è ritenuta inesistente (così,
Trib. Monza, ord. 30.12.04; Trib. Brescia ord. 06.12.05; in alcuni casi per
le stesse ragioni la notificazione è ritenuta nulla: cfr. Trib. Trento, decr.
07.02.05). Un’altra giurisprudenza di merito,
d’accordo con la migliore dottrina, non ha invece condiviso la lettura
dell’art. 17 comma 1 d.l.vo cit., che si è appena riportata, né l’opinione
secondo cui le notificazioni a mezzo fax (ovvero a mezzo posta elettronica)
debbano ritenersi inesistenti per il solo fatto che siano state eseguite
direttamente tra e parti (Trib. L’Aquila decr. 25.03.05 e 30.03.05; Trib.
Bari ord. 02.06.05; Trib. Mantova ord. 27.10.05; Trib. Milano ord. 14.12.05 e
24.02.06). Secondo tale orientamento, cui questo
Collegio ritiene di dover aderire, la necessità di demandare all’ufficiale
giudiziario anche le notificazioni a mezzo fax (o posta elettronica),
previste all’at. 17 comma 1 d.l.vo cit., è smentita dalla lettera dell’art.
17 comma 1 d.l.vo cit., che espressamente esprime l’intenzione di dettare una
disciplina processuale speciale rispetto a quella ordinaria (“Tutte le
notificazioni e le comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre
che a norma dell’art. 136 e seguenti del codice di procedura civile:
…omissis…”), tenuto conto peraltro che proprio l’art. 137 comma 1 c.p.c.
stabilisce che le notificazioni sono eseguite dall’ufficiale giudiziario “quando
non è disposto altrimenti”. Ne consegue che l’art. 17 comma 1 d.l.vo
cit. intende senz’altro facoltizzare tra i difensori delle parti costituite
lo scambio degli atti mediante notificazione diretta a mezzo fax (o
posta elettronica). Ovviamente in applicazione dell’art. 17
comma 1 d.l.vo cit. la notificazione diretta è possibile solo tra le parti
costituite (non prima della costituzione e non nei confronti delle parti
contumaci) ed è subordinata alla “indicazione del numero di fax o
dell’indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler
ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento”
nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b), e nella
comparsa di risposta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 ultima parte. Ne consegue che, se la parte non intende
ricevere notificazioni e/o comunicazioni via fax (o a mezzo posta
elettronica), è sufficiente che non faccia la sopra descritta dichiarazione
(essendo del tutto evidente che la sola indicazione di un numero di fax
sull’atto non legittima la controparte ad avvalersi di tale modalità). Nel caso di specie tuttavia i convenuti
hanno espressamente dichiarato di voler ricevere le notificazioni degli atti
direttamente al numero di fax, che hanno indicato (v. p. 17 comparsa di
costituzione e risposta). Non può ritenersi pertanto né inesistente
né nulla la notificazione, soltanto perché eseguita direttamente dal
difensore. Né assume nella specie rilievo verificare
la violazione o meno della “normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi”,
richiamata dall’art. 17 comma 2 d.l.vo cit.). Gli atti notificati direttamente dal
difensore dell’attore risultano tutti seguiti da risposte dei convenuti, che
nelle prime difese non hanno eccepito alcunché in ordine alla ritualità o
meno delle notificazioni ricevute. Anche a seguito dell’istanza di
fissazione di udienza, i convenuti hanno depositato nota ex art. 10 d.l.vo
cit. senza eccepire alcunché in proposito, sicché deve ritenersi raggiunto lo
scopo della notificazione, in applicazione del disposto dell’art. 156 c.p.c. Non assume alcun rilievo la circostanza
che nella nota ex art. 10 d.l.vo 5/03 la parte non può sollevare nuove
eccezioni, tenuto conto che tale disposizione deve essere letta unitamente al
disposto dell’art. 157 comma 2 c.p.c., con la conseguenza che, per evitare di
sanare ogni nullità, la parte interessata deve eccepirla in qualunque
difesa successiva all’atto viziato, ivi compresa la nota ex art. 10
d.l.vo cit.. l’eccepita
indeterminatezza della causa petendi L’eccezione
è infondata, essendo sufficientemente illustrato sin dall’atto introduttivo
del giudizio il titolo costituivo della pretesa avanzata. L’attore, socio della N.F. s.r.l., ha infatti
allegato che gli altri soci, in violazione delle regole di riparto delle
competenze nella gestione della società, hanno attuato un vero e proprio
demansionamento di fatto dell’attore, inducendolo a presentare le dimissioni
da amministratore della società, cagionandogli ingenti danni patrimoniali e
non patrimoniali. L’eccepita
applicabilità del rito del lavoro L’eccezione è senza dubbio infondata,
posto che l’attore non ha agito nei confronti della società ma nei confronti
degli altri soci, lamentando l’illiceità della condotta di questi ultimi. Come reiteratamente illustrato da parte
attrice (v. p. 8 memoria ex art. 6 d.l.vo 5/03; p. 7 e s. memoria attorea ex
art. 7 comma 2 ultima parte d.l.vo 5/03; p. 22 e s. memoria conclusionale
attorea) la vertenza riguarda rapporti tra soci ed è pertanto attratta al
rito societario ex art. 1 comma 1 lett. a) d.l.vo 5/03. L’eccezione di
compromesso L’eccezione risulta fondata e deve
pertanto essere accolta. È incontestato che l’art. 16 dello
statuto sociale, come modificato dall’assemblea del 27.09.04, statuisce che”Qualsiasi
controversia dovesse insorgere tra i soci e/o i loro aventi causa, e/o tra i
soci e/o i loro aventi causa e la società, in ordine ai diritti disponibili
relativi al rapporto sociale sarà rimessa ad un arbitro nominato dal
Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
del luogo in cui avrà sede la società, ad istanza della parte più diligente.
La sede dell’arbitrato sarà presso la sede legale della società. L’arbitro
deciderà entro centoventi giorni dall’accettazione della nomina in via
rituale secondo diritto senza osservanza di forme non imposte dalla legge. Il
lodo che egli emetterà, col quale fra l’altro determinerà la ripartizione
delle spese di arbitrato fra le parti, avrà forza di legge tra le parti
stesse, che ne saranno vincolate. Le decisioni dei soci portanti la modifica
della presente clausola arbitrale dovranno essere adottate col metodo
assembleare all’unanimità dei soci” Né è controverso che si tratti di una controversia
tra soci, essendo sia l’attore che i convenuti soci della N.F. s.r.l. Deve altresì ritenersi che l’oggetto del
giudizio riguardi diritti inerenti rapporti sociali, posto che
l’attore ha fondato le sue pretese sulla dedotta violazione da parte degli
altri soci delle regole che disciplinano il riparto delle competenze nella
gestione dell’ente. Senza dubbio la materia investe diritti
disponibili, trattandosi di una azione volta a far valere il diritto al
risarcimento dei danni, allegati dall’attore come da lui subiti in
conseguenza della condotta illecita sopra descritta, che per giurisprudenza
costante rientra nella libera disponibilità della parte. Non è fondato il rilievo dell’attore,
secondo cui la norma statutaria appena richiamata renderebbe facoltativo e
non obbligatorio il ricorso all’arbitrato. Dalla lettura della clausola – che è
vincolante per tutti i soci ex art. 34 comma 3 d.l.vo 5/03 - si evince con
chiarezza che in essa è previsto in via esclusiva – e non concorrente – il
solo ricorso alla procedura arbitrale per la definizione delle
controversie ivi indicate. Com’è
noto, in tema di arbitrato, sia esso rituale o irrituale, stabilire se la
controversia debba essere decisa dal giudice o da arbitri non integra una
questione di competenza in senso tecnico ma di merito, perché riguarda la
validità e l’operatività del compromesso o della clausola compromissoria (da
intendersi come patto di rinuncia all’azione giudiziaria e alla giurisdizione
dello Stato), con la conseguenza che, anche nell’ipotesi in cui l’eccezione
sia stata impropriamente formulata, la sentenza che statuisce sul punto
costituisce pur sempre una pronuncia di merito relativa alla proponibilità
della domanda (Cass. S.U. 03.08.00 n. 527; Cass. 30.12.03 n. 19865; 03.09.03
n. 12855; 04.06.03 n. 8910; 26.03.03 n. 4478). Deve pertanto essere dichiarata
l’improponibilità della domanda proposta da parte attrice, per essere la
controversia devoluta ad arbitrato rituale in virtù della clausola
compromissoria presente nell’art. 16 dello statuto della N.F. s.r.l. La domanda ex
art. 96 c.p.c. dei convenuti I convenuti nel costituirsi hanno chiesto
la condanna dell’attore ex art. 96 c.p.c. Nelle conclusioni definitive, contenute
nella nota ex art. 10 d.l.vo 5/03, tale domanda non è espressa, ma nella
memoria conclusionale i convenuti hanno richiamato e illustrato tale
richiesta. In assenza di una condotta processuale
inequivoca, che dimostri la sopravvenuta perdita di interesse a tale
pronuncia, deve pertanto ritenersi che i convenuti non abbiano rinunciato a
tale domanda. Essa deve comunque essere rigettata,
tenuto conto che i convenuti non hanno fornito né la prova della sussistenza
dell’elemento soggettivo di tale responsabilità (mala fede o colpa grave) né
la prova del danno subito o del suo ammontare (Cass. 4651/90). La statuizione
sulle spese Le spese seguono la soccombenza, con la
conseguenza che l’attore deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali sostenute dai convenuti. P.Q.M. il
Tribunale di Biella ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando: 1)
dichiara l’improponibilità della domanda formulata da parte attrice, per
essere la controversia devoluta ad arbitrato rituale in virtù della clausola
compromissoria presente nell’art. 16 dello statuto della N.F. s.r.l.; 2)
dichiara tenuto e condanna l’attore al pagamento delle spese processuali sostenute dai
convenuti, che liquida in complessivi euro 5.500,00 (di cui euro 2.436,00 per
diritti ed euro 30,00 per spese), oltre 12,5% su diritti ed onorari ex art.
14 t.f., Iva e Cpa; Biella, 22.03.06 |